Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/05/1985 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Modalità di erogazione dei sussidi). |
Art. 3. (Certificazione di regolarità di trattamento). |
Art. 4. (Assegno mensile). |
Art. 5. (Domanda per l'assegno mensile). |
Art. 6. (Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno). |
Art. 7. (Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno). |
Art. 8. (Lista di prenotazione dei posti-rene, lista dei trapiantandi e lista dei trapiantati). |
Art. 9. (Contributo per interventi di trapianto renale). |
Art. 10. (Domanda per il contributo per interventi di trapianto). |
Art. 11. (Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto). |
Art. 12. (Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto). |
Art. 13. (Contributi per dialisi domiciliare). |
Art. 14. (Domanda per i contributi per la dialisi domiciliare). |
Art. 15. (Norma transitoria). |
Art. 16. (Contributo all'Associazione sarda emodializzati). |
Art. 17. (Domanda per il contributo all'Associazione sarda emodializzati). |
Art. 18. (Fondo regionale). |
Art. 19. (Norma finanziaria). |
Art. 20. (Norma finale). |
§ 3.1.79 - L.R. 8 maggio 1985, n. 11.
Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici.
Art. 1. (Oggetto).
La regione autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere ai cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, sussidi:
- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidii di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici;
- sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongano ad intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;
- sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla
Art. 2. (Modalità di erogazione dei sussidi).
Le domande tese all'ottenimento dei sussidi previsti dalla presente legge, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Sindaco del comune di residenza del nefropatico, corredate della documentazione occorrente in base alla natura di ciascun sussidio come indicato nei successivi articoli.
Il Sindaco o il suo delegato, accertato il diritto del nefropatico ad ottenere il sussidio richiesto e determinatane la misura in base alle disposizioni di cui ai successivi articoli, provvede all'erogazione del sussidio stesso, per conto dell'Amministrazione regionale per la quale provvede alla costituzione, presso ciascun comune di residenza dei nefropatici di un apposito fondo con destinazione vincolata di cui al successivo art. 18.
Art. 3. (Certificazione di regolarità di trattamento).
E' condizione, per il godimento dell'assegno mensile di cui all'art. 1 della presente legge, il sottoporsi, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra-ospedaliera o domiciliare, o presso un reparto di nefrologia o urologia ospedaliera o universitaria.
Il sanitario responsabile del presidio di dialisi, o il suo sostituto, il quale ha fornito le prestazioni di cui al primo comma, è tenuto a rilasciare una certificazione attestante la regolarità di trattamento ai nefropatici che ne facciano richiesta.
Art. 4. (Assegno mensile). [1]
L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:
a) sino a lire 35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;
b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;
c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;
d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.
I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.
Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:
- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico minorenne, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.
Al fine del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, e quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenne celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.
La misura dell'assegno mensile è così determinata:
a) lire 500.000 ai nefropatici privi di reddito;
b) lire 400.000 ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 12.000.000 di lire;
c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c), d), di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5. (Domanda per l'assegno mensile).
Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui all'art. 2 della presente legge, i seguenti documenti in carta libera:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore a 3 mesi da quello della domanda;
c) certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della presente legge;
d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata; o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge e corredata dai modelli di reddito ufficiale; ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge;
e) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.
Art. 6. (Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno).
I rimborsi delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno sostenute per il trattamento di dialisi sono concessi ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.
Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto è corrisposto:
- nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ovvero nella misura pari a 1/5 del costo di un l. di benzina super a chilometro per l'uso dell'automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna diversi dal comune o frazione di residenza per l'effettuazione del trattamento dialitico;
- nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore la cui necessità risulta da attestazione sanitaria, che si recano fuori dalla Sardegna; per mancanza di posti rene nell'isola, per l'effettuazione del trattamento dialitico. Sono rimborsabili, in pari misura, le spese di viaggio sostenute per trasferimenti da un centro di dialisi ad altri della Penisola;
- nella misura di lire 150.000 lire mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio dialisi [2].
