§ 1.3.161 - L.R. 30 giugno 2010, n. 13.
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:30/06/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Rapporti Consiglio - giunta regionale
Art. 4.  Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea
Art. 5.  Sussidiarietà
Art. 5 bis.  (Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee)
Art. 6.  Riserva di esame
Art. 7.  Attuazione della normativa europea e verifica di conformità
Art. 8.  Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni
Art. 9.  Informativa della giunta al Consiglio regionale
Art. 10.  Legge europea regionale
Art. 11.  Contenuto della legge europea regionale
Art. 12.  Sessione europea
Art. 13.  Misure urgenti e adeguamenti tecnici
Art. 14.  Partecipazione
Art. 15.  Impugnazione di atti normativi europei
Art. 16.  (Indirizzi alla programmazione regionale)
Art. 16 bis.  (Attuazione e monitoraggio della programmazione regionale)
Art. 16 ter.  (Programmazione degli strumenti finanziari e delle misure di aiuto)
Art. 17.  Notifica dei regimi di aiuto
Art. 17 bis.  (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato)
Art. 17 ter.  (Diritto di rivalsa)
Art. 18.  Rapporti con l'Unione europea
Art. 19.  Cooperazione territoriale
Art. 20.  Accordi e intese
Art. 21.  Attività informativa
Art. 22.  Modalità organizzative
Art. 23.  Ufficio della Regione a Bruxelles (Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)
Art. 24.  Monitoraggio della legge
Art. 25.  Norma finanziaria
Art. 26.  Abrogazione di norme
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 1.3.161 - L.R. 30 giugno 2010, n. 13.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12.

(B.U. 3 luglio 2010, n. 20)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, trasparenza, efficienza e partecipazione democratica [1]:

a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali;

b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e nelle questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità;

c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione;

d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini.

2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.

 

     Art. 2. Oggetto

1. La presente legge disciplina:

a) le modalità di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea;

b) le procedure per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea e dalle sentenze della Corte di giustizia;

c) la partecipazione ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea o finanziati con risorse europee e a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale;

d) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale e la sottoscrizione, nelle materie di propria competenza, di accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

 

     Art. 3. Rapporti Consiglio - giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente sulle attività svolte in ambito europeo e adottano ogni misura necessaria a consentire il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.

2. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.

 

Capo II

Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione

del diritto dell'Unione europea

 

     Art. 4. Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. Il Consiglio o la Giunta regionale formulano osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, e sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni [2].

2. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e dalle Commissioni competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare. Su questioni di particolare rilevanza delibera l'Assemblea. Le osservazioni sono inviate, non appena adottate, alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.

3. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia, da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la giunta regionale procede in assenza del parere [3].

4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e successive modifiche ed integrazioni [4].

5. La giunta regionale dà immediata comunicazione al Consiglio regionale della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni [5].

 

     Art. 5. Sussidiarietà

1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano a oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni [6].

2. La Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati richiesti dal Consiglio entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per la valutazione di cui al comma 1. Tale valutazione, ove ritenuto opportuno, viene trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per il parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali).

3. I risultati della verifica prevista nel comma 1 sono comunicati alla giunta regionale per l'adozione di eventuali atti e per la definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo individuate dalle leggi di procedura statali.

 

     Art. 5 bis. (Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee) [7]

1. Ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, può far pervenire alle Camere eventuali osservazioni o proposte, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le osservazioni o proposte di cui al comma 1 sono comunicate alla Giunta regionale.

 

     Art. 6. Riserva di esame [8]

1. Il Consiglio regionale può chiedere alla Giunta regionale di attivare la procedura per l'apposizione della riserva di esame prevista nell'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

2. La Giunta regionale, qualora lo ritenga opportuno, può attivare la procedura per l'apposizione della riserva di esame di cui al comma 1 previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.

 

     Art. 7. Attuazione della normativa europea e verifica di conformità [9]

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.

