§ 1.8.5 - L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Riforma del sistema regionale e locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:21/04/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità e indirizzi generali.
Art. 2.  Principi.
Art. 3.  Criteri per le disposizioni di parte terza.
Art. 4.  Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative.
Art. 5.  Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali.
Art. 6.  Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento.
Art. 7.  Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità.
Art. 8.  Mobilità del personale.
Art. 9.  Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie.
Art. 10.  Principi generali per la ripartizione delle funzioni.
Art. 11.  Funzioni dei Comuni.
Art. 12.  Funzioni delle Province.
Art. 13.  Funzioni della Città metropolitana di Bologna.
Art. 14.  Funzioni della Regione.
Art. 15.  Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite.
Art. 16.  Potere sostitutivo.
Art. 17.  Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Art. 18.  Controllo sugli organi.
Art. 19.  Consultazione.
Art. 20.  Forme associative.
Art. 21.  Associazioni intercomunali.
Art. 22.  Comunità Montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997.
Art. 23.  Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali.
Art. 24.  Programma di riordino territoriale.
Art. 25.  Composizione.
Art. 26.  Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti.
Art. 27.  Durata in carica.
Art. 28.  Convocazioni.
Art. 29.  Compiti.
Art. 30.  Espressione dei pareri.
Art. 31.  Intese.
Art. 32.  Spese di partecipazione.
Art. 33.  Programmazione negoziata.
Art. 34.  Conferenza regionale per l'economia e il lavoro.
Art. 35.  Conferenza regionale del Terzo settore.
Art. 36.  Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992.
Art. 37.  Abrogazioni e norma interpretativa.
Art. 38.  Esercizio delle funzioni.
Artigianato 
Art. 39.  Oggetto.
Art. 40.  Funzioni della Regione.
Art. 41.  Funzioni delle Province.
Art. 42.  Funzioni dei Comuni.
Art. 43.  Funzioni delle CCIAA.
Art. 44.  Riparto delle risorse.
Art. 45.  Rinvii.
Art. 46.  Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994.
Art. 47.  Norma finale.
Art. 48.  Oggetto.
Art. 49.  Funzioni della Regione.
Art. 50.  Funzioni degli Enti locali.
Art. 51.  Esercizio delle funzioni.
Art. 52.  Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990.
Art. 53.  Fondo unico regionale per le attività produttive industriali.
Art. 54.  Programma regionale.
Art. 55.  Modalità e procedure di intervento.
Art. 56.  Convenzioni.
Art. 57.  Monitoraggio e valutazione del programma regionale.
Art. 58.  Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito.
Art. 58 bis.  Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Art. 59.  Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Art. 60.  Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico.
Art. 61.  Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.
Art. 62.  Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata.
Art. 63.  Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive.
Art. 64.  Progetti di sviluppo delle attività produttive.
Art. 65.  Convenzione di realizzazione.
Art. 66.  Intese istituzionali.
Art. 67.  Interventi
Art. 68.  Soggetti beneficiari e regimi di aiuto.
Art. 69.  Norma finale.
Art. 70.  Sportello unico per le attività produttive.
Art. 71.  Assistenza e informazione alle imprese.
Art. 72.  Esercizio delle funzioni.
Art. 73.  Oggetto.
Art. 74.  Funzioni della Regione.
Art. 75.  Funzioni degli Enti locali.
Art. 76.  Norma finale.
Art. 77.  Rapporti con il sistema camerale.
Art. 78.  Oggetto.
Art. 79.  Funzioni della Regione.
Art. 80.  Delega di funzioni.
Art. 81.  Riparto delle risorse.
Art. 82.  Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979.
Art. 82 bis.  Istituzione della Consulta ittica regionale
Art. 83.  Norma finale.
Art. 84.  Definizioni e funzioni della Regione.
Art. 85.  Funzioni delle Province.
Art. 86.  Funzioni dei Comuni.
Art. 87.  Esercizio delle funzioni conferite.
Art. 88.  Convenzioni.
Art. 89.  Norma transitoria.
Art. 90.  Modifiche alla L.R. n. 10 del 1993.
Art. 91.  Esercizio delle funzioni.
Art. 92.  Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997.
Art. 93.  Principi per la riforma della legislazione urbanistica.
Art. 94.  Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978.
Art. 95.  Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 96.  Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 97.  Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata.
Art. 98.  Oggetto.
Art. 99.  Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
Art. 99 bis.  Programma regionale per la tutela dell'ambiente
Art. 100.  Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente
Art. 101.  Valutazione d'impatto ambientale.
Art. 102.  Corpo regionale forestale.
Art. 103.  Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
Art. 104.  Parchi e riserve naturali.
Art. 105.  Protezione della flora e della fauna.
Art. 106.  Un albero per ogni neonato.
Art. 107.  Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977.
Art. 108.  Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981.
Art. 109.  Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988.
Art. 110.  Funzioni della Regione.
Art. 111.  Funzioni delle Province.
Art. 112.  Funzioni dei Comuni.
Art. 113.  Strumenti della pianificazione.
Art. 114.  Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.
Art. 115.  Pianificazione provinciale.
Art. 116.  Acque idonee alla molluschicoltura.
Art. 117.  Acque dolci idonee alla vita dei pesci.
Art. 118.  Acque idonee alla balneazione.
Art. 119.  Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995.
Art. 120.  Protezione dell'ambiente costiero.
Art. 121.  Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico.
Art. 122.  Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico.
Art. 123.  Impianti termici.
Art. 124.  Inquinamento acustico.
Art. 125.  Principi generali.
Art. 126.  Strumenti della pianificazione.
Art. 127.  Piano territoriale regionale.
Art. 128.  Pianificazione provinciale.
Art. 129.  Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994.
Art. 130.  Direttive regionali.
Art. 131.  Competenze delle Province.
Art. 132.  Approvazione dei progetti.
Art. 133.  Garanzie finanziarie.
Art. 134.  Interventi di bonifica.
Art. 135.  Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996.
Art. 136.  Delega in materia di eliminazione degli oli usati.
Art. 137.  Delega in materia di trasporti transfrontalieri.
Art. 138.  Programmazione e pianificazione.
Art. 139.  Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po.
Art. 140.  Principi per l'esercizio delle funzioni.
Art. 141.  Gestione dei beni del demanio idrico.
Art. 142.  Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche.
Art. 143.  Dighe.
Art. 144.  Difesa della costa.
Art. 145.  Individuazione delle zone sismiche.
Art. 146.  Miniere.
Art. 147.  Deleghe di funzioni alle Province.
Art. 148.  Deleghe a Province e Comunità Montane.
Art. 149.  Deleghe ai Comuni.
Art. 150.  Vincolo idrogeologico.
Art. 151.  Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.
Art. 152.  Canoni per le utenze di acqua pubblica.
Art. 153.  Spese di istruttoria.
Art. 154.  Depositi cauzionali.
Art. 155.  Vigilanza e sanzioni amministrative.
Art. 156.  Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.
Art. 157.  Funzioni amministrative.
Art. 158.  Realizzazione di opere pubbliche.
Art. 159.  Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi.
Art. 160.  Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975.
Art. 161.  Oggetto.
Art. 162.  Funzioni della Regione.
Art. 163.  Rete viaria di interesse regionale.
Art. 164.  Funzioni delle Province.
Art. 164 bis.  Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale.
Art. 164 ter.  Autostrade regionali.
Art. 165.  Accordi interregionali e interprovinciali.
Art. 166.  Classificazione delle strade.
Art. 167.  Risorse per la rete viaria
Art. 167 bis.  Contributi per le opere stradali.
Art. 167 ter.  Spese di funzionamento.
Art. 167 qua ter. Abrogazioni.
Art. 168.  Oggetto.
Art. 169.  Funzioni regionali.
Art. 170.  Conferimento di funzioni alle Province.
Art. 171.  Conferimento di funzioni ai Comuni.
Art. 172.  Delega delle funzioni e autorizzazioni.
Art. 173.  Coordinamento delle funzioni.
Art. 174.  Catasto ed elenco delle strade percorribili.
Art. 175.  Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.
Art. 176.  Funzioni della Regione.
Art. 177.  Funzioni conferite agli Enti locali.
Art. 178.  Procedure per l'applicazione della Legge n. 185 del 1992.
Art. 179.  Oggetto.
Art. 180.  Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di Distretti.
Art. 181.  Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.
Art. 182.  Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.
Art. 183.  Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.
Art. 184.  Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.
Art. 185.  Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici.
Art. 186.  Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982.
Art. 187.  Oggetto.
Art. 188.  Principi in materia di servizi sociali.
Art. 189.  Funzioni della Regione.
Art. 190.  Funzioni delle Province.
Art. 191.  Funzioni dei Comuni.
Art. 192.  Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985.
Art. 193.  Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994.
Art. 194.  Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995.
Art. 195.  Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996.
Art. 196.  Ambiti di intervento.
Art. 197.  Sistema educativo integrato.
Art. 198.  Finalità.
Art. 199.  Definizioni ed ambiti di integrazione.
Art. 200.  Funzioni della Regione.
Art. 201.  Funzioni delle Province e dei Comuni.
Art. 202.  Programmazione della rete scolastica.
Art. 203.  Diritto allo studio e all'apprendimento.
Art. 204.  Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.
Art. 205.  Accreditamento delle strutture formative.
Art. 206.  Promozione dell'attività delle Università della terza età.
Art. 207.  Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998.
Art. 208.  Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale.
Art. 209.  Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali.
Art. 210.  Commissione per i beni e le attività culturali.
Art. 211.  Principi.
Art. 212.  Funzioni della Regione.
Art. 213.  Funzioni degli Enti locali.
Art. 214.  Attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Art. 215.  Adeguamento della legislazione regionale.
Art. 216.  Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985.
Art. 217.  Oggetto.
Art. 218.  Finalità del sistema integrato di sicurezza.
Art. 219.  Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza.
Art. 220.  Politiche e interventi.
Art. 220 bis.  Interventi di rilievo locale.
Art. 220 ter.  Interventi di rilievo regionale.
Art. 221.  Comitato scientifico.
Art. 222.  Servizio di polizia amministrativa regionale e locale.
Art. 223.  Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.
Art. 224.  Contributi regionali.
Art. 225.  Funzioni di polizia municipale.
Art. 226.  Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale.
Art. 227.  Gestione associata dei servizi di polizia municipale.
Art. 228.  Funzioni delle Province.
Art. 229.  Segni distintivi.
Art. 230.  Regolamento di polizia locale.
Art. 231.  Formazione professionale.
Art. 232.  Adeguamento.
Art. 233.  Competizioni su strada.
Art. 234.  Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984.
Art. 235.  Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992.
Art. 236.  Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994.
Art. 237.  Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997.
Art. 238.  Disposizioni transitorie.
Art. 239.  Abrogazione di norme delle Leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992.
Art. 240.  Procedimenti in corso.
Art. 241.  Abrogazioni.


