Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 14/05/1984 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Attività ricettiva). |
Art. 2. (Aziende ricettive alberghiere). |
Art. 3. |
Art. 4. (Aziende ricettive all'aria aperta). |
Art. 5. (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta). |
Art. 6. (Casi consentiti di promiscuità). |
Art. 7. (Classificazione delle aziende ricettive). |
Art. 8. (Denominazione degli esercizi ricettivi). |
Art. 9. (Validità e revisione della classificazione). |
Art. 10. (Attrezzature, impianti ed arredi). |
Art. 11. (Denuncia dei requisiti). |
Art. 12. (Determinazione e pubblicità della classificazione) |
Art. 13. (Insegna ed altre indicazioni per il pubblico). |
Art. 14. (Sanzioni). |
Art. 15. (Vigilanza e applicazione delle sanzioni). |
Art. 16. (Vincoli di destinazione). |
Art. 17. (Aziende ubicate nel territorio di più comuni). |
Art. 18. (Disciplina delle aziende ricettive). |
Art. 19. (Classificazione degli esercizi ricettivi). |
Art. 20. (Esercizi esistenti). |
Art. 21. (Attività ricettiva senza lucro). |
§ 2.10.19 - L.R. 14 maggio 1984, n. 22. [1]
Norme per la classificazione delle aziende ricettive.
(B.U. 15 maggio 1984, n. 21)
Art. 1. (Attività ricettiva).
Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.
Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate Tab. A, B, C, D ed E, che fanno parte integrante della presente legge.
Art. 2. (Aziende ricettive alberghiere).
Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.
Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- capacità ricettiva non inferiore a 7 camere;
- almeno un servizio igienico ogni 10 posti letto;
- un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture.
1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato.
2. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
3. Possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.
4. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.
5. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C allegate alla presente legge.
6. Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al
7. Si deroga al disposto del comma 6 nel caso di immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge in forza di licenza edilizia o di concessione ad edificare.
8. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.
9. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma 8, in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.
10. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al comma 2 del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o "casa madre", ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.
11. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.
12. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.
Art. 4. (Aziende ricettive all'aria aperta).
Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar e svago.
Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.
Art. 5. (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta).
Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.
Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tab. A e D allegate alla presente legge.
Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tab. A ed E allegate alla presente legge.
Art. 6. (Casi consentiti di promiscuità).
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.
2. Negli Alberghi residenziali è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15% di quella complessiva dell'esercizio.
3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.
4. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan o altri manufatti in muratura e non, installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio [3].
4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all'area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere tu-ristico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento [4].
Art. 7. (Classificazione delle aziende ricettive).
Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge.
I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligati», predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in «requisiti fungibili», che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.
I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: 5 per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), 3 per gli Alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle), 3 per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e 4 per i campeggi (da 1 a 4 stelle).
Gli alberghi classificati a 5 stelle, se in possesso di adeguati standards ricompresi fra quelli indicati nell'allegata Tab. F - tipici degli esercizi in classe internazionale, possono assumere la denominazione «lusso».
L'attribuzione della denominazione "lusso" è perfezionata secondo il procedimento di autocertificazione ad efficacia immediata, secondo quanto previsto dall'articolo 12 [5].
La Tab. A allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.
Le Tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge indicano, rispettivamente, per alberghi, alberghi residenziali, villaggi turistici e campeggi i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi [6].
Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando non autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di 3 mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle insegne del complesso.
Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della «casa-madre» e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della «casa-madre».
[L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria ai fini del rilascio della licenza d'esercizio] [7].
(Omissis) [8].
Art. 8. (Denominazione degli esercizi ricettivi).
Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.
Art. 9. (Validità e revisione della classificazione).
La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1º gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.
Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.
Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede o a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.
Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.
Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio [9].
Art. 10. (Attrezzature, impianti ed arredi).
Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.
Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione delle licenza di esercizio per un periodo non superiore a 3 mesi.
Art. 11. (Denuncia dei requisiti).
I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.
Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.
[Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il Sindaco può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica] [10].
[Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio. Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala 1:100, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio] [11].
Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.
Le denunce devono essere compilate su moduli appositi predisposti dalla regione.
[Il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione è adottato dal Sindaco entro 60 giorni dalla richiesta] [12].
[In caso di inerzia del Sindaco, i poteri sostitutivi sono esercitati dall'Assessore regionale del turismo previo invito ad adempiere entro un congruo termine] [13].
[Scaduto il termine fissato, l'Assessore regionale del turismo, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine] [14].
[Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Giunta regionale] [15].
Art. 12. (Determinazione e pubblicità della classificazione) [16]
1. La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il comune competente può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo, al termine previsto per la classificazione quinquennale, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipologia e livello di classificazione. Analoga procedura è seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.
2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.
Art. 13. (Insegna ed altre indicazioni per il pubblico).
Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile:
all'esterno:
- segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;
all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
- licenza di esercizio;
- copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Sindaco del comune competente;
- prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Sindaco del comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;
- cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
Il segno distintivo di cui al comma precedente è approvato, per le rispettive tipologie, secondo l'allegata Tab. G.
Art. 14. (Sanzioni).
E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;
b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;
c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lett. a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;
e) non fornisce al comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'art. 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13 [17].
Nel caso di violazioni di cui alle lett. a), b) ed e) del precedente comma, può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai 3 mesi.
E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di esercizio ricettivo che:
1) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'art. 8;
2) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio [18].
Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto alle sanzioni di cui al primo comma.
In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo e a quelle del precedente art. 10, il Sindaco può disporre la revoca della licenza di esercizio.
Art. 15. (Vigilanza e applicazione delle sanzioni).
Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.
I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono interamente devoluti ai comuni.
Art. 16. (Vincoli di destinazione).
Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, sentito il comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.
Art. 17. (Aziende ubicate nel territorio di più comuni).
Per le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal Sindaco del comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.
Art. 18. (Disciplina delle aziende ricettive).
Per quanto non previsto dalla presente legge, le aziende ricettive alberghiere e, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19. (Classificazione degli esercizi ricettivi).
La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a partire dal 1º gennaio 1985.
A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1984.
Art. 20. (Esercizi esistenti).
Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo di requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.
In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparazioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984:
- Albergo di lusso Albergo a 5 stelle |
- Albergo di I categoria Albergo a 4 stelle |
- Albergo di II categoria e pensione di I |
categoria: Albergo a 3 stelle |
- Albergo di III categoria e pensione di |
II categoria: Albergo a 2 stelle |
- Albergo di IV categoria e pensione di |
III categoria e locande: Albergo a 1 stella |
Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano meno di 7 camere sono classificati provvisoriamente nel livello corrispondente ai requisiti posseduti, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1986.
Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbiano un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera sono classificati provvisoriamente nel livello più basso, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1985.
Per gli esercizi classificati ai sensi del comma precedente non sono concessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi necessari per ottenere una classificazione.
Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da 5 a 2 stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a una stella.
I vincoli di cui al secondo comma eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.
