§ 2.7.2 - L.R. 5 febbraio 1952, n. 3.
Istituzione e ordinamento del Comitato Regionale delle Miniere. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:05/02/1952
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 2.7.2 - L.R. 5 febbraio 1952, n. 3. [1]

Istituzione e ordinamento del Comitato Regionale delle Miniere. [2]

 

Art. 1.

     E' costituito presso l'Assessorato all'Industria e Commercio il Comitato Regionale delle Miniere.

 

     Art. 2.

     Il Comitato Regionale delle Miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria agli effetti delle disposizioni contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, e, nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

     Esso esprime il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'Industria e Commercio ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.

 

     Art. 3.

     Sono componenti del Comitato:

     a) due esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

     b) tre esperti nelle discipline minerarie e geologiche;

     c) un rappresentante dell'Assessore alle Finanze;

     d) un rappresentante dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale;

     e) un rappresentante dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione;

     f) il dirigente dei servizi minerari dell'Assessorato all'Industria e Commercio;

     g) un ingegnere minerario ed un perito minerario scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria;

     h) due industriali minerari, un ricercatore minerario e tre lavoratori minerari, scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria.

     I componenti di cui alle lettere a), b). g) ed h) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.

 

     Art. 4.

     Presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.

     Il Vice Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti.

     Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato all'Industria e Commercio, nominato dall'Assessore.

 

     Art. 5.

     Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria su richiesta dell'Assessore all'Industria e Commercio.

     In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

 

     Art. 6.

     Su richiesta dell'Assessore all'Industria e Commercio o quando il Presidente o la maggioranza del Comitato lo ritengano opportuno saranno chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza, i rappresentanti di Assessorati non permanentemente rappresentati nel Comitato.

     Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti.

     Può essere chiamato a chiarimenti l'Ingegnere Capo del Distretto Minerario della Sardegna.

 

     Art. 7.

     I membri; del Comitato di cui alle lettere a), b), g) ed h) dell'art. 3 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 8.

     Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla L. regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

 

     Art. 9.

     L'Assessore all'Industria e Commercio può conferire a componenti del Comitato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria mineraria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Il Comitato di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 24 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.