§ 6.2.73 – L.R. 28 luglio 2004, n. 17.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/07/2004
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Sviluppo della società dell'informazione.
Art. 2.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 3.  Cartografia regionale.
Art. 4.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 5.  Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
Art. 6.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 7.  Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER.
Art. 8.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 9.  Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
Art. 10.  Trasporto pubblico locale del settore ferroviario.
Art. 11.  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
Art. 12.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 13.  Viabilità di interesse regionale.
Art. 14.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 15.  Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 16.  Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
Art. 17.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 18.  Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari.
Art. 19.  Strutture formativo-professionali.
Art. 20.  Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini.
Art. 21.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
Art. 22.  Iniziative regionali a favore dei giovani.
Art. 23.  Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali.
Art. 24.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
Art. 25.  Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica.
Art. 26.  Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche.
Art. 27.  Valorizzazione della comunità professionale regionale.
Art. 28.  Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 29.  Interventi ed opere di difesa della costa.
Art. 30.  Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994.
Art. 31.  Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica".
Art. 32.  Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 33.  Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 34.  Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 35.  Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993.
Art. 36.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004.
Art. 37.  Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002.
Art. 38.  Copertura finanziaria.
Art. 39.  Entrata in vigore.


§ 6.2.73 – L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 28 luglio 2004, n. 103).

 

Art. 1. Sviluppo della società dell'informazione.

     1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) e per gli scopi e le attività di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"

     Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19

     Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

     Esercizio 2004: Euro 40.000,00

     Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

     Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00

     2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale.

 

     Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), è disposta, per l'esercizio 2004, una ulteriore autorizzazione di spesa, di Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 3. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 24 del 1975, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 290.000,00, per l'esercizio 2004, a valere sul Capitolo 03850.

 

     Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui seguenti capitoli sono disposte le sottoindicate autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2004: Euro 135.000,00

     b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. E), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2004: + Euro 1.000.000,00.

 

     Art. 5. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, in attuazione della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa) ed ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art. 13 bis della L. R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 1987 e del Bilancio pluriennale 1987-1989) che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, sono ridotte di Euro 2.440.348,07 a valere sul Capitolo 18877 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6430 - Sviluppo della proprietà coltivatrice diretta singola e cooperativa.

 

     Art. 6. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta, per l'esercizio 2004, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a favore del capitolo seguente afferente alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

     a) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"

     Euro 180.000,00.

 

     Art. 7. Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER.

     1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER, a norma di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) è disposta, per l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 23105 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8220 - Partecipazioni regionali in società per lo sviluppo economico e produttivo.

 

     Art. 8. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio a carattere storico e culturale degli insediamenti storici, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 (Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici), a valere sul capitolo 30890 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 639.133,52.

 

     Art. 9. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.

     1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) sono apportate le seguenti riduzioni a valere sui capitoli sottoindicati afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti come segue:

     a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Euro 5.369.682,56;

     b) Cap. 37336 "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Euro 1.946.849,48.

 

     Art. 10. Trasporto pubblico locale del settore ferroviario.

     1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, è autorizzata a dare copertura alla parte a proprio carico della quota "una tantum", con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale ferroviario.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.

 

     Art. 11. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna - ARNI), è disposta a favore dell'ARNI, un'ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:

     Esercizio 2004: + Euro 250.000,00.

 

     Art. 12. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

     a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30)"

     Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 68.317,19 a valere sul capitolo 43260 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

 

     Art. 13. Viabilità di interesse regionale.

     1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:

     a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, legge regionale 4 maggio 2001, n. 12)"

     Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.

 

     Art. 14. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2004, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

 

     Art. 15. Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 - Valorizzazione dell'associazionismo sociale sono ridotte per gli importi sottoindicati:

     a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Euro 193.575,67;

     b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Euro 279.923,39;

     c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Euro 421.261,48.

 

     Art. 16. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

     Esercizio 2004: Euro 1.000.000,00.

 

     Art. 17. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), è disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

 

     Art. 18. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari.

