Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 499 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione). |
Art. 3. (Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143). |
Art. 4. (Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). |
§ 2.4.66 – L. 23 dicembre 1999, n. 499.
Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
(G.U. 30 dicembre 1999, n. 305).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la finalità di:
a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;
b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese;
c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.
Art. 2. (Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonché i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal
4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attività promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato "Documento programmatico agroalimentare", che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresì, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, può essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potrà procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
7. Il Documento programmatico agroalimentare è costituito:
a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali";
b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;
c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;
d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del
e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal
f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.
9. In mancanza della presentazione di uno o più programmi agricoli regionali o di uno o più documenti di cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai sensi dell'articolo 5 del
10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunità europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.
Art. 3. (Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del
1. Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal
2. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della
Art. 4. (Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali).
1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al
Art. 5. (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 749,3 miliardi per l'anno 1999, in lire 889,8 miliardi per l'anno 2000, in lire 891,8 miliardi per l'anno 2001 e in lire 351,1 miliardi per l'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma già modificato dall'art. 3 della