§ 5.2.69 - L.R. 20 aprile 1993, n. 17.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:20/04/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 2.  (Norme sulla tesoreria regionale).
Art. 3.  (Fondi globali).
Art. 4.  (Determinazione di spese).
Art. 5.  (Trattenute su conti correnti bancari in attuazione del decreto legge 333/92).
Art. 6.  (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 11/1983).
Art. 7.  (Rendicontazione relativa ai fondi di rotazione ed assimilati).
Art. 8.  (Adempimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, e a quelli cofinanziati dalla Comunità europea).
Art. 9.  (Riprogrammazione degli interventi previsti dalle leggi 268/1974 e 64/1986 e di quelli cofinanziati dalla CEE).
Art. 10.  (Autorizzazioni di spesa in materia di lavori pubblici).
Art. 11.  (Differimento dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alle leggi regionali 24/1987 e 45/1976).
Art. 12.  (Opere pubbliche finanziate con i fondi della legge n. 268 del 1974).
Art. 13.  (Programma regionale di opere pubbliche).
Art. 14.  (Edilizia abitativa).
Art. 15.  (Manutenzione delle strade provinciali).
Art. 16.  (Recupero ambientale degli stagni).
Art. 17.  (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico).
Art. 18.  (Opere destinate allo smaltimento dei rifiuti).
Art. 19.  (Fondo integrativo per il finanziamento di opere pubbliche).
Art. 20.  (Interventi vari in agricoltura).
Art. 21.  (Integrazione dell'intervento nel settore ovino).
Art. 22.  (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate).
Art. 23.  (Prestiti di esercizio a favore degli agricoltori danneggiati).
Art. 24.  (Formazione della proprietà coltivatrice).
Art. 25.  (Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale).
Art. 26.  (Provvidenze per l'agalassia contagiosa).
Art. 27.  (Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione - artt. 92 e 94, L.R. 11/1988).
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti per l'occupazione).
Art. 29.  (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268).
Art. 30.  (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale).
Art. 31.  (Interventi a favore dell'industria e dell'artigianato).
Art. 32.  (Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG).
Art. 33.  (Modifiche ai programmi comunitari PIM E PNIC).
Art. 34.  (Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria).
Art. 35.  (Programma VALOREN).
Art. 36.  (Mutui per l'industria alberghiera e turistica).
Art. 37.  (Incentivi alle imprese commerciali).
Art. 38.  (Aziende di trasporto).
Art. 39.  (Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi).
Art. 40.  (Agevolazioni per il risparmio energetico).
Art. 41.  (Programma di formazione professionale).
Art. 42.  (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
Art. 43.  (Coordinamento, controllo e vigilanza sull'esercizio del diritto di rivalsa per spese ospedaliere).
Art. 44.  (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4).
Art. 45.  (Interventi sociali).
Art. 46.  (Modifiche alla L.R. 7/1991- Contributi agli elettori emigrati).
Art. 47.  (Pubblica istruzione).
Art. 48.  (Interventi per attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive).
Art. 49.  (Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348).
Art. 50.  (Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 Sostegno ai comuni, alle province ed alle comunità montane).
Art. 51.  (Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa).
Art. 52.  (Interventi a favore degli enti regionali).
Art. 53.  (Piante organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali).
Art. 54.  (Modifica alla legge regionale n. 51 del 1978).
Art. 55.  (Direttore del Centro regionale di programmazione).
Art. 56.  (Consulta femminile regionale).
Art. 57.  (Modifica alle procedure di concessione degli incentivi per l'industria turistico-alberghiera, peschereccia e per le imprese di navigazione e dei contributi per l'occupazione).
Art. 58.  (Copertura finanziaria).
Art. 59.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.69 - L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993).

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui per l'importo di lire 1.450.000.000.000 così ripartite:

     a) lire 890.000.000.000 nell'anno 1993 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20;

     b) lire 110.000.000.000 quale quota già prevista, per il 1993, dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 1992;

     c) lire 450.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese:

 

 

nell'anno finanziario 1993                    lire 250.000.000.000

nell'anno finanziario 1994                    lire 120.000.000.000

nell'anno finanziario 1995                    lire  80.000.000.000

 

 

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983 nella tabella I allegata alla presente legge.

     3. I mutui sono stipulati per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni alle condizioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 1992.

     4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale in tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinanti nei seguenti importi:

 

 

- 1993                                       lire   86.064.000.000

- 1994                                       lire  224.797.000.000

- 1995                                       lire  246.120.000.000

- dal 1996 al 2007                           lire  260.069.000.000

- 2008                                       lire  180.255.000.000

- 2009                                       lire   35.872.000.000

- 2010                                       lire   14.349.000.000

 

 

     8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall'anno 1996, con le successive leggi di bilancio.

     9. L'ammortamento dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, quanto a lire 360.000.000.000, non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1994, quanto a lire 120.000.000.000 da data anteriore al 1º gennaio 1995 e quanto a lire 80.000.000.000 da data anteriore al 1º gennaio 1996.

     10. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1993, cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1993; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.

 

     Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale).

     1. In presenza di effettive esigenze di cassa l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; a tale scopo è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 (Cap. 03149).

     2. I trasferimenti ai fondi di rotazione e ad altri fondi speciali, gestiti da istituti bancari e società finanziarie, con esclusione di quelli destinati ai fondi di garanzia, sono disposti dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sulla base delle esigenze commisurate a periodi di tempo non superiori a quattro mesi; le quote degli stanziamenti rimaste disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale possono essere impegnate sulla base di accertati fabbisogni conseguenti a richieste di agevolazioni in corso di istruttoria da parte dei competenti organi [1].

