§ 4.5.63 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 22.
Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:16/12/2005
Numero:22

§ 4.5.63 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 22.

Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

(B.U. 29 dicembre 2005, n. 39).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all’attività pianificatoria di cui all’articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, disciplina le modalità e le procedure per l’adozione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di seguito denominato “Piano”.

 

Art. 2. Piano regionale.

     1. Il Piano, predisposto secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.

     2. Il Piano contiene le linee di indirizzo generale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, e prevede:

     a) l’assegnazione delle risorse finanziarie alle province, ai comuni, alle aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;

     b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari di siti, locali o edifici contenenti amianto libero o in matrice friabile, devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l’obbligo della redazione del piano di lavoro e l’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

     c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate e per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;

     d) la realizzazione di una capillare campagna d’informazione permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.

     3. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione triennale; il Piano, inoltre, può essere soggetto a revisione quando la Regione o le province ne accertino la necessità; per la revisione si applicano le procedure previste per l’approvazione.

     4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per la gestione dei rifiuti.

     5. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto, restano di competenza delle aziende sanitarie locali, o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per quanto attribuito.

 

Art. 3. Intesa fra Regione ed enti locali.

     l. Con deliberazione della Giunta regionale, previo il raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali prevista dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani provinciali.

     2. L’intesa di cui al comma 1 riguarda anche i criteri per l’assegnazione alle province, ai comuni, alle aziende sanitarie locali e agli altri organi delle risorse finanziarie previste dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2.

 

Art. 4. Piani provinciali.

     1. I piani provinciali prevedono:

     a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto e la relativa bonifica;

     b) l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

     c) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

     d) il controllo dell’attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

     e) la creazione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.

     2. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, trasmette alle province i criteri e gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani provinciali; le province, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dei criteri e degli indirizzi generali, approvano i piani provinciali che devono essere coerenti ai criteri e agli indirizzi medesimi.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, entro i successivi trenta giorni, verifica la coerenza dei piani provinciali con i criteri e gli indirizzi; in caso di mancata coerenza invita le province a modificare i piani entro sessanta giorni.

     4. In caso di mancata osservanza da parte delle province delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta per l’approvazione dei piani o per la modifica degli stessi.

 

Art. 5. Attuazione dei piani provinciali.

     1. Compete alle province l’attuazione dei piani provinciali.

     2. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza, il sindaco provvede ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

 

Art. 6. Programmi di bonifica.

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

     3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale.

 

Art. 7. Contributi.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali, comunali e alle ASL risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per gli interventi di bonifica dell'amianto su immobili o infrastrutture pubbliche e di aree di smaltimento di amianto in fibre libere; la misura del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento. Il contributo è concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio [1].

     2. A valere sulle stesse disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, le amministrazioni provinciali, sentite le amministrazioni comunali, sono autorizzate a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili; l’ammontare del contributo può essere quantificato fino ad un massimo del 60 per cento delle spese ammesse a finanziamento. Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento ma, comunque, non è superiore ad euro 12.000. Tutte le spese di cui ai precedenti periodi relative alla progettazione e comprensive di piano di lavoro, di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza sono liquidate fino ad un massimo del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'intervento complessivo [2].

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 8. Attuazione degli aiuti.

     1. I contributi previsti dalla presente legge che costituiscono aiuti di Stato sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo la decorrenza del termine per la loro approvazione.

 

Art. 9. Sorveglianza sanitaria.

     1. È istituito presso l’Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 16, il Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, la cui organizzazione è dettagliata nel Piano regionale di cui all’articolo 2.

     2. L’Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le aziende sanitarie locali della Sardegna, gli ex esposti all’amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.

     3. L’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti che possono beneficiare dei controlli sanitari.

 

Art. 10. Laboratorio di riferimento regionale.

     1. L’Amministrazione regionale, all’interno dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, individua, fra quelli già esistenti, un laboratorio di riferimento regionale per le analisi sui materiali contenenti amianto, collocato in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.

     2. Il laboratorio opera anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le Università o altri istituti di ricerca.

 

Art. 11. Conferenza regionale annuale.

     1. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e assistenza sociale, indice la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge; alla Conferenza partecipano:

     a) gli assessorati regionali e gli enti regionali interessati;

     b) il responsabile del Centro operativo regionale;

     c) le province;

     d) il Consiglio delle autonomie locali;

     e) le associazioni degli enti locali;

     f) le aziende sanitarie locali;

     g) l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, se costituita;

     h) le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti a livello regionale;

     i) le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto.

 

Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutati in euro 600.000 per l’anno 2005; agli oneri per gli anni 2006 e 2007 e per quelli successivi si provvede mediante la legge finanziaria della Regione.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005/2007 sono introdotte le seguenti modificazioni: in diminuzione

     03 - Programmazione

     UPB S03.006

     Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente

     2005 euro 600.000

     2006 euro —

     2007 euro —

     mediante la riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A) allegata alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

     in aumento

     05 - Difesa dell’ambiente

     UPB S05.030

     Spese per la redazione e l’attuazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, spese per l’attuazione dei programmi di bonifica e per la concessione dei contributi.

     2005 euro 600.000

     2006 euro —

     2007 euro —

     12 - Sanità

     UPB S12.041

     Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente. 2005 euro —

     2006 euro p.m.

     2007 euro p.m.

     UPB S12.055

     Osservatorio epidemiologico regionale.

     2005 euro —

     2006 euro p.m.

     2007 euro p.m.

     3. Gli stanziamenti previsti in conto della UPB S05.030 non impegnati entro il corrente anno, sono conservati nel conto dei residui per essere impegnati nell’anno successivo.

 

Art. 13. Abrogazione.

     1. È abrogato il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002 (legge finanziaria 2002).


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.