Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 28/10/2002 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 2.14.34 - L.R. 28 ottobre 2002, n. 20. [1]
Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili.
(B.U. 4 novembre 2002, n. 32).
Art. 1. Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili.
1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro.
2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un’organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell’art. 14 della
3. A carico del Fondo sono concessi contributi per:
a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti con proprie sedi operative in almeno la metà delle province della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei diversamente abili;
b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 dell’articolo 1 della
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge.
4. Presso l’Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l’Albo regionale di cui all’articolo 18, comma 1, della
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle modalità di tenuta, revisione e aggiornamento biennale dell’Albo e disciplina i requisiti per l’iscrizione all’Albo secondo i criteri indicati al comma 2 dello stesso articolo 18.
5. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della
6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l’inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per il trasporto.
7. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al comma 8, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l’ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei risultati.
8. E’ istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.
9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 9 è effettuata dall’Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate.
11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell’Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro.
13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall’Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l’intera legislatura.
14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell’Assessorato del lavoro.
15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.
16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell’articolo 13 della
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 516.000 per l’anno 2002, si fa fronte a’ termini dell’articolo 30, comma 6, della
[1] Abrogata dall'art. 45 della