     3. I trasferimenti degli stanziamenti destinati alle contabilità speciali gestite presso gli istituti tesorieri sono disposti per quote quadrimestrali; a tale norma può derogarsi, previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, solo in presenza di accertate maggiori esigenze di pagamento a carico delle medesime contabilità [2].

     4. I pagamenti dei contributi di funzionamento a favore degli enti strumentali della Regione e di altri enti sottoposti alla sua vigilanza sono disposti per quote quadrimestrali; possono essere autorizzati pagamenti per importi superiori sulla base di accertate maggiori esigenze previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     5. Gli ordini di accreditamento, relativi all'attuazione di programmi di settore, alla concessione di provvidenze agli imprenditori e ad altri interventi, non possono eccedere gli importi dei relativi fabbisogni commisurati a periodi superiori a quattro mesi; tale disposizione si applica qualora il fabbisogno complessivo degli interventi ecceda l'importo di lire 500.000.000. In deroga alla disposizione di cui sopra, gli ordini di accreditamento relativi all'attuazione del Piano antincendi sono disposti in unica soluzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria della Regione [3].

     6. L'articolo 44 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è abrogato.

     7. I trasferimenti dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 19, concernenti le spese di funzionamento e la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sono disposti per quote quadrimestrali anticipate.

 

     Art. 3. (Fondi globali).

     1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1993, 1994 e 1995.

     2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

     a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016)

 

 

- anno 1993                                   lire 127.290.000.000

- anno 1994                                   lire 128.371.000.000

- anno 1995                                   lire 135.492.000.000

     b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - Cap.

03017)

- anno 1993                                   lire 178.243.000.000

- anno 1994                                   lire 249.436.000.000

- anno 1995                                   lire 334.080.000.000

 

 

     Art. 4. (Determinazione di spese).

     1. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera f) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono ridotte o differite per gli importi determinanti nella medesima tabella.

     2. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa nel bilancio per il 1993 e per il triennio 1993/1995, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

     3. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 e per il triennio 1993/1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Trattenute su conti correnti bancari in attuazione del decreto legge 333/92).

     1. Le ritenute operate dalle aziende ed istituti di credito in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sui depositi bancari relativi a conti correnti intestati alla Regione autonoma della Sardegna ed aperti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono imputate agli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti medesimi.

     2. Qualora l'ammontare degli interessi attivi non sia stato sufficiente a sostenere l'onere delle ritenute di cui al primo comma, per cui siano state utilizzate le disponibilità destinate all'esecuzione delle opere, all'integrazione delle stesse disponibilità si provvede, se ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere stesse, mediante trasferimento a favore dei capitoli del bilancio o dei titoli di spesa delle contabilità speciali in conto dei quali sono state autorizzate le aperture dei conti correnti bancari medesimi da un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1993.

     3. Al trasferimento di cui al precedente comma si provvede dietro richiesta dell'Assessore competente per materia, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.

     4. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 03015).

 

     Art. 6. (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 11/1983).

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

 

     Art. 7. (Rendicontazione relativa ai fondi di rotazione ed assimilati). [7]

 

     Art. 8. (Adempimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, e a quelli cofinanziati dalla Comunità europea).

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Assessorati competenti trasmettono all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - l'elenco degli interventi finanziati, anche parzialmente, con le quote assegnate alla Regione dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, nonché di quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla decisione 89/1869 CEE della Commissione del 31 ottobre 1989.

     2. Per ciascun intervento deve essere indicato l'importo del finanziamento, e, nel caso di intervento cofinanziato dalla Comunità europea, distintamente la quota a carico dei fondi regionali e quella comunitaria, lo stato degli impegni e dei pagamenti nonché, se trattasi di opere, la data della gara d'appalto, della consegna e della fine dei lavori, con le motivazioni degli eventuali ritardi. Tali elementi conoscitivi sono trasmessi con cadenza trimestrale anche in attuazione dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

     3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio presenta al Consiglio regionale una relazione sugli adempimenti di cui ai commi precedenti e le iniziative per gli eventuali interventi sostitutivi.

 

     Art. 9. (Riprogrammazione degli interventi previsti dalle leggi 268/1974 e 64/1986 e di quelli cofinanziati dalla CEE).

     1. Gli interventi finanziati dalle leggi 1º marzo 1986, n. 64 e 24 giugno 1974, n. 268, nonché quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla decisione 89/1869 CEE della Commissione del 31 ottobre 1989, la cui procedura di attuazione non sia pervenuta alla fase di impegno del finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere revocati.

     2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, d'intesa con gli Assessori competenti alla spesa, provvede alla riprogrammazione delle risorse finanziarie resesi disponibili, predisponendo un programma di interventi sostitutivi da localizzare nelle aree programma previste dal piano regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.

     3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso per gli adempimenti successivi al Consiglio regionale.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, presenta trimestralmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma, proponendo le necessarie modifiche e integrazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 10. (Autorizzazioni di spesa in materia di lavori pubblici).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, concernenti il pagamento di oneri espropriativi, è autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 400.000.000 (Cap. 08261).

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi professionali a tecnici esterni per la definizione degli adempimenti tecnici in materia di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 100.000.000 (Cap. 08247).

