§ 3.3.380 - Direttiva 19 dicembre 1996, n. 92.
Direttiva (CE) n. 96/92 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:19/12/1996
Numero:92


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore [...]
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva si intende per
Art. 3.      1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano [...]
Art. 4.      Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tale [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di [...]
Art. 7.      1. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di [...]
Art. 8.      1. Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti
Art. 9.      Il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività
Art. 10.      1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in [...]
Art. 11.      1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente
Art. 12.      Il gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività
Art. 13.      Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata ovvero le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3 hanno diritto di accedere [...]
Art. 14.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5
Art. 15.      1. Gli Stati membri che designano come acquirente unico un'impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l'acquirente unico deve essere [...]
Art. 16.      Per l'organizzazione dell'accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all'articolo 17 e/o all'articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri [...]
Art. 17.      1. In caso di accesso alla rete negoziato, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, le imprese fornitrici di [...]
Art. 18.      1. Nel caso della procedura dell'acquirente unico, gli Stati membri designano una persona giuridica come acquirente unico all'interno del territorio coperto dal gestore della rete. Gli Stati [...]
Art. 19.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'apertura dei loro mercati dell'energia elettrica, che consenta di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 [...]
Art. 20.      1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire ch
Art. 21.      1. Secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire che
Art. 22.      Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a [...]
Art. 23.      In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità della rete, uno [...]
Art. 24.      1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della [...]
Art. 25.      1. La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esigenze in materia [...]
Art. 26.      La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell'energia [...]
Art. 27.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 febbraio 1999. Essi ne informano [...]
Art. 28      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 29.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.380 - Direttiva 19 dicembre 1996, n. 92. [1]

Direttiva (CE) n. 96/92 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

(G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 27).

CAPITOLO I

Campo d'applicazione e definizioni

 

Art. 1.

     La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) «generazione»: la produzione di energia elettrica;

     2) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

     3) «autoproduttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;

     4) a) «produttore indipendente»: un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;

     b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è «produttore indipendente», secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della reta interconnessa;

     5) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della fornitura ai clienti finali o ai distributori;

     6) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;

     7) «clienti»: gli acquirenti grossisti o i clienti finali di energia elettrica e le società di distribuzione;

     8) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, la cui esistenza sia riconosciuta dagli Stati membri, che acquista o vende energia elettrica e che non svolge funzioni di trasmissione, generazione o distribuzione all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;

     9) «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

     10) «dispositivi di interconnessione»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

     11) «rete interconnessa»: un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;

     12) «linea diretta»: linea elettrica complementare alla rete interconnessa;

     13) «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

     14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;

     15) «utente della rete»: ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;

     16) «fornitura»: la consegna e/o la vendita di energia elettrica ai clienti;

     17) «impresa elettrica integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

     18) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa che svolge due o più delle seguenti funzioni: generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

     19) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore elettrico;

     20) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

     21) «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione e di trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete ed assicurare la fornitura ai clienti;

     22) «acquirente unico»: la persona giuridica responsabile, nella rete in cui è stabilita, della gestione unificata della rete di trasmissione e/o dell'acquisto e della vendita centralizzati dell'energia elettrica;

     23) «piccola rete isolata»: ogni rete con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, ove meno 5% del suo consumo annuo è ottenuto

dall'interconnessione con altre reti.

CAPITOLO II

Norme generali di organizzazione del settore

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. Le due modalità di accesso alle reti di cui agli articoli 17 e 18 devono produrre risultati economici equivalenti e, pertanto, un livello di apertura dei mercati e un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili.

     2. Nel pieno delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri. Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine.

     3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombo alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 90 del trattato.

CAPITOLO III

Generazione

 

     Art. 4.

     Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tale criteri possono riguardare:

     a) la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata;

     b) la protezione dell'ambiente;

     c) l'assetto del territorio e la localizzazione;

     d) l'uso del suolo pubblico;

     e) l'efficienza energetica;

     f) la natura delle fonti primarie;

     g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

     h) le disposizioni dell'articolo 3.

     2. I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici.

     3. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l'inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva periodica di cui al paragrafo 2. Nell'inventario si tiene conto delle necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono attribuite mediante una procedura di gara di appalto secondo le modalità definite nel presente articolo.

     2. Il gestore della rete di trasmissione o qualsiasi autorità competente designata dallo Stato membro interessato redige e pubblica, almeno ogni due anni, sotto la supervisione dello Stato, una valutazione preventiva periodica della capacità di generazione e trasmissione collegabile alla rete, del fabbisogno di dispositivi di interconnessione con altre reti e delle potenziali capacità di trasmissione nonché della domanda di energia elettrica. La valutazione preventiva riguarda un periodo definito da ciascuno Stato membro.