3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa contestualmente al Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni [10]

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012, il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle regioni; il Presidente del Consiglio regionale, in base alle modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio, propone alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle assemblee legislative regionali al Comitato delle regioni.

 

     Art. 9. Informativa della giunta al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente al disegno di legge regionale europea di cui all'articolo 10 o comunque entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sull'attività di rilievo internazionale, che indica:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012 e successive modifiche e integrazioni;

b) le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

d) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione;

e) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;

f) lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso [11].

2. Nella relazione di cui al comma 1 la giunta regionale indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nell'anno successivo con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione o agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee.

 

     Art. 10. Legge europea regionale

1. Per garantire il periodico e organico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un disegno di legge recante nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" e l'indicazione dell'anno di riferimento [12].

2. La Giunta regionale, nella relazione al disegno di legge europea regionale:

a) elenca le direttive dell'Unione europea di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa;

b) elenca le direttive europee di competenza regionale che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto:

1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;

c) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo di cui all'articolo 7, comma 2, e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione da parte dalla Commissione europea a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

d) riferisce sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. A tal fine dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005, è aggiunta la seguente:

"d bis) sul disegno di legge europea regionale".

 

     Art. 11. Contenuto della legge europea regionale

1. La legge europea regionale:

a) recepisce nelle materie di competenza regionale gli atti emanati dall'Unione europea, con particolare riguardo alle direttive europee, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;

b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano l'obbligo di adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;

d) effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi.

2. La legge europea regionale stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

3. Le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

4. Le nuove spese e le minori entrate, l'istituzione di nuovi organi amministrativi per l'adeguamento della legislazione regionale a quella europea avvengono di norma tramite la legge europea.

 

     Art. 12. Sessione europea [13]

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale e l'attività di rilievo internazionale, anche con riferimento alle attività previste dagli articoli 18, 19 e 20. In particolare, esamina:

a) la relazione di cui all'articolo 9;

b) il disegno di legge europea regionale presentato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. Il Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno approva la legge europea regionale e la relazione di cui all'articolo 9.

3. Al termine della sessione europea il Consiglio regionale approva un atto di indirizzo sugli argomenti all'ordine del giorno e lo trasmette alla giunta regionale per l'adozione dei relativi provvedimenti.

 

     Art. 13. Misure urgenti e adeguamenti tecnici

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

 

     Art. 14. Partecipazione

1. Il Consiglio regionale e la giunta regionale garantiscono la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche. A tale scopo attivano adeguate forme di consultazione all'interno della sessione europea in relazione ad aspetti dell'attività europea e internazionale che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

 

     Art. 15. Impugnazione di atti normativi europei

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale la Giunta regionale può richiedere al governo che proponga ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). La giunta regionale informa preventivamente il Consiglio che può approvare atti di indirizzo. La richiesta è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012 [14].

2. Il Consiglio regionale, laddove lo ritenga necessario, invita la regionale a promuovere la richiesta prevista nel comma 1.

3. Il Consiglio regionale concorre all'attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (n. 2), allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Capo III

Disposizioni in materia di programmazione regionale e aiuti di Stato [15]

 

     Art. 16. (Indirizzi alla programmazione regionale) [16]

1. Al fine di definire la posizione della Regione all'avvio dell'elaborazione di piani, programmi o altri atti di programmazione regionale cofinanziati con risorse europee o nazionali, il Presidente della Regione, o un Assessore da lui delegato, rende dichiarazioni al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale approva, in base alle dichiarazioni di cui al comma 1, specifici atti di indirizzo alla Giunta regionale.

3. Il Presidente della Regione, o un Assessore da lui delegato, informa tempestivamente il Consiglio regionale sull'andamento e sull'esito dei negoziati con la Commissione europea o lo Stato.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale per il parere delle competenti commissioni consiliari:

a) le proposte di piano, programma o altri atti di programmazione regionale soggette ad approvazione da parte della Commissione europea o a procedura negoziale con lo Stato;

b) le modificazioni ai piani, programmi o altri atti di programmazione, soggette ad approvazione da parte della Commissione europea o a procedura negoziale con lo Stato.

