§ 2.3.21 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 33.
Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:12/04/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità e delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna.
Art. 2.  Principi per l'attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana.
Art. 3.  Criteri per la attribuzione delle funzioni.
Art. 4.  Funzioni della Città metropolitana.
Art. 5.  Funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane.
Art. 6.  Modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni.
Art. 7.  Termini per l'attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana.
Art. 8.  Disposizioni finali e transitorie.


§ 2.3.21 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 33.

Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni.

(B.U. n. 71 del 14 aprile 1995).

 

Art. 1. Finalità e delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna.

     1. Attraverso l'istituzione della Città metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di realizzare il miglior funzionamento degli Enti locali dell'area bolognese ed una più efficace collaborazione fra essi e le aree limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo policentrico del territorio regionale.

     2. L'area metropolitana di Bologna è costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.

     3. Secondo quanto sarà stabilito dallo statuto della Città metropolitana, nell'ambito del territorio già ricompreso nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola, sarà costituito, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, un circondario il cui ambito di autonomia sarà definito dallo statuto medesimo.

     4. La Città metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito della autonomia statutaria, forme e modalità specifiche di consultazione e concertazione con i Comuni dell'area.

     5. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla verifica della delimitazione di cui al comma 2 provvedendo, se del caso, a rivederne i confini nel rispetto dell'art. 17, commi 1 e 3 della Legge n. 142 del 1990.

     6. Istituita la Città metropolitana, la Regione provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali del Comune capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche attraverso una nuova delimitazione territoriale.

 

     Art. 2. Principi per l'attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana.

     1. La legislazione regionale, nel ripartire fra i Comuni e la Città metropolitana le funzioni amministrative, si ispira ai seguenti principi:

     a) cooperazione delle Amministrazioni interessate;

     b) sussidiarietà come criterio fondamentale di riparto dei ruoli tra i livelli di governo;

     c) semplificazione dell'azione amministrativa, secondo i principi e le modalità previste nelle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

     d) progressività nel trasferimento delle funzioni;

     e) corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse assegnate.

     2. La Città metropolitana opera secondo principi di collaborazione con le aree limitrofe e con le Province della regione Emilia-Romagna, anche attraverso accordi di programma quando vengano definiti ovvero attuati interventi, progetti e opere di rilevanza per il sistema regionale policentrico.

 

     Art. 3. Criteri per la attribuzione delle funzioni.

     1. Nella individuazione delle funzioni da attribuire alla Città metropolitana, ai sensi degli artt. 3, comma 3 e 19 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la legislazione regionale si ispira ai seguenti criteri:

     a) compete alla Città metropolitana il ruolo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento dell'azione del governo locale nel proprio territorio; in particolare ad essa è riservata l'adozione di indirizzi generali sulle modalità di scelta delle tipologie gestionali e sulle tariffe, nonché l'esercizio delle relative funzioni di controllo, con riguardo ai servizi svolti dai Comuni;

     b) sono demandate alla Città metropolitana le funzioni di interesse metropolitano già spettanti alla Regione e ai Comuni;

     c) è riconosciuto alla Città metropolitana il ruolo di soggetto gestionale quando esigenze di integrazione e di economicità richiedano una gestione organica ed unitaria dei servizi relativi alle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4, lett. e) n. 1.

 

     Art. 4. Funzioni della Città metropolitana.

     1. La Città metropolitana di Bologna svolge le funzioni attribuite e delegate alla Provincia dalle leggi statali e regionali.

     2. Inoltre spettano alla Città metropolitana:

     a) in materia di pianificazione territoriale:

     1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana che, oltre ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15, comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, possa prevedere specifiche forme di coordinamento per le aree di più intensa urbanizzazione e per quelle interessate da una continuità di urbanizzazione fra Comuni limitrofi;

     2) la verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici dei Comuni con il Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana [1];

     b) in materia di viabilità, traffico e trasporti:

     1) la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano;

     2) il coordinamento dei Piani urbani del traffico dei singoli comuni;

     3) lo sviluppo ed il potenziamento di una adeguata rete di monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

     4) l'adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione privata in relazione ai livelli di inquinamento atmosferico;

