Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.7 miniere |
Data: | 07/06/1989 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Classificazione dei materiali di cava e torbiera). |
Art. 3. (Norme di salvaguardia). |
Art. 4. (Catasto regionale dei giacimenti di cava). |
Art. 5. (Aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava). |
Art. 6. (Piano regionale delle attività estrattive). |
Art. 7. (Consultazione nella formazione del Piano regionale delle attività estrattive). |
Art. 8. (Aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive). |
Art. 9. (Piano regionale dei materiali lapidei di pregio). |
Art. 10. (Guida dei materiali lapidei di pregio). |
Art. 11. (Attività estrattiva e strumenti urbanistici). |
Art. 12. (Permesso di ricerca). |
Art. 13. (Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata). |
Art. 14. (Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca). |
Art. 15. (Divieto di coltivazione). |
Art. 16. (Ulteriore permesso di ricerca). |
Art. 17. (Decadenza del permesso di ricerca). |
Art. 18. (Autorizzazione e concessione). |
Art. 19. (Domanda per l'autorizzazione). |
Art. 20. (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione). |
Art. 21. (Trasferimento dell'autorizzazione). |
Art. 22. (Durata e rinnovo). |
Art. 23. (Patrimonio indisponibile della Regione). |
Art. 24. (Procedimento di rilascio della concessione). |
Art. 25. (Indennizzo e risarcimenti). |
Art. 26. (Canone di concessione). |
Art. 27. (Funzioni di vigilanza). |
Art. 28. (Decadenza). |
Art. 29. (Revoca). |
Art. 30. (Sanzioni). |
Art. 31. (Definizione). |
Art. 32. Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse. |
Art. 33. (Concorso al fondo di ripristino ambientale). |
Art. 34. (Sostituzione di patti pregressi). |
Art. 35. Programma di interventi. |
Art. 36. (Materiali di discarica). |
Art. 37. (Estensioni di agevolazioni). |
Art. 38. (Fondo di rotazione). |
Art. 39. (Natura degli interventi). |
Art. 40. (Misura e limite degli interventi). |
Art. 41. (Estensione delle provvidenze ex legge regionale n. 28 del 1984). |
Art. 42. (Regime transitorio). |
Art. 43. (Adeguamento delle strutture). |
Art. 44. (Norma transitoria). |
Art. 45. (Norma finanziaria). |
§ 2.7.29 - L.R. 7 giugno 1989, n. 30.
Disciplina delle attività di cava.
Art. 1. (Finalità della legge).
1. Nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dagli articoli 3 e 4 della
Art. 2. (Classificazione dei materiali di cava e torbiera).
1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;
c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, ghiaie granulati, pezzami, conci, blocchetti.
Art. 3. (Norme di salvaguardia).
1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui all'articolo 2 devono essere effettuate nel pieno rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CAVA
Art. 4. (Catasto regionale dei giacimenti di cava).
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale dell'industria, sentita la competente Commissione consiliare, istituisce con proprio decreto il catasto regionale dei giacimenti di materiali di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Detto catasto comprende:
a) il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive;
b) il tipo e la qualità presunta dei materiali esistenti per ogni cava;
c) gli assegnatari delle autorizzazioni e delle concessioni alla coltivazione, i titolari di eventuali sub-concessioni ed i soggetti che, al momento della ricognizione, gestiscono attività estrattive;
d) nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive;
e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.
Art. 5. (Aggiornamento del catasto regionale dei giacimenti di cava).
1. L'Assessore regionale dell'industria provvede all'aggiornamento annuale del catasto regionale delle cave in esercizio e dei giacimenti in fase di ricerca in relazione alle denunce obbligatorie pervenute.
Art. 6. (Piano regionale delle attività estrattive).
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, nel quadro dei piani e programmi regionali di sviluppo, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale delle attività estrattive, al fine di disporre di uno strumento di programmazione nel settore e d'un preciso riferimento operativo.
2. Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché la individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.
3. Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della
4. Sono altresì escluse le aree nelle quali l'attività estrattiva possa compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al regime idrogeologico, all'assetto statico del territorio, nonché ad eccezionali interessi naturalistici, di carattere paleontologico, paletnologico e speleologico.
5. L'individuazione di tali aree verrà effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte degli Assessorati regionali competenti in materia, i quali, in sede di prima applicazione della presente legge, dovranno provvedere a detta incombenza entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7. (Consultazione nella formazione del Piano regionale delle attività estrattive).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e gli altri enti locali possono inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria, indicazioni e proposte ai fini dell'elaborazione del Piano regionale delle attività estrattive.
2. L'Assessore regionale dell'industria predispone, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di Piano regionale delle attività estrattive.
3. Sullo schema di cui al precedente comma, l'Assessore regionale dell'industria provvederà ad acquisire, ai fini di una loro valutazione, le osservazioni e le deduzioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, il cui territorio è inserito tra quelli suscettibili di attività estrattiva.
4. I Comuni, le Comunità montane, le Province sono tenute a pronunziarsi entro 45 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 8. (Aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive).
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e con le modalità previste dal precedente articolo 6, può provvedere all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive.
Art. 9. (Piano regionale dei materiali lapidei di pregio).
1. I materiali lapidei indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge sono considerati materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse economico.
2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per i materiali lapidei di pregio.
3. Il Piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione, indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi; definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.
Art. 10. (Guida dei materiali lapidei di pregio).
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dell'industria, predispone una guida dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alla qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive e ad ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei prodotti sui mercati italiani ed esteri.
2. Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base di apposito disciplinare di produzione, l'Assessore regionale dell'industria provvederà alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde.
Art. 11. (Attività estrattiva e strumenti urbanistici).
1. Le attività di coltivazione di cave, in regime di autorizzazione o di concessione ai sensi della presente legge, sono soggette ai vincoli indicati nell'articolo 14 della
2. I Comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive di cui ai precedenti articoli 6 e 7 adeguano i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dalla approvazione del Piano suddetto.
3. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse.
TITOLO III
ATTIVITA' DI RICERCA
Art. 12. (Permesso di ricerca).
1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuata dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Regione favorisce la ricerca, principalmente in materia di lapidei di pregio, in riconoscimento del rilevante interesse economico loro connesso.
Art. 13. (Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata).
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dall'Assessore regionale dell'industria a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.
2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere dell'Assessore regionale dell'ambiente e valutato il parere del Comune territorialmente competente. Al permesso di ricerca si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 20 della presente legge.
4. Detto permesso non può avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso solo nei casi in cui questi ultimi previamente avvisati dall'Assessorato regionale dell'industria dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso non inoltrino essi stessi analoga domanda entro sessanta giorni dall'avviso o non abbiano comunque i necessari requisiti per espletare tale attività.
5. La durata del permesso di ricerca può essere prorogata per una sola volta, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.
6. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previo nulla osta dell'Assessore regionale dell'industria e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del concessionario.
Art. 14. (Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca).
1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.
2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e di provvedere al riassetto dell'ambiente.
3. Il proprietario del terreno soggetto all'attività di ricerca ha facoltà di esigere una cauzione.
4. Qualora le parti interessate non si accordino, l'Assessore regionale dell'industria stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare di un deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.
5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 15. (Divieto di coltivazione).
1. E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.
2. Il ricercatore non può disporre dei materiali estratti senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale dell'industria, che può concederla limitatamente alla effettuazione di prove tecnologiche.
Art. 16. (Ulteriore permesso di ricerca).
1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere concesso altro permesso di ricerca, sempre che riguardi materiali diversi ed a condizione che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli previsti dal precedente permesso.
2. Nel caso di contestazione tra gli interessati, provvede l'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere.
3. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è dato ricorso alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 17. (Decadenza del permesso di ricerca).
