Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.6 attuazione delle disposizioni delle comunità europee |
Data: | 12/02/2010 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 3. Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP |
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA |
Art. 5. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle funzioni regionali |
Art. 6. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla definizione delle strutture ricettive |
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle case per ferie |
Art. 8. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente gli appartamenti ammobiliati |
Art. 9. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione |
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico |
Art. 11. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea |
Art. 12. Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 16 del 2004 |
Art. 13. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all'aria aperta |
Art. 14. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla permanenza dell'esercizio |
Art. 15. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere |
Art. 16. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione |
Art. 17. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza |
Art. 18. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti |
Art. 19. Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 16 del 2004 su inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione |
Art. 20. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sui reclami |
Art. 21. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla classificazione |
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla dichiarazione di classificazione |
Art. 23. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla validità della classificazione |
Art. 24. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle banche dati |
Art. 25. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni |
Art. 26. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 16 del 2004 sulle sanzioni |
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 16 del 2004 sull'occasionalità |
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente i campeggi temporanei |
Art. 29. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sulla definizione delle professioni turistiche |
Art. 30. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attività |
Art. 31. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe |
Art. 32. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneità e tesserini di riconoscimento |
Art. 33. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2000 su tariffe non vincolanti |
Art. 34. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci |
Art. 35. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1993 sulla professione di maestro di sci |
Art. 36. Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard |
Art. 37. Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti |
Art. 38. Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina |
Art. 39. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull'apertura |
Art. 40. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo |
Art. 41. Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita |
Art. 41 bis. Sanzioni |
Art. 42. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo |
Art. 43. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria |
Art. 44. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria |
Art. 45. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale |
Art. 46. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 |
Art. 50. Disposizioni in materia di organizzazione regionale |
Art. 51. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984. Norma transitoria. Abrogazioni |
Art. 52. Intese in materia di aree naturali protette |
Art. 53. Modifiche all'articolo 122 della legge regionale n. 3 del 1999 |
§ 2.6.12 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.
Norme per l'attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010
(B.U. 12 febbraio 2010, n. 20)
TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE E DISPOSIZIONI SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I
Norme di carattere generale
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la
a) in materia di sportello unico per le attività produttive;
b) di recepimento della
c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.
2. La Regione garantisce, nel rispetto della
Capo II
Norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del
2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla
3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.
Art. 3. Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP
1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della
3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.
4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.
5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.
6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.
7. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.
TITOLO II
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Capo I
Disposizioni in materia di turismo
Sezione I
Strutture ricettive turistiche
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della
"2. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all'aria aperta, nonché in quelle extralberghiere è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico delle attività produttive sia in ordine alla realizzazione e alla modifica dell'impianto produttivo, sia in riferimento all'espletamento delle procedure e delle formalità della prestazione dei servizi.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 5 dell'articolo 4 della
2. Al comma 9 dell'articolo 4 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
2. Il comma 4 dell'articolo 13 della
"4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della
Art. 12. Modifiche alla rubrica del titolo III della
1. La rubrica del titolo III della
Art. 13. Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16. Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della
3. La dichiarazione di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29.
4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.".
Art. 14. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
"Art. 17
Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.".
Art. 15. Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della
"1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della
"1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della
Art. 16. Modifiche all'articolo 19 della
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della
"1. La presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.".
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.".
Art. 17. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della
"2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.".
Art. 18. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della
"1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.".
3. Il comma 3 dell'articolo 21 della
"3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.".
4. Al comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune".
5. Il comma 6 dell'articolo 21 della
"6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.".
Art. 19. Sostituzione dell'articolo 23 e abrogazione degli articoli 24 e 25 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23
Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
1. La dichiarazione di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'art. 117 ter, comma 5, del
2. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della
Art. 20. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
Art. 21. Modifiche all'articolo 27 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 29 della
1. L'articolo 29 della
"Art. 29
Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.".
Art. 23. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della
Art. 24. Modifiche all'articolo 35 della
1. Il comma 2 dell'articolo 35 della
"2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.".
Art. 25. Modifiche all'articolo 36 della
1. Il comma 1 dell'articolo 36 della
"1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta o subentra nell'attività, senza aver presentato regolare dichiarazione di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.".
2. Il comma 2 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente dichiarato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attività in base alla natura della struttura gestita, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.".
3. Il comma 3 dell'articolo 36 della
4. Al comma 4 dell'articolo 36 della
5. Al comma 5 dell'articolo 36 della
6. Il comma 7 dell'articolo 36 della
"7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o quelli per cui sia stata data regolare comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo, o nel caso sia intervenuta la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.".
7. Il comma 9 dell'articolo 36 della
"9. Ogni altra violazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione di inizio attività o il mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.".
