Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 10/01/2001 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Consorzi fidi. |
Art. 3. Contributo per l'integrazione dei fondi rischi. |
Art. 4. Domande. |
Art. 5. Contributo in conto interessi. |
Art. 6. Condizioni di erogazione. |
Art. 7. Riduzione dei contributi. |
Art. 8. Massimale di intensità. |
Art. 9. Massimale di cumulo. |
Art. 10. Aiuti ad imprese agroindustriali. |
Art. 11. Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante. |
Art. 12. Regime "de minimis". |
Art. 13. Adeguamento automatico alla normativa U.E. |
Art. 14. Convenzione per attività istruttoria. |
Art. 15. Direttive della Giunta regionale. |
Art. 16. Controlli. |
Art. 17. Anticipazione. |
Art. 18. Norma finanziaria. |
Art. 19. Urgenza. |
§ 2.8.97 - L.R. 10 gennaio 2001, n. 2.
Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000 - 2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese.
(B.U. 10 gennaio 2001, n. 1).
TITOLO I
CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI
AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Art. 1. Finalità.
1. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorirne l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio.
Art. 2. Consorzi fidi.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1 i consorzi di garanzia collettiva (di seguito denominati "consorzi fidi") aventi sede legale in Sardegna, costituti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che esercitano la loro attività nel territorio regionale e che risultino operanti per almeno il 75 per cento rispettivamente nei settori:
a) dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali;
b) del commercio, del turismo e dei servizi loro connessi, sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori.
2. Possono altresì beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 1 i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative, settori sopracitati, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Ai fini della determinazione del parametro dimensionale, per le imprese cooperative si considerano tra gli occupati anche i soci d'opera.
4. I consorzi fidi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere finalità di mutualità e non di lucro, perseguite mediante la prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di finanziamento e di gestione finanziaria; la misura della garanzia prestata non può essere inferiore al 20 per cento;
b) prevedere nel proprio statuto il divieto distribuzione degli utili, riserve e/o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio, nonché di destinare i contributi di cui alla presente legge a spese di funzionamento;
c) essere operativi nel territorio regionale;
d) avere, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda, fondi di garanzia depositati presso le banche o gli intermediari finanziari convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a 250.000 euro.
5. L'Assessorato dell'industria e l'Assessorato del commercio, artigianato e turismo, rispettivamente per quanto di loro competenza, designano, ai fini della vigilanza sui consorzi fidi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge, il presidente dell'organo di controllo dei consorzi medesimi.
Art. 3. Contributo per l'integrazione dei fondi rischi.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzi fidi di cui all'articolo 2 un contributo, da destinarsi esclusivamente all'integrazione dei relativi fondi rischi e del patrimonio di garanzia, determinato in misura non inferiore all'8 per cento dell'incremento dell'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di presentazione della domanda, rispetto all'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali devono essere utilizzati per integrare i medesimi fondi rischi.
3. Ai fini del calcolo d'ella misura del contributo di cui al presente articolo, non si tiene conto delle garanzie concesse ad imprese operanti nei settori per i quali la Commissione Europea abbia richiesto, in sede di approvazione del sistema, l'esclusione dai benefici.
4. Il presente intervento non è cumulabile con altri interventi regionali aventi identica finalità.
Art. 4. Domande.
1. Per poter beneficiare del contributo i consorzi fidi devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato competente per materia. Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi e i dati necessari per consentire all'Assessorato di verificare l'ammissibilità del contributo medesimo.
2. Per quanto concerne le modalità operative, l'Assessore competente per materia emana apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.
TITOLO II
CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI
ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI
Art. 5. Contributo in conto interessi.
1. Le imprese facenti parte di un consorzi (garanzia collettiva fidi di cui al Titolo I della presente legge, possono ottenere
dall'Amministrazione regionale un contributo in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari in misura pari al 64 per cento del tasso di riferimento in vigore per l'industria, commercio, turismo, artigianato, editoria, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Art. 6. Condizioni di erogazione.
1. Il contributo di cui all'articolo 5 è erogato in relazione a prestiti concessi da istituti di credito e garantiti da consorzi fidi a fronte di:
a) operazioni di investimento aziendale, a favore di tutte le piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi di cui al titolo I, articolo 2, della presente legge purché siano rispettati i limiti di intensità massima di cui all'articolo 8;
b) affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese aderenti ai consorzi fidi, in relazione alle possibili forme tecniche dell'intervento.
Art. 7. Riduzione dei contributi.
1. I contributi erogati a fronte degli affidamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, pari al 64 per cento del tasso di riferimento per l'anno 2000, sono progressiva mente ridotti negli esercizi successivi secondo la seguente tabella:
- anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2001: 60 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2002: 56 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2003: 52 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2004: 48 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2005: 44 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2006: 40 per cento del tasso di riferimento.
Art. 8. Massimale di intensità.
