Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/04/1993 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale). |
Art. 3. (Fondi globali). |
Art. 4. (Determinazione di spese). |
Art. 5. (Trattenute su conti correnti bancari in attuazione del decreto legge 333/92). |
Art. 6. (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 11/1983). |
Art. 7. (Rendicontazione relativa ai fondi di rotazione ed assimilati). |
Art. 8. (Adempimenti relativi agli interventi finanziati dalla legge 1º marzo 1986, n. 64, e a quelli cofinanziati dalla Comunità europea). |
Art. 9. (Riprogrammazione degli interventi previsti dalle leggi 268/1974 e 64/1986 e di quelli cofinanziati dalla CEE). |
Art. 10. (Autorizzazioni di spesa in materia di lavori pubblici). |
Art. 11. (Differimento dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alle leggi regionali 24/1987 e 45/1976). |
Art. 12. (Opere pubbliche finanziate con i fondi della legge n. 268 del 1974). |
Art. 13. (Programma regionale di opere pubbliche). |
Art. 14. (Edilizia abitativa). |
Art. 15. (Manutenzione delle strade provinciali). |
Art. 16. (Recupero ambientale degli stagni). |
Art. 17. (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico). |
Art. 18. (Opere destinate allo smaltimento dei rifiuti). |
Art. 19. (Fondo integrativo per il finanziamento di opere pubbliche). |
Art. 20. (Interventi vari in agricoltura). |
Art. 21. (Integrazione dell'intervento nel settore ovino). |
Art. 22. (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate). |
Art. 23. (Prestiti di esercizio a favore degli agricoltori danneggiati). |
Art. 24. (Formazione della proprietà coltivatrice). |
Art. 25. (Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale). |
Art. 26. (Provvidenze per l'agalassia contagiosa). |
Art. 27. (Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione - artt. 92 e 94, L.R. 11/1988). |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Provvedimenti per l'occupazione). |
Art. 29. (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268). |
Art. 30. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale). |
Art. 31. (Interventi a favore dell'industria e dell'artigianato). |
Art. 32. (Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG). |
Art. 33. (Modifiche ai programmi comunitari PIM E PNIC). |
Art. 34. (Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria). |
Art. 35. (Programma VALOREN). |
Art. 36. (Mutui per l'industria alberghiera e turistica). |
Art. 37. (Incentivi alle imprese commerciali). |
Art. 38. (Aziende di trasporto). |
Art. 39. (Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi). |
Art. 40. (Agevolazioni per il risparmio energetico). |
Art. 41. (Programma di formazione professionale). |
Art. 42. (Integrazione del fondo sanitario nazionale). |
Art. 43. (Coordinamento, controllo e vigilanza sull'esercizio del diritto di rivalsa per spese ospedaliere). |
Art. 44. (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4). |
Art. 45. (Interventi sociali). |
Art. 46. (Modifiche alla L.R. 7/1991- Contributi agli elettori emigrati). |
Art. 47. (Pubblica istruzione). |
Art. 48. (Interventi per attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive). |
Art. 49. (Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348). |
Art. 50. (Legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 Sostegno ai comuni, alle province ed alle comunità montane). |
Art. 51. (Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa). |
Art. 52. (Interventi a favore degli enti regionali). |
Art. 53. (Piante organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali). |
Art. 54. (Modifica alla legge regionale n. 51 del 1978). |
Art. 55. (Direttore del Centro regionale di programmazione). |
Art. 56. (Consulta femminile regionale). |
Art. 57. (Modifica alle procedure di concessione degli incentivi per l'industria turistico-alberghiera, peschereccia e per le imprese di navigazione e dei contributi per l'occupazione). |
Art. 58. (Copertura finanziaria). |
Art. 59. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.69 - L.R. 20 aprile 1993, n. 17.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della
a) lire 890.000.000.000 nell'anno 1993 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 20 della
b) lire 110.000.000.000 quale quota già prevista, per il 1993, dall'articolo 1 della
c) lire 450.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese:
nell'anno finanziario 1993 lire 250.000.000.000 |
nell'anno finanziario 1994 lire 120.000.000.000 |
nell'anno finanziario 1995 lire 80.000.000.000 |
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della
3. I mutui sono stipulati per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni alle condizioni previste dall'articolo 20 della
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale in tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinanti nei seguenti importi:
- 1993 lire 86.064.000.000 |
- 1994 lire 224.797.000.000 |
- 1995 lire 246.120.000.000 |
- dal 1996 al 2007 lire 260.069.000.000 |
- 2008 lire 180.255.000.000 |
- 2009 lire 35.872.000.000 |
- 2010 lire 14.349.000.000 |
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall'anno 1996, con le successive leggi di bilancio.