Le Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni, decorso il quale se ne prescinde.

5. La Giunta regionale trasmette, per conoscenza, al Consiglio regionale:

a) i piani, programmi o altri atti di programmazione regionale a seguito della loro approvazione definitiva o alla conclusione della procedura negoziale;

b) le modificazioni ai piani, programmi o altri atti di programmazione, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea o a procedura negoziale con lo Stato.

 

     Art. 16 bis. (Attuazione e monitoraggio della programmazione regionale) [17]

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per l'espressione del parere delle Commissioni consiliari competenti, le deliberazioni concernenti le direttive, i criteri e le modalità di attuazione di:

a) strumenti di programmazione negoziali e di raccordo tra la Regione e i livelli di governo europeo e nazionale;

b) politiche regionali che coordinano gli strumenti di intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;

c) leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendo obiettivi, modalità di intervento e le relative procedure di attuazione.

2. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

3. La Giunta regionale presenta, ogni sei mesi, al Consiglio regionale i dati relativi allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli atti di programmazione nazionali e dell'Unione europea.

 

     Art. 16 ter. (Programmazione degli strumenti finanziari e delle misure di aiuto) [18]

1. La Regione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato europea e nazionale, ed in coerenza con i principi e le norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi, può istituire o estendere strumenti finanziari o misure di aiuto finanziati con risorse europee, nazionali e regionali.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione o dell'Assessore competente per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva con propria deliberazione specifiche direttive di attuazione degli aiuti e le modalità di costituzione degli strumenti finanziari.

3. Per ciascuno strumento o misura, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, le direttive di attuazione di cui al comma 2 definiscono:

a) l'oggetto e le finalità dell'intervento;

b) i soggetti beneficiari e le condizioni di ammissibilità;

c) i settori di attività ammissibili e le priorità territoriali o programmatiche;

d) le tipologie di aiuti ammissibili;

e) le spese ammissibili, quando previsto dai regolamenti;

f) la forma e l'intensità di aiuto;

g) i criteri di valutazione;

h) le procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande;

i) le modalità di erogazione;

j) le procedure di monitoraggio e controllo.

4. Le direttive di attuazione specificano la forma del procedimento. Almeno quindici giorni prima della presentazione della domande, l'avviso e le disposizioni procedimentali sono pubblicate sul sito internet della Regione e facoltativamente sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS) [19].

5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono trasmesse alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

6. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa, qualora le procedure attuative prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento riferibili a più assessorati, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, individua un unico centro di responsabilità amministrativa.

7. L'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 è abrogato.

 

     Art. 17. Notifica dei regimi di aiuto

1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo dirette a istituire o modificare regimi di aiuti, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 [20].

2. L'ufficio competente della Presidenza della Regione provvede alla notifica delle proposte di istituzione o di modificazione dei regimi di aiuti dell'Amministrazione regionale di iniziativa della Giunta regionale e di iniziativa consiliare una volta terminato l'esame in sede di Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente [21].

3. Le leggi regionali, o le singole disposizioni normative che istituiscono o modificano misure di aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con l'ordinamento dell'Unione europea [22].

 

     Art. 17 bis. (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato) [23]

1. Non beneficiano di aiuti di Stato concessi dalla Regione coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I soggetti concedenti, o i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), per gli aiuti ivi indicati, comunicano tempestivamente al Registro nazionale aiuti:

a) i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

b) la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato tali aiuti.

3. La Regione, prima di concedere nuovi aiuti, verifica, anche attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che i potenziali beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.

4. A seguito della notifica di una decisione di recupero dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, ordinariamente entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione, l'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto individua i soggetti tenuti alla restituzione dello stesso, accerta gli importi dovuti, revoca l'aiuto e ingiunge il pagamento, determinandone le modalità e i termini. L'atto dell'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto è contestualmente trasmesso alla Direzione generale della presidenza, che cura un elenco dei beneficiari destinatari dei provvedimenti di revoca dei contributi da recuperare e delle ingiunzioni di pagamento.

