Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 385 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Trasferimento di competenze |
Art. 3. Soppressione della Commissione consultiva per le assicurazioni private |
Art. 4. Norme abrogate |
Art. 5. Entrata in vigore del regolamento |
§ 80.9.337 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385. [1]
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti amministrativi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inclusi nell'elenco n. 4 allegato al testo della
1) autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita;
2) autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita.
2. Si applica, altresì, ai seguenti procedimenti, connessi a quelli elencati nel precedente comma, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
a) autorizzazione allo svincolo totale o parziale delle attività destinate a copertura delle cauzioni e delle riserve tecniche ed autorizzazione ad investire disponibilità, a copertura delle riserve tecniche, in attività diverse da quelle stabilite dalla legge;
b) approvazione di modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione;
c) approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio delle imprese di assicurazione ed approvazione delle modalità della fusione di imprese di assicurazione e delle nuove norme statutarie;
d) approvazione della nomina dei commissari liquidatori delle imprese in liquidazione volontaria e vincolo delle attività patrimoniali dell'impresa;
e) decadenza dall'autorizzazione;
f) divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa e di assunzione di nuovi affari;
g) approvazione delle nuove tariffe e delle nuove condizioni di polizza, nonchè delle relative modificazioni in corso di esercizio;
h) approvazione dei piani di partecipazione agli aiuti di bilancio delle imprese;
i) autorizzazione per il collocamento all'estero di rischi speciali;
l) autorizzazione per l'assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con caratteri di particolarità ed eccezionalità;
m) formazione dell'elenco delle imprese di cui alla
n) rilascio certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamenti da idrocarburi ed approvazione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero.
Art. 2. Trasferimento di competenze
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa [2] .
2. Tutte le attività di controllo e vigilanza in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo, non previste dal precedente comma e in precedenza esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferite all'Isvap, che le esercita in piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale e nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento, come definito dalla
3. L'Isvap adotta i provvedimenti relativi al comma 2 del presente articolo; provvede in particolare:
a) ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa, nonchè a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale autorizzazione;
b) [4]
c) a nominare il commissario per il compimento di singoli atti di cui all'art. 6-bis della
d) ad approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell'Isvap, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie.
Art. 3. Soppressione della Commissione consultiva per le assicurazioni private
1. E' soppressa la Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con
Art. 4. Norme abrogate
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
Art. 5. Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogato dall'art. 354 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[3] Comma così modificato dall'art. 4 del
[4] Lettera abrogata dall'art. 5 del