     1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 (Cap. 73140), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

 

     Art. 19. Strutture formativo-professionali.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), sono ridotte di Euro 1.243,26 a valere sul capitolo 75295 nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della Formazione professionale.

 

     Art. 20. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini.

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 374.300,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 21. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti, considerati di grande rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale, volti alla costruzione, al recupero ed al restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali, compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna Città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna); a tal fine, è disposta per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.850.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 649,18 a valere sul capitolo 70716 afferente alla U.P.B. indicata al comma 1.

 

     Art. 22. Iniziative regionali a favore dei giovani.

     1. Per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

 

     Art. 23. Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 36 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2004, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2003, e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica):

     (Omissis).

 

     Art. 24. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28 del 2003 con riferimento allo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini ed agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane è aumentata, per l'esercizio 2004, di Euro 3.300.000,00 a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 269.733,06, costituendo per l'esercizio 2003 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate al comma 1 del presente articolo. Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2004 come segue:

     a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali

     Euro: 91.212,12

     b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate

     Euro: 178.520,94.

 

     Art. 25. Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica.

     1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la legge regionale n. 15 del 2003 è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 26. Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche.

     1. Fino a diversa disciplina contrattuale, al personale regionale, iscritto all’Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass media di competenza del Gabinetto del Presidente ovvero della struttura organizzativa preposta nella direzione generale del Consiglio regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale lavoro giornalistico. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Al personale assegnato alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 43 del 2001.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale del Consiglio regionale previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.

     3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.

     3 bis. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell’Assemblea legislativa. È facoltà dell’Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l’assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l’applicazione dell’articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell’assemblea legislativa [1].

     4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regione-Autonomie Locali, secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

     5. [Oltre ai casi previsti dall’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi) il ricorso alla trattativa privata per l’affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l’affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l’articolo 15, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2000] [2].

 

     Art. 27. Valorizzazione della comunità professionale regionale.

     1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell'Agenda per la modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:

     a) Euro 5.005.817,00 per l'anno 2004;

     b) Euro 6.960.298,00 per l'anno 2005.

     2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).

     3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono autorizzati i seguenti importi:

     a) Euro 1.012.395,00 per l'anno 2004;

     b) Euro 1.017.795,00 per l'anno 2005.

     4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999.

     5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il personale.

 

     Art. 28. Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato.

     1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che presenti domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), può essere acquisito negli organici regionali o degli enti strumentali della Regione nonché, previa intesa, negli organici delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane o degli Enti Parco del territorio regionale.

     2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione di unità di personale di cui al comma 1, a seguito dell’adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del provvedimento previsto all’articolo 4, comma 7 della legge n. 36 del 2004.

     3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 è subordinato al trasferimento delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 8 della legge n. 36 del 2004, per l’anno 2004 e successivi ed è effettuato fino a concorrenza delle risorse attribuite da parte dello Stato.

 

     Art. 29. Interventi ed opere di difesa della costa.

     1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

     a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;

     b) contenimento dei processi erosivi del litorale;

     c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;

     d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

     3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell’arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     4. Per l’esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

 

     Art. 30. Incentivo alla progettazione a norma dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994.

     1. I compensi che la Regione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), ripartisce, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione stessa.

 

     Art. 31. Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica".

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore originario, a partecipare alla Fondazione denominata "Istituto sui trasporti e la logistica" costituita in data 17 dicembre 2003 con atto del notaio Federico Stame, repertorio n. 47845.

     2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

     b) che persegua, senza fini di lucro, le finalità statutarie;

     c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante nominato dalla Regione Emilia-Romagna nel consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto dall'attuale statuto della Fondazione.

     3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di fondatore originario della Regione Emilia-Romagna, in particolare in seno all'Assemblea dei Fondatori. La Giunta regionale nomina i componenti degli organi della Fondazione di competenza della Regione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

     4. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità statutarie.

