§ 93.2.1c – L. 10 febbraio 1982, n. 38.
Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:10/02/1982
Numero:38


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.  
Art. 12.  
Art. 13.  
Art. 14.  
Art. 15. 
Art. 16.  
Art. 17.  


§ 93.2.1c – L. 10 febbraio 1982, n. 38. [1]

Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815.

(G.U. 18 febbraio 1982, n. 48).

 

     Art. 1.

     L'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

     "Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali. Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

     1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, semprechè non vengano superati i limiti dell'art. 33;

     2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

     Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

     a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

     b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

     I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

     Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

     I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

     L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti degli articoli 32 e 33, e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

     L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

     L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

     L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art. 58.

     Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, n. 2), e al secondo comma, nonché delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

     Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, n. 2).

     Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

     Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

     Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121.

     Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

     Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione".

 

          Art. 2.

     L'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, già modificato dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è modificato alle lettere g), h), i) come segue:

     "g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;

     h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

     i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;".

     Allo stesso articolo, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

     "l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente".

     Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

     "Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali".

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

     "e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;

     f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive".

 

          Art. 4.

     L'art. 30 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Macchine operatrici e carrelli. - Le macchine operatrici semoventi e trainate sono:

     a) le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali e per il ripristino del traffico, nonché per altre attività imprenditoriali;

     b) i mezzi sgombraneve, spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio;

     c) i carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di una impresa industriale.

     Le macchine di cui al presente articolo devono essere per costruzione insuscettibili di superare la velocità di 40 chilometri orari, se montate su pneumatici e di 15 chilometri se montate su cingoli.

     Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'art. 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui alla lettera a), quando hanno una capacità di trasporto tale da non far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'art. 10, primo comma, punto 2.

     Alle macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono altresì applicabili gli articoli 10 e 121".

     L'art. 31 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

 

          Art. 5.

     L'art. 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 15 febbraio 1974, n. 38, e dell'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

     "Sagoma limite. - Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

     La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

     La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

     Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

     Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

     Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

     Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila".

 

          Art. 6.

     L'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

     "Pesi massimi. Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

     Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

     Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicolo a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

     Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.

     In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.

     Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

     Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o più assi".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

     "Omologazione del tipo. - Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonché i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo, ivi comprese le unità tecniche indipendenti omologate destinate ad essere installate su veicoli per costituirne parti integranti".

 

          Art. 8.

     Il quinto comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti:

     "Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso.

     Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'art. 10".

 

          Art. 9.

     L'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole. - Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

     Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a 2 assi e 100 quintali se a tre o più assi.

     Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali.

     Il peso massimo sull'asse più caricato non può superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri non può superare 110 quintali e, se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri, 140 quintali.

     Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 160 quintali.

     Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti, debbono essere munite per circolare su strada, della speciale autorizzazione prevista dall'art. 10.

     Chiunque circoli su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

     Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale, senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire centomila.

     Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila".

 

          Art. 10.

     L'art. 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Certificato per carrelli o per macchine operatrici. - Le macchine operatrici, di cui all'art. 30, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonché le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata.

     Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 53 e 54; le stesse devono essere registrate presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile, il quale rilascia altresì una targa di identificazione che deve essere applicata in analogia a quanto stabilito dall'art. 75 per le macchine agricole.

     Il certificato è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili.

     Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'art. 110, le macchine operatrici devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva di cui all'art. 45 o di quelli di cui all'art. 71, secondo quanto disposto con propri decreti dal Ministro dei trasporti, in applicazione di direttive comunitarie o di regolamenti internazionali specifici e applicabili alle macchine agricole.

     Le macchine operatrici, i veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade, i mezzi per il soccorso e l'assistenza stradale nonché i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

     Il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, prescrivere l'impiego di tale dispositivo, anche su altri veicoli, quando ciò si renda necessario per garantire la sicurezza della circolazione.

     Tutte le parti a sbalzo, in particolare quelle con sezione retta trasversale minore della sagoma in larghezza della macchina, devono essere segnalate secondo quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti.

     Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila".

     Il quarto comma dell'art. 71 è abrogato.

 

          Art. 11.

     Agli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, al terzo comma dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade".

 

          Art. 12.

     L'art. 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

     "Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi. - I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.

     Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso è superiore ai 100 quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;

     b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;

     c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;

     d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali.

     Chiunque circoli con un autotreno la cui motrice e/o rimorchio risulti di peso complessivo superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero con l'autotreno avente un peso complessivo superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della motrice, è soggetto alla sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto previsto al secondo comma, misurando la eccedenza nel peso complessivo dell'autotreno e nel peso rimorchiabile della motrice.

     Chiunque circoli con un autoarticolato o autosnodato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, è soggetto ad una unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma.

     Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo.

     Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

     Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'art. 33.

     Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento.

     Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

     Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

     Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore.

     Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.

     L'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è abrogato.

     Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'art. 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'art. 10".

 

          Art. 13.

     Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'art. 33.

     Il Ministro dei trasporti stabilisce altresì con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge.

     Il Ministro dei trasporti è autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge.

     Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali.

 

          Art. 14.

     Il decreto delegato previsto al primo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978; n. 833, è emanato con il concerto anche del Ministro dei trasporti.

     Nell'organo di amministrazione dell'Istituto superiore di cui allo stesso comma è rappresentato altresì il Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 15. [2]

     1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, purché assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

     2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purché, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

 

          Art. 16.

     Le norme per gli accertamenti di controllo della conformità di cui alla legge 24 marzo 1980, n. 85, si applicano anche alle macchine agricole e operatrici limitatamente a tutto quanto attiene l'attrezzatura ed i dispositivi delle stesse per la circolazione su strada.

     Alla omologazione delle predette macchine ai fini di cui al comma precedente, ivi comprese quelle di cui al terzo comma dell'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, provvede direttamente il Ministero dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione.

     A tal fine, si intendono applicabili gli articoli 220, 221, 224, 225, 237, 238 e 239 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

 

          Art. 17.

     L'art. 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali, nè sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili o mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse".


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 60 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.