§ 2.7.38 - L.R. 2 novembre 2006, n. 16.
Riavvio produttivo della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:02/11/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Costituzione e compiti di un nuovo soggetto giuridico.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 2.7.38 - L.R. 2 novembre 2006, n. 16.

Riavvio produttivo della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio.

(B.U. 4 novembre 2006, n. 36).

 

Art. 1. Costituzione e compiti di un nuovo soggetto giuridico.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una nuova società per azioni avente il compito di assicurare la ripresa produttiva della concessione mineraria per fluorite e altri minerali denominata miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio.

     2. La nuova società per azioni, che può anche essere controllata interamente dalla Regione, partecipa al bando di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione mineraria e, in caso di aggiudicazione, realizza un piano industriale riconducibile ai criteri di qualsiasi operatore in economia di mercato.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2006, si fa fronte con pari importo da recuperarsi nell'ambito dei fondi destinati dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, alla gestione liquidatoria di Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e INTEX Spa e loro collegate (UPB S09.055 - Partecipazioni azionarie).