9. L'ammortamento dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, quanto a lire 360.000.000.000, non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1994, quanto a lire 120.000.000.000 da data anteriore al 1º gennaio 1995 e quanto a lire 80.000.000.000 da data anteriore al 1º gennaio 1996.
10. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1993, cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1993; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della
Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale).
1. In presenza di effettive esigenze di cassa l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; a tale scopo è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 (Cap. 03149).
2. I trasferimenti ai fondi di rotazione e ad altri fondi speciali, gestiti da istituti bancari e società finanziarie, con esclusione di quelli destinati ai fondi di garanzia, sono disposti dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sulla base delle esigenze commisurate a periodi di tempo non superiori a quattro mesi; le quote degli stanziamenti rimaste disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale possono essere impegnate sulla base di accertati fabbisogni conseguenti a richieste di agevolazioni in corso di istruttoria da parte dei competenti organi [1].
3. I trasferimenti degli stanziamenti destinati alle contabilità speciali gestite presso gli istituti tesorieri sono disposti per quote quadrimestrali; a tale norma può derogarsi, previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, solo in presenza di accertate maggiori esigenze di pagamento a carico delle medesime contabilità [2].
4. I pagamenti dei contributi di funzionamento a favore degli enti strumentali della Regione e di altri enti sottoposti alla sua vigilanza sono disposti per quote quadrimestrali; possono essere autorizzati pagamenti per importi superiori sulla base di accertate maggiori esigenze previo assenso dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
5. Gli ordini di accreditamento, relativi all'attuazione di programmi di settore, alla concessione di provvidenze agli imprenditori e ad altri interventi, non possono eccedere gli importi dei relativi fabbisogni commisurati a periodi superiori a quattro mesi; tale disposizione si applica qualora il fabbisogno complessivo degli interventi ecceda l'importo di lire 500.000.000. In deroga alla disposizione di cui sopra, gli ordini di accreditamento relativi all'attuazione del Piano antincendi sono disposti in unica soluzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria della Regione [3].
6. L'articolo 44 della
7. I trasferimenti dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della
Art. 3. (Fondi globali).
1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1993, 1994 e 1995.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016)
- anno 1993 lire 127.290.000.000 |
- anno 1994 lire 128.371.000.000 |
- anno 1995 lire 135.492.000.000 |
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - Cap. |
03017) |
- anno 1993 lire 178.243.000.000 |
- anno 1994 lire 249.436.000.000 |
- anno 1995 lire 334.080.000.000 |
Art. 4. (Determinazione di spese).
1. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera f) della
2. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera d) della
3. A termini dell'articolo 13, primo comma, lettera e) della
Art. 5. (Trattenute su conti correnti bancari in attuazione del decreto legge 333/92).
1. Le ritenute operate dalle aziende ed istituti di credito in applicazione dell'articolo 7, comma 6 del
2. Qualora l'ammontare degli interessi attivi non sia stato sufficiente a sostenere l'onere delle ritenute di cui al primo comma, per cui siano state utilizzate le disponibilità destinate all'esecuzione delle opere, all'integrazione delle stesse disponibilità si provvede, se ritenuto necessario per l'esecuzione delle opere stesse, mediante trasferimento a favore dei capitoli del bilancio o dei titoli di spesa delle contabilità speciali in conto dei quali sono state autorizzate le aperture dei conti correnti bancari medesimi da un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1993.
3. Al trasferimento di cui al precedente comma si provvede dietro richiesta dell'Assessore competente per materia, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
4. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 03015).
Art. 6. (Modifiche ed integrazione alla
1. [4].
2. [5].
3. [6].