     3. Lo stanziamento disponibile sul capitolo 08230 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e per gli anni successivi è destinato, oltreché all'effettuazione delle spese relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo appaltatori di opere pubbliche di cui alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, anche alle spese derivanti dalla tenuta dell'albo collaudatori e delle liste relative agli incarichi professionali di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     4. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 1992 e precedenti, per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, sono mantenute in bilancio ai fini dell'emanazione, nel corso dell'esercizio finanziario 1993, dei provvedimenti modificativi di quelli relativi all'assunzione dei precedenti impegni di spesa nel rispetto della destinazione del finanziamento originario.

     5. Per il completamento degli interventi finanziati con assegnazione del Fondo Investimenti ed occupazione dello Stato (FIO) è autorizzata con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 11.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 nell'anno 1993 e di lire 6.000.000.000 nell'anno 1994 (Cap. 11110/01).

 

     Art. 11. (Differimento dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alle leggi regionali 24/1987 e 45/1976).

     1. I termini previsti dall'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all'impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, la cui esecuzione sia stata delegata agli enti di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché scaduti, sono prorogati al 31 dicembre 1993.

     2. Il termine di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del quinto programma triennale di opere pubbliche (1988-90) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è prorogato al 31 dicembre 1993.

 

     Art. 12. (Opere pubbliche finanziate con i fondi della legge n. 268 del 1974).

     1. Il procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è esteso ai casi di revoca della delega di cui all'articolo 4 della stessa legge conferita per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con i fondi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268; le somme riversate alle entrate del competente programma di intervento della legge 268/1974 possono essere attribuite ad altro ente delegato alla realizzazione della stessa opera.

 

     Art. 13. (Programma regionale di opere pubbliche).

     1. Gli stanziamenti iscritti nel capitolo 08029/04 dei bilanci per gli anni 1993-1994 e 1995 sono destinati all'esecuzione di opere pubbliche, tra cui quelle elencate nell'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e nell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24; la spesa complessiva di ciascuna opera, considerato l'eventuale costo già sostenuto, non deve essere inferiore a lire 2.000.000.000.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti in programmi regionali da approvarsi con le modalità definite dall'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; tra i requisiti che devono essere tenuti presenti nella predisposizione dei programmi assumono priorità l'immediata eseguibilità, l'eventuale completamento con conseguente funzionalità e il più favorevole rapporto costi-benefici.

     3. I programmi assumono come riferimento per la riparazione territoriale i parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.

     4. L'attuazione delle opere e delegata alle province, ai comuni e ai loro consorzi, alle comunità montane, alle Università, agli enti strumentali della Regione, ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali [8].

     5. Per l'erogazione dei finanziamenti si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

     6. Per l'attuazione del programma sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

 

 

- anno 1993                                   lire  14.000.000.000

- anno 1994                                   lire  14.000.000.000

- anno 1995                                   lire  45.000.000.000

 

 

     Art. 14. (Edilizia abitativa).

     1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sono autorizzati gli ulteriori seguenti finanziamenti (Cap. 08112):

 

 

- anno 1993                                   lire  67.000.000.000

- anno 1994                                   lire  14.000.000.000

- anno 1995                                   lire  37.700.000.000

 

 

     2. Il limite d'impegno, autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, è determinato per il 1993 in lire 16.165.000.000, per il 1994 in lire 28.000.000.000, per il 1995 in lire 31.500.000.000 ed è prorogato all'anno 2010, la cui annualità è stabilita in lire 4.000.000.000 (Cap. 08109).

     3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 17.000.000.000 dall'esercizio 1993 all'esercizio 2010 (Cap. 08056).

     4. La procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, per il trasferimento degli stanziamenti dal capitolo 08109 al capitolo 08093 si applica, altresì ai limiti di impegno autorizzati dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dall'articolo 22, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     5. E' autorizzata, per l'esercizio-finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (Cap. 08147/01) per l'accatastamento, compresi gli atti preliminari, degli immobili siti nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini i quali siano stati oggetto di trasferimento al privati ed agli enti pubblici ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

 

     Art. 15. (Manutenzione delle strade provinciali).

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 14, dalla legge regionale n. 6 del 1992, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la manutenzione di strade provinciali (Cap. 08042/02).

 

     Art. 16. (Recupero ambientale degli stagni).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 (Cap. 05078/08).

 

     Art. 17. (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono confermate per l'anno 1993 (Capp. 08070 e 12172/01).

 

     Art. 18. (Opere destinate allo smaltimento dei rifiuti).

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 (Cap. 05012/03) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994; lo stanziamento è utilizzato per la costruzione di nuove opere, completamento, adeguamento e ristrutturazione di impianti, discariche controllate e stazioni di trasferimento in corso di realizzazione.

 

     Art. 19. (Fondo integrativo per il finanziamento di opere pubbliche).

     1. Le facoltà previste dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono estese al titolo di spesa 11.4.02/I - Fondo di riserva - del programma d'intervento 1988-89-90 della legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 20. (Interventi vari in agricoltura).

     1. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di lire 5.000.000.000 (Cap. 06060) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1993 all'anno 2009.

     2. Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale, di cui agli articoli 6 e 26 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 2.000.000.000 dall'anno 1993 al 1997 e di lire 3.000.000.000 dall'anno 1994 al 1998 (Cap. 06121/01).

     3. Una quota dello stanziamento del capitolo 06319 del bilancio per il 1993, non superiore a lire 1.000.000.000, è destinata alle associazioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, per le spese sostenute negli anni 1990, 1991 e 1992.

