Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 28/07/2004 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Sviluppo della società dell'informazione. |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale. |
Art. 3. Cartografia regionale. |
Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 5. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo. |
Art. 6. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa. |
Art. 7. Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER. |
Art. 8. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 9. Sistema regionale di smaltimento rifiuti. |
Art. 10. Trasporto pubblico locale del settore ferroviario. |
Art. 11. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI). |
Art. 12. Investimenti nel settore dei trasporti. |
Art. 13. Viabilità di interesse regionale. |
Art. 14. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 15. Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali. |
Art. 16. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia. |
Art. 17. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 18. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari. |
Art. 19. Strutture formativo-professionali. |
Art. 20. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini. |
Art. 21. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale. |
Art. 22. Iniziative regionali a favore dei giovani. |
Art. 23. Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione. |
Art. 25. Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica. |
Art. 26. Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche. |
Art. 27. Valorizzazione della comunità professionale regionale. |
Art. 28. Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato. |
Art. 29. Interventi ed opere di difesa della costa. |
Art. 30. Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994. |
Art. 31. Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica". |
Art. 32. Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998. |
Art. 33. Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999. |
Art. 34. Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999. |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993. |
Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004. |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002. |
Art. 38. Copertura finanziaria. |
Art. 39. Entrata in vigore. |
§ 6.2.73 – L.R. 28 luglio 2004, n. 17.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. 28 luglio 2004, n. 103).
Art. 1. Sviluppo della società dell'informazione.
1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale secondo le finalità di cui alla
Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19
Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - Comunicazione pubblica (art. 17,
Esercizio 2004: Euro 40.000,00
Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale.
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 3. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a),
Esercizio 2004: Euro 135.000,00
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
Esercizio 2004: + Euro 1.000.000,00.
Art. 5. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, in attuazione della
Art. 6. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g),
Euro 180.000,00.
Art. 7. Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER.
1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER, a norma di quanto disposto dall'articolo 11 della
Art. 8. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio a carattere storico e culturale degli insediamenti storici, ai sensi della
Art. 9. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della
a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31,
Euro 5.369.682,56;
b) Cap. 37336 "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31,
Euro 1.946.849,48.
Art. 10. Trasporto pubblico locale del settore ferroviario.
1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, è autorizzata a dare copertura alla parte a proprio carico della quota "una tantum", con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale ferroviario.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.
Art. 11. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della
Esercizio 2004: + Euro 250.000,00.
Art. 12. Investimenti nel settore dei trasporti.
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 68.317,19 a valere sul capitolo 43260 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Art. 13. Viabilità di interesse regionale.
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1,
Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.
Art. 14. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 15. Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della
a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1,
Euro 193.575,67;
b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2,
Euro 279.923,39;
c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a),
Euro 421.261,48.
Art. 16. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Esercizio 2004: Euro 1.000.000,00.
Art. 17. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 18. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari.
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
Art. 19. Strutture formativo-professionali.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della
Art. 20. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini.
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 21. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti, considerati di grande rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale, volti alla costruzione, al recupero ed al restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali, compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi, ai sensi della
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 649,18 a valere sul capitolo 70716 afferente alla U.P.B. indicata al comma 1.
Art. 22. Iniziative regionali a favore dei giovani.
1. Per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della
Art. 23. Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali.
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 36 della
(Omissis).
Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 269.733,06, costituendo per l'esercizio 2003 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate al comma 1 del presente articolo. Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2004 come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
Euro: 91.212,12
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
Euro: 178.520,94.
Art. 25. Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica.
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la
Art. 26. Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche.
1. Fino a diversa disciplina contrattuale, al personale regionale, iscritto all’Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass media di competenza del Gabinetto del Presidente ovvero della struttura organizzativa preposta nella direzione generale del Consiglio regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale lavoro giornalistico. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Al personale assegnato alla struttura prevista all'articolo 5 della
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'articolo 5 della
3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.
3 bis. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell’Assemblea legislativa. È facoltà dell’Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l’assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l’applicazione dell’articolo 43, comma 4 della
4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regione-Autonomie Locali, secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
5. [Oltre ai casi previsti dall’articolo 15 della
Art. 27. Valorizzazione della comunità professionale regionale.
1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della
a) Euro 5.005.817,00 per l'anno 2004;
b) Euro 6.960.298,00 per l'anno 2005.
2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all'articolo 1 della
a) Euro 1.012.395,00 per l'anno 2004;
b) Euro 1.017.795,00 per l'anno 2005.
4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999.
5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il personale.
Art. 28. Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato.
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che presenti domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione di unità di personale di cui al comma 1, a seguito dell’adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del provvedimento previsto all’articolo 4, comma 7 della
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 è subordinato al trasferimento delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 8 della
Art. 29. Interventi ed opere di difesa della costa.
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell’arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Per l’esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 30. Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della
1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 31. Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica".
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore originario, a partecipare alla Fondazione denominata "Istituto sui trasporti e la logistica" costituita in data 17 dicembre 2003 con atto del notaio Federico Stame, repertorio n. 47845.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
b) che persegua, senza fini di lucro, le finalità statutarie;
c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante nominato dalla Regione Emilia-Romagna nel consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'attuale statuto della Fondazione.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di fondatore originario della Regione Emilia-Romagna, in particolare in seno all'Assemblea dei Fondatori. La Giunta regionale nomina i componenti degli organi della Fondazione di competenza della Regione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
4. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità statutarie.
5. La Regione Emilia-Romagna contribuisce al fondo di dotazione della Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" con un importo pari a 50.000,00 Euro.
6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro annui.
6 bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro annui [3].
7. La Regione può inoltre concedere alla Fondazione un contributo per specifiche attività, il cui importo è stabilito dalla legge annuale di bilancio. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di tale contributo.
8. E' abrogato l'articolo 20 della
Art. 32. Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali,
1. Il limite fissato dall’articolo 16, comma 5 ter della
2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della
Art. 33. Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della
1. Al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della
"Art. 164 ter. Autostrade regionali.
1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:
a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.
6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.".
Art. 34. Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della
1. Al comma 1 dell'articolo 162 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 162 della
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 162 della
4. Alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 163 della
5. Al comma 2 dell'articolo 163 della
6. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 164 bis della
7. Al comma 1 dell'articolo 164 bis della
8. Al comma 3 dell'articolo 165 della
9. Alla rubrica dell'articolo 167 della
10. Al comma 2 dell'articolo 167 della
11. L'articolo 167 ter della
Art. 35. Modifiche alla
1. Il comma 7 bis dell’articolo 4 della
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo sono esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine dell’iscrizione nell’albo.".
Art. 36. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 37. Modifiche alla
[1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 della
"d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci e cinquanta capi complessivi di passeri e di cinque e cinquanta capi di tortore;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l’esercizio venatorio: dall’1 settembre al 31 gennaio allo storno, dall’1 settembre al 31 dicembre ai passeri e dall’1 settembre al 31 dicembre alla tortora.".]
Art. 38. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2004-2006 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 39. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Comma inserito dall’art. 40 della
[2] Comma abrogato dall'art. 19 della
[3] Comma inserito dall'art. 43 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 3 della