Art. 7. (Rendicontazione relativa ai fondi di rotazione ed assimilati). [7]
Art. 8. (Adempimenti relativi agli interventi finanziati dalla
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Assessorati competenti trasmettono all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - l'elenco degli interventi finanziati, anche parzialmente, con le quote assegnate alla Regione dalla
2. Per ciascun intervento deve essere indicato l'importo del finanziamento, e, nel caso di intervento cofinanziato dalla Comunità europea, distintamente la quota a carico dei fondi regionali e quella comunitaria, lo stato degli impegni e dei pagamenti nonché, se trattasi di opere, la data della gara d'appalto, della consegna e della fine dei lavori, con le motivazioni degli eventuali ritardi. Tali elementi conoscitivi sono trasmessi con cadenza trimestrale anche in attuazione dell'articolo 17, comma 3, della
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio presenta al Consiglio regionale una relazione sugli adempimenti di cui ai commi precedenti e le iniziative per gli eventuali interventi sostitutivi.
Art. 9. (Riprogrammazione degli interventi previsti dalle leggi 268/1974 e 64/1986 e di quelli cofinanziati dalla CEE).
1. Gli interventi finanziati dalle leggi 1º marzo 1986, n. 64 e 24 giugno 1974, n. 268, nonché quelli cofinanziati dalla Comunità europea in base alla
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, d'intesa con gli Assessori competenti alla spesa, provvede alla riprogrammazione delle risorse finanziarie resesi disponibili, predisponendo un programma di interventi sostitutivi da localizzare nelle aree programma previste dal piano regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso per gli adempimenti successivi al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, presenta trimestralmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma, proponendo le necessarie modifiche e integrazioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 10. (Autorizzazioni di spesa in materia di lavori pubblici).
1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi professionali a tecnici esterni per la definizione degli adempimenti tecnici in materia di acque pubbliche di cui al
3. Lo stanziamento disponibile sul capitolo 08230 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e per gli anni successivi è destinato, oltreché all'effettuazione delle spese relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo appaltatori di opere pubbliche di cui alla
4. Le somme impegnate sugli stanziamenti degli esercizi finanziari 1992 e precedenti, per l'attuazione di programmi di opere pubbliche, sono mantenute in bilancio ai fini dell'emanazione, nel corso dell'esercizio finanziario 1993, dei provvedimenti modificativi di quelli relativi all'assunzione dei precedenti impegni di spesa nel rispetto della destinazione del finanziamento originario.
5. Per il completamento degli interventi finanziati con assegnazione del Fondo Investimenti ed occupazione dello Stato (FIO) è autorizzata con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 11.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 nell'anno 1993 e di lire 6.000.000.000 nell'anno 1994 (Cap. 11110/01).
Art. 11. (Differimento dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alle leggi regionali 24/1987 e 45/1976).
1. I termini previsti dall'articolo 10 della
2. Il termine di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del quinto programma triennale di opere pubbliche (1988-90) di cui al capo I della
Art. 12. (Opere pubbliche finanziate con i fondi della
1. Il procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, della
Art. 13. (Programma regionale di opere pubbliche).
1. Gli stanziamenti iscritti nel capitolo 08029/04 dei bilanci per gli anni 1993-1994 e 1995 sono destinati all'esecuzione di opere pubbliche, tra cui quelle elencate nell'articolo 11 della
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti in programmi regionali da approvarsi con le modalità definite dall'articolo 4, lett. i) della
3. I programmi assumono come riferimento per la riparazione territoriale i parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
4. L'attuazione delle opere e delegata alle province, ai comuni e ai loro consorzi, alle comunità montane, alle Università, agli enti strumentali della Regione, ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali [8].
5. Per l'erogazione dei finanziamenti si applica il comma 3 dell'articolo 4 della
6. Per l'attuazione del programma sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
- anno 1993 lire 14.000.000.000 |
- anno 1994 lire 14.000.000.000 |
- anno 1995 lire 45.000.000.000 |
Art. 14. (Edilizia abitativa).
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
- anno 1993 lire 67.000.000.000 |
- anno 1994 lire 14.000.000.000 |
- anno 1995 lire 37.700.000.000 |
2. Il limite d'impegno, autorizzato dall'articolo 15 della
3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della
4. La procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, della
5. E' autorizzata, per l'esercizio-finanziario 1993, la spesa di lire 800.000.000 (Cap. 08147/01) per l'accatastamento, compresi gli atti preliminari, degli immobili siti nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini i quali siano stati oggetto di trasferimento al privati ed agli enti pubblici ai sensi della
Art. 15. (Manutenzione delle strade provinciali).