§ 1.8.5 - L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

Riforma del sistema regionale e locale.

(B.U. 26 aprile 1999, n. 52).

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

 

Art. 1. Finalità e indirizzi generali.

     1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:

     a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative

dell'Amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;

     b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;

     c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.

     2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.

     3. Sono oggetto specifico della presente legge:

     a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;

     b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità Montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali.

 

     Art. 2. Principi.

     1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.

     2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:

     a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;

     b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;

     c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;

     d) l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.

     3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.

     4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:

     a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;

     b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.

     5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:

     a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;

     b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;

     c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.

     6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.

     7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Criteri per le disposizioni di parte terza.

     1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:

     a) la definizione dei contenuti generali;

     b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;

     c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;

     d) la disciplina del procedimenti;

     e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;

     f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.

 

     Art. 4. Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative.

     1. La Regione, nonché le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive Amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.

     2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:

     a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;

     b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;

     c) le modalità del controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

     d) la durata ed il compenso.

     3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

TITOLO II

NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI

E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE

 

     Art. 5. Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli Enti locali.

     1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinché i provvedimenti di cui all'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonché in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

 

     Art. 6. Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento.

     1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l’esecutività dei decreti del presidente del Consiglio adottati ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all’accordo generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), e dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000 [1].

 

     Art. 7. Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità.

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonché al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.

     3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.

     4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel Bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.

     5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.

     6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 8. Mobilità del personale.

     1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.

     2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.

     3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salano accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.

     4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.

     5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

     6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.

     6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di cui al comma 1, dell'art. 238, sono a carico della Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito [2].

 

     Art. 9. Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie.

     1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.

     2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.

     3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.

 

PARTE SECONDA

SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL GOVERNO TERRITORIALE E STRUMENTI

DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

 

TITOLO III

LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE E

PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

CAPO I

Ruolo dei soggetti istituzionali

 

     Art. 10. Principi generali per la ripartizione delle funzioni.

     1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

     a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;

     b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità

dell'Amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;

     c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;

     d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.

 

     Art. 11. Funzioni dei Comuni.

     1. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

     2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite In forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.

     3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.

 

     Art. 12. Funzioni delle Province.

     1. Le Province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonché quelle individuate nella parte terza della presente legge.

 

     Art. 13. Funzioni della Città metropolitana di Bologna.

     1. Saranno attribuite alla Città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.

 

     Art. 14. Funzioni della Regione.

     1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

     2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.

     3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonché le funzioni di alta amministrazione.

     4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.

     5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonché l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.

 

     Art. 15. Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite.

     1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

     2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

     3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.

 

     Art. 16. Potere sostitutivo. [3]

     [1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

     2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

     3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati].

 

CAPO II

Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura

 

     Art. 17. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

     1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i Comuni, le Province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.

     2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri enti territoriali.

 

     Art. 18. Controllo sugli organi.

     1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Carriere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 19. Consultazione.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.

     2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.

     3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:

     a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;

     b) il conto consuntivo e i relativi allegati;

     c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.

 

CAPO III

Forme associative e strumenti di integrazione dei Comuni

 

          Art. 20. Forme associative. [4]

     1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alla legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali.

 

     Art. 21. Associazioni intercomunali. [5]

 

     Art. 22. Comunità Montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997. [6]

 

     Art. 23. Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità Montane le suddette funzioni.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali così determinati. In caso di inerzia delle Province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.

 

     Art. 24. Programma di riordino territoriale. [7]

 

TITOLO IV

STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

 

CAPO I

Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione

 

     Art. 25. Composizione.

     1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

     2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

     3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

     a) i Presidenti delle Province;

     b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle Unioni di Comuni con più di 50.000 abitanti [8];

     c) tredici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.

     4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione [9].

 

     Art. 26. Elezione dei rappresentanti dei Comuni con meno di cinquantamila abitanti.

     1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

     2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

     3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i Sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

     4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

     5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

     6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.

 

     Art. 27. Durata in carica.

     1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

     2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione [10].

     3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.

     4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.

     5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

 

     Art. 28. Convocazioni.

     1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.

 

     Art. 29. Compiti.

     1. Al fine di garantire la partecipazione delle Province e dei Comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:

     a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;

     b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;

     c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;

     d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le Province e i Comuni;

     e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

 

     Art. 30. Espressione dei pareri.

     1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:

     a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;

     b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;

     c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;

     d) atti generali di programmazione regionale.

     2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

     3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

     4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 31. Intese.

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

     2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.

     3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

     4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

     5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione- Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

     6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione- Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

 

     Art. 32. Spese di partecipazione.

     1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione.

 

     Art. 33. Programmazione negoziata.

     1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali.

     2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.

     3. Le disposizioni della presente norma, nonché quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi informatori per la legislazione regionale.

 

CAPO II

Strumenti della concertazione sociale

 

     Art. 34. Conferenza regionale per l'economia e il lavoro.

     1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale n. 4859 del 5 ottobre 1993, costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali. Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.

     2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.

 

     Art. 35. Conferenza regionale del Terzo settore.

     1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del Terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.

 

CAPO III

Comitato regionale di controllo

 

     Art. 36. Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992.

     1. In attuazione della Legge n. 127 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante "Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione".

     2. - 10. [11].

     11. [12]

 

     Art. 37. Abrogazioni e norma interpretativa.

     1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.

     2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992 sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.

     3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce alle "Sezioni del Comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni" è da intendere che si riferisca al "Comitato" ed al "Presidente del Comitato". Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992 si riferisce al "Comitato" ed al "Presidente del Comitato" è da intendere che si riferisca alle "Sezioni del Comitato regionale di controllo" o ai "Presidenti delle sezioni".

     4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" sono abrogate le parole da "e per essi" fino a "Comunità Montane".

 

PARTE TERZA

RIPARTO DELLE FUNZIONI E DISCIPLINE DI SETTORE

 

TITOLO V

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

CAPO I

Agricoltura

 

     Art. 38. Esercizio delle funzioni.

     1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.

     2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo- alimentari anche con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla Sezione III del Capo V del Titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.

     3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al Capo VI del Titolo V svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari.

     4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 in quanto compatibili.

 

CAPO II

     Artigianato

 

     Art. 39. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle funzioni in materia di artigianato così come definita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.

     2. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.

     3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 40. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonché:

     a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli Enti locali ai sensi del presente Capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

     b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

     c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese;

     e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;

     f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito;

     g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico nazionale (SIOE).

 

     Art. 41. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale di coordinamento provinciale;

     b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;

     c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.

     2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.

     3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

     4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.

 

     Art. 42. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.

 

     Art. 43. Funzioni delle CCIAA.

     1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.

     2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di Iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.

 

     Art. 44. Riparto delle risorse.

     1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di trasferimento.

     2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

 

     Art. 45. Rinvii.

     1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonché con il sistema bancario.

     2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane" di cui all'Allegato 1 della Legge n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

     3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 46. Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994.

     1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante "Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana", è abrogato.

     2. - 3. [13].

     4. Il Capo II del Titolo III della L.R. n. 20 del 1994 è abrogato.

 

          Art. 47. Norma finale.

     1. Le Province esercitano le funzioni conferite dal presente Capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 45.

