Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 07/08/2015 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Incrementi dotazioni finanziarie. |
Art. 2. Cofinanziamento della programmazione comunitaria. |
Art. 3. Modifiche al funzionamento del fondo per le opere degli enti locali. |
Art. 4. Modalità di erogazione del fondo unico per gli enti locali. |
Art. 5. Vigilanza e controllo su AREA. |
Art. 6. Proroga del periodo dell'incarico dei commissari straordinari. |
Art. 7. Proroga del termine dell'entrata in vigore della centrale di committenza. |
Art. 8. Contributi a favore delle province. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 5.2.239 - L.R. 7 agosto 2015, n. 22.
Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie.
(B.U. 10 agosto 2015, n. 36)
CAPO I
Variazioni di bilancio e norme per gli enti locali
Art. 1. Incrementi dotazioni finanziarie.
1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 3, della
2. Limitatamente all'anno 2015, in sede di prima applicazione del
3. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 800.000 per interventi straordinari su aree di proprietà dell'Amministrazione regionale, esclusi da contratti di manutenzioni in essere e propedeutici alla prevenzione degli incendi; ai relativi oneri si provvede quanto ad euro 500.000 a valere sulle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.02.005, cap. SC01.0305 e SC01.0311, e quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in conto dell'UPB S01.05.001 (UPB S01.02.005).
4. Per le finalità di cui alla
Art. 2. Cofinanziamento della programmazione comunitaria.
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 3. Modifiche al funzionamento del fondo per le opere degli enti locali.
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 4. Modalità di erogazione del fondo unico per gli enti locali.
1. I commi 17 e 18 dell'articolo 1 della
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della
CAPO II
Proroga di termini e disposizioni a favore delle province
Art. 5. Vigilanza e controllo su AREA.
1. All'articolo 21 della
a) al comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi";
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il commissario rimane in carica per un periodo di tempo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi.".
Art. 6. Proroga del periodo dell'incarico dei commissari straordinari.
1. [Al fine di consentire l'approvazione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui alla
Art. 7. Proroga del termine dell'entrata in vigore della centrale di committenza. [3]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del
Art. 8. Contributi a favore delle province.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo della
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 23.668.000 per l'anno 2015, si fa fronte con le seguenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 2015:
in aumento
ENTRATA
UPB E362.001
Entrate, recuperi vari e altri rimborsi
2015 euro 16.658.000
SPESA
UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi
2015 euro 300.000
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2015 euro 3.000.000
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi e Protezione civile - Spese correnti
2015 euro 10.000
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2015 euro 3.700.000
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2015 euro 16.658.000
in diminuzione
SPESA
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2015 euro 00.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale
(cap. SC01.0971)
2015 euro 3.000.000
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 3.710.000
Art. 10. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[2] Comma abrogato dall'art. 52 della
[3] Il termine di cui al presente articolo è stato ulteriormente differito al 31 gennaio 2016 dall'art. 1 della