     3. Le caratteristiche della procedura di gara di appalto per i mezzi di generazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata, stabilita nel territorio di uno Stato membro, in modo che essa disponga di tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Il capitolato d'oneri contiene la descrizione particolareggiata delle condizioni del contratto di appalto, e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché l'elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto. Tali capitolati possono altresì riferirsi alle materie di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

     4. Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

     5. Gli Stati membri designano un'autorità ovvero un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. Tale autorità o organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

     6. Tuttavia, negli Stati membri che hanno optato per la procedura di gara d'appalto, deve essere consentito agli autoproduttori ed ai produttori indipendenti di ottenere un'autorizzazione secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a norma degli articolo 4 e 5.

CAPITOLO IV

Gestione della rete di trasmissione

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

     2. Gli Stati membri fanno sì che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinino i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti, e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [1].

     3. Il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse; a tal fine, egli è responsabile della sicurezza, affidabilità e efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità dei servizi ausiliari necessari.

     4. Il gestore della rete fornisce al gestore di ogni altra rete con la quale la sua è interconnessa informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa.

     5. Il gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

     6. A meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il gestore della rete dev'essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione.

 

     Art. 8.

     1. Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

     2. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.

     3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

     4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

 

     Art. 9.

     Il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

CAPITOLO V

Gestione della rete di distribuzione

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati.

     2. Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare un gestore responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona e dei suoi relativi dispositivi di interconnessione con altre reti.

     3. Gli Stati membri hanno cura che il gestore della rete di distribuzione agisca a norma degli articoli 11 e 12.

 

     Art. 11.

     1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.

     2. In ogni caso egli non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

     3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

 

     Art. 12.

     Il gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

CAPITOLO VI

Separazione e trasparenza della contabilità

 

     Art. 13.

     Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata ovvero le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5.

     2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [2]. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

     3. Le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di generazione, trasmissione e distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre attività non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività.

     4. Le imprese specificano nell'allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell'allegato e debitamente motivate.

     5. Nell'allegato le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate, ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [3], o con le imprese associate, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti.

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati membri che designano come acquirente unico un'impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l'acquirente unico deve essere gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione dell'impresa integrata.

     2. Gli Stati membri fanno sì che non vi siano flussi d'informazione tra le attività di acquirente unico delle imprese elettriche verticalmente integrate e le loro attività di generazione e distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di acquirente unico.

CAPITOLO VII

Organizzazione dell'accesso alla rete

 

     Art. 16.

     Per l'organizzazione dell'accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all'articolo 17 e/o all'articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

 

     Art. 17.

     1. In caso di accesso alla rete negoziato, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica nonché i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dalla rete, possano negoziare l'accesso alla rete al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari.

     2. Qualora un cliente idoneo sia collegato alla rete di distribuzione, l'accesso ad essa deve essere negoziato con il relativo gestore e, se necessario, con il relativo gestore della rete di trasmissione.

     3. Per promuovere la trasparenza e facilitare le trattative per l'accesso alla rete, i gestori di queste devono pubblicare nel primo anno successivo all'attuazione della presente direttiva una gamma indicativa dei prezzi per l'utilizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione. Per quanto possibile, durante gli anni seguenti, i prezzi indicativi pubblicati dovrebbero basarsi sui prezzi medi convenuti nelle trattative durante i dodici mesi precedenti.

     4. Gli Stati membri possono inoltre optare per una procedura regolamentata di accesso alla rete regolamentato, che conferisce ai clienti idonei un diritto di accesso, sulla base di tariffe pubblicate per l'utilizzazione dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, perlomeno equivalente, in termini di accesso alla rete, alle altre procedure di accesso di cui al presente capitolo.

     5. Il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione in questione può negare l'accesso qualora non disponga della capacità necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato in particolare alla luce dell'articolo 3.

 

     Art. 18.

     1. Nel caso della procedura dell'acquirente unico, gli Stati membri designano una persona giuridica come acquirente unico all'interno del territorio coperto dal gestore della rete. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

     i) sia pubblicata una tariffa non discriminatoria per l'utilizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione;

     ii) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura con produttori per coprire le loro esigenze e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, con imprese di fornitura al di fuori del territorio coperto dalla rete;

     iii) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura per coprire le loro esigenze con produttori all'interno del territorio coperto dalla rete;

     iv) i produttori indipendenti trattano l'accesso alla rete con i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione al fine di concludere contratti di fornitura con clienti idonei al di fuori della rete, in base ad accordi commerciali volontari.

     2. L'acquirente unico può essere obbligato ad acquistare l'energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo ed un produttore all'interno o all'esterno del territorio coperto dalla rete, ad un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall'acquirente unico ai clienti idonei dedotto il prezzo della tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto i).

     3. Se non è imposto all'acquirente unico l'obbligo d'acquisto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i contratti di fornitura di cui al paragrafo 1, punti ii) e iii) siano eseguiti mediante l'accesso alla rete in base alla tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto i), oppure mediante un accesso negoziato alla rete alle condizioni di cui all'articolo 17. In quest'ultimo caso, l'acquirente unico non sarebbe obbligato a pubblicare una tariffa non discriminatoria per l'uso della rete di trasmissione e di distribuzione.

     4. L'acquirente unico può negare ai clienti l'accesso alla rete e rifiutare di acquistare da loro energia elettrica se non dispone della capacità di trasmissione o di distribuzione necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato, in particolare alla luce dell'articolo 3.