5. Se il beneficiario non provvede alla restituzione entro la scadenza stabilita, si applicano al soggetto debitore gli interessi di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati.

6. In caso di mancato pagamento, fino all'operatività dell'Agenzia sarda delle entrate di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE), il competente ufficio regionale provvede alla riscossione coattiva tramite ruolo, da trasmettersi al concessionario della riscossione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche in caso di procedure di recupero presso il beneficiario di spese irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa e dalle procedure europee e nazionali che disciplinano l'utilizzo dei fondi cofinanziati dall'Unione europea.

 

     Art. 17 ter. (Diritto di rivalsa) [24]

1. La Regione, in caso di sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o per mancata esecuzione delle decisioni della Commissione europea e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha diritto di rivalersi dei relativi oneri finanziari nei confronti degli enti, società o organismi di diritto pubblico e dei soggetti equiparati che si rendano responsabili della violazione o della mancata esecuzione.

 

Capo IV

Relazioni con l'Unione europea

 

     Art. 18. Rapporti con l'Unione europea

1. La Regione intrattiene rapporti diretti con le istituzioni dell'Unione europea nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito delle delegazioni del governo, la Regione partecipa alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea per la rappresentazione di questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003.

3. A tal fine il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti per materia, comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei rappresentanti della Regione e ne informa il Consiglio regionale.

4. La Regione partecipa, inoltre, alla delegazione italiana per la definizione della posizione dell'Unione europea qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali commerciali e tariffari, anche a livello internazionale, che riguardano aspetti rilevanti di interesse regionale ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 363 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di partecipazione della Regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con paesi esteri).

5. Il Consiglio regionale può promuovere le iniziative di cui al presente articolo con appositi atti di indirizzo finalizzati anche a intervenire al fine di sollecitare iniziative di carattere normativo da parte delle competenti istituzioni europee, nel rispetto di funzioni e poteri delle istituzioni nazionali ed europee in tema di diritto di iniziativa legislativa.

 

     Art. 19. Cooperazione territoriale

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione, nell'ambito degli strumenti previsti a livello europeo, promuove partenariati, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo.

2. La Regione in particolare adotta, nell'ambito dei partenariati euro-mediterranei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nel Mediterraneo e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio, affinché possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere all'integrazione sociale e culturale con i paesi del Mediterraneo.

2 bis. La Regione favorisce, con forme stabili e strutturate di cooperazione territoriale, la partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche regionali ai piani, ai programmi e ai progetti di rilievo internazionale promossi da organismi nazionali, dall'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali. Le modalità di supporto alla partecipazione sono disciplinate dalla Giunta regionale, che individua annualmente le aree prioritarie d'intervento, le modalità, i criteri di attuazione e la quota di finanziamento. Per tale finalità, a valere sulle disponibilità recate dal fondo per lo sviluppo e la competitività di cui all'UPB S01.03.010, è destinata una quota valutata in euro 1.000.000 annui [25].

 

Capo V

Attività di rilievo internazionale della Regione

 

     Art. 20. Accordi e intese

1. Ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, la Regione, nelle materie di propria competenza, conclude accordi con gli stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge n. 131 del 2003.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano pluriennale contenente le linee guida per l'attività di rilievo internazionale della Regione. Tale piano stabilisce i principi e le procedure da seguire nell'organizzazione delle attività di rilievo internazionale e stabilisce una gerarchia di priorità da seguire nell'attuazione delle stesse.

3. Il Presidente della Regione, in caso di trattative per la conclusione degli accordi e delle intese di cui al comma 1, informa preventivamente il Consiglio regionale che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.

4. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente della Regione e trasmessi al Consiglio regionale per la presa d'atto definitiva.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 21. Attività informativa

1. La Regione assicura la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali, delle università e delle altre autonomie funzionali, delle imprese, dei cittadini e delle associazioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale nelle forme previste dall'articolo 1, comma 2.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture esistenti, uno sportello di informazione sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento, in raccordo con le reti europee d'informazione attive sul territorio regionale su incarico della Commissione europea e del Parlamento europeo.

 

     Art. 22. Modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale e la giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca e le procedure di cooperazione necessarie a dare corretta e tempestiva attuazione agli adempimenti previsti dalla presente legge e a consentire il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale dà attuazione agli adempimenti di propria competenza in essa previsti, individua gli uffici competenti e stabilisce idonee procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte.

3. La Regione, al fine di rafforzare le relazioni con le istituzioni europee per le questioni di competenza regionale, si avvale anche dell'ufficio di informazione e collegamento previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento con sede a Bruxelles).

4. La giunta regionale promuove e favorisce la realizzazione di scambi o distacchi tra funzionari pubblici nell'ambito di iniziative di cooperazione istituzionale di rilievo europeo e internazionale e specificamente dei meccanismi di cooperazione a tal fine individuati nella cooperazione tra lo Stato italiano e l'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di Esperto Nazionale Distaccato (END) e nel rispetto della normativa regionale in materia di personale. La giunta regionale, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali, stabilisce a titolo di rimborso forfetario, un'indennità speciale per le spese relative al soggiorno presso la sede estera, erogata al personale assegnato a tali uffici. L'ammontare di tale indennità non può essere superiore all'importo previsto per il personale dello Stato italiano assegnato all'estero.

 

     Art. 23. Ufficio della Regione a Bruxelles (Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)

1. Alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Istituzione dell'ufficio)

1. Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni europee è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli organi della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli organi della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima. Il Consiglio regionale può avvalersi delle prestazioni dell'ufficio di cui al presente comma.";

b) l'articolo 2 è soppresso;

c) il comma 1 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 1996), e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 è determinato come segue:

a) dirigenti n. 1;

b) dipendenti categoria D n. 5;

c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4.

Il dirigente è scelto prioritariamente fra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della Giunta regionale; il personale non dirigente è individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza. I dipendenti sono tenuti a prestare servizio presso la sede di Bruxelles." [26];

d) il comma 3 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 1997 e dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale n. 2 del 2007, è abrogato.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

 

     Art. 24. Monitoraggio della legge

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste.

 

     Art. 25. Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono così valutate:

a) euro 900.000 per l'anno 2010 a valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.02.003;

b) euro 1.589.033 annui a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 689.033 per l'attuazione dell'articolo 23.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

 

in aumento

UPB S01.02.001

 

Oneri per il trattamento economico del personale

2010 euro ---

2011 euro 383.302

2012 euro 383.302

2013 euro 383.302

 

UPB S01.02.002

 

Oneri per i contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale

2010 euro ---

2011 euro 166.081

2012 euro 166.081

2013 euro 166.081

 

UPB S01.02.003

 

Altre spese per il personale

2010 euro ---

2011 euro 900.000

2012 euro 900.000

2013 euro 900.000

 

UPB S01.04.001

 

Studi, ricerche, collaborazioni e simili

2010 euro ---

2011 euro 139.650

2012 euro 139.650

2013 euro 139.650

 

in diminuzione

 

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2010 euro ---

2011 euro 1.589.033

2012 euro 1.589.033

2013 euro 1.589.033

mediante riduzione della riserva prevista dalle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010):

 

voce 3)

2010 euro ---

2011 euro 689.033

2012 euro 689.033

2013 euro 689.033

 

voce 4)

2010 euro ---

2011 euro 900.000

2012 euro 900.000

2013 euro 900.000

 

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 26. Abrogazione di norme

1. La legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali e sull'esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25) è abrogata.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.


[1] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[7] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[11] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[13] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[14] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[17] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[18] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[19] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[20] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[21] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[22] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[23] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[24] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 2 agosto 2018, n. 30.

[25] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[26] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2011, n. 4.