     5. La Regione Emilia-Romagna contribuisce al fondo di dotazione della Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica" con un importo pari a 50.000,00 Euro.

     6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro annui.

     6 bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro annui [3].

     7. La Regione può inoltre concedere alla Fondazione un contributo per specifiche attività, il cui importo è stabilito dalla legge annuale di bilancio. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di tale contributo.

     8. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale n. 30 del 1998.

 

     Art. 32. Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il limite fissato dall’articolo 16, comma 5 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è modificato dal “30 per cento” al “cinquanta per cento”.

     2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, è spostato al 30 giugno 2005 laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30 giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 31 ottobre 2004.

 

     Art. 33. Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999.

     1. Al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), tra l'articolo 164 bis e l'articolo 165 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 164 ter. Autostrade regionali.

     1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente Capo hanno altresì carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.

     2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.

     3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

     4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.

     5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:

     a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

     b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;

     c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;

     d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.

     6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.".

 

     Art. 34. Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999.

     1. Al comma 1 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole: “delle strade e autostrade” sono sostituite dalla parola: “viaria”.

     2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999 sono aggiunte le parole: “sulla rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all’articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali”.

     3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999.

     4. Alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 dopo la parola: “rete” e prima delle parole: “di interesse regionale” è inserita la parola: “viaria”.

     5. Al comma 2 dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 sono soppresse le parole: “ivi comprese” e sono aggiunte dopo la parola: “Stato” le parole: “e le autostrade regionali”.

     6. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 la parola: “viaria” è sostituita dalle parole: “delle strade di interesse regionale”.

     7. Al comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999: nella lettera a) sono soppresse le parole: “le modalità ed”; dopo la parola: “finanziamenti” sono soppresse le parole: “, nonché le percentuali degli stessi”; alla lettera b) la parola: “viaria” è sostituita dalle parole: “delle strade”; e sono soppresse le parole: “, nonché le priorità di realizzazione”.

     8. Al comma 3 dell'articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999 la parola: “su” è sostituita dalle parole: “relativi ad autostrade regionali o a”.

     9. Alla rubrica dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole: “Regione - Province” sono sostitute dalle parole: “per la rete viaria di interesse regionale”.

     10. Al comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999: le parole: “agli interventi sulla rete stradale relativi” sono soppresse; alla lettera a) la parola: “viaria” è sostituita con le parole: “delle strade”; alla lettera f) dopo la parola: “traffico” sono aggiunte le parole: “e costituzione di un centro regionale di monitoraggio”; dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: “f bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter”.

     11. L'articolo 167 ter della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.

 

     Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993.

     1. Il comma 7 bis dell’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

     "7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo sono esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine dell’iscrizione nell’albo.".

 

     Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004.

     1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004, le parole “per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge” sono sostituite dalle seguenti parole: “per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 13”.

     2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, la frase iniziale: “La promozione del sistema è affidata ad un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e più in generale alle disposizioni del presente Capo, sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica,” è sostituita dalla seguente: “La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente Capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica,”.

 

     Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002. [4]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”), le parole “2002-2003 e 2003-2004” sono sostituite dalle parole “2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006”.

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 le parole “Passero (Passer Italiae) e Passera Mattugia (Passer montanus)” sono sostituite con le parole “Passero (Passer Italiae), Passera Mattugia (Passer montanus) e Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto);”.

     3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2002 sono sostituite dalle seguenti:

     "d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni, di dieci e cinquanta capi complessivi di passeri e di cinque e cinquanta capi di tortore;

     e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l’esercizio venatorio: dall’1 settembre al 31 gennaio allo storno, dall’1 settembre al 31 dicembre ai passeri e dall’1 settembre al 31 dicembre alla tortora.".]

 

     Art. 38. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2004-2006 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 39. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Comma inserito dall’art. 40 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della stessa L.R. 28/07.

[3] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 10 luglio 2006, n. 11.