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 14, dalla
Art. 16. (Recupero ambientale degli stagni).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 17. (Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della
Art. 18. (Opere destinate allo smaltimento dei rifiuti).
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 (Cap. 05012/03) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994; lo stanziamento è utilizzato per la costruzione di nuove opere, completamento, adeguamento e ristrutturazione di impianti, discariche controllate e stazioni di trasferimento in corso di realizzazione.
Art. 19. (Fondo integrativo per il finanziamento di opere pubbliche).
1. Le facoltà previste dal comma 3 dell'articolo 26 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 20. (Interventi vari in agricoltura).
1. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della
2. Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale, di cui agli articoli 6 e 26 della
3. Una quota dello stanziamento del capitolo 06319 del bilancio per il 1993, non superiore a lire 1.000.000.000, è destinata alle associazioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi della
4. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d'impegno di lire 17.009.000.000 (Cap. 06068/01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2003.
Art. 21. (Integrazione dell'intervento nel settore ovino).
1. Al fine del completamento dell'intervento straordinario a favore del settore ovino previsto dall'articolo 11 della
Art. 22. (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate).
1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della
2. E' disposto il versamento al bilancio regionale (Cap. 36114) dal Fondo di solidarietà in agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate previsto dall'articolo 2 della
Art. 23. (Prestiti di esercizio a favore degli agricoltori danneggiati).
1. Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 6 della
Art. 24. (Formazione della proprietà coltivatrice).
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla
2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d'impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al comma precedente:
- articolo 23 della
- articolo 26 della
3. E' disposto nell'anno 1993 il versamento al bilancio regionale (Cap. E 36116) della somma di lire 26.000.000.000 dal «fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» di cui all'articolo 2 della
Art. 25. (Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale).
1. Ad integrazione delle disponibilità del fondo di rotazione costituito ai sensi del paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale di cui all'articolo 1 della
2. E' disposto, nell'anno 1993, il versamento al bilancio regionale (Cap. E 36116/01) della somma di lire 20 000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al primo comma.
Art. 26. (Provvidenze per l'agalassia contagiosa).
1. I contributi previsti dall'articolo 1 della
2. A far data dal 1º gennaio 1995 l'articolo 1 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 27. (Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione - artt. 92 e 94,
1. Nell'anno 1993, a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 57 della
2. Lo stanziamento è iscritto al capitolo 03073 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, denominato «fondo per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione previsti dall'articolo 92 della
3. Al trasferimento dal «fondo» di cui al precedente comma ai capitoli presenti nel bilancio per l'anno 1993 ed elencati nella tabella F allegata alla presente legge si procede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio da registrarsi alla Corte dei conti, su conforme deliberazione della Giunta regionale; i trasferimenti sono disposti a favore dei progetti esecutivi approvati dagli organi competenti.
4. [10].
5. Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni nell'anno 1993, per l'attuazione dei progetti comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 94 della
Art. 28. (Modifiche alla
1. In deroga all'articolo 53 della
2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 6.850.000.000 cosi ripartite: Capitolo 10138 - servizi socialmente utili lire 3.350.000.000
Capitolo 11129 - tutela e valorizzazione beni ambientali e culturali, lire 3.500.000.000.
Art. 29. (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla
1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento di cui alla
a) programma per l'anno 1985 - approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 10.000.000.000 nell'anno 1993 (titolo di spesa 9-3-3/I);
b) programma per gli anni 1986-1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988: 1) paragrafo 5.1 - miglioramenti e trasformazioni del monte dei pascoli e dei terreni comunali e privati - lire 3.500.000.000 in ciascuno degli anni 1993 e 1994 (titolo di spesa 10.5.01/II); 2) paragrafo 3.1 - interventi per lo sviluppo turistico - lire 4.000.000.000 nell'anno 1993 (titolo di spesa 10.3.01/I- lett. b);
c) programma per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991:
1) paragrafo 3.7 - sviluppo urbano - lire 23.200.000.000 nell'anno 1993 e lire 11.600.000.000 nel 1994 (titolo di spesa 11.3.07/I);
2) paragrafo 2.2 - contributi in conto occupazione di cui all'articolo 11 della
3) paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica - lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993-1994 e 1995 (titolo di spesa 11.3.10/I).
2. Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), e ai numeri 1) e 3) della lettera c) sono iscritti nel bilancio regionale nel capitolo 03034/01, quelli di cui al numero 2) lettera c) nel capitolo 09047; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della citata
3. I finanziamenti di cui al numero 1) della lettera c) sono destinati:
- quanto a lire 27.000.000.000, di cui lire 18.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 9.000.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione ed acquisizione di strutture ed attrezzature universitarie nonché di strutture ed attrezzature sociali, culturali e sportive comunali [11] nelle città di Cagliari (lire 12.000.000.000), Nuoro (lire 6.000.000.000) e Sassari (lire 9.000.000.000);
- quanto a lire 6.000.000.000, di cui lire 4.000.000.000 nell'anno 1993 e lire 2.000.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale nella città di Oristano;
- quanto a lire 1.800.000.000, di cui lire 1.200.000.000 nell'anno 1993 e lire 600.000.000 nell'anno 1994, alla realizzazione dell'automazione delle segreterie decentrate dall'Università di Cagliari.
4. Relativamente allo stanziamento di lire 12.000.000.000, destinato alle strutture ed attrezzature dell'Università della città di Cagliari, una quota non inferiore al 50 per cento è utilizzata per la realizzazione di un modulo funzionale delle stesse strutture al fine della non sospensione dei lavori nelle more delle assegnazioni di competenza dello Stato.
5. [12].
6. I finanziamenti di cui al numero 3) della lettera c) del primo comma vengono corrisposti, sulla base di appositi programmi di ricerca approvati dalla Giunta regionale, in rate semestrali anticipate [13].
Art. 30. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale).
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi a favore della Sardegna centrale, di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992, le somme assegnate alla Regione per l'incentivazione delle attività produttive vengono versate su un apposito fondo costituito presso il CIS e la SFIRS (Cap. 09045/13) [14].
2. A carico del fondo sono assunti gli oneri relativi ai seguenti interventi:
a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi ammissibili;
b) contributi in conto interessi sugli investimenti da realizzare o finanziamenti a tasso agevolato fino alla misura massima del 30 per cento. Il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria anche ai fini del computo del contributo di cui sopra sarà pari al 36 per cento del tasso di riferimento; la durata dei contributi in conto interessi non può superare dodici anni di cui due di preammortamento;
c) partecipazioni delle società finanziarie controllate dalla Regione nel capitale sociale delle nuove iniziative o concessione da parte delle medesime di prestiti partecipativi o prestiti obbligazionari, nei limiti previsti dalle norme statutarie delle Finanziarie stesse. Il Fondo è destinato altresì alla concessione, da parte delle Finanziarie controllate dalla Regione, in favore delle imprese, di anticipazioni dell'IVA relativa agli investimenti, in misura non superiore all'80 per cento [15].
3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono autorizzati dall'Assessore competente in materia di industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta sulla base di istruttoria tecnico-economica e finanziaria dell'ente creditizio e/o finanziario [16] gestore del fondo; l'assunzione degli oneri relativi alle iniziative di cui alla lettera c) del medesimo articolo è autorizzata con la medesima procedura sulla base di appositi programmi di intervento predisposti dalle Società proponenti e con oneri a carico del Fondo costituito presso la SFIRS.
4. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese è contenuto entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netta.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana apposite direttive a termini dell'articolo 6 della
Art. 31. (Interventi a favore dell'industria e dell'artigianato).
1. Per gli interventi diretti al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 3 della
2. [17].
3. Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 2.000.000.000 (Cap. 07038) per ciascuno degli anni 1994 e 1995 quali dotazioni del fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica - sezione aziende artigiane - istituito dall'articolo 73 della
4. L'articolo 36, comma 3, della
Art. 32. (Programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG).
1. In attuazione della
2. Le spese derivanti dall'attuazione del programma sono quantificate in complessive lire 43.738.000.000 per l'anno finanziario 1993 e fanno carico ai competenti capitoli del bilancio per lo stesso anno come indicato nella tabella H allegata alla presente legge.