 

CAPO III

Conferimento delle funzioni in materia di industria

 

     Art. 48. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     4. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.

 

     Art. 49. Funzioni della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

     a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;

     b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;

     c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

     e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;

     f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese;

     g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e

dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;

     h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;

     i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;

     l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;

     m) l'attuazione di programmi comunitari;

     n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione.

     3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali.

     4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 50. Funzioni degli Enti locali.

     1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.

     2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla Sezione III del Capo V del presente Titolo.

     3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:

     a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente Capo;

     b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al Capo VI del presente Titolo.

     4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:

     a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del Capo VI del presente Titolo.

 

CAPO IV

Cooperazione

 

     Art. 51. Esercizio delle funzioni.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

     a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;

     b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;

     c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;

     d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;

     e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;

     f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;

     g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.

     3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.

 

     Art. 52. Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990. [14]

 

CAPO V

Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998

e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive

 

Sezione I

Ulteriori provvedimenti in attuazione

del D.Lgs. n. 112 del 1998

 

     Art. 53. Fondo unico regionale per le attività produttive industriali.

     1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.

 

     Art. 54. Programma regionale.

     1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

     2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative.

     3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.

     4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

     a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

     a bis) lo sviluppo dell’imprenditorialità nelle zone montane [15];

     b) la qualificazione delle risorse umane;

     c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;

     d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della Legge 27 febbraio 1985, n. 49;

     e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;

     f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

     g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;

     h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;

     i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

     5. Il programma regionale sostiene altresì:

     a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;

     b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

     c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

     d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

 

     Art. 55. Modalità e procedure di intervento.

     1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

     2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:

     a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998;

     b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

     c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

     3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

 

     Art. 56. Convenzioni.

     1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalità di stipula.

     2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

 

     Art. 57. Monitoraggio e valutazione del programma regionale.

     1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.

 

Sezione II

Riordino della legislazione regionale vigente

in materia di attività produttive industriali

 

     Art. 58. Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito.

     1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

     2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.

     3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.

     4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonché i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale revoca degli stessi.

     5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

     6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.

     7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.

     8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sul finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.

 

          Art. 58 bis. Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 [16]

     1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

     Art. 59. Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.

     1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al mercato dei capitali, nonché attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.

     2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale SpA, ai sensi del DL 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 237, e definisce criteri e modalità della concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.

 

     Art. 60. Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico.

     1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:

     a) lo sviluppo efficace e coordinato di:

     1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;

     2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali;

     3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle imprese;

     b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

     c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione.

     2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.

 

     Art. 61. Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.

     1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:

     a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

     b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

     c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

     3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1997, n. 68.

 

Sezione III

Attuazione delle funzioni di programmazione

negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo

 

     Art. 62. Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata.

     1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

     2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltreché gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.

 

     Art. 63. Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive.

     1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

     2. Le Province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa.

     3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonché specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.

 

     Art. 64. Progetti di sviluppo delle attività produttive.

     1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:

     a) la delimitazione territoriale del progetto;

     b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;

     c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento;

     d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;

     e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonché l'indicazione del contributo regionale.

     2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attività produttive.

     3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni:

     a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;

     b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;

     c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;

     d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;

     e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonché la riqualificazione e il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.

     4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata ai Comuni competenti per territorio.

 

     Art. 65. Convenzione di realizzazione.

     1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.

     2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.

 

     Art. 66. Intese istituzionali.

     1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con l'Amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'Amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della Legge n. 662 del 1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate sul territorio regionale, nonché per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.

 

Sezione IV

Norme comuni

 

     Art. 67. Interventi

     1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.

     2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonché di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente Capo.

 

     Art. 68. Soggetti beneficiari e regimi di aiuto.

     1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonché dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:

     a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della regione;

     b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della regione;

     c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;

     d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;

     e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;

     f) le associazioni imprenditoriali;

     g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;

     h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;

     i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;

     l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro associazioni.

     2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente Titolo si applica il regime di aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

     3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione Europea, nel caso in cui non sia già stato notificato. L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione Europea.

 

          Art. 69. Norma finale.

     1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti le Leggi regionali 2 maggio 1983, n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37 e 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.

     2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.

 

CAPO VI

Sportello unico

 

     Art. 70. Sportello unico per le attività produttive.

     1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.

     2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.

     3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare al profili urbanistici. sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal DPR 12 aprile 1996.

     4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

     6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

     7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.

 

     Art. 71. Assistenza e informazione alle imprese.

     1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

     2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 70.

 

CAPO VII

Fiere

 

     Art. 72. Esercizio delle funzioni.

     1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel quadro della più generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.

     2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

     3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.

 

CAPO VIII

Commercio

 

     Art. 73. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 74. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nonché quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

     2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni concernenti:

     a) il coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del presente Capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

     b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

     c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.

 

     Art. 75. Funzioni degli Enti locali.

     1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:

     a) l'individuazione, nel rispetto del Piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

     b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.

     2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:

     a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;

     b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

     c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

     d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.

 

          Art. 76. Norma finale.

     1. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dall'1 gennaio 2000.

 

CAPO IX

Relazioni con il sistema camerale

 

     Art. 77. Rapporti con il sistema camerale.

     1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonché per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese.

     2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attività produttive, nonché con i Comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.

 

CAPO X

Pesca marittima e maricoltura

 

     Art. 78. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

 

     Art. 79. Funzioni della Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.

     2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.

     3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati.

 

     Art. 80. Delega di funzioni.

     1. Sono delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.

     2. Le Province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, così come modificata dal presente Capo.

 

     Art. 81. Riparto delle risorse.

     1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di trasferimento.

     2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

 

     Art. 82. Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979. [17]

 

          Art. 82 bis. Istituzione della Consulta ittica regionale [18]

     1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.

     3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;

b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;

c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;

d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;

e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.

     4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

     5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

 

     Art. 83. Norma finale.

     1. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente Capo a decorrere dall'1 gennaio 2000.

 

CAPO XI

Energia

 

Sezione I [19]

Funzioni in materia di energia

 

     Art. 84. Definizioni e funzioni della Regione. [20]

     [1. Il presente Capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonché le attività inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

     2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonché l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il piano di cui al presente comma è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale.

     3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:

     a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonché di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;

     b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1 dell'art. 86;

     c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;

     d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;

     e) la promozione della ricerca, delle risorse energetiche nel territorio regionale;

     f) la definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

     g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;

     h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attività ed i servizi che interessano i rispettivi territori.

     4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:

     a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonché di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale;

     b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;

     c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del DPR 26 agosto 1993, n. 412;

     d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;

     e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

     5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

     6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, nonché ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale.]

 

     Art. 85. Funzioni delle Province. [21]

     [1. Le Province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente Capo ed esercitano le seguenti funzioni:

     a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 86;

     b) la autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato;

     c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

     d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;

     e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti;

     f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali.]

 

     Art. 86. Funzioni dei Comuni. [22]

     [1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.

     2. I Comuni esercitano le funzioni relative:

     a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonché dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

     b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia.

     3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali.]

 

     Art. 87. Esercizio delle funzioni conferite. [23]

     [1. Le Province ed i Comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonché delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei principi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.]

 

     Art. 88. Convenzioni. [24]

     [1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della Legge 25 agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.]

 

     Art. 89. Norma transitoria. [25]

     [1. Nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica energetica regionale.]

 

Sezione II

Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica

 

     Art. 90. Modifiche alla L.R. n. 10 del 1993.

     1. - 3. [26].

     4. [27]

     5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.

     6. - 7. [28]

     8. [29]

     9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole successive a "della Regione" sono soppresse.

     10. [30]

     11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.

 

CAPO XII

Turismo

 

     Art. 91. Esercizio delle funzioni.

     1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto disposto dalle Leggi regionali 4 marzo 1998, n. 7 e 11 gennaio 1993, n. 3.

 

     Art. 92. Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997. [31]

 

TITOLO VI

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

CAPO I

Pianificazione territoriale ed urbanistica

 

     Art. 93. Principi per la riforma della legislazione urbanistica.

     1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.

     2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

     a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;

     b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al controllo diretto dei cittadini;

     c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;

     d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.

 

     Art. 94. Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978. [32]

     [1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso il Piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché attraverso i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i Piani regolatori generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.

     2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.

     3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della Legge n. 431 del 1985 gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici di cui alla Legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26 del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.

     4. [33].]

 

CAPO II

Edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 95. Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica.

     1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:

     a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed, efficacia nella gestione;

     b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;

     c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per, assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;

     d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nel limiti delle disponibilità nonché da eventuali fondi nazionali e comunitari;

     e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai Comuni.

     2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi:

     a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;

     b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e Comuni, nonché tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);

     c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

     d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;

     e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonché all'accertamento dei requisiti.

 

     Art. 96. Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.

     2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei Comuni per la riassegnazione.

     3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:

     a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;

     b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della Legge n. 560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;

     c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.

 

     Art. 97. Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata.