1. Il massimale di intensità, relativo all'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, è determinato nella misura del 35 per cento netto, in linea con la carta degli aiuti di Stato regionali per gli anni 2000 - 2006.
Art. 9. Massimale di cumulo.
1. Il massimale di intensità di cui all'articolo 8 deve intendersi anche come massimale di cumulo applicabile al totale dell'aiuto derivante dalla sommatoria dell'intervento in conto interessi e dell'intervento in garanzia, nonché in caso di intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
Art. 10. Aiuti ad imprese agroindustriali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere aiuti a investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, soltanto ad imprese agroindustriali facenti parte dei consorzi fidi nella forma del contributo in conto interessi pari al 64 per cento del tasso di riferimento cui all'articolo 5.
Art. 11. Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante.
1. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo, a fronte di affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in conformità con le Comunicazioni della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione pubblicata sulla GUCE C44 del 16 febbraio 1996, e più precisamente per prestiti stagionali connessi alle spese di conduzione e gestione aziendale, della durata massima di un anno e rinnovabili di anno in anno alle stesse condizioni, di ammontare non eccedente il fabbisogno di liquidità calcolato per l'impresa richiedente ovvero fissato in maniera forfettaria ed in misura pari alla differenza tra il tasso applicato alle imprese di cui al presente articolo, al lordo del beneficio regionale, ed il tasso applicato agli altri settori per effetto del beneficio regionale di cui all'articolo 7.
Art. 12. Regime "de minimis".
1. Per tutte le altre operazioni non espressamente richiamate e per i casi di aiuti alle imprese fuoriuscite dai parametri di PMI successivamente alla data della richiesta si applica laddove non espressamente vietato (GUCE C68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche), il regime derogatorio "de minimis".
Art. 13. Adeguamento automatico alla normativa U.E.
1. L'intensità massima, le misure di cumulo e l'individuazione dei settori considerati sensibili possono, ove necessario, essere adeguate automaticamente in modo da renderle compatibili con eventuali modifiche ed integrazioni delle disposizioni comunitarie.
Art. 14. Convenzione per attività istruttoria.
1. Per la gestione degli interventi previsti dal titolo II della presente legge, è istituito apposito fondo presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della
2. Ogni soggetto interessato presenta apposita domanda su schema predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli interventi; la conseguente verifica è attribuita all'istituto di credito convenzionato.
Art. 15. Direttive della Giunta regionale.
1. Per quanto concerne le modalità operative relative agli interventi previsti dal titolo II gli Assessori competenti in materia di industria e di commercio, artigianato e turismo, emanano apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.
Art. 16. Controlli.
1. La Giunta regionale - definisce, con delibera, le modalità di controllo sui consorzi fidi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, delle condizioni e delle disposizioni dettate dalla presente legge e dalle disposizioni comunitarie.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi previsti dalla presente legge;
c) la restituzione dei fondi versati e non utilizzati.
3. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio fidi, il rappresentante legale dello stesso deve comunicare all'Assessore competente per materia entro cinque giorni dalla delibera, i motivi e le cause dello scioglimento, e conseguentemente provvedere alla restituzione alla Regione degli eventuali stanziamenti non utilizzati.
TITOLO III
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 17. Anticipazione.
1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare immediata attuazione agli interventi di cui ai precedenti articoli previsti nell'ambito dell'Asse IV - Misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - del Programma Operativo Regionale Sardegna 2000 - 2006, approvato l'8 agosto 2000 con decisione della Commissione Europea n. C[2000]2359, è autorizzata ad anticipare per l'anno 2000, con risorse proprie, i finanziamenti di provenienza comunitaria e statale.
Art. 18. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 70.000.000.000 per l'anno 2 000 e gravano sui capitoli 07063, 07064, 09041, 090421/01, 09043 e 09044 del bilancio della Regione per lo stesso anno.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30,
2000 lire 70.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:
voce 3 lire 35.000.000.000
voce 6 lire 35.000.000.000
07 - TURISMO
Cap. 07063
Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti prevalentemente nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art. 63,
2000 lire 10.000.000.000
Cap. 07064
Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei prodotti settori (artt. 67 e 68, L.R.- 4 giugno 1988, n. 11 art. 8,
2000 lire 25.000.000.000
In aumento
09 - INDUSTRIA
Cap. 09041 - D.V. -
Contributi ai consorzi garanzia fidi per l'integrazione e/o l'incremento del fondo rischi e del patrimonio di garanzia del consorzi fidi, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali (art. 1 e seguenti della presente legge)
2000 lire 10.000.000.000
Cap. 09042 - D.V. -
Contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese ivi comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori, ivi compresi gli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle imprese agroindustriali (artt. 5 e 10 della presente legge) 2000 lire 20.000.000.000
Cap. 09043 - N.I. 2.1.1.6.3.2.10.28 [02.02)]
Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 11 della presente legge)
2000 lire 5.000.000.000
3. Le somme stanziate dalla presente legge non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 19. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti. dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Comma così modificato dall’art. 2 della