Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.3 attività di servizi |
Data: | 11/08/2017 |
Numero: | 1469 |
Sommario |
Art. 1. Nome e logo del soggetto che realizza il prodotto |
Art. 2. Rimando alle informazioni precontrattuali e contrattuali complete |
Art. 3. Lunghezza |
Art. 4. Presentazione e sequenza del contenuto |
Art. 5. Linguaggio semplice |
Art. 6. Rubriche e loro contenuto informativo |
Art. 7. Impiego di icone |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 18.3.99 - Regolamento 11 agosto 2017, n. 1469.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(G.U.U.E. 12 agosto 2017, n. L 209)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L'articolo 20, paragrafo 8, della
(3) Per offrire al cliente informazioni sul prodotto che siano di agevole lettura, facilmente comprensibili e comparabili, è opportuno che, nella presentazione delle informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della
(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
(5) A norma dell'articolo 20, paragrafo 9, della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Nome e logo del soggetto che realizza il prodotto
1. Il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita, lo Stato membro in cui è registrato, il suo status regolamentare e, se del caso, il suo numero di autorizzazione sono riportati sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo relativo al prodotto assicurativo».
2. Il logo dell'impresa può essere inserito a destra del titolo.
Art. 2. Rimando alle informazioni precontrattuali e contrattuali complete
Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo indica con il dovuto risalto al cliente che informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo non vita sono fornite in altri documenti. La dichiarazione in tal senso è inserita immediatamente sotto il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita.
Art. 3. Lunghezza
Nella versione stampata il documento informativo relativo al prodotto assicurativo occupa due pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata del documento informativo relativo al prodotto assicurativo può in via eccezionale occupare un massimo di tre pagine di formato A4. Se usa tre pagine di formato A4, il soggetto che realizza il prodotto è in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta di questa, la necessità di tale spazio supplementare.
Art. 4. Presentazione e sequenza del contenuto
1. Le informazioni riportate nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo, previste all'articolo 20, paragrafo 8, della
2. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione della mole di informazioni da inserire in ciascuna di esse. Nessun segno di spunta, crocetta o punto esclamativo precede le informazioni sulle coperture supplementari o facoltative.
3. Nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo presentato su supporto durevole non cartaceo è ammesso modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi dei diversi elementi.
4. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano riportate nella sequenza seguente:
a) «Che tipo di assicurazione è?»
b) «Che cosa è assicurato?»
c) «Che cosa non è assicurato?»
d) «Ci sono limiti di copertura?»
e) «Dove vale la copertura?»
f) «Che obblighi ho?»
g) «Quando e come devo pagare?»
h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»
i) «Come posso disdire la polizza?».
5. È consentito l'impiego di dispositivi digitali, tra cui finestre sovrapposte e finestre a comparsa, a condizione che tutte le informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della
Le informazioni riportate nelle finestre sovrapposte e nelle finestre a comparsa non includono materiale pubblicitario o di marketing.
Art. 5. Linguaggio semplice
Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è redatto in un linguaggio semplice che faciliti al cliente la comprensione del contenuto e si concentra sulle informazioni fondamentali di cui il cliente ha bisogno per prendere una decisione informata. Sono evitati termini ed espressioni gergali.
Art. 6. Rubriche e loro contenuto informativo
1. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e dal relativo contenuto seguenti:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera a), della
b) le informazioni sui principali rischi assicurati, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
c) le informazioni sulla somma assicurata, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
d) le informazioni sull'ambito geografico eventualmente applicabile, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
e) le informazioni sulla sintesi dei rischi esclusi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
f) le informazioni sulle principali esclusioni, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera d), della
g) le informazioni sugli obblighi applicabili, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettere e), f) e g), della
h) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), della
i) le informazioni sulle condizioni del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera h), della
j) le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera i), della
2. È consentito l'uso di sottorubriche ove necessario.
Art. 7. Impiego di icone
1. Ciascuna sezione è contraddistinta da un'icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità seguenti:
a) in testa alle informazioni sui principali rischi assicurati, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
b) in testa alle informazioni sull'ambito geografico della copertura assicurativa, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della
d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera d), della
e) in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento, previste all'articolo 20, paragrafo 8, rispettivamente lettere e), f) e g), della
f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), della
g) in testa alle informazioni sulle condizioni del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera h), della
h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera i), della
3. È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui ai paragrafi 1 e 2 quando il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è stampato o fotocopiato in bianco e nero.
Art. 8. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2)
(3)
ALLEGATO