     1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 112 del 1998, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

e gestione dei rifiuti

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 98. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Il presente Capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.

 

     Art. 99. Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile [34]

1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile", indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali.

2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.

4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.

5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.

6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 bis.

 

          Art. 99 bis. Programma regionale per la tutela dell'ambiente [35]

1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.

2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.

3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:

a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;

b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.

4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.

5. Il programma è attuato:

a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;

b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;

c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.

 

     Art. 100. Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente [36]

1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell'articolo 99 bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17,18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l'atto di programmazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento.

 

     Art. 101. Valutazione d'impatto ambientale.

     1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del DPR 12 aprile 1996.

 

     Art. 102. Corpo regionale forestale.

     1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:

     a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;

     b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;

     c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:

     1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;

     2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;

     3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;

     4) supporto agli interventi di protezione civile;

     d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.

 

     Art. 103. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D.lgs. n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.

     2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

     3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:

     a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;

     b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

     c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.

     4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nel casi di aree che interessino il territorio di più Province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

     5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.

     6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

     7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.

     8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

     9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.

     10. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

 

Sezione II

Parchi e protezione della flora e della fauna

 

     Art. 104. Parchi e riserve naturali.

     1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

     2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del Piano territoriale del parco (PTP) e del regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.

     3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.

     4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della medesima legge.

     5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.

 

     Art. 105. Protezione della flora e della fauna.

     1. [Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), nonché alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104] [37].

     2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 106. Un albero per ogni neonato.

     1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai Comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della Legge 29 gennaio 1992, n. 113.

     2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.

 

     Art. 107. Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977. [38]

 

     Art. 108. Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981. [39]

 

     Art. 109. Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988. [40]

 

Sezione III

Inquinamento delle acque

 

     Art. 110. Funzioni della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

     a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;

     b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;

     c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;

     d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;

     e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;

     f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.

 

     Art. 111. Funzioni delle Province.

     1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:

     a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative [41];

     b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);

     c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

     2. Alle Province è delegato altresì:

     a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico [42];

     b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.

     3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 112. Funzioni dei Comuni. [43]

     1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.

     2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

 

     Art. 113. Strumenti della pianificazione.

     1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:

     a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183;

     b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;

     c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

 

     Art. 114. Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.

     1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

     2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

     a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;

     b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;

     c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

     d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;

     e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;

     f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.

     3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle Province attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.

     4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

     5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.

     6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.

 

     Art. 115. Pianificazione provinciale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:

     a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;

     b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.

     2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.

     3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il Piano territoriale di coordinamento.

 

     Art. 116. Acque idonee alla molluschicoltura.

     1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.

     2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

     3. Le Province, in particolare:

     a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;

     b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;

     c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.

 

     Art. 117. Acque dolci idonee alla vita dei pesci.

     1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130.

     2. Le Province, in particolare:

     a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;

     b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;

     c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;

     d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.

 

     Art. 118. Acque idonee alla balneazione.

     1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del DPR 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.

     2. E' facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del DPR n. 470 del 1982.

 

     Art. 119. Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995. [44]

 

     Art. 120. Protezione dell'ambiente costiero.

     1. Le Province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.

     2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.

 

Sezione IV

Inquinamento acustico e atmosferico

 

     Art. 121. Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico.

     1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

     a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;

     b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

     c) determina valori limite di emissione nonché particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;

     d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;

     e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.

 

     Art. 122. Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico.

     1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

     2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.

     3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:

     a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;

     b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più comuni;

     c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più province.

     4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:

     a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo [45];

     b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 203 del 1988;

     b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [46];

     c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n. 203 del 1988 per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.

     5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del DPR n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

 

     Art. 123. Impianti termici.

     1. E' delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all'art. 16 della Legge 13 luglio 1966, n. 615.

 

     Art. 124. Inquinamento acustico.

     1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province.

 

Sezione V

Gestione dei rifiuti

 

     Art. 125. Principi generali.

     1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti criteri:

     a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;

     b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;

     c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

     2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie.

 

     Art. 126. Strumenti della pianificazione.

     1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:

     a) il piano territoriale regionale (PTR) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

     b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;

     c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (PPGR).

 

     Art. 127. Piano territoriale regionale.

     1. Il piano territoriale regionale (PTR) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:

     a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;

     b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;

     c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;

     d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;

     e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;

     f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.

     2. Il PTR, come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

 

     Art. 128. Pianificazione provinciale.

     1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).

     2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

     3. Il PPGR, in particolare:

     a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

     b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

     c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

     d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

     4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

 

     Art. 129. Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994.

     1. - 2. [47].

     3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.

 

     Art. 130. Direttive regionali.

     1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:

     a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;

     b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;

     c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.

     2. Le Province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.

 

     Art. 131. Competenze delle Province.

     1. In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Le Province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.

     3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.

 

     Art. 132. Approvazione dei progetti.

     1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli Enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.

     3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le Province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché le occupazioni temporanee e di urgenza.

     4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.

 

     Art. 133. Garanzie finanziarie.

     1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.

     2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.

     3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.

     4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.

 

     Art. 134. Interventi di bonifica.

     1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.

     2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.

     4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.

     5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale [48].

 

     Art. 135. Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996.

     1. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

 

     Art. 136. Delega in materia di eliminazione degli oli usati.

     1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sono delegati alle Province.

 

     Art. 137. Delega in materia di trasporti transfrontalieri.

     1. Sono delegate alle Province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al Regolamento CEE 259/93.

 

CAPO IV

Risorse idriche, difesa del suolo e miniere

 

Sezione I

Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere

 

     Art. 138. Programmazione e pianificazione.

     1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.

     2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.

     3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le Province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La partecipazione delle Province interessate alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.

 

     Art. 139. Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:

     a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;

     b) i Presidenti delle Province territorialmente interessate, ovvero gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi delegati.

     2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di sottobacino, per la formazione dei programmi nonché per la elaborazione di studi e progetti.

     3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico- amministrativo, composto da esperti della Regione, delle Province, dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente regionale competente in materia.

 

     Art. 140. Principi per l'esercizio delle funzioni.

     1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonché la riorganizzazione dei competenti servizi.

     2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino.

     3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.

     4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.

     5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del Magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.

 

     Art. 141. Gestione dei beni del demanio idrico.

     1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni.

     1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da parte della Regione [49].

     1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 [50].

     1 quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonché la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di concessione [51].

     2. [Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale] [52].

     3. [La Regione può altresì concedere in uso aree del demanio idrico a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione può inoltre concederle a privati] [53].

     4. [I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario] [54].

 

     Art. 142. Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche.

     1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.

     2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle già accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la necessità dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone per l'uso esercitato.

     3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento d comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. E' facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152 [55].

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'art. 240 [56].

 

     Art. 143. Dighe.

     1. In attesa del funzionamento del registro italiano dighe (RID) e fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della Legge 21 ottobre 1994, n. 584, attraverso i servizi tecnici di bacino.

 

     Art. 144. Difesa della costa.

     1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto medesimo.

 

     Art. 145. Individuazione delle zone sismiche.

     1. La Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.

 

     Art. 146. Miniere.

     1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle Province ed ai Comuni.

     2. Alle Province compete:

     a) il rilascio dei permessi di ricerca;

     b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982, n. 752;

     c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     3. Ai Comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.

     4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma.

     5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.

     6. [57].

     7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 147. Deleghe di funzioni alle Province.

     1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative:

     a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;

     a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione [58];

     b) attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;

     c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82, 1932/84, nonché dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Sono altresì attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, già esercitati dal Genio civile o dal Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:

     a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui agli articoli 62 e 63 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui all'art. 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590;

     d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a norma dell'art. 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

     e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635 del 1940;

     f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

 

     Art. 148. Deleghe a Province e Comunità Montane.

     1. Alle Comunità Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni amministrative di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concernente la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.

     2. Alle Comunità Montane, alle Unioni di Comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle Province per il restante territorio, è altresì delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.

     3. Alle Comunità Montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6. Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.

 

     Art. 149. Deleghe ai Comuni.

     1. Sono delegati ai Comuni:

     a) le funzioni previste dall'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n. 1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

     b) le funzioni previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari [59];

     c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;

     d) [l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i Comuni possono avvalersi delle strutture tecniche regionali] [60].

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle Province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai Comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i Comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle Province.

 

     Art. 150. Vincolo idrogeologico.

     1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.

     2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque.

     3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.

     4. L'ente delegato può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i Comuni il cui piano regolatore generale (PRG) è approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il PRG deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.

     6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art 15 della L.R. n. 47 del 1978 [61].

     7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di inizio di attività, corredata di relazione tecnico-illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresì nell'ambito delle opere di modesta entità quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione agli enti delegati [62].

     8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro iniziati.

     9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.

 

     Art. 151. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.

     1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.

 

Sezione II

Disciplina dei canoni idrici

 

     Art. 152. Canoni per le utenze di acqua pubblica.