Sono escluse da rimborso le spese di viaggio da e per la Sardegna, e per trasferimenti da un centro di dialisi ad un altro, che non risultino connesse al trattamento dialitico presso un centro di dialisi della Penisola.
Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:
a) nella misura di lire 20.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 chilometri dal comune o frazione di residenza;
b) nella misura di lire 30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso i presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;
c) nella misura di lire 40.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 chilometri dal comune o frazione di residenza:
d) nella misura di lire 80.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna [3].
Nei casi in cui il nefropatico abbia necessità dell'accompagnatore, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal responsabile del presidio di dialisi, o da un suo sostituto, competente per territorio, l'importo dell'indennità di soggiorno di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente comma è maggiorato del 50%.
Il rimborso delle spese di soggiorno non viene corrisposto al paziente nel caso il trattamento dialitico sia effettuato in regime di ricovero presso il presidio, per tutta la durata del ricovero stesso.
Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno si computano come giornate:
- i giorni nei quali si effettua il trattamento dialitico ambulatoriale, ovvero il controllo periodico, presso un presidio di dialisi ubicato in Sardegna, dei nefropatici in trattamento dialitico domiciliare o peritoneale;
- i periodi di permanenza dei nefropatici nel comune sede del presidio di dialisi ove essi effettuano il trattamento vengono computati come giornata anche i giorni intermedi tra le sedute di dialisi qualora i nefropatici non effettuino il rientro a domicilio lo stesso giorno del trattamento, sulla base di certificazione medica rilasciata dal responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto che lo sconsigliano per le sue condizioni di salute;
- i giorni di effettuazione del trattamento dialitico e quelli intermedi, per i nefropatici che effettuano il trattamento presso centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna.
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutano di sottoporsi al trattamento dialitico presso il presidio di dialisi più vicino al comune o frazione di residenza.
Art. 7. (Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno).
Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno in relazione all'effettuazione della dialisi e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente art. 2, oltre ai documenti indicati alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche:
1) la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di avere usufruito di autovetture private con specificazione del tipo di autovettura, dell'itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell'autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario. Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il comune o frazione di residenza e quello dove è ubicato il presidio di dialisi presso il quale deve essere effettuato il trattamento in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento;
2) certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante la durata del trattamento e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;
3) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità
dell'accompagnatore per il nefropatico che deve effettuare o che ha effettuato la dialisi.
Art. 8. (Lista di prenotazione dei posti-rene, lista dei trapiantandi e lista dei trapiantati). [4]
Ciascun centro dialisi ospedaliera ed extra ospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tiene costantemente aggiornate:
a) la lista di prenotazione dei posti-rene e vi si attiene rigorosamente nell'accettazione dei pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione il quale è dato dal giorno di inizio del trattamento dialitico;
b) la lista dei trapiantandi;
c) la lista dei trapiantati.
Art. 9. (Contributo per interventi di trapianto renale).
Il contributo per gli interventi di trapianto renale è concesso ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali o regionali.
Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo rispetto agli oneri eventualmente sopportati dalla regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio e viene erogato nella misura di lire 2.000.000.
Art. 10. (Domanda per il contributo per interventi di trapianto).
Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto al contributo per l'intervento di trapianto renale e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente art. 2, oltre ai documenti previsti alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche la documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta operazione di trapianto, rilasciata dalla struttura autorizzata che ha effettuato l'intervento.
Art. 11. (Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto).
Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, sostenute per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, è concesso ai nefropatici e ai trapiantati che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, o a trasporto gratuito da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.
Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, di cui al presente articolo, è corrisposto nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo la cui necessità risulti da attestazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica che si recano fuori della Sardegna, per carenza di strutture nell'Isola, per raggiungere il centro dove si esegue la tipizzazione tissutale e/o l'intervento di trapianto renale e per il rientro al comune o frazione di residenza; ovvero nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna, diversi dal comune o frazione di residenza, per lo stesso scopo.
Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:
- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di lire 50.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;
- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori dalla Sardegna, nella misura di lire 80.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o dal suo sostituto;
- ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto [5].
In caso di decesso del nefropatico il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno di cui ai commi precedenti, verrà corrisposto agli aventi diritto.