I villaggi turistici autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati di strutture non conformi alla prescrizione di cui all'art. 5, comma secondo, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.
La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.
Art. 21. (Attività ricettiva senza lucro).
Fino a quando non venga provveduto con altra legge regionale, l'attività ricettiva svolta senza fini di lucro resta disciplinata dalla
TABELLA A |
|
PUNTEGGIO MINIMO COMPLESSIVO NECESSARIO PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIVERSI |
LIVELLI DI CLASSIFICAZIONE |
|
------------------------------------------------------------------ |
Punteggio minimo da conseguire per |
---------------------------------------------- |
Livello di Alberghi Residenze Villaggi Campeggi |
CLASSIFICAZIONE turistiche turistici |
alberg. |
------------------------------------------------------------------ |
* 1 stella 30 - - 40 |
** 2 stelle 80 45 52 50 |
*** 3 stelle 128 65 80 75 |
**** 4 stelle 187 130 120 107 |
***** 5 stelle 240 - - - |
------------------------------------------------------------------ |
AVVERTENZE
- Quando le «voci» relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.
- I risultati dei calcoli previsti dalle Tab. B, C, D ed E sono, ove occorra, arrotondati all'unità superiore.
- Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09 e 2.10 delle relative tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva comunque l'attribuzione del relativo punteggio.
- Nei casi di promiscuità consentiti ai sensi dell'art. 6 della legge, la valutazione dei requisiti viene fatta con riferimento alle tabelle corrispondenti alle tipologie ammesse.
TABELLA B |
|
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEGLI ALBERGHI, CON I RELATIVI PUNTEGGI |
|
1) Prestazione di servizi |
1.01 Servizio di ricevimento e di portineria-informazioni |
1.011 assicurato 24/24 ore [5] 12 |
1.012 assicurato 16/24 ore [4] 6 |
1.013 assicurato 12/24 ore [1] [2] [3] 1 |
1.02 Servizio custodia valori |
1.021 in cassaforte dell'albergo [4] 1 |
1.022 in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di 5 |
cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno |
il 30% delle camere [5] |
1.03 Servizio di notte |
1.031 portiere di notte [4] [5] 10 |
1.032 addetto disponibile, a chiamata [1] [2] [3] 1 |
1.04 Trasporto interno dei bagagli |
1.041 a cura del personale [3] [4] [5] 6 |
1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela 3 |
1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli |
1.051 gratuito 5 |
1.052 a pagamento 3 |
1.06 Servizio di 1a colazione |
1.061 in sala apposita [5] 3 |
1.062 in sala comune destinata anche ad altri usi [2] 2 |
[3] [4] |
1.063 per servizio reso anche nelle camere [4] [5] 5 |
aggiungere punti |
1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto |
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 3 |
[4] [5] |
1.072 assicurato 12/24 ore [2] [3] 2 |
1.08 Servizio di bar nei locali comuni |
1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 10 |
[5] |
1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto 2 |
1.083 assicurato per periodi inferiori alle 12/24 ore 1 |
1.09 Servizio di bar nelle camere |
1.091 100 per cento delle camere con minibar o con 10 |
servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale |
addetto [5] |
1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 7 |
[4] |
1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto 5 |
1.094 distributori automatici ai piani [almeno uno per 2 |
piano] |
1.10 Divise per il personale [4] [5] 6 |
1.11 Lingue estere correntemente parlate |
1.111 dal gestore o direttore: |
3 lingue [5] 5 |
2 lingue [4] 2 |
1 lingua [3] 1 |
1.112 dai capi servizio [12] |
3 lingue [5] 5 |
2 lingue [4] 2 |
1 lingua 1 |
1.12 Servizio di centralino telefonico |
1.121 assicurato 24/24 ore [4] [5] 8 |
1.122 assicurato 16/24 ore 6 |
1.123 assicurato 12/24 ore [3] 4 |
1.124 per conoscenza di almeno tre lingue estere da 5 |
parte dell'addetto [5] |
|
1.125 per conoscenza di almeno due lingue estere da 2 |
parte dell'addetto |
1.126 per conoscenza di almeno una lingua estera da 1 |
parte dell'addetto |
1.13 Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno annessi |
1.131 Lenzuola e federe |
tutti i giorni [4] [5] 8 |
almeno 3 volte alla settimana [3] 4 |
almeno 2 volte alla settimana [2] 2 |
almeno 1 volta alla settimana [1] 1 |
1.132 asciugamani e asciugatoi da bagno |
tutti i giorni [3] [4] [5] 6 |
3 volte alla settimana [2] 3 |
2 volte alla settimana [1] 1 |
1.14 Accessori nei locali bagno [1] [2] [3] [4] [5] |
saponetta, asciugatoio da bagno, asciugamano, riserva di 3 |
carta igienica, sacchetti igienici, sgabello, cestino |
rifiuti |
1.15 Accessori nelle camere |
necessario per cucito |
documentazione sull'albergo e sulla località |
necessario per scrivere |
per ogni accessorio 1 |
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti |
1.161 resa entro 12 ore, per biancheria consegnata prima 8 |
delle ore 9 |
1.162 resa entro 24 ore [4] [5] 4 |
1.17 Pulizia calzature [4] [5] |
1.171 a cura del personale 4 |
1.172 con macchine automatiche ad uso gratuito 2 |
1.18 Pulizia nelle camere |
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano [4] 2 |
[5] |
1.182 una volta al giorno [1] [2] [3] 1 |
|
2) Dotazione, impianti e attrezzature |
2.01 Numero di locali bagno privati (completi), |
espresso in percentuale delle camere dell'albergo [6] |
2.011 il 100% [4] [5] 15 |
2.012 almeno il 90% 12 |
2.013 almeno il 70% [3] 10 |
2.014 almeno il 40% [2] 5 |
2.015 almeno il 25% 2 |
2.016 almeno il 5% 1 |
2.02 Dotazione ulteriore dei locali bagno privati |
2.021 2º lavabo in almeno il 75% delle camere 10 |
2.022 2º lavabo in almeno il 50% delle camere 6 |
2.03 Numero dei locali bagno comuni (completi) [6] |
2.031 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno 3 |
privato con il minimo di uno per piano [3] [4] |
2.032 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale 2 |
bagno privato, con il minimo di uno per piano [2] |
2.033 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale 1 |
bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo |
[1] |
2.04 Servizi igienici comuni aggiuntivi |
2.041 per ogni bagno 2 |
2.042 per ogni gabinetto, con lavabo 1 |
2.05 Riscaldamento [7] |
|
2.051 in tutto l'esercizio [3] [4] [5] 5 |