     1. In attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

     a) per uso irrigazione agricola:

     1) 38,73 Euro per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata,

     2) 0,35 Euro per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata [63];

     b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, 1.642,33 Euro [64];

     c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, 12.033,45 Euro, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate [65];

     d) per ogni modulo di acqua per uso pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 273,72 Euro [66];

     e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, 11,20 Euro [67];

     f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, 821,17 Euro [68].

     2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi:

     a) 6,20 Euro per uso irrigazione agricola [69];

     b) 273,72 Euro per uso consumo umano [70];

     c) 1.642,33 Euro per uso industriale [71];

     d) 127,56 Euro per pescicoltura ed altri usi indicati alla lett. d) del comma 1 [72];

     e) 127,56 Euro per uso idroelettrico [73];

     f) 127,56 Euro per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lett. f) dal comma 1 [74].

     3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine, terrà conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000. In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo [75].

     4. Il titolare della concessione dovrà effettuare il pagamento del canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione [76].

     5. [77].

     6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non può essere, comunque, di misura inferiore a 43,90 Euro. Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarità [78].

     6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 è ricompreso nelle spese istruttorie [79].

 

     Art. 153. Spese di istruttoria.

     1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 154,94. Se la particolare complessità dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verrà incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva, emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di concessione [80].

     2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate nella misura forfettaria di 51,65 [81].

     3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono determinate nella misura forfettaria di 77,47 Euro [82].

     4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della firma del disciplinare di concessione.

     5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152 , ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo [83].

 

     Art. 154. Depositi cauzionali.

     1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del TU n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a 51,65 Euro [84].

     2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione.

     3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775 del 1933.

     4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e 50 del TU n. 1775 del 1933, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

 

     Art. 155. Vigilanza e sanzioni amministrative.

     1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

     2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 Euro a 1.032 Euro. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933 [85].

     3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

     Art. 156. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.

     1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del TU n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.

 

CAPO V

Opere pubbliche

 

     Art. 157. Funzioni amministrative.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.

     2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.

     3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai Capi IV, VI e VII del presente Titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono delegate:

     a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;

     b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti Comuni.

     4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.

     5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.

 

     Art. 158. Realizzazione di opere pubbliche.

     1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

     2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per Il suo inserimento nel territorio comunale nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

     3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il progettista abilitato dichiari la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie [86].

 

     Art. 159. Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi.

     1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:

     a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonché alla creazione e gestione di una appalta banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella regione;

     b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara.

     2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

     3. In conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.

 

     Art. 160. Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975.

     1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione di pubblica utilità".

 

CAPO VI [87]

Viabilità

 

     Art. 161. Oggetto.

     1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.

     2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 162. Funzioni della Regione. [88]

     1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale;

e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7;

f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).

 

     Art. 163. Rete viaria di interesse regionale. [89]

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.

2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.

3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.

 

     Art. 164. Funzioni delle Province.

     1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285.

     2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:

     a) gestione e vigilanza;

     b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

     c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

     d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

     e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma di cui all'art. 164 bis [90].

     3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

     4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

 

     Art. 164 bis. Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale. [91]

1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto;

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 164 ter. Autostrade regionali. [92]

     1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo hanno altresì carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.

     2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.

     3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

     4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziate per la rete viaria di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono tempi, modalità e altri adempimenti [93].

     5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:

     a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

     b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;

     c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;

     d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.

     6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 165. Accordi interregionali e interprovinciali.

     1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.

     2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

     3. Per il coordinamento degli interventi relativi ad autostrade regionali o a strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi [94].

 

     Art. 166. Classificazione delle strade.

     1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.

 

          Art. 167. Risorse per la rete viaria [95]

1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province.

6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.

 

     Art. 167 bis. Contributi per le opere stradali.

     1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

     2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni proprietari delle strade.

     3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

     4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

     4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d’area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area). [96]

 

     Art. 167 ter. Spese di funzionamento. [97]

     [1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.]

 

     Art. 167 quater. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste.

 

CAPO VII

Trasporti

 

Sezione I

Conferimento di funzioni

 

     Art. 168. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.

 

     Art. 169. Funzioni regionali.

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:

     a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;

     b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;

     c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;

     d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;

     f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

     h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

     i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

     2. [Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), istituita con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1] [98].

     3. [Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalità di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'ARNI svolge attività di istruttoria e di proposta verso la Regione] [99].

     4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.

 

     Art. 170. Conferimento di funzioni alle Province.

     1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:

     a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;

     c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.

     2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:

     a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

     3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

 

     Art. 171. Conferimento di funzioni ai Comuni.

     1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

 

Sezione II

Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

 

     Art. 172. Delega delle funzioni e autorizzazioni.

     1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada.

     2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

     3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata [100].

     4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

 

     Art. 173. Coordinamento delle funzioni.

     1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

     2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

 

     Art. 174. Catasto ed elenco delle strade percorribili.

     1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

     2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

     3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

 

     Art. 175. Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.

     1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province.

CAPO VIII

Protezione civile

 

     Art. 176. Funzioni della Regione.

     1. In materia di protezione civile la Regione:

     a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

     b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 112 del 1998;

     c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre Amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonché con le associazioni del volontariato di protezione civile;

     d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     e) dichiara, sentite anche le Province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

     2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.

 

     Art. 177. Funzioni conferite agli Enti locali.

     1. Le Province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Alle Province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e, la Comunità Montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità Montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato fino all'attuazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.

     3. I Comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.

 

     Art. 178. Procedure per l'applicazione della Legge n. 185 del 1992.

     1. I Comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità Montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

     2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185.

 

TITOLO VII

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

 

CAPO I

Sanità

 

     Art. 179. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Il presente Capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonché a delegare funzioni amministrative di competenza della Regione.

     3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente Capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 180. Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di Distretti. [101]

 

     Art. 181. Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994. [102]

 

     Art. 182. Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994. [103]

 

     Art. 183. Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994. [104]

 

     Art. 184. Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

     1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517", dopo le parole "sentito il Comitato di Distretto" è soppressa la parola "eventualmente".

     2. [105].

     3. [106].

     4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.

     5. - 7. [107].

 

     Art. 185. Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici. [108]

     1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

     a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

     b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;

     c) l'istituzione di farmacie succursali;

     d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362;

     e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

     f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.

     2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.

     3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione ne prescinde.

     4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.

     5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.

     6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.

 

     Art. 186. Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982. [109]

     1. [110].

     2. [111].

     3. [112].

     4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982 sono abrogati.

 

CAPO II

Servizi sociali

 

     Art. 187. Oggetto.

     1. Il presente Capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge.

 

     Art. 188. Principi in materia di servizi sociali.

     1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali:

     a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;

     b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;

     c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione del diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonché, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;

     d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nel diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;

     e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;

     f) attribuire ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142;

     g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;

     h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio- assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;

     i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti.

 

     Art. 189. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal Capo II, Titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:

     a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonché incentiva la realizzazione di strutture socio- assistenziali;

     b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonché i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;

     c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

     d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

     e) valorizza il ruolo delle IPAB nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;

     f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

     g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

     h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

     i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione.

 

     Art. 190. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.

     2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le Province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.

     3. A tal fine le Province in particolare:

     a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;

     b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;

     c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.

     4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

 

     Art. 191. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel Capo III del Titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188.

     2. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:

     a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio- assistenziali e socio-sanitarie;

     b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale;

     c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;

     d) assistenza sociale di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67 già di competenza delle Province;

     e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel rispetto della disciplina statale e regionale.

     3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla Legge n. 67 del 1993, stipulando a tal fine appositi accordi con i Comuni interessati.

 

     Art. 192. Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985.

     1. Alla lett. a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale" sono soppresse le seguenti espressioni: "all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati"; "alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori".

 

     Art. 193. Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994.

     1. [113].

     2. L'articolo 5 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogato.

     3. La lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogata.

 

     Art. 194. Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995.

     1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono indicate le parole "Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali".

     2. - 4. [114].

     5. [115].

     6. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 è abrogato.

     7. [116].

 

     Art. 195. Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996.

     1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26" dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali".

     2. [117].

     3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.

     4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.

     5. [118].

     6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996 è abrogato.

 

CAPO III

Istruzione e formazione professionale

 

     Art. 196. Ambiti di intervento. [119]

 

     Art. 197. Sistema educativo integrato. [120]

 

     Art. 198. Finalità. [121]

 

     Art. 199. Definizioni ed ambiti di integrazione. [122]

 

     Art. 200. Funzioni della Regione. [123]

 

     Art. 201. Funzioni delle Province e dei Comuni. [124]

 

     Art. 202. Programmazione della rete scolastica. [125]

 

     Art. 203. Diritto allo studio e all'apprendimento. [126]

 

     Art. 204. Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato. [127]

 

     Art. 205. Accreditamento delle strutture formative. [128]

 

     Art. 206. Promozione dell'attività delle Università della terza età. [129]

 

     Art. 207. Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998.

     1. [130].

     2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.

 

CAPO IV

Beni e attività culturali, spettacolo e sport

 

Sezione I

Beni e attività culturali

 

     Art. 208. Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale.

