§ 51.3.225 - L. 10 novembre 2014, n. 162.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:10/11/2014
Numero:162


Sommario
Art. 1 .


§ 51.3.225 - L. 10 novembre 2014, n. 162.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

(G.U. 10 novembre 2014, n. 261 - S.O. n. 84)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

 

     All'articolo 1:

     al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»;

     al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»;

     al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»;

     al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonchè il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»;

     al comma 2:

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»;

     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»;

     al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati»;

     nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

     All'articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».

     All'articolo 5:

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»;

     al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»;

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3»;

     al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

     b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

     c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio"»;

     nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

     L'articolo 7 è soppresso.

     All'articolo 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare».

     All'articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

     All'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia».

     Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più avvocati».

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»;

     al comma 2, dopo la parola: «grave» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

     al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» sono inserite le seguenti: «, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo»;

     al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi».

     All'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"».

     L'articolo 15 è soppresso.

     All'articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno».

     All'articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale».

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;

     alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» e, all'ultimo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

     alla lettera c), capoverso Art. 557:

     al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»;

     al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, è inserito il seguente:

     "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

     La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito"»;

     al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis».

     All'articolo 19:

     al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"»;

     alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

     dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

     «d-bis) all'articolo 503 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";

     d-ter) dopo l'articolo 521 è inserito il seguente:

     "Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonchè i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

     Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

     Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

     Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonchè, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

     Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

     Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

     Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"»;

     la lettera h) è soppressa;

     dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

     «h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568";

     h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"»;

     al comma 2:

     alla lettera a):

     ai capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, primo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

     dopo il capoverso Art. 155-quinquies è aggiunto il seguente:

     «Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»;

     alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo IV, capo I»;

     al comma 4:

     alla lettera a), le parole: «il verbale» sono sostituite dalle seguenti: «del verbale»;

     alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»;

     il comma 6 è sostituito dai seguenti:

     «6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.

     6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     «Art. 19-bis. - (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). - 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.

     2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.

     3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse».

     All'articolo 20:

     al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-ter», la parola: «9-ter», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «9-quater», la parola: «9-quater» è sostituita dalla seguente: «9-quinquies», la parola: «9-quinquies» è sostituita dalla seguente: «9-sexies» e la parola: «9-sexies» è sostituita dalla seguente: «9-septies»;

     al comma 5, le parole: «9-sexies del D.L. n. 179/2012» sono sostituite dalle seguenti: «9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

     Nel capo VI, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

     «Art. 21-bis. - (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). - 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;

     b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

     2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

     3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

     4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.

     5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

     6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.

     7. Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.

     8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

     9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015».

     L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22. - (Disposizioni finanziarie). - 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

     a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

     Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

(Omissis)