2.052 nei locali comuni e in almeno il 50% delle camere 3 |
2.053 nei locali comuni [1] [2] 1 |
2.06 Aria condizionata |
2.061 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente 5 |
nelle camere [4] [5] |
2.062 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in 3 |
almeno il 50% delle camere |
2.063 nei locali comuni 1 |
2.07 Ascensore di servizio o montacarichi [8] 3 |
2.08 Ascensore per i clienti [8] |
2.081 qualunque sia il numero dei piani [4] [5] 3 |
2.082 per gli alberghi con locali oltre i primi due 2 |
piani (escluso il pianterreno) [2] [3] |
2.09 Dotazione delle camere |
2.091 letto, comodino, una sedia per letto, tavolino, |
armadio, illuminazione normale, cestino rifiuti [1] [2] |
[3] [4] [5] |
2.092 lampade o appliques da comodino, sgabello per |
bagagli [2] [3] [4] [5] |
2.093 ulteriore punto luce per leggere o scrivere [3] |
[4] [5] |
2.094 specchio con presa di corrente [1] [2] [3] [4] [5] |
2.10 Dotazione ulteriore delle camere |
2.101 due poltrone per camera 5 |
2.102 una poltrona per camera [5] 3 |
2.103 scrittoio 1 |
2.11 Vano soggiorno annesso alle camere in più del 3% 3 |
delle camere |
2.12 Televisore |
2.121 a colori in tutte le camere [5] 5 |
2.122 in bianco e nero in tutte le camere 4 |
2.123 in bianco e nero del 50% delle camere 2 |
2.124 ad uso comune [2] [3] [4] 1 |
2.13 Radio e filodiffusione nelle camere, con |
regolazione autonoma |
2.131 nel 100% delle camere [5] 4 |
2.132 in almeno il 50% delle camere 1 |
2.14 Chiamata del personale [1] [2] [3] [4] [5] |
2.141 chiamata telefonica diretta [5] 4 |
2 142 chiamata attraverso centralino 2 |
2.143 chiamata con campanello 1 |
2.15 Telefono nelle camere, non abilitato alla |
chiamata esterna diretta (i requisiti obbligati di cui |
alle sottovoci 2.151 e 2.152 possono essere sostituiti |
con quelli di cui alle corrispondenti sottovoci 2.161 e |
2.162) |
2.151 nel 100% delle camere [4] 4 |
2.152 almeno nel 70%` delle camere [3] 3 |
2.153 almeno nel 50% delle camere 2 |
2.154 almeno nel 25% delle camere 1 |
2.16 Telefono nelle camere abilitato alla chiamata |
esterna diretta |
2.161 nel 100% delle camere [5] 8 |
2.162 almeno nel 70% delle camere 6 |
2.163 almeno nel 50% delle camere 4 |
2.164 almeno nel 25% delle camere 2 |
2.17 Linee telefoniche esterne |
|
2.171 una linea telefonica con apparecchio per uso 1 |
comune [1] [2] [3] |
2.172 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un 1 |
massimo di 10 linee) aggiungere punti |
2.173 linee telefoniche con apparecchi per uso comune, 1 |
in cabine in numero adeguato al numero delle camere [4] |
[5] |
2.174 una linea telefonica ogni 25 camere [5] 1 |
2.175 una linea telefonica ogni 30 camere [4] 1 |
2.18 Telescrivente [5] 8 |
2.19 Sedi comuni |
2.191 una sala per uso comune, che può coincidere con la 1 |
sala ristorante [1] |
2.192 di superficie complessiva, esclusa l'eventuale 2 |
sala ristorante, non inferiore a mq. 4, per ognuna delle |
prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere |
fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la |
ventesima [2] |
2.193 come 2.192, maggiorata del 10% [3] 3 |
2.194 come 2.192, maggiorata del 20% 4 |
2.195 come 2.192, maggiorata del 30% 5 |
2.196 come 2.192, maggiorata del 40% 6 |
2.197 come 2.192, maggiorata dell'80% 11 |
2.199 come 2.192, maggiorata del 100% o più [5] 15 |
2.20 Ristorante |
2.201 in locale apposito [5] 15 |
2.202 in locale comune 2 |
2.203 se con cucina tipica, aggiungere punti 3 |
2.21 Tavernetta o tavola calda |
2.211 in locale apposito 5 |
2.212 in locale comune, o annessa al ristorante o al bar 2 |
2.22 Bar |
2.221 banco bar posto in locale separato [4] [5] 5 |
2.222 banco bar posto in locale comune 3 |
2.223 mobile bar posto in locale comune [2] [3] 2 |
2.224 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo 1 |
2.23 Sale separate per letture, congressi, giochi, 3 |
ecc., per ognuna |
2.231 almeno due [5] 6 |
2.232 almeno una [4] 3 |
2.24 Sala TV separata [4][5] |
2.25 Sala giochi per bambini, separata |
2.251 di superficie superiore a mq. 30 3 |
2.252 di superficie da 25 a 30 mq. 2 |
2.253 se con assistente, aggiungere punti 3 |
2.26 Locali di servizio (offices ai piani) [5] 3 |
2.27 Sauna 2 |
2.28 Accessibilità per handicappati (accesso a 5 |
livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75 x 130 |
con porte automatiche, camere e locali bagno con porte |
di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza) |
2.29 Montavivande 3 |
2.30 Cassetta di sicurezza a muro nel 30% delle 2 |
camere |
2.31 Impianti sportivo-ricreativi |
2.311 piscina coperta 10 |
2.312 piscina scoperta 5 |
2.313 campo da golf 6 |
2.314 campo da tennis, ognuno 3 |
|
2.315 per altri impianti (attrezzature per gioco 2 |
bambini, minigolf, bocce, ecc.) ognuno |
2.32 Ingresso protetto da portico o pensilina 3 |
2.33 Ingresso separato per i bagagli [5] 3 |
|
3) Ubicazione e aspetto |
3.01 Accessi e comunicazioni |
3.011 ottimi 3 |
3.012 normali 2 |
3.013 se assicurati con mezzi di linea pubblici, 2 |
aggiungere punti |
3.02 Collocazione nella località (vista, centralità, |
parco, ecc.) |
3.021 eccezionale 6 |
3.022 ottima 4 |
3.023 buona 2 |
3.03 Silenziosità |
3.031 100% delle camere senza rumori, o insonorizzate 8 |
[5] |
3.032 60% delle camere senza rumori, o insonorizzate 4 |
3.033 40% delle camere senza rumori o insonorizzate 2 |
3.04 Aspetto esterno |
3.041 impeccabile 5 |
3.042 ottimo 3 |
3.043 buono 1 |
3.05 Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a |
disposizione della clientela |
3.051 almeno 100 mq. per camera 12 |
3.052 almeno 50 mq. per camera 8 |
3.053 almeno 25 mq. per camera 5 |
3.054 almeno 5 mq. per camera 2 |
3.06 Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle |
adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale |
del numero della camere [11] |
3.061 almeno il 100% 8 |
3.062 almeno l'80% 6 |
3.063 almeno il 60% 4 |
3.064 almeno il 30% 2 |
3.07 Posti di parcheggio assicurati nell'esercizio o 2 |
nelle adiacenze senza limitazioni di tempo a richiesta |
della clientela [5] |
NOTE ALLA TAB. B
[1] Obbligatorio per alberghi *
[2] Obbligatorio per alberghi **
[3] Obbligatorio per alberghi ***
[4] Obbligatorio per alberghi ****
[5] Obbligatorio per alberghi *****
[6] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti al 31 dicembre 1983, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili.