     1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.

     2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.

     3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:

     a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonché l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;

     b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;

     c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;

     d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;

     e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.

     4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

 

     Art. 209. Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali.

     1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

     a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico- scientifica di conservazione e di restauro;

     b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

     2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sul beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

 

     Art. 210. Commissione per i beni e le attività culturali.

     1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

     2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.

     3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

     4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive Amministrazioni.

     5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche Amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.

     6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.

 

Sezione II

Spettacolo

 

     Art. 211. Principi.

     1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:

     a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali;

     b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella funzione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di arca vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.

 

     Art. 212. Funzioni della Regione.

     1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:

     a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

     b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonché la circuitazione e fruizione delle. produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;

     c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;

     d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;

     e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;

     f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

     g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.

 

     Art. 213. Funzioni degli Enti locali.

     1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:

     a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;

     b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

     c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;

     d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

     e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le Amministrazioni competenti;

     f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

     2. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

     a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

     b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;

     c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.

 

Sezione III

Sport

 

     Art. 214. Attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

     1. In attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.

 

     Art. 215. Adeguamento della legislazione regionale.

     1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi:

     a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;

     b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;

     c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;

     d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

     e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;

     f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.

 

     Art. 216. Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985.

     1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche", come modificata dalle Leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.

     2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.

 

TITOLO VIII

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE

E LOCALE REGIME AUTORIZZATORIO

 

CAPO I

Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza

 

Sezione I

Principi generali

 

     Art. 217. Oggetto. [131]

     1. Il presente Capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.

 

     Art. 218. Finalità del sistema integrato di sicurezza. [132]

     1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.

     3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:

     a) gli interventi integrati, di natura preventiva;

     b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;

     c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

     4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente Capo.

     5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della regione.

 

     Art. 219. Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza. [133]

     1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:

     a) il coordinamento degli interventi di cui al presente Capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonché al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;

     b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;

     c) la costituzione, da parte delle Amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato.

 

Sezione II

Promozione della sicurezza

 

     Art. 220. Politiche e interventi. [134]

     1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

     a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

     b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente Capo;

     c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.

     2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.

 

     Art. 220 bis. Interventi di rilievo locale. [135]

     1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Unioni, alle Comunità Montane e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

     2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 220 ter. Interventi di rilievo regionale. [136]

     1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 220.

     2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 220 bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

     3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.

 

     Art. 221. Comitato scientifico. [137]

     1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.

     2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'Amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore.

 

Sezione III

Polizia amministrativa regionale e locale

 

     Art. 222. Servizio di polizia amministrativa regionale e locale. [138]

     1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

     2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale.

 

     Art. 223. Comitato consultivo per la polizia regionale e locale. [139]

     1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.

     2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.

     3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.

     4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.

     5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.

 

     Art. 224. Contributi regionali. [140]

     1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche. ai fini di cui alla Sezione prima del Capo primo del presente Titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili.

     2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.

 

     Art. 225. Funzioni di polizia municipale. [141]

     1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.

     2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:

     a) assicurare la presenza costante sul territorio;

     b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;

     c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.

     3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985.

 

     Art. 226. Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale. [142]

     1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i Comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al Capo III del Titolo III.

     2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.

     3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei Comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.

 

     Art. 227. Gestione associata dei servizi di polizia municipale. [143]

     1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunità Montane.

     2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.

     3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio.

     4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle Amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

 

     Art. 228. Funzioni delle Province. [144]

     1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.

     2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale.

 

     Art. 229. Segni distintivi. [145]

     1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte [146].

 

     Art. 230. Regolamento di polizia locale. [147]

     1. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.

     2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale classificazione dei Comuni, la Giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.

     3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalità.

 

     Art. 231. Formazione professionale. [148]

     1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.

     2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile al fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.

     2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale [149].

     3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonché i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 232. Adeguamento. [150]

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

 

          Art. 233. Competizioni su strada. [151]

     1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

     a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

     b) province, nei rimanenti casi.

     2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

     3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l’ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.

     4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

     5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

     6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

TITOLO IX

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

     Art. 234. Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984. [152]

 

     Art. 235. Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992. [153]

 

     Art. 236. Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994. [154]

 

     Art. 237. Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997.

     1. [155].

     2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.

 

     Art. 238. Disposizioni transitorie.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le Amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.

     2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.

     3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001.

     4. [156].

     5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.

     6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.

 

     Art. 239. Abrogazione di norme delle Leggi regionali n. 27 del 1985 e n. 51 del 1992.

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia- Romagna e per il conferimento di incarichi regionali".

     2. E' abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante "Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe".

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 240. Procedimenti in corso.

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

 

     Art. 241. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     1) L.R. 11 novembre 1972, n. 10 , recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni nei settori della medicina e assistenza.

     2) L.R. 23 gennaio 1973, n. 10, recante: Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

     3) L.R. 20 febbraio 1973, n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.

     4) L.R. 25 febbraio 1973, n. 13, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.

     5) L.R. 12 marzo 1973, n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.

     6) L.R. 23 marzo 1973, n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della Legge 20/10/1971, n. 912.

     7) L.R. 8 giugno 1973, n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con L.R. 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

     8) L.R. 20 novembre 1973, n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

     9) L.R. 27 novembre 1973, n. 40, recante: Integrazione della somma stanziata per l'esercizio 1972 con L.R. n. 1 del 2 gennaio 1973 relativa all'adeguamento di disposizioni della Legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche.

     10) L.R. 4 marzo 1974, n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.

     11) L.R. 6 marzo 1974, n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero.

     12) L.R. 3 aprile 1974, n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973 concernente "Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118".

     13) L.R. 27 maggio 1974, n. 20, recante: Contributo alla Società itticoltura Valli Comacchio SpA (SIVALCO) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

     14) L.R. 20 giugno 1974, n. 23, recante: Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.

     15) L.R. 9 agosto 1974, n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonché di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna.

     16) L.R. 19 agosto 1974, n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico- sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.

     17) L.R. 26 agosto 1974, n. 42, recante: Concessione di contributi a Comuni, Province, Enti di diritto pubblico e loro consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali.

     18) L.R. 21 novembre 1974, n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.

     19) L.R. 20 dicembre 1974, n. 56, recante: Erogazione all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET - SpA - di un contributo di lire un miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

     20) L.R. 16 gennaio 1975, n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro consorzi.

     21) L.R. 20 gennaio 1975, n. 4, recante: Norme sul Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.

     22) L.R. 24 gennaio 1975, n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

     23) L.R. 24 gennaio 1975, n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di Comuni e consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido già finanziati negli esercizi 1972-1973-1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

     24) L.R. 14 marzo 1975, n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno "Italicus".

     25) L.R. 14 maggio 1975, n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna.

     26) L.R. 19 maggio 1975, n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno "Italicus".

     27) L.R. 5 giugno 1975, n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio per i Servizi sanitari e sociali di Copparo.

     28) L.R. 5 giugno 1975, n. 43, recante: Erogazione all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET - SpA - di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali.

     29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET - SpA - di un'assegnazione finanziaria per la costituzione della SpA "Idrorisorse per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDROSER)".

     30) L.R. 11 dicembre 1975, n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della L.R. 21 novembre 1974, n. 51.

     31) L.R. 13 dicembre 1975, n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della Legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia".

     32) L.R. 24 dicembre 1975, n. 48, recante: Rifinanziamento della Legge regionale 19 agosto 1974, n. 40.

     33) L.R. 23 gennaio 1976, n. 1, recante: Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate e loro familiari a carico - Aumento dello stanziamento previsto per l'anno 1975.

     34) L.R. 23 gennaio 1976, n. 4, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Lugo.

     35) L.R. 23 gennaio 1976, n. 5, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Guastalla e istituzione dell'Ente ospedaliero del Comprensorio di Castelnovo ne' Monti.

     36) L.R. 26 gennaio 1976, n. 7, recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.

     37) L.R. 15 aprile 1976, n. 17, recante: Interventi a favore delle cantine sociali.

     38) L.R. 5 giugno 1976, n. 21, recante: Primo finanziamento della spesa derivante dal concorso della Regione Emilia-Romagna nel pagamento del costo di realizzazione del piano per l'utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche.

     39) L.R. 15 giugno 1976, n. 23, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.

     40) L.R. 15 luglio 1976, n. 29, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1975, n. 4 "Norme sul fondo regionale per l'assistenza e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi" modificata con L.R. 26 gennaio 1976, n. 7.

     41) L.R. 19 agosto 1976, n. 34, recante: Modifiche alla L.R. 14 maggio 1975, n. 30 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna".

     42) L.R. 19 agosto 1976, n. 36, recante: Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario.

     43) L.R. 24 agosto 1976, n. 37, recante: Assegnazione di fondi all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET - SpA - per favorire l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

     44) L.R. 5 novembre 1976, n. 45, recante: Assegnazione contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia- Romagna.