     4. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d'impegno di lire 17.009.000.000 (Cap. 06068/01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2003.

 

     Art. 21. (Integrazione dell'intervento nel settore ovino).

     1. Al fine del completamento dell'intervento straordinario a favore del settore ovino previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dall'articolo 11, comma n. 2 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, è autorizzata nell'anno 1993, relativamente alla campagna 1990/1991, l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 (Cap. 06205/01).

 

     Art. 22. (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate).

     1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, e 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1993, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (Capp. 03120, 03121 e 03122).

     2. E' disposto il versamento al bilancio regionale (Cap. 36114) dal Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, della somma complessiva di lire 80.000.000.000 in ragione di lire 70.000.000.000 nel 1993 e di lire 10.000.000.000 nel 1994.

 

     Art. 23. (Prestiti di esercizio a favore degli agricoltori danneggiati).

     1. Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il limite di impegno di lire 10.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione per gli anni dal 1993 al 1997 (Cap. 06121).

 

     Art. 24. (Formazione della proprietà coltivatrice).

     1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato il limite d'impegno di lire 9.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1993 all'anno 2013 (Cap. 06220).

     2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d'impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al comma precedente:

     - articolo 23 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1: lire 8.000.000.000.

     - articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13: lire 1.000.000.000.

     3. E' disposto nell'anno 1993 il versamento al bilancio regionale (Cap. E 36116) della somma di lire 26.000.000.000 dal «fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

 

     Art. 25. (Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale).

     1. Ad integrazione delle disponibilità del fondo di rotazione costituito ai sensi del paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44; approvato dal CIPE in data 24 febbraio 1978, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio 1995 (Cap. 06074).

     2. E' disposto, nell'anno 1993, il versamento al bilancio regionale (Cap. E 36116/01) della somma di lire 20 000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al primo comma.

 

     Art. 26. (Provvidenze per l'agalassia contagiosa).

     1. I contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1991, n. 29, relativi agli indennizzi alle aziende pastorali i cui allevamenti siano colpiti da agalassia contagiosa, possono essere erogati, nella misura prevista dall'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, solo a favore delle istanze pervenute entro il 31 dicembre 1992.

     2. A far data dal 1º gennaio 1995 l'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1991, l'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1992 e gli articoli 2 e 6 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57, sono abrogati [9].

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 27. (Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione - artt. 92 e 94, L.R. 11/1988).

     1. Nell'anno 1993, a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, l'importo complessivo da destinare all'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, disposti dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è rideterminato in lire 100.000.000.000 (Cap. 03073).

     2. Lo stanziamento è iscritto al capitolo 03073 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, denominato «fondo per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione previsti dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - annualità del 1993».

     3. Al trasferimento dal «fondo» di cui al precedente comma ai capitoli presenti nel bilancio per l'anno 1993 ed elencati nella tabella F allegata alla presente legge si procede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio da registrarsi alla Corte dei conti, su conforme deliberazione della Giunta regionale; i trasferimenti sono disposti a favore dei progetti esecutivi approvati dagli organi competenti.

     4. [10].

     5. Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni nell'anno 1993, per l'attuazione dei progetti comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, la somma di lire 60.000.000.000 (Cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 6 aprile 1965, n. 10; l'erogazione ai Comuni delle quote loro spettanti si effettua a fronte dell'avvio dei progetti relativi alle assegnazioni disposte sulle annualità precedenti, utilizzando per la ripartizione dei fondi i più recenti dati ISTAT.

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti per l'occupazione).

     1. In deroga all'articolo 53 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la validità dell'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, istituito con l'articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, concernente il finanziamento ai Comuni di attività nei settori dei servizi socialmente utili e della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; relativamente al capitolo 11129 sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1992 e riproposte per l'anno 1993, dal 1º gennaio o da data successiva, al fine di garantire continuità di lavoro alle imprese già operanti.

     2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 6.850.000.000 cosi ripartite: Capitolo 10138 - servizi socialmente utili lire 3.350.000.000

Capitolo 11129 - tutela e valorizzazione beni ambientali e culturali, lire 3.500.000.000.

 

     Art. 29. (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268).

     1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268:

     a) programma per l'anno 1985 - approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 10.000.000.000 nell'anno 1993 (titolo di spesa 9-3-3/I);

     b) programma per gli anni 1986-1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988: 1) paragrafo 5.1 - miglioramenti e trasformazioni del monte dei pascoli e dei terreni comunali e privati - lire 3.500.000.000 in ciascuno degli anni 1993 e 1994 (titolo di spesa 10.5.01/II); 2) paragrafo 3.1 - interventi per lo sviluppo turistico - lire 4.000.000.000 nell'anno 1993 (titolo di spesa 10.3.01/I- lett. b);

     c) programma per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991:

     1) paragrafo 3.7 - sviluppo urbano - lire 23.200.000.000 nell'anno 1993 e lire 11.600.000.000 nel 1994 (titolo di spesa 11.3.07/I);

     2) paragrafo 2.2 - contributi in conto occupazione di cui all'articolo 11 della legge 268/1974 lire 30.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 8.000.000.000 in ciascuno degli anni 1994 e 1995 (titolo di spesa 11.2.02/I);

     3) paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica - lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993-1994 e 1995 (titolo di spesa 11.3.10/I).

     2. Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), e ai numeri 1) e 3) della lettera c) sono iscritti nel bilancio regionale nel capitolo 03034/01, quelli di cui al numero 2) lettera c) nel capitolo 09047; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della citata legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.