[7] L'obbligo del riscaldamento (voce 2.05) non sussiste per gli esercizi ad apertura limitata a periodi stagionali compresi fra il 1º maggio e il 30 settembre, per i quali, ai soli fini del punteggio, l'obbligo si dà per assolto.
[8] Per gli immobili esistenti al 31 dicembre 1983, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.07 e 2.08) non sussiste qualora vi ostino accertati impedimenti di natura giuridica o tecnica; in tale case l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
[9] L'obbligo dello specchio con presa corrente (sottovoce 2.094) non sussiste per le camere dotate di locale bagno privato.
[10] Per le località prive di accesso stradale, il punteggio di cui alla voce 3.06 viene attribuito, a titolo compensativo, nella misura di 2 punti.
[11] L'obbligo dei bagni privati completi nel 100% delle camere (voce 2.011) non è tassativo per gli esercizi a 4 stelle ubicati in immobili esistenti al 31 dicembre 1983, qualora vi ostino accertati impedimenti di natura giuridica e tecnica; in tal caso l'obbligo dei bagni privati completi è ridotto al 90% delle camere (voce 2.012).
[12] L'obbligo non sussiste per i capi servizio non a diretto contatto con la clientela e per la governante.
TABELLA C |
|
REQUISITI (OBBLIGATORI E FUNGIBILI) DEGLI ALBERGHI RESIDENZIALI CON I |
RELATIVI PUNTEGGI |
1) Prestazione di servizi |
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria |
informazioni |
1.011 assicurati 16/24 ore [4] 6 |
1.012 assicurati 14/24 ore [3] 3 |
1.013 assicurati 12/24 ore [2] 1 |
1.02 Servizio custodia valori |
1.021 in cassaforte della residenza turistico 1 |
alberghiera |
1.022 in cassaforte della residenza turistico 2 |
alberghiera e con disponibilità di cassette di sicurezza |
singole in numero pari ad almeno il 30% delle unità |
abitative |
1.03 Servizio di notte |
1.031 portiere di notte [4] 10 |
1.O32 addetto disponibile, a chiamata [2] [3] 1 |
1.04 Trasporto interno dei bagagli |
1.041 a cura del personale 6 |
1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela 3 |
1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli |
1.051 gratuito 5 |
1.052 a pagamento 3 |
1.06 Servizio di 1a colazione |
1.061 in sala apposita 3 |
1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi 2 |
1.063 per servizio reso anche nelle unità abitative, 5 |
aggiungere punti |
1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato |
l'impianto |
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 3 |
1.072 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto 2 |
1.08 Servizio di bar nei locali comuni |
1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 3 |
1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto 2 |
1.083 assicurato almeno 2/24 ore 1 |
1.09 Servizio di bar nelle unità abitative |
1.091 100% delle unità abitative con minibar o con 10 |
servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale |
addetto |
1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 7 |
1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto 5 |
1.094 distributori automatici ai piani [almeno 1 per 2 |
piano] |
1.10 Divise per il personale [4] 5 |
1.11 Lingue estere correntemente parlate |
1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue 3 |
2 lingue [4] 2 |
1 lingua [2] [3] 1 |
1.112 dai capi servizio: 4 o più lingue 4 |
3 lingue 3 |
2 lingue 2 |
1 lingua 1 |
1.12 Servizio di centralino telefonico |
1.121 assicurato da addetto 24/24 ore 5 |
1.122 assicurato da addetto 16/24 3 |
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore [2] [3] [4] 1 |
1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da 2 |
parte dell'addetto, aggiungere punti |
1.125 id. una lingua, aggiungere punti 1 |
|
1.13 Cambio biancheria nelle unità abitative |
1. 131 lenzuola e federe: |
tutti i giorni [4] 8 |
almeno 3 volte alla settimana [3] 1 |
1.132 asciugamani e asciugatoi da bagno: |
tutti i giorni [4] 3 |
almeno 3 volte alla settimana [2] [3] 1 |
1.14 Accessori nei locali-bagno |
asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello e 1 |
cestino rifiuti in tutti i locali, oltre a saponetta, |
asciugatoio da bagno e sacchetti igienici in quelli |
annessi alle unità abitative [2] [3] [4] |
1.15 Accessori nelle unità abitative |
necessario per cucito |
documentazione sulla residenza turistico alberghiera e |
sulla località |
necessario per scrivere |
per ogni accessorio 1 |
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti |
1.161 resa entro 12 ore per biancheria consegnata prima 8 |
delle ore 9 |
1.162 resa entro 24 ore [4] 4 |
1.17 Pulizia calzature |
1 171 a cura del personale 4 |
1 172 con macchine automatiche ad uso gratuito 2 |
1.18 Pulizia nelle unità abitative |
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano 2 |
1.182 una volta al giorno [2] [3] [4] 1 |
1.183 se comprende anche le stoviglie, aggiungere punti 1 |
|
2) Dotazioni, impianti e attrezzature |
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità 1 |
abitative [2] [3] [4] |
2.02 Locali-bagno privati completi [1] |
2.021 in tutte le unità abitative [2] [3] [4] 1 |
2.022 come sopra, con antibagno 5 |
2.03 Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati |
2.031 2º lavabo in almeno il 75% delle unità abitative 10 |
2.032 come sopra in almeno il 50% delle unità abitative 6 |
2.04 Locali-bagno comuni completi [1] uno per piano 1 |
[2] [3] [4] |
2.05 Servizi igienici comuni aggiuntivi |
2 051 per ogni bagno 2 |
2.052 per ogni gabinetto, con lavabo 1 |
2.06 Riscaldamento in tutto l'esercizio [2] [3] [4] 1 |
[5] |
2.07 Aria condizionata |
2.071 in tutto l'esercizio, e regolabile dal cliente, 5 |
nelle unità abitative |
2 072 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in 3 |
almeno il 50% delle unità abitative |
2.073 nei locali comuni 1 |
2.08 Ascensore di servizio o montacarichi 3 |
2.09 Ascensore per i clienti [2] [3] [4] [6] 1 |
2.10 Composizione delle unità abitative, oltre al |
locale-bagno di cui alla voce 2.02 |
2.101 vani distinti per cucina-soggiorno e per 6 |
pernottamento: in tutte le unità abitative [4] |