     45) L.R. 17 dicembre 1976, n. 53, recante: Contributo alla "Società itticoltura Valli di Comacchio SIVALCO - SpA" per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari al razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

     46) L.R. 23 dicembre 1976, n. 55, recante: Provvedimenti urgenti a favore delle imprese artigiane situate nei comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, colpite dal nubifragio del 18 e 19 agosto 1976.

     47) L.R. 31 gennaio 1977, n. 6, recante: Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.

     48) L.R. 2 aprile 1977, n. 15, recante: Interpretazione autentica dell'art. 28 della Legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna", sostituito dall'art. 6 della Legge regionale 19 agosto 1976, n. 34.

     49) L.R. 5 maggio 1977, n. 18, recante: Attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

     50) L.R. 2 maggio 1977, n. 24, recante: Sospensione degli interventi stabiliti dalle Leggi regionali 19 agosto 1974, n. 40 e 24 dicembre 1975, n. 48 "Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna".

     51) L.R. 28 agosto 1977, n. 37, recante: Assegnazione di fondi ai Comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali e alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.

     52) L.R. 10 novembre 1977, n. 44, recante: Norme per l'anticipazione da parte della Regione, alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, di alcune provvidenze previste dalla Legge 25 maggio 1970, n. 364, sul Fondo di solidarietà nazionale.

     53) L.R. 16 gennaio 1978, n. 6, recante: Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme sul Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi".

     54) L.R. 24 gennaio 1978, n. 7, recante: Rifinanziamento della Legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione".

     55) L.R. 7 luglio 1978, n. 20, recante: Modalità e criteri per il passaggio ai Comuni dei beni, del personale e di ogni altro rapporto giuridico di patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

     56) L.R. 10 luglio 1978, n. 22, recante: Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

     57) L.R. 16 agosto 1978, n. 32, recante: Ripiano della quota regionale delle perdite accertate, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'assemblea ordinaria dei soci della SpA SOGEPACO (Società per la gestione del Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna).

     58) L.R. 31 agosto 1978, n. 38, recante: Norme transitorie, interpretative e modificative in tema di ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera e di delega di funzioni di natura contabile conseguenti il ricovero nei presidi non dipendenti da enti ospedalieri.

     59) L.R. 2 novembre 1978, n. 44, recante: Contributi in conto capitale per la redazione di alcuni strumenti urbanistici.

     60) L.R. 27 dicembre 1978, n. 54, recante: Norme per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica.

     61) L.R. 18 maggio 1979, n. 14, recante: Formazione del Piano sanitario regionale per l'anno 1980-1982.

     62) L.R. 25 ottobre 1979, n. 35, recante: Scorporo dell'Ospedale climatico provinciale specializzato extraregionale "Istituti Elioterapici Codivilla Putti" in Cortina d'Ampezzo, sezione dell'Ente ospedaliero "Istituti Ortopedici Rizzoli" con sede legale in Bologna.

     63) L.R. 29 dicembre 1979, n. 48, recante: Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps.

     64) L.R. 21 gennaio 1980, n. 5, recante: Adeguamento del sussidio giornaliero stabilito a favore degli hanseniani con la L.R. 10 giugno 1977, n. 26.

     65) L.R. 25 marzo 1980, n. 21, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società "Officine Ortopediche Rizzoli SpA".

     66) L.R. 5 maggio 1980, n. 32, recante: Promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e tutela sanitaria delle attività sportive.

     67) L.R. 19 maggio 1980, n. 36, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna alla ricostruzione della Chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone.

     68) L.R. 23 maggio 1980, n. 42, recante: Interpretazione autentica della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 "Istituzione dei Comitati comprensoriali nel territorio della regione Emilia-Romagna" e della L.R. 29 marzo 1980, n. 23 "Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle Leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7".

     69) L.R. 31 ottobre 1980, n. 50, recante: Intervento in via di anticipazione a favore degli enti ospedalieri delle somme agli stessi spettanti ai sensi dell'articolo 23 ter della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     70) L.R. 1 dicembre 1980, n. 56, recante: Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 "Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps".

     71) L.R. 12 dicembre 1980, n. 57, recante: Norme per l'iscrizione nel ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali.

     72) L.R. 5 gennaio 1981, n. 1, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle regioni sinistrate.

     73) L.R. 3 marzo 1981, n. 8, recante: Parametri provvisori di riparto tra le Unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta.

     74) L.R. 9 giugno 1981, n. 16, recante: Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     75) L.R. 9 luglio 1981, n. 19, recante: Disposizioni transitorie alle Unità sanitarie locali per la formazione del bilancio di previsione 1981. Norme interpretative sulla formazione del bilancio.

     76) L.R. 1 settembre 1981, n. 24, recante: Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 modificata ed integrata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23.

     77) L.R. 2 settembre 1981, n. 26, recante: Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle Unità sanitarie locali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.

     78) L.R. 25 novembre 1981, n. 38, recante: Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 "Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps".

     79) L.R. 28 gennaio 1982, n. 5, recante: Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

     80) L.R. 1 febbraio 1982, n. 6, recante: Modificazioni della Legge regionale 27 luglio 1974, n. 32 "Istituzione dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento".

     81) L.R. 17 aprile 1982, n. 16, recante: Celebrazione del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

     82) L.R. 17 maggio 1982, n. 23, recante: Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44 "Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio".

     83) L.R. 17 giugno 1982, n. 28, recante: Rinnovo della fideiussione a favore della gestione speciale "Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli".

     84) L.R. 27 luglio 1982, n. 33, recante: Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale.

     85) L.R. 2 dicembre 1982, n. 54, recante: Approvazione dell'accordo tra Regione e Province autonome del Nord-Italia per la costituzione del Consorzio per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) in applicazione del Regolamento CEE/270/1979.

     86) L.R. 18 dicembre 1982, n. 59, recante: Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità sanitarie locali.

     87) L.R. 1 febbraio 1983, n. 9, recante: Redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

     88) L.R. 22 febbraio 1983, n. 10, recante: Modifiche alla Legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e alla Legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e comunale).

     89) L.R. 2 maggio 1983, n. 13, recante: Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.

     90) L.R. 9 maggio 1983, n. 15, recante: Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio-assistenziali.

     91) L.R. 10 agosto 1983, n. 29, recante: Concessione della fideiussione regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente autonomo lirico Teatro Comunale di Bologna.

     92) L.R. 5 aprile 1986, n. 7, recante: Norme per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società per le infrastrutture di rilevante interesse regionale - SIRIR.

     93) L.R. 4 giugno 1986, n. 17, recante: Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38. Delega alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

     94) L.R. 23 giugno 1986, n. 20, recante: Compensi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

     95) L.R. 10 novembre 1986, n. 40, recante: Celebrazione del IX Centenario dell'Università degli Studi di Bologna.

     96) L.R. 27 marzo 1987, n. 13, recante: Revoca della deliberazione legislativa concernente l'istituzione del servizio di mensa.

     97) L.R. 21 maggio 1987, n. 21, recante: Solidarietà alle famiglie dei tredici operai vittime della sciagura avvenuta sulla nave "Elisabetta Montanari".

     98) L.R. 20 novembre 1987, n. 34, recante: Contributo regionale per i danni subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali.

     99) L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, recante: "Norme in materia di polizia locale", salvo quanto previsto dall'art. 229.

     100) L.R. 7 marzo 1988, n. 7, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve Corena e Valle Inferiore.

     101) L.R. 5 settembre 1988, n. 39, recante: Attuazione del Programma integrato Mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.

     102) L.R. 25 gennaio 1989, n. 2, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni dell'Armenia vittime del terremoto.

     103) L.R. 20 marzo 1989, n. 8, recante: Interventi finanziari per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali.

     104) L.R. 6 giugno 1989, n. 21, recante: Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.

     105) L.R. 3 luglio 1989, n. 22, recante: Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle Province.

     106) L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, recante: Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Circondario di Rimini.

     107) L.R. 9 dicembre 1989, n. 43, recante: Soppressione dell'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico (ARCEL).

     108) L.R. 16 gennaio 1990, n. 3, recante: Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni ambientali.

     109) L.R. 1 febbraio 1990, n. 7, recante: Adeguamento delle cabine elettorali alle necessità dei cittadini disabili.

     110) L.R. 21 febbraio 1990, n. 11, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno.

     111) L.R. 17 marzo 1990, n. 21, recante: Costituzione di una società informatica a partecipazione regionale.

     112) L.R. 9 aprile 1990, n. 30, recante: Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1980, n. 57 "Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto a presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali".

     113) L.R. 5 maggio 1990, n. 42, recante: Norme per la promozione dell'attività delle Università della terza età in Emilia-Romagna.

     114) L.R. 20 marzo 1991, n. 2, recante: Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola [157].

     115) L.R. 4 aprile 1991, n. 8, recante: Concorso della Regione Emilia- Romagna alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della zona del Golfo Persico.

     116) L.R. 28 giugno 1991, n. 16, recante: Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi.

     117) L.R. 8 novembre 1991, n. 28, recante: Interventi di solidarietà per il popolo della Somalia ed il popolo curdo.

