Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.7 miniere |
Data: | 05/02/1952 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 2.7.2 - L.R. 5 febbraio 1952, n. 3. [1]
Istituzione e ordinamento del Comitato Regionale delle Miniere. [2]
E' costituito presso l'Assessorato all'Industria e Commercio il Comitato Regionale delle Miniere.
Il Comitato Regionale delle Miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria agli effetti delle disposizioni contenute nel
Esso esprime il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'Industria e Commercio ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.
Sono componenti del Comitato:
a) due esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;
b) tre esperti nelle discipline minerarie e geologiche;
c) un rappresentante dell'Assessore alle Finanze;
d) un rappresentante dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale;
e) un rappresentante dell'Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione;
f) il dirigente dei servizi minerari dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
g) un ingegnere minerario ed un perito minerario scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria;
h) due industriali minerari, un ricercatore minerario e tre lavoratori minerari, scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria.
I componenti di cui alle lettere a), b). g) ed h) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.
Presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti.
Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato all'Industria e Commercio, nominato dall'Assessore.
Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria su richiesta dell'Assessore all'Industria e Commercio.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Su richiesta dell'Assessore all'Industria e Commercio o quando il Presidente o la maggioranza del Comitato lo ritengano opportuno saranno chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza, i rappresentanti di Assessorati non permanentemente rappresentati nel Comitato.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti.
Può essere chiamato a chiarimenti l'Ingegnere Capo del Distretto Minerario della Sardegna.
I membri; del Comitato di cui alle lettere a), b), g) ed h) dell'art. 3 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla
L'Assessore all'Industria e Commercio può conferire a componenti del Comitato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria mineraria.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Il Comitato di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 24 della