Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 04/08/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Direzione generale per la comunicazione |
Art. 2. Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2007 |
Art. 4. Norme varie |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) |
Art. 6. Disposizioni sul superamento del precariato |
Art. 7. Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura |
Art. 8. Riconoscimento di indennità |
Art. 9. Disposizioni in materia di esonero dal servizio |
Art. 10. Piano sul precariato nelle aziende ASL |
Art. 11. Inquadramento del personale ex ETI |
Art. 12. Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza |
Art. 13. Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento) |
Art. 14. Norma finanziaria |
§ 1.3.163 - L.R. 4 agosto 2011, n. 16.
Norme in materia di organizzazione e personale.
(B.U. 13 agosto 2011, n. 24)
Art. 1. Direzione generale per la comunicazione
1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.
2. È di competenza della Direzione:
a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;
c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa
per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;
d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;
e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;
f) il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;
g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;
h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.
3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 30.480 per l'anno 2011 e in euro 71.344 per ciascuno degli anni successivi.
Art. 2. Ufficio ENPI (Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 17 dell'articolo 6 della
a) dopo le parole "ufficio di livello dirigenziale" è aggiunta la parola "generale";
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della
1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della
"L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile.".
Art. 4. Norme varie
1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della
3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'articolo 3, comma 16, della
4. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2011, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'articolo 102 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della
"4 bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.".
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data.
7. Il comma 11 dell'articolo 20 della
8. Al comma 3 dell'articolo 2 della
9. Il punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'articolo 1 della
"3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della
10. Dopo il comma 11 dell'articolo 34 (Personale e uffici dei consorzi) della
11. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012 [2].
12. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 9, della
Art. 5. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 12 della
1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della
2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della
2. All'articolo 13, comma 1, della
3. All'articolo 14 comma 3, della
4. L'articolo 15 della
5. Dopo l'articolo 22 della
1. In armonia con quanto previsto dal
2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:
a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;
b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della
4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.
5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui (UPB S01.02.001 - upbUPB S01.02.002).".
Art. 6. Disposizioni sul superamento del precariato
1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della
1 bis. Nel limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 6 bis della
2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della
3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della
4. Ai sensi dell'articolo 5 della
5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.
6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della
7. Per il superamento dell'albo di cui alla
8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla
Art. 7. Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura
1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della
2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.
3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.
3-bis. Al fine della determinazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, il personale degli ex Servizi ripartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia che cessa dal servizio dal 1° settembre 2021, è computato unitamente al personale di ruolo di ARGEA Sardegna [7].
4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.
5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.
Art. 8. Riconoscimento di indennità [8]
1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, relativi al personale regionale, valutati in euro 490.000 per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S01.02.001; a quelli relativi al personale degli enti si fa fronte con i bilanci dei rispettivi organismi.
Art. 9. Disposizioni in materia di esonero dal servizio
1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla
2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.
3. È inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1 e 2, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale, così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza [9].
4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino al conseguimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per maturazione della massima anzianità contributiva, ovvero, a domanda e se ne consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale, per raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno del collocamento in quiescenza.
5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
7. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono soppressi nella misura del 70 per cento nella dotazione organica corrispondente.
8. La spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014; la spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono incarichi politici elettivi o componenti di organi di governo nazionali, regionali o locali, nonché nominati in organi di amministrazione di enti, agenzie o società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione.
Art. 10. Piano sul precariato nelle aziende ASL [11]
1. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 5, della
Art. 11. Inquadramento del personale ex ETI
1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del
2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai fini dell'applicazione degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della
Art. 12. Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza [12]
[1. L'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 1 della
2. Le prestazioni obbligatorie previste a carico del Fondo di cui al comma 1 sono cristallizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono determinate e corrisposte secondo i criteri previsti dalla
3. A titolo di contributo di solidarietà a favore del Fondo, per gli iscritti è operata una trattenuta sulla retribuzione annua lorda pari al 75 per cento del tasso di inflazione determinato secondo gli indici ISTAT.
4. Le prestazioni facoltative previste dall'articolo 3 della
Art. 13. Modifica alla
1. Nel comma 35 dell'articolo 18 della
Art. 14. Norma finanziaria
1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede:
a) per le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, 8, comma 2 e articoli 9, comma 8 e 10, con i bilanci dei rispettivi organismi;
b) per la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della
c) per le disposizioni di cui all'articolo 6 , commi 7 e 8, e all'articolo 11, valutate complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2011 ed in euro 27.700.000 per gli anni successivi, con quota parte del fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004;
d) per le disposizioni di cui all'articolo 1, articolo 4, comma 12, articolo 5, comma 5, articolo 6, comma 6, articolo 9, valutate in euro 3.547.480 per l'anno 2011, in euro 6.988.344 per l'anno 2012, in euro 4.988.344 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed in euro 988.344 per gli anni successivi, con la variazione di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico del personale
2011 euro 273.480
2012 euro 220.344
2013 euro 220.344
UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'amministrazione regionale
2011 euro 774.000
2012 euro 3.868.000
2013 euro 3.868.000
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale – spese correnti
2011 euro 2.000.000
2012 euro 2.000.000
2013 euro ---
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli alimenti
2011 euro 500.000
2012 euro 900.000
2013 euro 900.000
in diminuzione
UPB S01.02.002
FNOL - parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 3.972.000
2013 euro 4.988.344
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2) della tabella A allegata alla
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2011 euro 3.547.480
2012 euro 3.016.344
2013 euro ---
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma inserito dall'art. 1 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 2012, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2013, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1,
[7] Comma inserito dall'art. 38 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2012, n. 290, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] Comma così modificato dall'art. 3 della
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[12] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27. L'applicazione del presente articolo era stata differita al 1° gennaio 2012 dall'art. 1 della