     118) L.R. 22 novembre 1991, n. 31, recante: Interventi a favore dei Consorzi e delle Società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine.

     119) L.R. 5 febbraio 1992,.n. 6, recante: Attuazione della seconda fase del Programma integrato Mediterraneo per la regione Emilia-Romagna.

     120) L.R. 9 marzo 1992, n. 12, recante: Abrogazione della L.R. 21 novembre 1989, n. 42 "Intervento straordinario a sostegno dell'attività di trasformazione del pesce azzurro".

     121) L.R. 19 marzo 1992, n. 16, recante: Amministrazione straordinaria di alcuni Enti regionali.

     122) L.R. 4 agosto 1992, n. 31, recante: Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

     123) L.R. 3 settembre 1992, n. 37, recante: Interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di qualità nell'artigianato e nella piccola e media impresa.

     124) L.R. 15 maggio 1993, n. 13, recante: Norme transitorie per assicurare la continuità delle prestazioni socio assistenziali di competenza delle Province [158].

     125) L.R. 27 dicembre 1993, n. 47, recante: Norme per il sostegno delle attività culturali per l'anno 1993.

     126) L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, recante: Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

     127) L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, recante: Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni.

     128) L.R. 8 aprile 1994, n. 14, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale", salvo quanto previsto dall'art. 229.

     129) L.R. 28 giugno 1994, n. 25, recante: Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della regione Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990/1994 di cui al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni.

     130) L.R. 29 luglio 1994, n. 30, recante: Interventi straordinari a favore dei Comuni della riviera per iniziative e manifestazioni.

     131) L.R. 15 novembre 1994, n. 47, recante: Modificazione della L.R. 28 febbraio 1994, n. 12 "Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni".

     132) L.R. 7 dicembre 1994, n. 48, recante: Integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 "Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione".

     133) L.R. 16 novembre 1995, n. 57, recante: Intervento a sostegno della riproduzione animale.

     134) L.R. 23 febbraio 1996, n. 2, recante: Proroga dei termini relativi alla classificazione generale delle aziende turistiche di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1.

     135) L.R. 6 agosto 1996, n. 28, recante: Contributo straordinario per la Provincia di Forlì-Cesena.

     2. E' abrogata la L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", ad eccezione degli articoli 8 e 9.

     3. Sono abrogati i seguenti Regolamenti regionali:

     1) Regolamento regionale 6 novembre 1973, n. 32 - Regolamento di esecuzione della L.R. 10 maggio 1973, n. 21 "Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti ed invalidi civili)".

     2) Regolamento regionale 24 marzo 1975, n. 20 - Regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1975-1976.

     3) Regolamento regionale 3 giugno 1975, n. 41 - Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.

     4) Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 32 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1976-1977.

     5) Regolamento regionale 9 marzo 1977, n. 11 - Regolamento per la cattura sperimentale di volatili nei territori aperti all'esercizio venatorio.

     6) Regolamento regionale 9 ottobre 1977, n. 41 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1977-1978.

     7) Regolamento regionale 4 agosto 1978, n. 30 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1978-1979.

     8) Regolamento regionale 28 luglio 1979, n. 21 - Modifica del Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, 3 giugno 1971, n. 41.

     9) Regolamento regionale 28 luglio 1979, n. 22 - Regolamento per la concessione del contributo di avviamento alle Associazioni di produttori agricoli costituite allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali (articolo 20 della Legge regionale 5 maggio 1977, n. 18).

     10) Regolamento regionale 28 luglio 1979, n. 23 - Regolamento per l'accesso e la gestione dei territori di caccia autogestita nella stagione venatoria 1979-1980.

     11) Regolamento regionale 2 maggio 1980, n. 48 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione della caccia.

     12) Regolamento regionale 24 gennaio 1981, n. 3 - Regolamento della caccia al cinghiale.

     13) Regolamento regionale 18 maggio 1981, n. 14 - Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.

     14) Regolamento regionale 6 agosto 1981, n. 20 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione sociale della caccia.

     15) Regolamento regionale 7 luglio 1983, n. 22 - Regolamento di esecuzione della L.R. 27 luglio 1982, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale".

     16) Regolamento regionale 7 luglio 1983, n. 23 - Modifiche all'art. 19 del Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta 18 maggio 1981, n. 14.

     17) Regolamento regionale 10 agosto 1983, n. 28 - Modifiche ed integrazioni al "Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982, n. 36".

     18) Regolamento regionale 31 maggio 1984, n. 27 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 8, 9 e 12 della Legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la concessione di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

     19) Regolamento regionale 31 maggio 1984, n. 28 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 6 e 7 della Legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la concessione di contributi in conto capitale e sostegno dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia.

     20) Regolamento regionale 24 settembre 1988, n. 43 - Disposizioni d'attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'occupazione (in attuazione della Legge regionale 10 settembre 1987, n. 29).

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 36 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[8] Lettera così modificata dall’art. 31 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

[9] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[11] Sostituiscono gli artt. 2, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 e 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

[12] Comma abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[13] Modificano i commi 2 e 3, art. 17, della L.R. 16 maggio 1994, n. 20.

[14] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22.

[15] Lettera aggiunta dall’art. 22 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.

[16] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2020, n. 1.

[17] Modifica gli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.

[18] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 24 luglio 2014, n. 22.

[19] Sezione abrogata dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

[20] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato l’intera Sezione I.

[21] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato l’intera Sezione I.

[22] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato l’intera Sezione I.

[23] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato l’intera Sezione I.

[24] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato l’intera Sezione I.

[25] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato l’intera Sezione I.

[26] Sostituiscono gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

[27] Sostituisce il comma 2, art. 5, della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

[28] Sostituiscono gli artt. 7 e 9 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

[29] Modifica l'art. 10 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

[30] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 15 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

[31] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7

[32] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 23.

[33] Sostituisce il terzo comma, art. 10, della L.R. 1 agosto 1978, n. 26.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 20 aprile 2012, n. 3.

[35] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 20 aprile 2012, n. 3.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 20 aprile 2012, n. 3.

[37] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

[38] Sostituisce il secondo comma, art. 3, della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

[39] Aggiunge l'art. 10 bis alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

[40] Modifica gli artt. 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[42] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[44] Ai sensi della lett. c), comma 1, art. 81 del D.Lgs. n. 112 del 1998, aggiunge la lettera t bis) al comma 1, art. 5 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44.

[45] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[46] Lettera aggiunta dall'art. 53 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[47] Modificano l'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27.

[48] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[49] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[52] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

[53] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

[54] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

[55] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[56] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[57] Modifica il comma 3, art. 12, della L.R. 18 luglio 1991, n. 17.

[58] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[59] Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8.

[60] Lettera modificata dall’art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14 e abrogata dall'art. 23 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

[61] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[62] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

[63] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[64] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[65] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[66] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[67] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[68] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[69] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[70] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[71] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[72] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[73] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[74] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[75] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[76] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[77] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[78] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[79] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[80] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[81] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[82] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[83] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[84] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[85] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[86] Comma così modificato dall’art. 42 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[87] Capo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

[89] Articolo modificato dall’art. 34 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

[90] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

[91] Articolo modificato dall’art. 34 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17, dall'art. 22 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13 e così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

[92] Articolo inserito dall’art. 33 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

[93] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

[94] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

[95] Articolo modificato dall’art. 34 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17, dall'art. 22 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13, dall'art. 47 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

[96] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13.

[97] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

[98] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24.

[99] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24.

[100] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

[101] Modifica l'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[102] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[103] Sostituisce i commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, art. 18, della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[104] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[105] Sostituisce il comma 7, art. 5, della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[106] Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 12 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[107] Modificano gli artt. 16 e 19 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[108] L'applicazione del presente articolo è cessata per effetto dell'art. 22 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

[109] L'applicazione del presente articolo è cessata per effetto dell'art. 22 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

[110] Sostituisce l'art. 29 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19.

[111] Modifica il secondo comma, art. 32, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19.

[112] Sostituisce il secondo comma, art. 36, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19.

[113] Sostituisce il comma 1, art. 2, della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

[114] Modificano gli artt. 12 e 13 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

[115] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

[116] Sostituisce il comma 2, art. 16, della L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

[117] Sostituisce il comma 1, art. 2, della L.R. 2 settembre 1996, n. 37.

[118] Modifica il comma 7, art. 4, della L.R. 2 settembre 1996, n. 37.

[119] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[120] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[121] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[122] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[123] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[124] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[125] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[126] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[127] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[128] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[129] Articolo abrogato dall’art. 55 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

[130] Modifica la lett. c), comma 1, art. 7, della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.

[131] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[132] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[133] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[134] Articolo modificato dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 ed abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[135] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 ed abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[136] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 ed abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[137] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[138] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[139] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[140] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[141] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[142] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[143] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[144] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[145] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[146] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36.

[147] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[148] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[149] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

[150] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[151] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 36.

[152] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[153] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[154] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[155] Modifica il comma 1, art. 8, della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

[156] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5.