1. L'Assessore regionale dell'industria può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca:
1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;
2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
3) quando non siano state osservate le prescrizioni stabilite nel permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.
2. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
TITOLO IV
ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE
Art. 18. (Autorizzazione e concessione).
1. Le attività di coltivazione di cui al precedente articolo 1 possono riguardare sia giacimenti in disponibilità di privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione.
3. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.
Art. 19. (Domanda per l'autorizzazione).
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e contestualmente inoltrata, per conoscenza, al Comune nel cui territorio ricade il giacimento, e deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica: indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;
b) numero di codice fiscale del richiedente:
c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;
d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;
e) periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) titolo di disponibilità del giacimento;
b) progetto di coltivazione redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:
- relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei suoli interessati dal giacimento, con l'eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell'area d`intervento;
- cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell'area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;
- relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività: durata presunta dell'attività, produzione annua, presunte rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;
c) relazione sugli aspetti socio-economici collegati con l'iniziativa;
d) relazione di impatto ambientale;
e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale con l'indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario.
f) descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere;
g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;
h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;
i) impegno ad iniziare l'attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
3. Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all'articolo 2, lett. a) della presente legge il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in geologia oppure da un perito minerario.
4. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione. Le cave in esercizio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente articolo entro due anni [1] dall'entrata in vigore della presente legge salvi i casi in cui l'ingegnere capo dell'istituendo Ufficio regionale della vigilanza, sicurezza e prevenzione delle attività minerarie, non ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza e complessità dei lavori, imporre anticipatamente la nomina di un tecnico professionista.
Art. 20. (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione).
1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale dell'industria, il quale provvede con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, sentito il Comitato regionale delle miniere integrato da un rappresentante degli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e dei beni culturali, e valutato il parere del Comune territorialmente competente.
2. Il Comitato regionale delle miniere così configurato è autorizzato a esperire preliminarmente sopralluoghi e accertamenti per la migliore qualificazione dei pareri di competenza. A tal fine ai componenti il Comitato è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica e appartenenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.
3. A tale scopo il Sindaco, entro otto giorni dall'acquisizione della domanda e della documentazione di cui al precedente articolo 19. ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni.
4. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi.
5. Entro due mesi dalla data di presentazione il Sindaco fa pervenire all'Assessorato regionale dell'industria il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione, nonché il parere sulla medesima che l'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere.
6. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, l'Assessore regionale provvede comunque sulla domanda, rilasciando l'autorizzazione o denegandola motivatamente.
7. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificata al proprietario ed al Comune territorialmente competente entro quindici giorni ed esposta all'albo pretorio per quindici giorni.
8. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Presidente della Giunta regionale.
9. L'Assessore regionale dell'industria, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta la rilevanza, ai fini dell'economia regionale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione, accerta la capacità tecnica ed economica del richiedente, nonché l'esistenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali che costituiscano motivo di preclusione.
9 bis. L’accertamento della capacità economico- finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione [2].
10. L'Assessore regionale dell'industria, con il provvedimento di autorizzazione, deve indicare i criteri a cui dovrà essere improntata l'attività di coltivazione, sia in riferimento all'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sia in riferimento ad altri preminenti interessi generali.
11. Nel caso di concorrenza all'esercizio di una cava ed a parità delle altre condizioni richieste, verrà data priorità a chi offrirà garanzia documentata e verificabile di provvedere alla più completa verticalizzazione in loco dei prodotti e/o dei minerali di risulta da operazioni minerallurgiche sui prodotti primari.
Art. 21. (Trasferimento dell'autorizzazione).
1. L'autorizzazione ha carattere personale. Essa può essere oggetto di trasferimento oltre che per causa successoria:
a) quando il diritto di coltivazione del giacimento pre-esisteva in atti certi stipulati con il proprietario dei suoli in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge;
b) quando nella cava interessata al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione si sarà registrata un'attività ininterrotta di almeno cinque anni.