|
2.102 vani distinti per cucina-soggiorno e per 4 |
pernottamento: in almeno il 50% delle unità abitative |
2.103 monolocale attrezzato per cucina, soggiorno e 2 |
pernottamento: in tutte le unità abitative [3] |
2.104 monolocale attrezzato per cucina e per 1 |
pernottamento: in tutte le unità abitative [2] |
2.11 Dotazioni delle unità abitative |
2.111 attrezzatura idonea alla preparazione ed alla 1 |
consumazione dei pasti [2] [3] [4] |
2.112 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli 1 |
alberghi di pari livello [2] [3] [4] |
2.113 dotazione per il soggiorno degli ospiti [3] [4] 2 |
2.12 Salotto permanente in vano separato in più del 3 |
30% delle unità abitative |
2.13 Televisione |
2.131 a colori in tutte le unità abitative 5 |
2.132 in bianco e nero in tutte le unità abitative [3] |
[4] |
2.133 in bianco e nero nel 50% delle unità abitative 2 |
2.134 ad uso comune 1 |
2.14 Radio o filodiffusione nelle unità abitative, |
con regolazione autonoma |
2 141 nel 100% delle unità abitative [4] 4 |
2 142 almeno nel 50% delle unità abitative 1 |
2.15 Chiamata del personale [2] [3] [4] |
2.151 chiamata telefonica diretta 1 |
2.152 chiamata attraverso centralino e con campanello 3 |
2.153 chiamata attraverso centralino 2 |
2.154 chiamata con campanello 1 |
2.16 Telefono nelle unità abitative, non abilitato |
alla chiamata esterna diretta (i requisiti obbligati di |
cui alle sottovoci 2.171, 2.172 e 2.173 possono essere |
sostituiti con quelli di cui alle corrispondenti |
sottovoci 2.181, 2.182 e 2.183) |
2.161 nel 100% delle unità abitative [4] 4 |
2.162 almeno nel 70% delle unità abitative [3] 2 |
2.163 almeno nel 50% delle unità abitative [2] 1 |
2.17 Telefono nelle unità abitative, abilitato alla |
chiamata esterna diretta |
2.171 nel 100% delle unità abitative 8 |
2.172 almeno nel 70% delle unità abitative 4 |
2.173 almeno nel 50% delle unità abitative 2 |
2.18 Linee telefoniche esterne |
2.181 una linea telefonica con apparecchio per uso 1 |
comune [2] [3] [4] |
2.182 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un 1 |
massimo di 10 linee) |
2.19 Telescrivente 8 |
2.20 Sale comuni |
2.201 una sala per uso comune esclusa l'eventuale sala 3 |
ristorante |
2.202 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale 2 |
sala ristorante) pari a mq. 4 per ognuna delle prime 10 |
unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità |
fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità oltre la |
ventesima [3] |
2.203 come 2.202, maggiorata del 10% [4] 3 |
2.204 come 2.202, maggiorata del 20% 4 |
2.205 come 2.202, maggiorata del 30% 5 |
|
2.206 come 2.202, maggiorata del 40% 6 |
2.207 come 2.202, maggiorata del 50% 8 |
2.208 come 2.202, maggiorata dell'80% 11 |
2.209 come 2.202, maggiorata del 100% o più 15 |
2.21 Ristorante 5 |
2.22 Bar |
2.221 banco bar posto in locale separato 10 |
2.222 banco bar posto in locale comune 5 |
2.223 esterno, ma con accesso diretto dall'albergo 2 |
residenziale |
2.23 Sale separate per lettura, TV, congressi, giochi 3 |
per adulti, ecc. per ognuna |
2.24 Sala giochi per bambini, separata |
2.241 di superficie superiore a mq. 30 3 |
2.242 di superficie da 25 a 30 mq. 2 |
2.243 se con assistente, aggiungere punti 3 |
2.25 Locali di servizio (offices) ai piani 3 |
2.26 Sauna 2 |
2.27 Cassetta di sicurezza a muro nel 30% delle unità 2 |
abitative |
2.28 Accessibilità per handicappati (accesso a 5 |
livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75 x 130 |
con porte automatiche, locali con porte di almeno 75 cm. |
di larghezza) |
2.29 Impianti sportivo-ricreativi |
2.291 piscina coperta 10 |
2.292 piscina scoperta 5 |
2. 293 campo da golf 6 |
2.294 campo da tennis, ognuno 3 |
2.295 per altri impianti (attrezzature per gioco 2 |
bambini, minigolf, bocce, ecc.), ognuno |
2.30 Ingresso protetto da portico o pensilina 3 |
2.31 Ingresso separato per i bagagli 3 |
|
3) Ubicazione e aspetto |
3.01 Accessi e comunicazioni |
3.011 ottimi 3 |
3.012 normali 2 |
3.013 se assicurati con mezzi di linea pubblici, 2 |
aggiungere punti |
3.02 Collocazione nella località [vista, centralità, |
parco, ecc.] |
3.021 eccezionale 6 |
3.022 ottima 4 |
3.023 buona 2 |
3.03 Silenziosità |
3.031 100% delle unità abitative, senza rumori, o 8 |
insonorizzate |
3.032 60% delle unità abitative, senza rumori, o 4 |
insonorizzate |
3.033 40% delle unità abitative, senza rumori, o 2 |
insonorizzate |
3.04 Aspetto esterno |
3.041 impeccabile 5 |
3.042 ottimo 3 |
3.043 buono 1 |
3.05 Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a |
disposizione della clientela |
3.051 almeno 100 mq. per unità abitativa 12 |
|
3.052 almeno 50 mq. per unità abitativa 8 |
3.053 almeno 25 mq. per unità abitativa 5 |
3.054 almeno 5 mq. per unità abitativa 2 |
3.06 Posti di parcheggio gratuiti, nell'esercizio o |
nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in |
percentuale del numero delle unità abitative [7] |
3.061 almeno il 100% 8 |
3.062 almeno l'80% 6 |
3.063 almeno il 60% 4 |
3.064 almeno il 30% 2 |
NOTE ALLA TAB. C
[1] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.
Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti al 31 dicembre 1983, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili.
[2] Obbligatorio per gli Alberghi residenziali **
[3] Obbligatorio per gli Alberghi residenziali ***
[4] Obbligatorio per gli Alberghi residenziali ****
[5] L'obbligo del riscaldamento (voce 2.07) non sussiste per gli esercizi ad apertura limitata a periodi stagionali compresi fra il 1º maggio ed il 30 settembre, per i quali, ai soli fini del punteggio, l'obbligo si dà per assolto.
[6] Per gli immobili esistenti al 31 dicembre 1983, l'obbligo dell'ascensore (voce 2.10) non sussiste qualora vi ostino accertati impedimenti di natura giuridica o tecnica; in tale caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
[7] Nelle località prive di accesso stradale, il punteggio di cui alla voce 3.06 viene attribuito, a titolo compensativo, nella misura di punti 2.
