Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 15/02/1996 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione dell'Ufficio). |
Art. 2. (Funzioni dell'Ufficio). |
Art. 3. (Rapporti con gli organi della Regione). |
Art. 4. (Organizzazione dell'Ufficio). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 1.3.136 - L.R. 15 febbraio 1996, n. 12.
Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles.
(B.U. 17 febbraio 1996, n. 6)
Art. 1. (Istituzione dell'Ufficio). [1]
1. Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni europee è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli organi della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli organi della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima. Il Consiglio regionale può avvalersi delle prestazioni dell'ufficio di cui al presente comma.
Art. 2. (Funzioni dell'Ufficio). [2]
[1. All'ufficio di cui all'articolo 1 sono conferite le seguenti funzioni:
a) trasmettere tempestivamente agli organi della Regione informazioni su programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) fornire agli organi della Regione tempestive informazioni sugli atti in via di elaborazione a livello comunitario, allo scopo segnatamente di dotare della indispensabile documentazione la rappresentanza sarda in seno al Comitato delle Regioni, sulla base di quanto previsto nell'articolo 4 del D.P.R. 11 marzo 1994;
c) consentire l'acquisizione di elementi di valutazione sui riflessi che le decisioni da concordare a livello comunitario sono suscettibili di esercitare sulla situazione economica e sociale dell'Isola, con riferimento anche all'articolo 52, comma 1 dello Statuto speciale della Sardegna;
d) fornire agli organi della Regione informazioni sui principi ispiratori e le linee di tendenza delle politiche dell'Unione Europea, al fine segnatamente di accrescere il livello di conformità con l'ordinamento comunitario degli atti della Regione;
e) curare ogni utile collegamento con le istituzioni dell'Unione Europea in sede di approvazione e di attuazione dei programmi comunitari, nonché con gli analoghi Uffici delle altre Regioni europee operanti a Bruxelles.]
Art. 3. (Rapporti con gli organi della Regione).
1. La Giunta provvederà ad impartire all'Ufficio di cui all'articolo 1 le direttive che si rendono necessarie a seguito dell'esercizio, da parte del Consiglio, delle sue funzioni di indirizzo e di controllo.
Art. 4. (Organizzazione dell'Ufficio). [3]
1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale [4].
2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 1 è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso monetario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso le sedi consolari.
3. [L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell'ausilio di un massimo di tre esperti in materie attinenti l'attività dell'Unione Europea] [5].
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 750.000.000 per l'anno 1995 e in lire 400.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 sono apportate le seguenti modifiche:
(Omissis).
3. Alla relativa spesa si fa fronte quanto a lire 750.000.000 per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 30 della
4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma già sostituito dall'art. 23 della
[5] Comma abrogato dall'art. 23 della