§ 3.4.26 - L.R. 18 novembre 1986, n. 64.
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:18/11/1986
Numero:64


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 2 bis.  (Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza).
Art. 2 bis 1  (Semplificazione del procedimento)
Art. 3.  (Piani annuali).
Art. 4.  (Domande di contribuzione).
Art. 5.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 6.  (Modalità di utilizzazione dei contributi).
Art. 7.  (Rendiconto).
Art. 8.  (Contributi per attività corsuale).
Art. 9. 


§ 3.4.26 - L.R. 18 novembre 1986, n. 64.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari.

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione riconosce la funzione di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda e contribuisce alla sua diffusione nel territorio regionale.

     La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folcloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno [1].

 

     Art. 2. (Contributi).

     Al fine di promuovere e coordinare l'attività di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui non superiori al 70% [2] della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei gruppi e delle associazioni indicati all'articolo precedente:

     a) per l'acquisto di strumenti musicali;

     b) per il miglioramento ed il completamento di attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività;

     c) per lo svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e corali, o di altre analoghe manifestazioni a carattere locale che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 21 giugno 1950, n. 17;

     d) per l'organizzazione di manifestazioni anche competitive e di raduni a carattere provinciale e regionale;

     e) per la partecipazione a manifestazioni anche competitive a livello nazionale ed internazionale riservate a complessi particolarmente qualificati;

     f) per l'organizzazione di convegni e per lo svolgimento della normale attività delle associazioni ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della legge 26 luglio 1978, n. 417, sostenute dai propri affiliati per la frequenza dei corsi musicali [3].

 

     Art. 2 bis. (Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza). [4]

     1. Alle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali previsti nel secondo comma dell'articolo 1, che ne facciano richiesta, è concesso - nei limiti dello stanziamento determinato con le leggi finanziarie annuali un contributo per l'attività ordinaria non superiore al 70 per cento delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute. L'avvenuta spesa delle somme erogate a titolo di contributo dovrà essere rendicontata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 2 bis 1 (Semplificazione del procedimento) [5]

     1. Ai fini della semplificazione del procedimento, le risorse di cui agli articoli 2 e 8 a sostegno degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere erogate anche per il tramite delle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali di appartenenza di cui all'articolo 2 bis.

     2. Per l'attuazione della presente legge possono essere utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi e i costi standard previsti dai regolamenti europei.

 

     Art. 3. (Piani annuali).

     Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale annuale di previsione, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione approva il piano annuale d'intervento, sentita la Commissione consiliare competente.

     Il piano annuale deve contenere l'indicazione specifica delle somme stanziate per ciascun tipo di attività, nonché i criteri seguiti nella ripartizione.

 

     Art. 4. (Domande di contribuzione).

     I controlli di cui all'art. 2 sono concessi dietro presentazione di una domanda all'Assessorato della pubblica istruzione entro e non oltre il mese di ottobre di ciascun anno.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     - relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell'anno di riferimento;

     - prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti;

     - indicazione dei tempi di realizzazione;

     - relazione illustrativa delle attività pregresse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1.

 

     Art. 5. (Modalità di erogazione dei contributi).

     I contributi sono erogati nella misura del 75% entro 30 giorni dall'approvazione del piano annuale di cui all'art. 3. La somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità previste dall'art. 7.

 

     Art. 6. (Modalità di utilizzazione dei contributi). [6]

     1. La concessione del contributo regionale obbliga il beneficiario a realizzare le iniziative proposte nella domanda sulla base di un programma di spesa il cui importo complessivo sia coperto finanziariamente per il 70 per cento dal contributo regionale e per il restante 30 per cento da risorse proprie.

     2. In caso di inadempimento totale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l'Assessore regionale competente, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo assegnato.

     3. Se l'inadempimento è invece parziale, l'Assessore riduce l'ammontare del contributo in proporzione al programma non svolto.

 

     Art. 7. (Rendiconto).

     Realizzata l'iniziativa il beneficiario ha l'obbligo di inviare tempestivamente all'Assessore della pubblica istruzione una memoria illustrativa dell'attività svolta, corredata della documentazione relativa.

     La mancata presentazione della memoria comporta la sospensione dell'erogazione del contributo.

 

     Art. 8. (Contributi per attività corsuale). [7]

     Al fine di promuovere la diffusione della musica popolare la Regione concede ai gruppi ed alle associazioni di cui all'art. 1 della presente legge e contributi a destinazione vincolata per lo studio e la preparazione musicale dei propri affiliati nella misura del 75% del costo effettivo di tali attività.

     Dei benefici di cui al comma precedente possono usufruire esclusivamente le associazioni ed i gruppi che svolgono la propria attività in modo continuativo a livello regionale a provinciale da almeno due anni e che dispongono, altresì, della capacità tecnico-organizzativa necessaria per lo svolgimento delle iniziative sovvenzionate.

 

     Art. 9.

     Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del bilancio della Regione per l'anno 1986 è istituito il capitolo 11083, con lo stanziamento di lire 800.000.000, con la seguente denominazione: «Concessione di contributi a favore delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, di gruppi strumentali di musica sarda e dei gruppi corali polifonici (art. 2 della presente legge). 7

     A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 800.000.000 dal capitolo 03016.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 29 aprile 2003, n. 3.

[2] Percentuale così modificata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 9 giugno 1994, n. 30.

[3] Lettera così integrata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 9 giugno 1994, n. 30.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1994, n. 30.

[5] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1994, n. 30.

[7] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20.