TABELLA D |
|
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI VILLAGGI TURISTICI CON I RELATIVI |
PUNTEGGI |
|
1) Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture |
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e |
di polvere [1] [2] [3] [4] |
1.011 con fondo naturale 1 |
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia 2 |
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura 3 |
di asfalto |
1.02 Viabilità pedonale |
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza 1 |
massima di 50 metri l'uno dall'altro) [1] |
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [2] [3] 2 |
1.03 Parcheggio auto [4] |
1.031 area di sosta in prossimità del locale di 3 |
ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno |
il 5% del numero delle piazzole |
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle 1 |
dimensioni o della configurazione del terreno, con un |
numero complessivo di posti-auto non inferiore al 70% |
del numero delle piazzole [1] [2] [5] |
1.033 come 1.032, con posti-auto coperti [3] [5] 2 |
1.04 Aree libere per uso comune |
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% 1 |
dell'intera superficie del villaggio [1] [2] |
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% 4 |
dell'intera superficie del villaggio [3] |
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% 8 |
dell'intera superficie del villaggio |
1.05 Altre aree, sistemate a giardino |
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% 2 |
dell'area di cui alla voce 1.04 |
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% |
dell'area di cui alla voce 1.04 |
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% 5 |
dell'area di cui alla voce 1.04 |
1.06 Aree ombreggiate |
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% 1 |
dell'intera superficie del villaggio [1] |
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% 2 |
dell'intera superficie del villaggio [2] |
|
|
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% 3 |
dell'intera superficie del villaggio [3] |
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% 4 |
dell'intera superficie del villaggio |
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da 1 |
vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere |
punti |
1.07 Superficie delle piazzole [5] [6] 1 |
1.071 non inferiore a mq. 70 [1] 3 |
1.072 non inferiore a mq. 80 [2] 5 |
1.073 non inferiore a mq. 90 [3] 7 |
1.08 Individuazione delle piazzole |
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni 1 |
piazzola [1]-[2] [3] |
1.082 confine delle piazzole evidenziati con segnali sul 1 |
terreno e con picchetti |
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali o con 2 |
vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) |
|
1.09 Sistemazione delle piazzole |
1.091 a prova di acqua e d; polvere [1] [2] [3] 1 |
1.092 come 1 091, prevalentemente a prato 3 |
1.10 Impianto elettrico |
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con 1 |
canalizzazioni interrate e con prese di corrente |
all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in |
colonnine e dotate di chiusura ermetica [1] [2] [3] |
1.11 Impianto di illuminazione |
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti 1 |
luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno |
dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole |
fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché |
dei servizi comuni [1] [2] [3] |
1.12 Impianto idrico [7] |
da realizzarsi con tubazioni idonee ed alimentato in |
modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per |
ospite autorizzato non inferiore a litri 80, di cui |
almeno litri 20 potabili. |
Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano 1 |
regolamenti locali [1] [2] [3] |
1.13 Impianto di rete fognaria |
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con 1 |
allacciamento alla fognatura civica o con proprio |
impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] |
[2] [3] |
1.14 Impianto prevenzione incendi |
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [1] [2] 1 |
[3] |
1.15 Impianto telefonico per uso comune |
1.151 con una linea esterna 1 |
1.152 con una linea esterna e cabina [1] [2]-[3] 3 |
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 1 |
linee), aggiungere punti |
1.16 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi da 1 |
realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti |
lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità |
complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 |
piazzole, e da queste non distanti più di metri 100 [1] |
[2] [3] |
|
2) Servizi, attrezzature ed impianti complementari |
2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in |
locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato |
2.011 ore 14/24 [1] 1 |
2 012 ore 18/24 [2] [3] 2 |
2 013 ore 24/24 3 |
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni |
2.021 1 volta al giorno [1] 1 |
2.022 2 volte al giorno [2] [3] 2 |
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie |
2.031 2 volte al giorno [1] [2] 1 |
2.032 con addetto diurno permanente [3] 4 |
2.04 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e |
pulizia degli appositi recipienti [8] |
2.041 1 volta al giorno [1] [2] [3] 1 |
2.042 2 volte al giorno 4 |
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] |
|
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata 1 |
fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso |
debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata |
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata 1 |
da 501 a 1000 ospiti, servizio espletato 8/24 ore, in |
vano attrezzato, da un infermiere diplomato, con medico |
reperibile a chiamata |
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata 1 |
superiore a 1000 ospiti, servizio espletato 16/24 ore, |
in vano attrezzato, da infermiere diplomato, con medico |
reperibile a chiamata |
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune |
con suddivisione per sesso nei w c., docce e lavabi [9] |
2.061 I w.c. ogni 20 ospiti [1] [10] 1 |
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti [2] [3] [10] 4 |
2.063 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti [1] [10] 3 |
2.064 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [2] [10] 5 |
2.065 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti [3] [10] 7 |
2.066 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti 2 |
2.067 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti 3 |
2.068 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti 4 |
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti 5 |
2.0610 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [10] 1 |
2.0611 1 lavabo ogni 20 ospiti dotato di pannello 2 |
divisorio [10] |
2.0612 1 lavabo ogni 15 ospiti [2] [10] 3 |
2.0613 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello 4 |
divisorio [3] [10] |
2.0614 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 1 |
lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal |
suolo [1] [2] [3} [10] |
2.0615 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [10] 1 |
2.0616 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [3] [10] 2 |
2.0617 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 50 1 |
ospiti [10] |
2.0618 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 3 |
ospiti [1] [2] [10] |
2.0619 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 6 |
ospiti [3] [10] |
2.0620 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] 1 |
2.0621 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso 3 |
vano stenditoio [2] |
2.0622 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso 5 |
vano stenditoio [3] |
2.0623 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non 1 |
fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] |
2.07 Erogazione acqua potabile |
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e 1 |
docce, nonché attraverso fontanelle [10] in ragione di |
almeno una ogni 40 ospiti [1] [2] [3] |
|
2.08 Erogazione acqua calda |
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce 1 |
chiuse [1] |
2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30% delle altre 3 |
installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui |
alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 [2] |
|
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50% delle altre 5 |
installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui |
alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 [3] |
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità |
abitative [12], con allacciamento, agli impianti idrico |
e fognario |
2.091 installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.) 1 |
in almeno il 10% delle U.A. |
2.092 come 2.091 in almeno il 20% delle U.A. 2 |
2.094 come 2.093 in almeno il 50% delle U.A. [3] 6 |
2.095 come 2.093 in almeno il 75% delle U.A. 8 |
2.096 come 2.093 in tutte le U.A. 10 |
2.10 Dotazione delle U.A. |
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di 1 |
ospiti non superiore a 8, comprese quelle per la |
preparazione e la consumazione dei pasti [1] [2] [3] |
2.102 attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da 3 |
due sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone [S] |
2.103 presa di corrente [1] [2] [3] 1 |
2.104 riscaldamento in almeno il 30% delle U.A. 2 |
2 105 riscaldamento in almeno il 60% delle U.A. 4 |
2.106 riscaldamento in almeno il 100% delle U.A. 7 |
2.11 Attrezzature di ristoro |
2.111 bar [1] [2] [3] 1 |
2.112 bar in locale apposito, con tavolino e sedie [3] 3 |
2.113 tavola calda o ristorante self-service [2] [S] 2 |
2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 4 |
20% della ricettività autorizzata |
2.115 spaccio [1] [2] [3] [13] 1 |
2.12 Attrezzature sportive [piscina, tennis, bocce, 3 |
pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, |
ecc.] |
2.121 almeno un'attrezzatura [2] 3 |
2.122 almeno 2 attrezzature [3] 5 |
2.123 per ogni attrezzatura in più 2 |
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco |
giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, |
biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio |
imbarcazioni, noleggio articoli sportivi ecc.) |
2 131 almeno un'attrezzatura (o servizio) [1] 1 |
2 132 almeno 2 attrezzature (o servizi) [2] 3 |
2 133 almeno 3 attrezzature (o servizi) [3] 5 |
2 134 per ogni attrezzatura o servizio in più 2 |
|
3) Ubicazione e caratteristiche ambientali |
3.01 Accesso |
3.011 con oltre 1 km. di strada non asfaltata 1 |
3.012 con non più di 1 km. di strada non asfaltata 2 |
3.013 con strada asfaltata sino all'ingresso 3 |
3.02 Collocazione nella località (vista, prossimità |
ad elementi di richiamo turistico, ecc. |
3.021 buona 1 |
3.022 ottima 2 |
3.023 eccezionale 4 |
3.03 Silenziosità |
3.031 buona 1 |
3.032 ottima 2 |
3.033 eccezionale 4 |
|
|
4) Servizi integrativi (optionals) [14] |
4.01 servizio interpreti 1 |
4.02 servizio deposito valori 1 |
4.03 servizio cambio 1 |
4.04 servizio postale 1 |
NOTE ALLA TAB. D
[1] Obbligatorio per villaggi turistici **
[2] Obbligatorio per villaggi turistici ***
[3] Obbligatorio per villaggi turistici ****
[4] Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i villaggi non raggiunti da strada carrozzabile; l'obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i villaggi con solo accesso pedonale.
