Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.2 assicurazioni contro i danni |
Data: | 11/11/1986 |
Numero: | 772 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese [...] |
Art. 2. 1. Le assicurazioni di cui all’art. 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. |
Art. 3. 1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento possono liberamente partecipare con imprese aventi la [...] |
Art. 4. 1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento che partecipano a coassicurazioni poste in essere [...] |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell’industria, del commercio e [...] |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della legge 10 giugno [...] |
Art. 11. |
Art. 12. 1. Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui agli articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge. |
§ 9.2.5 - L. 11 novembre 1986, n. 772. [1]
Disciplina della coassicurazione comunitaria.
(G.U. 25 novembre 1986, n. 274).
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunità economica europea, a condizione che:
a) almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;
b) i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi [2].
2. [3].
3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.
4. Restano disciplinate dall’art. 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all’esercizio dell’industria delle assicurazioni ai sensi della
1. Le assicurazioni di cui all’art. 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con la delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione [4].
4. Tra le sue attribuzioni deve essere sempre compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto.
5. Il coassicuratore delegatario, se stabilito nel territorio della Repubblica, è tenuto altresì al pagamento dell’imposta di cui alla
6. L’impresa stabilita in altro Stato membro della Comunità economica europea che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario deve essere in regola con quanto previsto dall’art. 16 della
1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all’interno del territorio della predetta Comunità, regolate dalla
2. Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al comma 1 sono comprese nel portafoglio italiano.
1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 31, 31 bis, 31 ter, 32 e 33 della
2. Le attività a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell’art. 82 della
3. [9].
1. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), mediante apposito modello, che sarà stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l’indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale è situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell’anno.
2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito l’ISVAP, operando, ove occorra, in accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni della presente legge [11].
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’ISVAP possono chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritengano utili. Lo stesso Ministero può, a sua volta, fornire alle predette autorità di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge.
4. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del comma 3 non costituisce violazione del segreto d’ufficio .
1. La disposizione di cui all’art. 114, terzo comma, lettera c), del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con
2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso art. 114 del predetto testo unico approvato con
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della
1. Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui agli articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge.
2. La presente legge non si applica alle coassicurazioni alle quali non partecipino imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, diverso dall’Italia.
[1] Abrogata dall'art. 354 del
[2] Comma così sostituito dall’art. 32 del
[3] Comma abrogato dall’art. 32 del
[4] Comma così modificato dall’art. 32 del
[5] Comma così modificato dall’art. 32 del
[6] Comma aggiunto dall’art. 32 del del
[7] Comma così modificato dall’art. 32 del
[8] Comma così modificato dall’art. 32 del
[9] Comma abrogato dall’art. 32 del
[10] Articolo abrogato dall’art. 32 del
[11] Comma così modificato dall’art. 32 del
[12] Articolo abrogato dall’art. 32 del
[13] Articolo abrogato dall’art. 32 del
[14] Comma così modificato dall’art. 32 del
[15] Articolo abrogato dall’art. 32 del