2. Il diritto al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione di cava non esonera il soggetto subentrante dall'obbligo della domanda secondo il disposto dell'articolo 19. Resta impregiudicato il diritto dell'Assessore regionale dell'industria alla preventiva valutazione della capacità tecnico-finanziaria del richiedente.
3. Copia degli atti di consegna del giacimento dovrà essere trasmessa all'Assessore regionale dell'industria.
Art. 22. (Durata e rinnovo).
1. L'autorizzazione ha la durata massima di anni venti e può essere rinnovata.
2. Nei casi di significativa verticalizzazione nel territorio regionale delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell'autorizzazione può essere estesa.
Art. 23. (Patrimonio indisponibile della Regione).
1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento di materiali di cava di cui al precedente articolo 2, inserito nel Piano regionale delle attività estrattive e di rilevante interesse, non ne abbia intrapreso la coltivazione o non ne abbia richiesto l'autorizzazione, la richiesta di coltivazione può essere presentata da terzi nelle forme di cui all'articolo 19.
2. Ove sussistano i presupposti per la coltivazione, l'Assessore regionale dell'industria invita il proprietario del fondo a presentare, entro 12 mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento al ricercatore che lo ha scoperto o, se questi non vi ha interesse, a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda con l'avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente l'autorizzazione a coltivare il giacimento.
3. Nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dei commi precedenti è indicato il corrispettivo, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 26, che il terzo dovrà pagare all'avente diritto. Ove tale corrispettivo non venga ritenuto congruo, le parti hanno facoltà di determinarlo o farlo determinare nelle forme di legge.
4. Le stesse disposizioni, con esclusione della procedura di cui al secondo comma, si applicano nei casi di decadenza dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 28.
Art. 24. (Procedimento di rilascio della concessione).
1. L'Assessore regionale dell'industria può dare in concessione, a chi ne faccia richiesta, la coltivazione di giacimenti facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione.
2. Le procedure per la presentazione della domanda di concessione, per il rilascio della stessa, per il trasferimento, nonché la sua durata e le possibilità di rinnovo sono quelle previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge.
Art. 25. (Indennizzo e risarcimenti).
1. Il titolare subentrante nell'esercizio del giacimento è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
2. I diritti spettanti ai terzi sul giacimento si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.
3. Il terzo autorizzato alla coltivazione è tenuto a risarcire il danno derivante dalla coltivazione del giacimento. A garanzia di tale obbligo presta apposita cauzione nelle forme e nei limiti stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.
Art. 26. (Canone di concessione).
1. Nel caso di assegnazione in concessione del giacimento il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone pari a:
a) lire 10.000 per ogni metro cubo di materiale ricavato per i materiali lapidei di pregio di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
b) dieci per cento del valore alla fonte del materiale asportato per i materiali di cava di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.
2. Con decreto dell'Assessore regionale dell'industria i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione, in relazione alle caratteristiche del giacimento ed alla tipologia dei materiali e all'andamento del mercato.
3. Le modalità ed i termini di versamento del canone saranno stabiliti dal provvedimento di concessione.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 27. (Funzioni di vigilanza).
1. Le funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, del permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione sono esercitate dall'Amministrazione regionale e dai Comuni territorialmente interessati.
2. Di ogni violazione riscontrata deve essere data immediata comunicazione all'Assessore regionale dell'industria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 28. (Decadenza).
1. L'autorizzazione e la concessione possono essere dichiarate decadute nei seguenti casi:
a) sopravvenuta incapacità tecnico-economica del titolare;
b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione;
c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;
d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro ed alle norme che regolano la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.
2. Nessun indennizzo è dovuto da parte dell'Amministrazione regionale ai titolari di autorizzazioni o di concessioni dichiarate decadute ai sensi del presente articolo.
3. La dichiarazione di decadenza è adottata con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente, previa diffida al titolare della autorizzazione o della concessione a provvedere entro sei mesi.