3. La realizzazione delle sottoelencate misure è delegata all'Amministrazione provinciale di Sassari:
2. VALORIZZAZIONE AREA MARINA:
b1 - prodotti turistici nuovi nel bacino nautico;
b2 - promozione degli itinerari turistici corso sardi a partire dal bacino nautico;
3. INCENTIVAZIONE SCAMBI ECONOMICI:
a1 - organizzazioni comuni nel campo ell'artigianato;
a2 - cooperazione tra le organizzazioni agricole pubbliche o private;
a3 - sostegno alle trasformazioni tecnologiche delle piccole e medie imprese;
5. SVILUPPO SCAMBI TRANSFRONTALERI:
a - studio sulla comunicazione;
b - studi, ricerche, azioni promozionali incrociate;
c - centro degli scambi corso-sardi;
d - banca dati;
ed alla stessa sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie individuate dal programma medesimo.
4. I finanziamenti costituiscono per l'Amministrazione provinciale entrate a destinazione vincolata e per il suo tesoriere entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con
5. All'erogazione dei finanziamenti si provvede mediante versamento delle somme secondo le seguenti quote percentuali:
a) 40 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento d'impegno;
b) 30 per cento per spese sostenute nella misura del 30 per cento della precedente erogazione;
c) 20 per cento per spese sostenute nella misura del 60 per cento delle precedenti erogazioni;
d) 10 per cento per spese sostenute nella misura dell'80 per cento delle precedenti erogazioni.
6. L'importo delle spese sostenute è certificato dal presidente dell'Amministrazione provinciale, dal segretario generale, dal ragioniere capo e dal presidente del Collegio dei revisori della stessa Amministrazione.
7. Gli enti attuatori del programma sono tenuti a presentare alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio C.E.E. - attestazioni trimestrali delle spese effettuate nonché, entro e non oltre il 31 gennaio 1996, l'attestazione finale delle stesse spese.
Art. 33. (Modifiche ai programmi comunitari PIM E PNIC).
1. A1 Programma Integrato Mediterraneo (PIM) di cui all'articolo 55 della
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della
3. Le risorse occorrenti per l'attuazione della misura 2.4 - ricerca applicata e sportelli tecnologici - del Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Sardegna di cui al comma 5 dell'articolo 55 della
Art. 34. (Partecipazione ai programmi di iniziativa comunitaria). [18]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi di iniziativa comunitaria e/o statale e di interesse regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio; il concorso regionale può coprire l'intera parte di spesa pubblica non finanziata dall'Unione Europea e/o dallo Stato [19].
2. Gli enti locali che partecipano direttamente, con propri progetti o proposte, a programmi di iniziativa comunitaria possono usufruire, in caso di approvazione da parte dell'Unione Europea, di un contributo regionale sino al 10 per cento del costo totale e comunque non superiore a lire 100.000.000.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annue lire 2.000.000.000 (cap. 03059).
Art. 35. (Programma VALOREN).
1. Nell'anno 1993, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 52 della
Art. 36. (Mutui per l'industria alberghiera e turistica).
1. E' autorizzato, per l'anno 1994, lo stanziamento di lire 25.000.000.000 da destinare alla concessione dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1993; nello stesso anno 1993 eventuali acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della
3. Gli incentivi a favore dell'industria alberghiera in corso di istruttoria sono sospesi fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici per gli alberghi che ricadono negli ambiti costieri sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 12 e 13 della
Art. 37. (Incentivi alle imprese commerciali).
1. Il comma 2, dell'articolo 71 della
2. Per la concessione delle agevolazioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 52 della legge regionale 3511991, è autorizzato il limite d'impegno di lire 17.000.000.000 con annualità da iscriversi nei bilanci degli anni dal 1993 al 2002 (Cap. 07055).
3. Le spese relative alla concessione delle provvidenze di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 52, agli articoli 55, 57 e 58, nonché agli oneri di cui all'articolo 59 della citata legge regionale 3Sl1991, sono determinate complessivamente, in lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (Cap. 07055).
Art. 38. (Aziende di trasporto).
1. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (Cap. 13002/01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi previsti dalla
2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 30.000.000.000 (Cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi per investimenti previsti dalla
Art. 39. (Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi).