 

     Art. 19.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un'apertura dei loro mercati dell'energia elettrica, che consenta di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 almeno fino ad un livello significativo, da notificare annualmente alla Commissione.

La quota del mercato nazionale è calcolata sulla base della quota comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali il cui consumo sia superiore a 40 GWh l'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione).

La quota media comunitaria è calcolata dalla Commissione sulla base delle informazioni regolarmente fornitele dagli Stati membri. La Commissione pubblica questa quota media comunitaria, che determina il grado di apertura del mercato, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee anteriormente al mese di novembre di ogni anno, con tutte le opportune informazioni per chiarire il calcolo.

     2. La quota del mercato nazionale di cui al paragrafo 1 sarà progressivamente aumentata durante un periodo di sei anni. Questo aumento sarà calcolato procedendo a una riduzione del limite di consumo comunitario di 40 GWh, di cui al paragrafo 1, ossia da 40 GWh ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 20 GWh tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 9 GWh sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

     3. Gli Stati membri indicano i clienti che, all'interno del loro territorio, rappresentano le quote di cui ai paragrafi 1 e 2 e che hanno la capacità giuridica di concludere contratti di fornitura di energia elettrica, a norma degli articoli 17 e 18, fermo restando che ogni cliente finale il cui consumo superi 100 GWh all'anno (su una base di consumo per località, compresa l'autoproduzione) dev'essere incluso nella categoria di cui sopra.

Qualora non siano già indicate come clienti idonei ai sensi del presente paragrafo, le imprese di distribuzione avranno la capacità giuridica di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18, per il volume di energia elettrica consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito della loro rete di distribuzione, per approvvigionare tali clienti.

     4. Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri per la definizione dei clienti idonei, che sono in grado di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell'apertura del mercato ai sensi del paragrafo 1, saranno trasmesse alla Commissione per essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione può richiedere ad uno Stato membro di modificare le sue indicazioni di cui al paragrafo 3, qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adotterà una decisione definitiva secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

     5. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica nel periodo di cui all'articolo 26:

     a) i contratti di fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 17 e 18 conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;

     b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.

La Commissione, in parallelo alla procedura e al calendario di cui all'articolo 26 e non oltre lo scadere della metà del periodo previsto da tale articolo, riesaminerà l'applicazione della lettera b) del primo comma in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuterà la situazione e riferirà in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica, con riferimento al presente paragrafo.

 

     Art. 20.

     1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire che

     i) i produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l'accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;

     ii) i produttori esterni al territorio coperto dalle reti concludano contratti di fornitura a seguito di un bando di gara di appalto per nuove capacità di generazione e abbiano accesso alla rete per l'esecuzione di tali contratti.

     2. Gli Stati membri fanno sì che le parti trattino in buona fede e nessuna di esse abusi delle sua posizione negoziale ostacolando il buon esito delle trattative.

     3. Gli Stati membri designano un'autorità competente indipendente dalle parti per risolvere le controversie relative ai contratti e alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative ai contratti, alle trattative ed al diniego di accesso o rifiuto di acquisto.

     4. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorità competente per la soluzione delle controversie è quella che copre la rete dell'acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l'uso o l'accesso.

     5. Il ricorso a questa autorità fa salvi i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.

 

     Art. 21.

     1. Secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire che:

     - tutti i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzano l'esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica - stabiliti nel loro territorio - riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

     - qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia fornito - mediante una linea diretta - da un produttore e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, da imprese fornitrici di energia elettrica.

     2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.

     3. Le possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 non modificano le possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma degli articoli 17 e 18.

     4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione della costruzione di una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 o, a seconda dei casi, dell'articolo 18, paragrafo 4, ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 20.

     5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il diniego deve essere debitamente motivato.

 

     Art. 22.

     Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 23.

     In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità della rete, uno Stato membro può adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le modifichi o le abroghi nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

 

     Art. 24.

     1. Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

     3. Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.

 

     Art. 25.

     1. La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esigenze in materia di armonizzazione non connesse alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione qualsiasi proposta di armonizzazione necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

     2. Il Consiglio e il Parlamento europeo si pronunciano sulle suddette proposte entro due anni dalla loro presentazione.

 

     Art. 26.

     La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio, alla luce dell'esperienza acquisita, di esaminare, a tempo debito, la possibilità di un'ulteriore apertura del mercato, che dovrebbe essere effettiva nove anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, tenendo conto della coesistenza dei sistemi di cui agli articoli 17 e 18.

 

     Art. 27.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Date le specifiche tecniche delle loro reti elettriche il Belgio, la Grecia e l'Irlanda hanno a disposizione un periodo supplementare di rispettivamente 1 anno, 2 anni e 1 anno per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali Stati membri, qualora facciano uso di questa facoltà, ne informano immediatamente la Commissione.

     3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 28

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 29.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Direttiva abrogata dall’art. 29 della direttiva (CE) n. 54/2003, con con le limitazioni e la decorrenza ivi previste.