§ 10.11.14 - Legge 21 marzo 2001, n. 74.
Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.11 volontariato
Data:21/03/2001
Numero:74


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)
Art. 3.  (Attività del CNSAS).
Art. 4.  (Attività specialistiche)
Art. 5.  (Scuole nazionali)
Art. 6.  (Figure professionali specialistiche)
Art. 7.  (Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni)
Art. 8.  (Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162)
Art. 8 bis.  (Contributo integrativo).


§ 10.11.14 - Legge 21 marzo 2001, n. 74.

Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

(G.U. 29 marzo 2001, n. 74)

 

     Art. 1. (Finalità ed oggetto)

     1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

     2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS [1].

     3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi [2].

     4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

 

          Art. 2. (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

     1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112 [3].

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [4].

 

          Art. 3. (Attività del CNSAS). [5]

     1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

     2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.

 

          Art. 4. (Attività specialistiche)

     1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

     2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

     3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

     4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

     5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

     5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri [6].

 

          Art. 5. (Scuole nazionali)

     1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

     a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;

     b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;

     c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

     d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

     e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;

     f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;

     g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

     h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

     2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

 

          Art. 6. (Figure professionali specialistiche)

     1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

     a) tecnico di soccorso alpino;

     b) tecnico di elisoccorso;

     c) unità cinofila da valanga;

     d) unità cinofila da ricerca in superficie;

     e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

     f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

     g) tecnico di soccorso speleologico;

     h) tecnico di soccorso in forra;

     i) direttore delle operazioni di soccorso;

     i-bis) tecnico di centrale operativa [7];

     i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca [8];

     i-quater) tecnico di ricerca [9];

     i-quinques) tecnico di soccorso in pista [10];

     i-sexies) tecnico disostruttore [11];

     i-septies) tecnico speleosubacqueo [12];

     i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto [13].

 

          Art. 7. (Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni)

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 8. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162)

     1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue".

     2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".

 

     Art. 8 bis. (Contributo integrativo). [14]

     1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso


[1] Comma così sostituito dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

[3] Comma così sostituito dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[4] Comma già sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 37 sexies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.