     3. I finanziamenti di cui al numero 1) della lettera c) sono destinati:

     - quanto a lire 27.000.000.000, di cui lire 18.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 9.000.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione ed acquisizione di strutture ed attrezzature universitarie nonché di strutture ed attrezzature sociali, culturali e sportive comunali [11] nelle città di Cagliari (lire 12.000.000.000), Nuoro (lire 6.000.000.000) e Sassari (lire 9.000.000.000);

     - quanto a lire 6.000.000.000, di cui lire 4.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 2.000.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale nella città di Oristano;

     - quanto a lire 1.800.000.000, di cui lire 1.200.000.000 nell'anno 1993 e lire 600.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione dell'automazione delle segreterie decentrate dall'Università di Cagliari.

     4. Relativamente allo stanziamento di lire 12.000.000.000, destinato alle strutture ed attrezzature dell'Università della città di Cagliari, una quota non inferiore al 50 per cento è utilizzata per la realizzazione di un modulo funzionale delle stesse strutture al fine della non sospensione dei lavori nelle more delle assegnazioni di competenza dello Stato.

     5. [12].

     6. I finanziamenti di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma vengono corrisposti, sulla base di appositi programmi di ricerca approvati dalla Giunta regionale, in rate semestrali anticipate [13].

 

     Art. 30. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale).

     1. Ai fini dell'attuazione degli interventi a favore della Sardegna centrale, di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992, le somme assegnate alla Regione per l'incentivazione delle attività produttive vengono versate su un apposito fondo costituito presso il CIS e la SFIRS (Cap. 09045/13) [14].

     2. A carico del fondo sono assunti gli oneri relativi ai seguenti interventi:

     a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi ammissibili;

     b) contributi in conto interessi sugli investimenti da realizzare o finanziamenti a tasso agevolato fino alla misura massima del 30 per cento. Il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria anche ai fini del computo del contributo di cui sopra sarà pari al 36 per cento del tasso di riferimento; la durata dei contributi in conto interessi non può superare dodici anni di cui due di preammortamento;

     c) partecipazioni delle società finanziarie controllate dalla Regione nel capitale sociale delle nuove iniziative o concessione da parte delle medesime di prestiti partecipativi o prestiti obbligazionari, nei limiti previsti dalle norme statutarie delle Finanziarie stesse. Il Fondo è destinato altresì alla concessione, da parte delle Finanziarie controllate dalla Regione, in favore delle imprese, di anticipazioni dell'IVA relativa agli investimenti, in misura non superiore all'80 per cento [15].

     3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono autorizzati dall'Assessore competente in materia di industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta sulla base di istruttoria tecnico-economica e finanziaria dell'ente creditizio e/o finanziario [16] gestore del fondo; l'assunzione degli oneri relativi alle iniziative di cui alla lettera c) del medesimo articolo è autorizzata con la medesima procedura sulla base di appositi programmi di intervento predisposti dalle Società proponenti e con oneri a carico del Fondo costituito presso la SFIRS.

     4. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese è contenuto entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netta.

     5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana apposite direttive a termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; per la gestione del fondo di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ente creditizio prescelto, a termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive integrazioni.

 

     Art. 31. (Interventi a favore dell'industria e dell'artigianato).

     1. Per gli interventi diretti al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, sono autorizzati gli stanziamenti di lire 10.000.000.000 in ciascuno degli anni 1994 e 1995 (Cap. 09045/08).

     2. [17].

     3. Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 2.000.000.000 (Cap. 07038) per ciascuno degli anni 1994 e 1995 quali dotazioni del fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica - sezione aziende artigiane - istituito dall'articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; negli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati con l'inclusione nella tabella E allegata alla presente legge.

     4. L'articolo 36, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, si interpreta nel senso che la procedura prevista si applica a tutte le fidejussioni regionali disciplinate dalla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive integrazioni.

 

     Art. 32. (Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG).

     1. In attuazione della decisione 92/948 CEE della Commissione del 21 maggio 1992 relativa all'iniziativa comunitaria «INTERREG» riguardante un programma operativo integrato per le regioni Sardegna e Corsica, sono approvati i piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

     2. Le spese derivanti dall'attuazione del programma sono quantificate in complessive lire 43.738.000.000 per l'anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli del bilancio per lo stesso anno come indicato nella tabella H allegata alla presente legge.

     3. La realizzazione delle sottoelencate misure è delegata all'Amministrazione provinciale di Sassari:

2. VALORIZZAZIONE AREA MARINA:

     b1 - prodotti turistici nuovi nel bacino nautico;

     b2 - promozione degli itinerari turistici corso sardi a partire dal bacino nautico;

3. INCENTIVAZIONE SCAMBI ECONOMICI:

     a1 - organizzazioni comuni nel campo ell'artigianato;

     a2 - cooperazione tra le organizzazioni agricole pubbliche o private;

     a3 - sostegno alle trasformazioni tecnologiche delle piccole e medie imprese;

5. SVILUPPO SCAMBI TRANSFRONTALERI:

     a - studio sulla comunicazione;

     b - studi, ricerche, azioni promozionali incrociate;

     c - centro degli scambi corso-sardi;

     d - banca dati;

ed alla stessa sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie individuate dal programma medesimo.