In tali casi, ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.
[5] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50%.
[6] La piazzola è attrezzabile con un'unità abitativa avente capacità ricettiva massima di 8 persone e media di 4 persone.
E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna.
[7] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.
Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
[8] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito dal pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
[9] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate.
Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di un'installazione ogni 100 persone ospitabili.
[10] Da dislocarsi a non più di 150 m. delle piazzole cui sono destinate.
[11] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate.
Negli insediamenti situati oltre i m. 700 s.l.m. l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626.
[12] Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:
mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;
mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;
mq. 45 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri non si applicano per tende o roulottes.
La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.
[13] L'obbligo non sussiste, se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro.
In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
[14] Servizi facoltativi.
TABELLA E |
|
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI CAMPEGGI, CON I RELATIVI PUNTEGGI |
|
1) Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture |
1.01 Viabilità veicolare interna a prova d'acqua e di |
polvere [1] [2] [3] [4] [5] |
1.011 con fondo naturale 1 |
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia 2 |
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura 3 |
di asfalto |
1.02 Viabilità pedonale |
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole, e comunque alla 1 |
distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro [1] [2] |
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4] 2 |
1.03 Parcheggio auto [5] |
1.031 area di sosta in prossimità del locale di 3 |
ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno |
il 5% del numero delle piazzole |
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle 1 |
dimensioni o della configurazione del terreno, con un |
numero complessivo di posti auto non inferiore al 70% |
del numero delle piazzole [1] [2] [3] [6] |
1.033 come 1.062, con posti-auto coperti [4] [6] 2 |
1.04 Aree libere per uso comune |
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% 1 |
dell'intera superficie del campeggio [1] [2] [3] |
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10% 4 |
dell'intera superficie del campeggio [4] |
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% 4 |
dell'intera superficie del campeggio |
1.05 Altre aree, sistemate a giardino |
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% 2 |
dell'area di cui alla voce 1.04 |
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% 3 |
dell'area di cui alla voce 1.04 |
1.053 di superficie complessiva superiore al 20So 5 |
dell'area di cui alla voce 1.04 |
1.06 Aree ombreggiate |
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% 1 |
dell'intera superficie del campeggio [1] [2] |
1.062 di superficie complessiva non; inferiore al 20% 2 |
dell'intera superficie del campeggio [3] |
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% 3 |
dell'intera superficie del campeggio [4] |
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% 4 |
dell'intera superficie del campeggio |
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da 1 |
vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere |
punti |
1.07 Superficie delle piazzole |
1.071 non inferiore a mq. 60 [1] 1 |
1.072 non inferiore a mq. 70 [2] 3 |
1.073 non inferiore a mq. 80 [3] 5 |
1.074 non inferiore a mq. 90 [4] 7 |
1.08 Individuazione delle. piazzole |
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni 1 |
piazzola [1] [2] [3] [4] |
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul 1 |
terreno con picchetti |
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali o con 2 |
vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) |
1.09 Sistemazione delle piazzole |
|
1.091 a prova di acqua e di polvere [1] [2] [3] [4] 1 |
1.092 come 1.091 prevalentemente a prato 3 |
1.10 Impianto elettrico |
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con 1 |
canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste |
in colonnine e dotate: di chiusura ermetica [1] [2] [3] |
[4] |
1.11 Impianto di illuminazione |
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti 1 |
luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno |
dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole |
fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché |
dei servizi comuni [1] [2] [3] [4] |
1.12 Impianto idrico [8] |
da realizzarsi con tubazioni idonee ed alimentate in 1 |
modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per |
ospite autorizzato non inferiore a litri 80, di cui |
almeno litri 20 potabili. Misure diverse sono consentite |
qualora lo prevedano regolamenti locali [1] [2] [3] [4] |
1.13 Impianto di rete fognaria |
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con 1 |
allacciamento alla fognatura civica o con proprio |
impianto di depurazione e smaltimento delle acque [1] |
[2] [3] [4] |
1.14 Impianto prevenzione incendi |
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti [I] [2] 1 |
[3] [4] |
1.15 Impianto telefonico per uso comune |
1.151 con una linea esterna [1] [9] 1 |
1.152 con una linea esterna e cabina [2] [3] [4] 3 |
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 1 |
linee), aggiungere punti |
1.16 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi da 1 |
realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti |
lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità |
complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 |
piazzole, e da queste non distanti più di metri 100 [1] |
[2] [3] [4] |
|
2) Servizi, attrezzature ed impianti complementari |
2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in 1 |
locale apposito all'ingresso del campeggio [1] [2] [3] |
[4] |
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni |
2.021 almeno 1 volta al giorno [1] [2] 1 |
2.022 almeno 2 volte al giorno [3]-[4] 2 |
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie |
2.031 2 volte al giorno [1] [2] [3] 1 |
2.032 con addetto diurno permanente [4] 4 |
2.04 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e |
pulizia degli appositi recipienti [10] |
2.041 almeno 1 volta al giorno [1] [2] [3] [4] 1 |
2.042 almeno 2 volte al giorno 4 |
2.05 Pronto soccorso [1] [2] [3] [4] |
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata 1 |
fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso |
debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata |
|
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata |
superiore a 1000 ospiti, servizio espletato 8 su 24 ore, |
in vano attrezzato, da un infermiere diplomato, con |
medico disponibile a chiamata [15] |
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune |
con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi [11] |
2.061 1 w.c. ogni 25 ospiti [1] [2] 1 |
2.062 1 w.c. ogni 20 ospiti [2] [3] 4 |
2.063 1 w.c. ogni 15 ospiti [4] 1 |
2.064 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti [1] 1 |
2.065 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti [2] 3 |
2.064 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti [3] 5 |
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti [4] 7 |
2.068 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti 2 |
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti 3 |
2.0610 almeno I doccia aperta ogni 60 ospiti 4 |
