Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento dell’articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998. |
Art. 2. Contributi per locali di ricovero. |
Art. 3. Monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e sulla relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vaccinale. |
Art. 4. Interventi a favore degli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione. |
Art. 5. Procedura per la concessione degli aiuti. |
Art. 6. Interventi sanitari. |
Art. 7. Stalle di sosta. |
Art. 8. Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali. |
Art. 9. Contributi per l’uso di sistemi di lotta biologica. |
Art. 10. Contributo straordinario all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. |
Art. 11. Modifica degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 21 del 2000. |
Art. 12. Direttive di attuazione. |
§ 2.2.72 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 15.
Interventi urgenti a favore dell’agricoltura e modifica delle leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica).
(B.U. 31 dicembre 2003, n. 39).
Art. 1. Rifinanziamento dell’articolo 23 della
1. Al fine di fronteggiare i danni causati, negli anni 2003 e 2004, dalla epizoozia “blue tongue” è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 15.000.000 e nell’anno 2004, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall’articolo 23 della
2. Al fine di fronteggiare i danni causati, nelle annate agrarie 2002/2003 e 2003/2004, dalla virosi del pomodoro è autorizzata, nell’anno 2003, la spesa di euro 10.000.000 per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti previsti dall’articolo 23 della
3. Per la concessione agli imprenditori agricoli degli aiuti per il pagamento dei premi di assicurazione, previsti dall’articolo 23 della
Art. 2. Contributi per locali di ricovero.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione o l’adeguamento senza aumento delle capacità produttive di locali di ricovero, per proteggere le greggi nelle aree di maggior esposizione e aggressività dell’insetto vettore della febbre catarrale degli ovini.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in euro 3.500.000 per l’anno 2003 a valere sulle disponibilità recate dalle UUPPBB S06.072, S06.079, S06.086, S06.092, S06.099, S06.107 e S06.114 in ragione di euro 500 per ciascuna di esse.
Art. 3. Monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e sulla relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vaccinale.
1. L’Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare un monitoraggio permanente sugli effetti e sulle conseguenze che la febbre catarrale degli ovini e le relative vaccinazioni comportano sul comparto zootecnico regionale; le risultanze del monitoraggio sono trasmesse ogni sei mesi alle competenti Commissioni consiliari.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell’ambito della lotta alla febbre catarrale degli ovini; il contributo consiste in:
a) un aiuto a compensazione del danno subito dagli allevatori per gli aborti che siano diretta conseguenza della vaccinazione;
b) un aiuto a compensazione dei capi morti in conseguenza della vaccinazione;
b bis) un aiuto per il calo della produzione lattea a seguito della vaccinazione blue tongue [1].
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2003 (UPB S06.025).
Art. 4. Interventi a favore degli allevatori in conseguenza del divieto di movimentazione.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli allevatori di ovini, caprini, bovini e bufalini, da carne e da latte, un aiuto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dal divieto di movimentazione imposto dalla competente autorità sanitaria a causa della presenza della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La misura dell’aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l’importo delle stesse.
2. L’aiuto è concesso anche agli allevatori interessati dal divieto di movimentazione dal 1° settembre 2003.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 6.000.000 e nell’anno 2004 la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.025).
Art. 5. Procedura per la concessione degli aiuti.
1. Per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 e dagli articoli 3 e 4 si applicano le procedure contenute nell’articolo 7 della
Art. 6. Interventi sanitari.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 della
Art. 7. Stalle di sosta.
1. L’ingresso nel territorio regionale di animali vivi destinati all’allevamento e alla macellazione è subordinato all’accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanità animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.
2. A tal fine l’Amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.
3. A partire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, l’introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari, comporta il pagamento di una sanzione di euro 500 per ogni singolo capo.
4. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S12.078).
Art. 8. Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali.
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all’attuazione di piani di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla normativa vigente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi per i controlli sanitari periodici.
3. Il contributo è concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile per i prelievi su disposizione dell’autorità sanitaria competente; per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 100 euro per capo bovino e 20 euro per capo caprino, rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle Aziende USL competenti per territorio.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 500.000 (UPB S12.078).
Art. 9. Contributi per l’uso di sistemi di lotta biologica.
1. Per la concessione degli aiuti previsti dall’articolo 8 della
Art. 10. Contributo straordinario all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
1. All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è concesso un contributo straordinario di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per il funzionamento del Centro nazionale per la zootecnia biologica (UPB S12.076).
Art. 11. Modifica degli articoli 3 e 4 della
1. Nell’articolo 3 della
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) acquisto di riproduttori, maschi e femmine, di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza”;
b) la lettera g) è soppressa.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 della
1. L’intensità massima dell’aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata:
a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (60 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni);
b) 40 per cento nelle altre zone (50 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni).
3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna dell’avviso relativo alla sua approvazione da parte della Commissione Europea o del decorso del termine previsto per l’esame dello stesso da parte della Commissione.
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulle disponibilità esistenti per l’attuazione della
Art. 12. Direttive di attuazione.
1. Le direttive di attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 9, sono adottate, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. Le Commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale può adottare le direttive anche in assenza del parere.
2. Le direttive di attuazione degli articoli 5 e 6 sono adottate, su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. Le Commissioni consiliari devono esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale può adottare le direttive anche in assenza del parere.
Art. 13. Attuazione degli aiuti.
1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa.
Art. 14. Modifica dell’articolo 19 della
1. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 19 della
Art. 15. Variazioni di bilancio.
1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2004 sono introdotte le seguenti modifiche:
(Omissis).
Art. 16. Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 37.000.000 per l’anno 2003, in euro 15.750.000 per l’anno 2004 e in euro 7.250.000 per l’anno 2005, ad essi si fa fronte:
a) quanto ad euro 23.000.000, per l’anno 2003, con le disponibilità sussistenti in conto della UPB S06.025 (Cap. 06103) e derivanti quanto a euro 15.000.000 dallo stanziamento autorizzato con
b) quanto a euro 14.000.000 per l’anno 2003, ad euro 15.750.000 per l’anno 2004 ed euro 7.250.000 con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono introdotte le seguenti modifiche:
(Omissis).
3. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge per il 2003, ad eccezione di quelli di cui all’UPB S06.025 (Cap. 06103) per i quali continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di conservazione a residui, non impegnati entro il 31 dicembre 2003 permangono nel conto dei residui e possono essere impegnati fino al 31 dicembre 2004.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ad eccezione del comma 2 dell’articolo 11.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 6 della