§ 3.3.38 - L.R. 14 aprile 1987, n. 13.
Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino- Aurisina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:14/04/1987
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Modalità di erogazione).
Art. 4.  (Studenti in disagiate condizioni economiche).
Art. 5.  (Attività informativa).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.38 - L.R. 14 aprile 1987, n. 13.

Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino- Aurisina.

 

Art. 1. (Oggetto).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire annualmente, nel limite dello stanziamento all'uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale, borse di studio per la frequenza dei corsi biennali funzionanti presso il Collegio del mondo unito dell'Adriatico di Duino- Aurisina.

     L'ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del mondo unito dell'Adriatico.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     Le borse di studio biennali verranno assegnate annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, a studenti d'ambo i sessi, residenti in Sardegna o figli di lavoratori emigrati dalla Regione, che risultino vincitori dei concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione).

     Le borse di studio di cui ai precedenti articoli verranno erogate in due rate di pari entità, all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del mondo unito dell'Adriatico, il quale provvederà a documentare l'avvenuta assegnazione delle borse stesse con i criteri di cui all'art. 2, nonché la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari.

 

     Art. 4. (Studenti in disagiate condizioni economiche).

     Una maggiorazione pari al 10% dell'importo annuo della borsa verrà concessa ed erogata in due rate, ciascuna pari al 50% della somma stanziata all'inizio ed alla fine dell'anno accademico, ai vincitori della borsa stessa.

     La maggiorazione di cui al precedente comma è riservata esclusivamente ai beneficiari appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 12.000 annui, determinato sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni [1].

 

     Art. 5. (Attività informativa).

     L'Amministrazione regionale provvede ad informare le istituzioni scolastiche e la Consulta regionale per l'emigrazione in ordine ai tempi, ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito per l'accesso e la frequenza del Collegio di Duino- Aurisina.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accreditare al Collegio del mondo unito la somma di L. 100.000.000 a titolo di contributo per le spese sostenute per la frequenza di alunni sardi negli anni pregressi.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento accanto agli stessi indicato:

     (Omissis).

     Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 130.000.000 per l'anno 1987 e in L. 30.000.000 annui per gli anni successivi, fanno carico per l'anno 1987 sui sopra indicati capitoli 11144 e 11145 e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente al capitolo 11144 del bilancio della Regione per il 1987.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.