1. I finanziamenti relativi ai capitoli 05014/06, 05014/07 e 08030 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e per gli anni successivi sono assegnati con i criteri e con le modalità stabiliti dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5 della
2. Nell'anno 1993 è confermato l'importo di lire 3.000.000.000 per l'intervento di cui all'articolo 94 della
3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di finanziamenti fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la gestione e la ristrutturazione, da parte dei comuni, di impianti idro-potabili ed elettrici (Cap. 04179/10).
Art. 40. (Agevolazioni per il risparmio energetico).
1. I pagamenti delle agevolazioni concesse entro il 31 dicembre 1992, a termini della
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' SOCIALI
Art. 41. (Programma di formazione professionale).
1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1993 è determinata in lire 65.000.000.000 (Cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della
4. La spesa di cui all'articolo 4 della
Cap. 10001 lire 11.450.000.000 |
Cap. 10002 lire 24.000.000.000 |
Cap. 10002/01 lire 9.000.000 000 |
Cap. 10003 lire 55.550.000.000 |
Art. 42. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
1. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento complessivo di lire 263.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 12133/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell'anno 1993, la somma di lire 10.000.000.000 per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art. 43. (Coordinamento, controllo e vigilanza sull'esercizio del diritto di rivalsa per spese ospedaliere).
1. Sono di competenza dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il coordinamento, il controllo e la vigilanza inerenti all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 3, comma 2, della
Art. 44. (Integrazioni alla
1. Per l'anno 1993 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della
2. Per l'anno 1993 è sospesa l'applicazione del comma 3 dell'articolo 55 della
3. Il contributo complessivo annuale di cui al comma 2 dello stesso articolo 55 è fissato in lire 2.600.000 per il personale provvisto di diploma di scuola media superiore e titolo di specializzazione triennale; di lire 2.800.000 per il personale provvisto di diploma di laurea.
4. La maggiorazione di cui al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 30 aprite 1991, n. 13, per le convenzioni stipulate con le società cooperative, è fissata nel 10 per cento.
5. In caso di utilizzazione congiunta di personale convenzionato per la composizione di équipe territoriali multi-professionali, la maggiorazione prevista dall'articolo 3 della
6. Per l'anno 1993, in deroga all'articolo 21,comma 1, della
7. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 700.000.000 annui, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo 12001/05 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993.
Art. 45. (Interventi sociali).
1. Per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, a termini dell'articolo 1 della
- anno 1993 lire 30.000.000.000 |
- anno 1994 lire 10.000.000.000 |
- anno 1995 lire 10.000.000.000 |
2. A modifica di quanto disposto dall'articolo 68 della
3. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 000 al Comune di Iglesias per il funzionamento ed il riequilibrio finanziario della gestione della Casa Serena per anziani (Cap. 12001/13).
Art. 46. (Modifiche alla
Art. 47. (Pubblica istruzione).
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1992-1993 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. [21].
3. Le somme assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 110, comma 9, della
Art. 48. (Interventi per attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive).
1. Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995/1997 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all'articolo 56 della
Costituiscono rendiconto dei contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, le delibere di assegnazione ed i mandati di pagamento adottati dalle competenti Amministrazioni, da trasmettere in copia autenticata alla Regione entro la fine del relativo esercizio finanziario. Per gli enti in difetto di tale rendicontazione non si provvederà ad assegnazione per i due successivi esercizi. L'Assessorato della Pubblica Istruzione potrà disporre le relative ispezioni in loco [23].
2. Per l'anno 1993 le domande di ammissione ai benefici previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 18 novembre 1986, n. 64, e dall'articolo 60 della
3. A partire dall'anno 1994 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio dell'anno di erogazione del contributo.
4. I finanziamenti concessi a termini degli articoli 60 della
5. I contributi concessi dall'Amministrazione regionale per attività didattiche, socioculturali, di spettacolo e sportive non possono essere utilizzati per spese di rappresentanza.
6. Sugli stanziamenti iscritti al capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 alla Biblioteca «S. Satta» di Nuoro, per spese di funzionamento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 49. (Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal
1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni della Sardegna in base al
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
a) lire 12.897.000.000 (Cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:
1) per lire 6.448.500.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
2) per lire 6.448.500.000 in misura uguale fra tutti i comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il
b) lire 374.000.000 (Cap. 11032) da ripartire tra i comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1993-1994.