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti 5 |
2.0612 1 lavabo ogni 20 ospiti [1] [2] [12] 1 |
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello 2 |
divisorio [12] |
2.0614 1 lavabo ogni 15 ospiti [3] [12] 3 |
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello 4 |
divisorio [4] [12] |
2.0616 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 15 1 |
lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal |
suolo [1] [2] [3] [4] |
2.0617 1 lavapiedi ogni 50 ospiti [1] [2] [3] 1 |
2.0618 1 lavapiedi ogni 40 ospiti [4] 2 |
2.0619 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 1 |
ospiti [1] [12] |
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 3 |
ospiti [2] [S] [12] |
2.621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 6 |
ospiti [4] [12] |
2.0622 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti [1] [2] 1 |
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso 3 |
vano stenditoio [3] |
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso 5 |
vano stenditoio [4] |
2.0625 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non 1 |
fornite di allaccio alla rete fognaria [1] [2] [3] [4] |
2.07 Erogazione acqua potabile |
da assicurarsi per lavabi, nonché attraverso fontanelle 1 |
[1] [2] [3] [4] |
2.08 Erogazione acqua calda [13] |
2.081 in almeno il 30% delle docce [3] 3 |
2.082 in almeno il 50% delle docce e nel 30% dei lavabi 5 |
e dei lavelli [4] |
2.09 Dotazione delle piazzole |
2.091 presa di corrente [2] [3] [4] 1 |
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle 1 |
piazzole |
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 1O% delle 2 |
piazzole |
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole 5 |
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle 1 |
piazzole |
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle 4 |
piazzole |
|
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole 8 |
2.10 Attrezzature di ristoro |
2.101 bar [1] [2] [3] [14] 1 |
2.102 bar in locale apposito, con tavolini e sedia [4] 3 |
2.103 tavola calda o ristorante self-service [3] [4] 2 |
2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 4 |
20% della ricettività autorizzata |
2.105 spaccio [1] [2] [3] [4] [14] 1 |
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, |
pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, |
ecc.) |
2.111 almeno 1 attrezzatura [3] 3 |
2.112 almeno 2 attrezzature [4] 5 |
2.113 per ogni attrezzatura in più 2 |
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco |
giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, |
biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio |
imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.) |
2.121 almeno 1 attrezzatura [o servizio] [2] 1 |
2.122 almeno 2 attrezzature [o servizi] [3] 3 |
2.123 almeno 3 attrezzature [o servizi] [4] 5 |
2.124 per ogni attrezzatura di servizio in più 2 |
|
3) Servizi integrativi (optionals) [16] |
3.01 servizio interpreti 1 |
3.02 servizio deposito valori 1 |
3.03 servizio cambio 1 |
3.04 servizio postale 1 |
|
4) Ubicazione e caratteristiche ambientali |
4.01 Accesso |
4.011 con oltre 1 km. di strada non asfaltata 1 |
4.012 con non più di 1 km. di strada non asfaltata 2 |
4.013 con strada asfaltata sino all'ingresso 3 |
4.02 Collocazione nella località (vista, prossimità |
ad elementi di richiamo turistico, ecc.) |
4.021 buona 1 |
4.022 ottima 2 |
4.023 eccezionale 4 |
4.03 Silenziosità |
4.031 buona 1 |
4.032 ottima 2 |
4.033 eccezionale 4 |
NOTE ALLA TAB. E
[1] Obbligatorio per campeggi *
[2] Obbligatorio per campeggi **
[3] Obbligatorio per campeggi ***
[4] Obbligatorio per campeggi ****
[5] Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da strada carrozzabile; l'obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i campeggi con solo accesso pedonale. In tali casi, ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.
[6] Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle «caravan»).
[7] La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone.
E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
[8] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata.
Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
[9] L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di km. 2. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
[10] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
[11] Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili.
[12] Da dislocarsi a non più di 150 metri dalle piazzole cui sono destinate.
[13] L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti situati oltre i 700 metri sul livello del mare, l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626.
[14] L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso, l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
[15] Obbligatorio solo quando il numero degli ospiti superi le 1.000 unità.
[16] Servizi facoltativi.
TABELLA F
STANDARDS QUALITATIVI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE «LUSSO»
1] Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:
- vista panoramica;
- rilevanti pregi architettonici, artistici e decorativi della costruzione;
- particolare interesse storico e di tradizione dell'albergo in relazione anche all'abituale clientela che lo ha frequentato;
- costruzione armonicamente inserita in contesto ambientale di particolare interesse storico, artistico, monumentale o naturale;
- tipo di costruzione che per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, parco, o altri ampi spazi riservati, si distingue particolarmente dagli edifici circostanti e da quelli della località adibiti ad albergo;
- rilevante ampiezza e fasto dell'entrata e della hall (per esempio statue, fontane, scalone monumentale, sculture, tappeti, arazzi, quadri di autore, camino, poltrone e mobili antichi, ecc.);
- particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali d'uso comune e camere;
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione del numero degli ospiti;
- particolare ampiezza delle camere;
- esistenza di appartamenti;
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- montacarichi e montavivande;
- eccellente funzionalità di tutti di impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazione ed arredi;
- per zone di vacanza, impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
- grande ristorante;
- terrazza e solarium;
- eleganza e funzionalità dei bagni.
2) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
- tappeti o moquette in tutti gli ambienti;
- mobili di pregio estetico o antichi;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- televisione in tutte le camere, filodiffusione a diffusore di musica a circuito chiuso o radio in tutte le camere;
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti;
- attrezzature, posaterie, stoviglie di particolare tono. 3] Particolarità e qualità del servizio:
- direzione particolarmente qualificata;
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere;
- dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante e le carte;
- servizio di bar efficiente e possibilmente assicurato in più locali.
TABELLA G
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 49 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 25 della
[3] Comma così modificato dall'art. 35 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 53 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 25 della
[7] Comma abrogato dall'art. 53 della
[8] Comma abrogato dall'art. 3 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 25 della
[10] Comma abrogato dall'art. 53 della
[11] Comma abrogato dall'art. 53 della
[12] Comma abrogato dall'art. 53 della
[13] Comma abrogato dall'art. 53 della
[14] Comma abrogato dall'art. 53 della
[15] Comma abrogato dall'art. 53 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 53 della
[17] Comma così modificato dall'art. 25 della
[18] Comma così modificato dall'art. 25 della