     4. I finanziamenti costituiscono per l'Amministrazione provinciale entrate a destinazione vincolata e per il suo tesoriere entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

     5. All'erogazione dei finanziamenti si provvede mediante versamento delle somme secondo le seguenti quote percentuali:

     a) 40 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento d'impegno;

     b) 30 per cento per spese sostenute nella misura del 30 per cento della precedente erogazione;

     c) 20 per cento per spese sostenute nella misura del 60 per cento delle precedenti erogazioni;

     d) 10 per cento per spese sostenute nella misura dell'80 per cento delle precedenti erogazioni.

     6. L'importo delle spese sostenute è certificato dal presidente dell'Amministrazione provinciale, dal segretario generale, dal ragioniere capo e dal presidente del Collegio dei revisori della stessa Amministrazione.

     7. Gli enti attuatori del programma sono tenuti a presentare alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio C.E.E. - attestazioni trimestrali delle spese effettuate nonché, entro e non oltre il 31 gennaio 1996, l'attestazione finale delle stesse spese.

 

     Art. 33. (Modifiche ai programmi comunitari PIM E PNIC).

     1. A1 Programma Integrato Mediterraneo (PIM) di cui all'articolo 55 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e al Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le modifiche di cui alla tabella G, allegata alla presente legge.

     2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 1.030.000.000 per l'attuazione della misura 3.11 - scuola alberghiera di Pula - prevista dal Programma Integrato Mediterraneo (Cap. 08302/01).

     3. Le risorse occorrenti per l'attuazione della misura 2.4 - ricerca applicata e sportelli tecnologici - del Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Sardegna di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, confluiscono nel fondo del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito ai sensi dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e sono utilizzate secondo le direttive che disciplinano i criteri di ammissibilità delle richieste, i parametri di congruità, le modalità di accesso e le procedure di erogazione delle provvidenze e di prestazione dei servizi, adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria.

 

     Art. 34. (Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria). [18]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi di iniziativa comunitaria e/o statale e di interesse regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio; il concorso regionale può coprire l'intera parte di spesa pubblica non finanziata dall'Unione Europea e/o dallo Stato [19].

     2. Gli enti locali che partecipano direttamente, con propri progetti o proposte, a programmi di iniziativa comunitaria possono usufruire, in caso di approvazione da parte dell'Unione Europea, di un contributo regionale sino al 10 per cento del costo totale e comunque non superiore a lire 100.000.000.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annue lire 2.000.000.000 (cap. 03059).

 

     Art. 35. (Programma VALOREN).

     1. Nell'anno 1993, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, relativo all'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «VALOREN», è autorizzata la spesa di lire 1.857.000.000, di cui lire 880.000.000 finanziati dalla CEE e lire 977.000.000 dalla Regione, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel Comune di Villasimius (Capp. 03061/05 e 03061/06).

 

     Art. 36. (Mutui per l'industria alberghiera e turistica).

     1. E' autorizzato, per l'anno 1994, lo stanziamento di lire 25.000.000.000 da destinare alla concessione dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 07017).

     2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1993; nello stesso anno 1993 eventuali acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 8/1964.

     3. Gli incentivi a favore dell'industria alberghiera in corso di istruttoria sono sospesi fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici per gli alberghi che ricadono negli ambiti costieri sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modifiche.

 

     Art. 37. (Incentivi alle imprese commerciali).

     1. Il comma 2, dell'articolo 71 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e l'articolo 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono abrogati.

     2. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 della legge regionale 3511991, è autorizzato il limite d'impegno di lire 17.000.000.000 con annualità da iscriversi nei bilanci degli anni dal 1993 al 2002 (Cap. 07055).

     3. Le spese relative alla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 52, agli articoli 55, 57 e 58, nonché agli oneri di cui all'articolo 59 della citata legge regionale 3Sl1991, sono determinate complessivamente, in lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (Cap. 07055).

 

     Art. 38. (Aziende di trasporto).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (Cap. 13002/01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

     2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (Cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla legge 151/1981, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 39. (Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi).

     1. I finanziamenti relativi ai capitoli 05014/06, 05014/07 e 08030 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e per gli anni successivi sono assegnati con i criteri e con le modalità stabiliti dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

     2. Nell'anno 1993 è confermato l'importo di lire 3.000.000.000 per l'intervento di cui all'articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 08169).

     3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di finanziamenti fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la gestione e la ristrutturazione, da parte dei comuni, di impianti idro-potabili ed elettrici (Cap. 04179/10).

 

     Art. 40. (Agevolazioni per il risparmio energetico).

     1. I pagamenti delle agevolazioni concesse entro il 31 dicembre 1992, a termini della legge 29 maggio 1982, n. 308, e della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sui capitoli di spesa 06069, 06224, 06224/01 e 08069/03 del bilancio della Regione, sono disposti dai complementi organi del l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato dei lavori pubblici.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' SOCIALI

 

     Art. 41. (Programma di formazione professionale).

     1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

     2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1993 è determinata in lire 65.000.000.000 (Cap. 10001).

     3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.

     4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 ed è così ripartita:

 

 

Cap. 10001                                     lire 11.450.000.000

Cap. 10002                                     lire 24.000.000.000

Cap. 10002/01                                  lire  9.000.000 000

Cap. 10003                                     lire 55.550.000.000

 

 

     Art. 42. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento complessivo di lire 263.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

     2. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 12133/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell'anno 1993, la somma di lire 10.000.000.000 per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

 

     Art. 43. (Coordinamento, controllo e vigilanza sull'esercizio del diritto di rivalsa per spese ospedaliere).