4. Contro il decreto di decadenza è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell'articolo 41 del lo Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 29. (Revoca).
1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.
1 bis. Nei Comuni costieri ricadenti nelle aree dichiarate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 ad elevato rischio di crisi ambientale è vietata l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali compresi nella lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Le autorizzazioni e le concessioni in atto sono revocate [3].
2. In tal caso al titolare della autorizzazione o della concessione sarà corrisposto un indennizzo pari al valore degli impianti.
3. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente.
4. Contro il decreto di revoca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 30. (Sanzioni).
1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca, l'autorizzazione o la concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. Oltre al diritto di rivalsa sul valore dei materiali asportati permane l'obbligo di provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Assessore regionale dell'industria, che provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comune territorialmente competente.
2. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, oltre che alla decadenza di cui alla lettera b) dell'articolo 28 fermo restando l'obbligo di ripristino ambientale secondo le modalità indicate dal comma precedente.
TITOLO VI
RIPRISTINO AMBIENTALE
Art. 31. (Definizione).
1. Ai fini della presente legge per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di un giacimento, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale volto alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
Art. 32. Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse. [4]
1. La Regione promuove il recupero ambientale, di cui all'articolo 31, delle aree di cava dismesse.
2. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria, è istituito un "Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse", finanziato dall'Amministrazione regionale e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) eliminazione sistematica di tutte le discariche di cava, non in uso, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
b) esecuzione di opere di risanamento delle aree di cava dismesse e di quelle liberate dalle discariche;
c) opere di miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismesse.
Art. 33. (Concorso al fondo di ripristino ambientale). [5]
[1. I titolari di autorizzazioni o di concessioni di coltivazione concorrono alla formazione del Fondo di ripristino ambientale con un contributo massimo dell'uno per cento annuo calcolato sul fatturato inerente le produzioni grezze dell'anno precedente.
2. Le contribuzioni non sono dovute sui materiali di risulta.
3. L'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere provvede, con cadenza triennale, all'adeguamento della misura del contributo di cui al primo comma.
4. Le trasgressioni agli obblighi contributivi di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa fino al cento per cento delle somme dovute.
5. In caso di recidiva l'Assessore regionale dell'industria può raddoppiare la misura della sanzione amministrativa di cui al precedente comma o dichiarare decadute, con le procedure di cui al precedente articolo 28, la autorizzazione o la concessione.
6. Per l'attivazione del Fondo di ripristino ambientale e predeterminare le modalità di accertamento e di incasso del contributo di cui al primo comma la Giunta regionale predispone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento, che sarà approvato dal Consiglio regionale.]
Art. 34. (Sostituzione di patti pregressi).
1. Le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione in materia di ripristino ambientale sono sostituite di patti diversamente intercorsi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, fra conduttori di cava ed enti locali, fatti salvi gli eventuali diritti- doveri maturati in materia nel periodo antecedente.
Art. 35. Programma di interventi. [6]
1. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone un programma annuale degli interventi di cui all'articolo 32, anche sulla base dei progetti presentati dai Comuni territorialmente interessati.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria che affida in delega ai Comuni interessati l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 36. (Materiali di discarica).
1. Il titolare della autorizzazione e/o della concessione potrà trattenere, in tutto o in parte, i materiali in discarica per destinarli ad utilizzi diversi.
2. A tal fine dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Assessorato regionale dell'industria, allegando alla stessa una circostanziata relazione concernente:
a) la destinazione del materiale ed i tempi di asportazione degli stessi dalla discarica, quando trattasi di esigenza occasionale;
b) la disponibilità di adeguati impianti per la trasformazione dei materiali medesimi, quando trattasi di esigenza sistematica e le quantità mensilmente trattabili negli impianti stessi.
TITOLO VII
INCENTIVI
Art. 37. (Estensioni di agevolazioni).