Art. 12. (Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto).
Gli interessati che si trovano nelle condiziono previste dalla presente legge, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trapianto e di soggiorno e per il suo ottenimento, in relazione alla tipizzazione e/o trapianto renale, dovranno allegare alla domanda di cui al precedente art. 2, oltre ai documenti indicati alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, ed oltre ai documenti di cui al n. 1) dell'art. 7, anche:
1) documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta effettuazione della tipizzazione e/o dell'operazione di trapianto e della durata del ricovero del paziente;
2) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità per il nefropatico di essere accompagnato dal suo eventuale donatore d'organo e/o da un altro accompagnatore.
Art. 13. (Contributi per dialisi domiciliare).
I contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico domiciliare, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico e per le prestazioni dell'assistente di dialisi sono concessi ai nefropatici:
a) che siano sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla
b) che non abbiano diritto ad analoghi interventi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.
I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'articolo 6 della Presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:
- il 75 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;
- lire 250.000 fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;
- lire 300.000 mensili per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato è designato dal malato urenico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi [6].
Art. 14. (Domanda per i contributi per la dialisi domiciliare).
Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto ai contributi forfettari, di cui al precedente art. 13, e per il loro ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente art. 2, oltre ai documenti previsti alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche:
a) autorizzazione all'esecuzione della dialisi domiciliare, rilasciata dal servizio di emodialisi presso il quale il paziente ed il suo assistente hanno seguito il corso di addestramento, ai sensi della vigente normativa regionale;
b) certificato attestante la sussistenza di tutti i requisiti ai sensi degli artt. 6, 17 e 12 del
c) documentazione quietanzata ai sensi di legge delle spese sostenute per l'approntamento dei locali per il trattamento dialitico, ivi compresi riattamenti, ristrutturazioni ed attrezzature;
d) attestazione del sanitario responsabile del presidio di dialisi, cui fa riferimento il servizio di dialisi domiciliare, o del suo sostituto, circa la regolare effettuazione della dialisi stessa e l'assistenza prestata all'uremico cronico dal suo assistente durante la dialisi, nell'arco di ciascun mese.
Art. 15. (Norma transitoria).
In sede di prima applicazione della presente legge, per il periodo compreso tra l'11 novembre 1976 e l'entrata in vigore della presente legge, il contributo forfettario per le spese di approntamento dei locali destinati alla dialisi domiciliare è concesso, nella misura di lire 2.000.000, a tutti gli uremici cronici residenti in Sardegna nello stesso periodo, che abbiano- effettuato la dialisi domiciliare.
Art. 16. (Contributo all'Associazione sarda emodializzati).
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Associazione sarda emodializzati con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità, sentita la Giunta regionale, un contributo annuale per le attività istituzionali.
Art. 17. (Domanda per il contributo all'Associazione sarda emodializzati).
L'Associazione sarda emodializzati, per poter usufruire del contributo di cui al precedente art. 16, deve presentare domanda in carta legale, a firma del Presidente regionale della stessa, entro il 15 novembre di ogni anno, all'Assessorato regionale all'igiene e sanità. L'Associazione sarda emodializzati deve inoltre presentare la seguente documentazione:
a) copia autentica del proprio statuto e Regolamento, e delle eventuali successive modificazioni;
b) documentazione o piano finanziario annuale relativi alla spesa per la quale si chiede il contributo;
c) rendiconto entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo stesso.
Art. 18. (Fondo regionale).
Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge è costituito presso ciascun comune interessato con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei nefropatici ivi residenti al 31 dicembre 1984.
Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono, di norma, trimestralmente all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati della sola documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ai nefropatici.
L'accreditamento iniziale costitutivo di ciascun fondo e le successive reintegrazioni sono disposti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
Art. 19. (Norma finanziaria).
Nel bilancio della regione per l'anno finanziario 1985, sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 20. (Norma finale).
Sono abrogate le ll.rr. 1º giugno 1979, n. 45, e 27 luglio 1981, n. 21.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Alinea aggiunto dall'art. 2, comma 1, della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della