     1. Sono di competenza dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il coordinamento, il controllo e la vigilanza inerenti all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

 

     Art. 44. (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4).

     1. Per l'anno 1993 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

     2. Per l'anno 1993 è sospesa l'applicazione del comma 3 dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988.

     3. Il contributo complessivo annuale di cui al comma 2 dello stesso articolo 55 è fissato in lire 2.600.000 per il personale provvisto di diploma di scuola media superiore e titolo di specializzazione triennale; di lire 2.800.000 per il personale provvisto di diploma di laurea.

     4. La maggiorazione di cui al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 30 aprite 1991, n. 13, per le convenzioni stipulate con le società cooperative, è fissata nel 10 per cento.

     5. In caso di utilizzazione congiunta di personale convenzionato per la composizione di équipe territoriali multi-professionali, la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44, integra il compenso degli operatori.

     6. Per l'anno 1993, in deroga all'articolo 21,comma 1, della legge regionale 4/1988 e successive modificazioni, i programmi comunali sono approvati entro il 30 aprile.

     7. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 700.000.000 annui, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 12001/05 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993.

 

     Art. 45. (Interventi sociali).

     1. Per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, a termini dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, è autorizzata, in conto degli anni decorsi, la spesa di lire 50.000.000.000 (Cap. 12001/08) così suddivisa:

 

 

- anno 1993                                    lire 30.000.000.000

- anno 1994                                    lire 10.000.000.000

- anno 1995                                    lire 10.000.000.000

 

 

     2. A modifica di quanto disposto dall'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e dalla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 3, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile gravano sul capitolo del bilancio regionale 12133 relativo al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, anziché sul capitolo 12131/01.

     3. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 000 al Comune di Iglesias per il funzionamento ed il riequilibrio finanziario della gestione della Casa Serena per anziani (Cap. 12001/13).

 

     Art. 46. (Modifiche alla L.R. 7/1991- Contributi agli elettori emigrati). [20]

 

     Art. 47. (Pubblica istruzione).

     1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1992-1993 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

     2. [21].

     3. Le somme assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 110, comma 9, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, possono essere utilizzate secondo le procedure di spesa stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

 

     Art. 48. (Interventi per attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive).

     1. Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995/1997 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia, per garantire l'autonoma programmazione di attività di pubblico spettacolo, comprensiva delle eventuali spese per teatri ed altri spazi destinati alle manifestazioni di pubblico spettacolo, in regola con le norme in materia di agibilità. Ai fini della concessione del contributo, i Comuni interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione un programma di spesa, finalizzato all'organizzazione di attività di pubblico spettacolo ed approvato a norma di legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il corrente anno 1995, e di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi regionali di bilancio per gli anni successivi; in detto programma non potranno essere ricompresi contributi per manifestazioni oggetto di sostegno diretto da parte dell'Amministrazione regionale. Lo stanziamento di lire 2.000.000.000 verrà suddiviso in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di finanziamento ed erogato per l'80 per cento all'atto della concessione e per il residuo dopo l'approvazione del rendiconto di spesa [22].

     Costituiscono rendiconto dei contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, le delibere di assegnazione ed i mandati di pagamento adottati dalle competenti Amministrazioni, da trasmettere in copia autenticata alla Regione entro la fine del relativo esercizio finanziario. Per gli enti in difetto di tale rendicontazione non si provvederà ad assegnazione per i due successivi esercizi. L'Assessorato della Pubblica Istruzione potrà disporre le relative ispezioni in loco [23].

     2. Per l'anno 1993 le domande di ammissione ai benefici previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 18 novembre 1986, n. 64, e dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. A partire dall'anno 1994 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio dell'anno di erogazione del contributo.

     4. I finanziamenti concessi a termini degli articoli 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, a favore di enti con finalità didattiche e socio-culturali, impegnati formalmente nell'anno 1992, possono essere utilizzati dagli stessi enti beneficiari anche nel corso dell'anno 1993.

     5. I contributi concessi dall'Amministrazione regionale per attività didattiche, socioculturali, di spettacolo e sportive non possono essere utilizzati per spese di rappresentanza.

     6. Sugli stanziamenti iscritti al capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 alla Biblioteca «S. Satta» di Nuoro, per spese di funzionamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 49. (Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348).

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative a assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1993, la somma complessiva di lire 13.271.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della legge 92 dicembre 1984, n. 887, come modificato dall'articolo 24, comma 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Detto stanziamento è così suddiviso:

     a) lire 12.897.000.000 (Cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:

     1) per lire 6.448.500.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

     2) per lire 6.448.500.000 in misura uguale fra tutti i comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

     b) lire 374.000.000 (Cap. 11032) da ripartire tra i comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1993-1994.

 

     Art. 50. (Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 Sostegno ai comuni, alle province ed alle comunità montane).

     1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 04162/06, 04162/07 e 04162/08 sono ripartiti rispettivamente tra i comuni, le province e le comunità montane, con i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 19.

 

     Art. 51. (Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1993, all'Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 6.200.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze, lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico e lire 100.000.000 per la partecipazione finanziaria al programma Recite - progetto Hydre - monitoraggio risorse idriche cofinanziato dalla Comunità Economica Europea (Cap. 08226).

     2. E' autorizzata, altresì, a favore dell'utente di cui al precedente comma, la concessione di finanziamenti per l'importo complessivo di lire 10.000.000.000 (Cap. 08226/02) per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche del «sistema Flumendosa - Campidano» così ripartiti:

 

 

- anno 1993                                    lire  3.000.000.000

- anno 1994                                    lire  3 500.000 000

- anno 1995                                    lire  3.500.000.000

 

 

     Art. 52. (Interventi a favore degli enti regionali).