1. Le agevolazioni di cui alla
2. All'incentivazione e a quanto concerne l'igiene e la sicurezza del lavoro, nonché la miglior valorizzazione dei materiali regolati dalla presente legge, sono estese ed applicabili le agevolazioni di cui alla
Art. 38. (Fondo di rotazione).
1. Presso il Credito Industriale Sardo è istituito un Fondo di rotazione di lire 5.000 milioni per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori del settore dei materiali di cui al precedente articolo 2.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale dell'industria predispone il regolamento di accesso al Fondo di cui al comma precedente che sarà approvato dal Consiglio regionale.
Art. 39. (Natura degli interventi).
1. A carico del Fondo di cui al precedente articolo 38 sono disposti in favore degli imprenditori singoli e associati, interventi creditizi a medio termine per:
a) l'impianto e l'attivazione di cave, ivi compresa l'apertura del fronte di cava e di stabilimenti per la segatura e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;
b) il potenziamento e l'ampliamento delle unità di escavazione e di trasformazione esistenti, la razionalizzazione e l'ammodernamento tecnologico degli impianti industriali;
c) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliarie per la lavorazione.
Art. 40. (Misura e limite degli interventi).
1. I mutui agevolati hanno durata quinquennale, di cui il primo anno destinato al preammortamento e vengono concessi al tasso di interesse a carico del mutuatario comprensivo di ogni onere o spesa, secondo le modalità della
2. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a lire 1.000 milioni ed in misura non superiore al 30 per cento per la parte eventualmente eccedente.
3. Tali misure sono elevate rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento per le iniziative cooperative o consortili.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali o nazionali.
Art. 41. (Estensione delle provvidenze ex
1. Alle società giovanili ed alle cooperative di cui all'articolo 10 della
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 42. (Regime transitorio).
1. E' fatta salva l'attività di coltivazione legittimamente iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora dalla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di cava di cui al primo comma, possano derivare gravi danni all'assetto idrogeologico, all'ambiente o al paesaggio il sindaco del Comune nel cui territorio insiste il giacimento con ordinanza motivata può sospendere l'attività fino alla pronuncia dell'Assessore regionale, che è tenuto a pronunciarsi nel termine di 45 giorni.
3. Gli esercenti attività di coltivazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono, entro il termine di un anno, presentare domanda di autorizzazione o di concessione a norma dell'articolo 19.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave dovranno essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel Piano regionale delle cave entro due anni dalla sua approvazione, sentito il parere della conferenza di servizio indetta volta per volta dall'Assessore regionale dell'industria.
5. In caso di mancata presentazione della domanda, l'attività di coltivazione è vietata.
Art. 43. (Adeguamento delle strutture).
1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotterà i provvedimenti amministrativi e predisporrà gli eventuali provvedimenti legislativi necessari ad adeguare le competenti strutture dell'Amministrazione regionale alle esigenze ed agli obiettivi previsti dalla legge medesima, nelle more dell'adeguamento delle strutture regionali, le funzioni amministrative e di polizia mineraria saranno svolte dal Distretto minerario della Sardegna.
Art. 44. (Norma transitoria).
1. ln presenza di cave, la cui attività di coltivazioni risulti iniziata legittimamente, ove sussistano, alla data del 31 dicembre 1988, situazioni difformi fra le aree di coltivazione a suo tempo indicate e quelle, purché contigue, realmente coinvolte nell'attività estrattiva, è ammessa sanatoria, fatti salvi i diritti dei proprietari dei suoli.
2. La sanatoria si formalizza:
a) con il versamento, a favore del Fondo ripristino ambientale, di una sanzione amministrativa pari all'uno per cento del valore, in cava, delle produzioni grezze relative all'area di sconfinamento;
b) con formale domanda all'Assessorato regionale dell'industria, corredata da una relazione sugli sconfinamenti e da una carta planimetrica che li evidenzi.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 45. (Norma finanziaria).
1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:
(Omissis).
[1] L'art. 87 della
[2] Comma inserito dall'art. 24 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della