     5) l'organizzazione e il coordinamento del trasporto di taxi e di noleggio con conducente;

     6) l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei principali provvedimenti comunali in materia di traffico, di trasporto pubblico e privato;

     c) in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali:

     1) l'individuazione di indirizzi generali in tema di coordinamento e programmazione delle attività culturali e la organizzazione di circuiti di interscambio delle programmazioni culturali;

     2) l'esercizio delle funzioni regionali relative ai musei e alle biblioteche locali;

     d) in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:

     1) il concorso alla elaborazione degli strumenti regionali di pianificazione e dei piani di bacino;

     2) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano;

     3) l'esercizio di funzioni di controllo ambientale e di prevenzione;

     4) la formazione del Piano metropolitano per lo smaltimento dei rifiuti e lo svolgimento di funzioni di indirizzo, controllo e gestione;

     e) in materia di raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche:

     1) l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, in ambito metropolitano, in ordine alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e la gestione degli impianti anche mediante proprie aziende, nonché la determinazione delle tariffe;

     f) in materia di sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

     1) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita ed il rilascio delle relative autorizzazioni;

     2) la promozione di attività di supporto e di servizio alle imprese;

     3) l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad armonizzare le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni metropolitani ai sensi dell'art. 36, comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire una organizzazione e programmazione degli orari degli esercizi commerciali che risponda alle esigenze indicate all'art. 5, comma 3, lett. d) della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando i criteri previsti dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40;

     g) in materia di sanità, scuola e formazione professionale:

     1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento e di gestione di area vasta.

     3. Con leggi regionali vengono attribuite alla Città metropolitana le funzioni normalmente affidate ai Comuni, quando abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie individuate dall'art. 19 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 5. Funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane.

     1. Restano ai Comuni metropolitani la piena titolarità e l'esercizio di tutte le funzioni non espressamente attribuite alla Città metropolitana.

     2. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni stesse, possono volontariamente attuare forme di cooperazione con la Città metropolitana e possono avvalersi della sua assistenza tecnico-amministrativa.

     3. Sono fatte salve le funzioni attribuite alle Comunità Montane dalla legislazione vigente.

 

     Art. 6. Modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni.

     1. La Città metropolitana può svolgere le funzioni ad essa attribuite con modalità differenziate e strumenti operativi diversi in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonché della qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio.

 

     Art. 7. Termini per l'attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana.

     1. La Città metropolitana esercita le funzioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 dall'atto di insediamento dei propri organi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

     2. La Regione individua le funzioni specifiche da attribuire alla Città metropolitana sulla base dei principi e dei criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 3 nei seguenti termini decorrenti dalla costituzione della autorità metropolitana:

     a) entro un anno per le funzioni ricomprese nel settore organico del territorio-ambiente;

     b) entro due anni per le funzioni ricomprese nel settore organico dei servizi alla persona e sociali;

     c) entro tre anni per le funzioni ricomprese nel settore organico dello sviluppo economico.

 

     Art. 8. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Le funzioni gestionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), con particolare riferimento ai servizi indicati nell'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4 lett. e) n. 1, divengono operative dal momento in cui vengono trasferiti i relativi mezzi e risorse, secondo le modalità previste dal decreto istitutivo della Città metropolitana.

     2. Il trasferimento in capo alla Città metropolitana delle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) nn. 2, 3 e 4, lett. e) n. 1, ricomprende quote di partecipazione alle aziende e società di gestione dei servizi pubblici locali in misura tale che sia garantita alla Città metropolitana, tramite il trasferimento delle quote detenute dalla Provincia e di una parte delle quote detenute dal Comune capoluogo, la maggioranza della partecipazione complessivamente spettante agli Enti locali territoriali.

     3. Nell'ambito territoriale già corrispondente all'Assemblea di Comuni per la programmazione di Imola e nelle altre realtà dotate di peculiari forme di gestione dei servizi, le aziende e le società a partecipazione locale non interessate al trasferimento di cui al comma 2 possono integrarsi con servizi di ambito metropolitano sulla base di specifiche convenzioni.

     4. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 


[1] Punto così modificato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.