     1. Una quota pari a lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 06281 è utilizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura per la partecipazione finanziaria al programma Recite - Hydre «agro-meteorologia e tele-rilevamento» cofinanziato dalla Comunità Economica Europea.

     2. Una quota non superiore a lire 1.550.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 07010 è utilizzata dall'Ente Sardo Industrie Turistiche per il finanziamento di un programma di promozione turistica da realizzare congiuntamente all'Ente Nazionale Industrie Turistiche a termini della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

     3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 66 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, per l'anno 1993, l'erogazione di un contributo di lire 1.000.000.000 (Cap. 12160/02) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

 

     Art. 53. (Piante organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali).

     1. I provvedimenti per la copertura della pianta organica dell'Amministrazione regionale sono deliberati dalla Giunta regionale previa verifica delle compatibilità finanziarie nell'ambito del bilancio pluriennale in vigore e previo l'eventuale adeguamento delle dotazioni dei relativi capitoli di spesa, ove necessario.

     2. In deroga alla procedura prevista all'articolo 4, lett. b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, la copertura delle piante organiche degli enti strumentali della Regione è preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale; a tal fine deve essere accertata la compatibilità finanziaria nell'ambito dei rispettivi bilanci pluriennali degli stessi enti strumentali e l'adeguata entità dei contributi previsti per il loro funzionamento nel bilancio pluriennale della Regione.

     3. In deroga al terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978 n 51, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, la graduatoria del concorso per guardia forestale e di vigilanza ambientale, espletato ai termini della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è utilizzata per il conferimento di posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo alla sua pubblicazione.

 

     Art. 54. (Modifica alla legge regionale n. 51 del 1978). [24]

 

     Art. 55. (Direttore del Centro regionale di programmazione).

     1. Per l'anno 1993 e, comunque, non oltre l'entrata in vigore della legge concernente l'Ufficio del piano di cui all'articolo 10, terzo comma. della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, sono estese al direttore del Centro regionale di programmazione o, in sua assenza, al vice direttore facente funzioni di direttore reggente, le norme previste per i coordinatori dell'Amministrazione regionale, dall'articolo 9, terzo comma lettere a) e b), dall'articolo 15, primo comma, lettere d) ed e), nonché dell'articolo 16 primo comma, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, relativamente ai capitoli di spesa inseriti nel categorie di programma numeri 03.01, 03.04 ad eccezione dei capitoli 03034/01, 03035, 03036, 03037, - 03.05, 03.08 - ad eccezione dei capitoli 03060, 03061, 03061/01, 03061/02, 03063, 03065, 03068, 03070/01 e 03070/02, - 03.09 - ad eccezione del capitolo 03073 -, 03.12 e 03.13; le stesse disposizioni sono estese ai titoli di spesa dei programmi esecutivi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268 i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     2. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

 

     Art. 56. (Consulta femminile regionale). [25]

 

     Art. 57. (Modifica alle procedure di concessione degli incentivi per l'industria turistico-alberghiera, peschereccia e per le imprese di navigazione e dei contributi per l'occupazione).

     1. I provvedimenti di concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8, 28 novembre 1950, n. 65 e 15 maggio 1951, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore, rispettivamente, dell'industria turistico-alberghiera, dell'industria peschereccia e delle imprese di navigazione, sono adottati dagli Assessori competenti nelle relative materie.

     2. A modifica del punto 17 del titolo di spesa 8.2.1/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, i contributi per l'occupazione sono concessi con provvedimento dell'Assessore dell'industria.

 

     Art. 58. (Copertura finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1994-1995.

 

     Art. 59. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

     Tabelle:

     (Omissis).

 

 


[1] A decorrere dall'anno 2001 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'erogazione degli interventi previsti dalla L.R. 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni.

[2] A decorrere dall'anno 2001 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'erogazione degli interventi previsti dalla L.R. 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Comma così integrato dall'art. 62 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[4] Aggiunge l'art. 60 bis alla L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[5] Integra l'art. 62 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[6] Modifica l'art. 62, comma 5, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[7] Integra l'art. 105 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[8] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1993, n. 29, così nuovamente sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[9] Le abrogazioni previste dal presente comma sono rinviate al 1 giugno 1996, come stabilito dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[10] Comma abrogato dall'art. 22, comma 3, della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[11] Comma così integrato dall'art. 15 della L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

[12] Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

[13] Comma così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

[14] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[15] Lettera così integrata dall'art. 4 della L.R. 29 settembre 1993, n. 48.

[16] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[17] Sostituisce l'art. 38, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[18] Articolo già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 1995, n. 10, ora così sostituito dall'art. 20 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[19] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[20] Modifica l'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7. La modifica è riportata all'art. 1 della L.R. 12 marzo 1984, n. 9.

[21] Sostituisce l'art. 18 della L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[22] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 12 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[23] L'originario art. 48, comma 1, della presente legge, già sostituito dall'art. 50, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6, è stato abrogato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 10 novembre 1995, n. 28. Il comma 1 del presente articolo è stato così successivamente inserito per effetto dell'art. 30 della L.R. 28/95, n. 28.

[24] Integra l'art. 13, comma 4, lettera i), della legge 17 agosto 1978, n. 51.

[25] Integra l'art. 2 della L.R. 27 giugno 1979, n. 53.