Art. 50. (
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 04162/06, 04162/07 e 04162/08 sono ripartiti rispettivamente tra i comuni, le province e le comunità montane, con i criteri stabiliti dall'articolo 2 della
Art. 51. (Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1993, all'Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 6.200.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze, lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico e lire 100.000.000 per la partecipazione finanziaria al programma Recite - progetto Hydre - monitoraggio risorse idriche cofinanziato dalla Comunità Economica Europea (Cap. 08226).
2. E' autorizzata, altresì, a favore dell'utente di cui al precedente comma, la concessione di finanziamenti per l'importo complessivo di lire 10.000.000.000 (Cap. 08226/02) per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idrauliche del «sistema Flumendosa - Campidano» così ripartiti:
- anno 1993 lire 3.000.000.000 |
- anno 1994 lire 3 500.000 000 |
- anno 1995 lire 3.500.000.000 |
Art. 52. (Interventi a favore degli enti regionali).
1. Una quota pari a lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 06281 è utilizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura per la partecipazione finanziaria al programma Recite - Hydre «agro-meteorologia e tele-rilevamento» cofinanziato dalla Comunità Economica Europea.
2. Una quota non superiore a lire 1.550.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 07010 è utilizzata dall'Ente Sardo Industrie Turistiche per il finanziamento di un programma di promozione turistica da realizzare congiuntamente all'Ente Nazionale Industrie Turistiche a termini della
3. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 66 della
Art. 53. (Piante organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali).
1. I provvedimenti per la copertura della pianta organica dell'Amministrazione regionale sono deliberati dalla Giunta regionale previa verifica delle compatibilità finanziarie nell'ambito del bilancio pluriennale in vigore e previo l'eventuale adeguamento delle dotazioni dei relativi capitoli di spesa, ove necessario.
2. In deroga alla procedura prevista all'articolo 4, lett. b), della
3. In deroga al terzo comma dell'articolo 40 della
Art. 54. (Modifica alla
Art. 55. (Direttore del Centro regionale di programmazione).
1. Per l'anno 1993 e, comunque, non oltre l'entrata in vigore della legge concernente l'Ufficio del piano di cui all'articolo 10, terzo comma. della
2. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 73 della
Art. 56. (Consulta femminile regionale). [25]
Art. 57. (Modifica alle procedure di concessione degli incentivi per l'industria turistico-alberghiera, peschereccia e per le imprese di navigazione e dei contributi per l'occupazione).
1. I provvedimenti di concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8, 28 novembre 1950, n. 65 e 15 maggio 1951, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore, rispettivamente, dell'industria turistico-alberghiera, dell'industria peschereccia e delle imprese di navigazione, sono adottati dagli Assessori competenti nelle relative materie.
2. A modifica del punto 17 del titolo di spesa 8.2.1/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla
Art. 58. (Copertura finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1994-1995.
Art. 59. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Tabelle:
(Omissis).
[1] A decorrere dall'anno 2001 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'erogazione degli interventi previsti dalla
[2] A decorrere dall'anno 2001 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'erogazione degli interventi previsti dalla
[3] Comma così integrato dall'art. 62 della
[4] Aggiunge l'art. 60 bis alla
[5] Integra l'art. 62 della
[6] Modifica l'art. 62, comma 5, della
[7] Integra l'art. 105 della
[8] Comma già sostituito dall'art. 16 della
[9] Le abrogazioni previste dal presente comma sono rinviate al 1 giugno 1996, come stabilito dall'art. 10 della
[10] Comma abrogato dall'art. 22, comma 3, della
[11] Comma così integrato dall'art. 15 della
[12] Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, della
[13] Comma così modificato dall'art. 11, comma 8, della
[14] Comma così modificato dall'art. 24 della
[15] Lettera così integrata dall'art. 4 della
[16] Comma così modificato dall'art. 36 della
[17] Sostituisce l'art. 38, comma 1, della
[18] Articolo già modificato dall'art. 5 della
[19] Comma così modificato dall'art. 52 della
[20] Modifica l'art. 5 della
[21] Sostituisce l'art. 18 della
[22] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 12 della
[23] L'originario art. 48, comma 1, della presente legge, già sostituito dall'art. 50, comma 1, della
[24] Integra l'art. 13, comma 4, lettera i), della
[25] Integra l'art. 2 della