Art. 26. Modifiche all'articolo 37 della
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della
2. Al comma 3 dell'articolo 37 della
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 40 della
1. L'articolo 40 della
"Art. 40
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. Gli enti e le associazioni che, nel rispetto dei propri fini statutari ed istituzionali, operano nel campo sociale, culturale e sportivo possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente, per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il nulla osta si considera rilasciato.".
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 41 della
1. L'articolo 41
"Art. 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della
2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.".
Sezione II
Professioni turistiche
Art. 29. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 7 dell'articolo 2 della
Art. 30. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della
"4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.".
4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della
Art. 31. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell'esercizio dell'attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell'evento può impedire lo svolgimento della prestazione.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
"4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della
Art. 32. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della
3. Al comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 33. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 34. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'art. 3 della
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica;
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della
Art. 35. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.
2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel
5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'art. 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal
6. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al
7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all'art. 9.
8. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.
9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.".
Art. 36. Modifiche agli articoli 7 e 8 della
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della
2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell'articolo 7 della
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della
"3. Si applica l'art. 19 della
4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 7 della
5. Al comma 1 dell'articolo 8 della
a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:";
b) è abrogata la lettera b).
Art. 37. Modifiche agli articoli 9 e 10 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'art. 2 del
2. All'articolo 10 della
a) al comma 1, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "commi 5 e 6";
b) al primo periodo del comma 2, le parole "dell'autorizzazione regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione di cui all'articolo 7";
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 38. Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
"2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell'Albo di un'altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della
2. Le guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell'Emilia-Romagna, possono richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo di cui all'art. 3, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. Il Collegio regionale delle guide dispone l'aggregazione temporanea di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
"4 bis. All'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel
4 ter. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al
4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.".
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della
"2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della
5. Il comma 4 dell'articolo 9 della
6. Il comma 3 dell'articolo 10 della
Sezione III
Attività delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 39. Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
"2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.".
Art. 40. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo è subordinata alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della
2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, senza che sia riscontrata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.
3. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale, precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.
4. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi.".
Capo II
Disposizioni in materia di commercio
Art. 41. Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:
a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del
b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del
c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del
d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'articolo 19 del
Art. 41 bis. Sanzioni [1]
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del
a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;
b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della
c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della
Capo III
Disposizioni in materia di sanità
Art. 42. Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della
"3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.".
Art. 43. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
"2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della
"3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.".
3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della
"2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;".
4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della
"c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.".
5. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della
Art. 44. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 45. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della
2. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole "autorizzato per cani, gatti e furetti," sono sostituite dalle seguenti:"esercitate per cani, gatti e furetti".
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Art. 46. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 4 dell'articolo 6
a) dopo le parole "con il supporto di un comitato scientifico composto" sono aggiunte le seguenti:"da un massimo";
b) le parole"della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:"Tale comitato è organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10.
4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 10.".
Art. 47. Modifiche all'articolo 9 della
1. I commi 7 e 8 dell'articolo 9 della
Art. 48. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della
"4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico.
4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa.".
Art. 49. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
2. Al comma 7 dell'articolo 11 della
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della
"7 bis Per l'attuazione di interventi e misure contemplati da programmi regionali o da accordi di programma sottoscritti tra Regione, Università ed enti pubblici di ricerca, è autorizzata la costituzione, anche attraverso scissioni da ASTER, di società a prevalente capitale pubblico ed aventi come scopo la gestione di infrastrutture dedicate alla ricerca e finalizzate alla realizzazione di reti di alta tecnologia denominate "Tecnopoli". Alle società possono partecipare altri enti, fermo restando che in ogni caso la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione. La Regione può altresì partecipare alle società regionali attraverso il conferimento di beni regionali; conferire alle medesime, previa apposita concessione amministrativa, l'uso di beni appartenenti al patrimonio regionale; cedere, anche a titolo gratuito, a favore delle suddette società, diritti reali quali l'uso, l'usufrutto, la superficie. Gli organi delle società sono costituiti secondo quanto previsto dalla
4. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 11 della
Art. 50. Disposizioni in materia di organizzazione regionale
1. Dopo l'articolo 22 della
"Art. 22 bis
Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.".
2. Al comma 5 dell'articolo 9 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della
"4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.".
Art. 51. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Autorità competente
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.
3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.
4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.".
2. Ai procedimenti in corso si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'accertamento della violazione.
3. Sono abrogati gli articoli 4, 18 e 23 della
Art. 52. Intese in materia di aree naturali protette
1. La Giunta regionale è autorizzata all'espressione dell'intesa prevista all'articolo 2, comma 7, della
Art. 53. Modifiche all'articolo 122 della
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 122 della
"b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del
[1] Articolo inserito dall'art. 39 della