§ 3.3.4 – L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:24/01/1977
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco
Art. 11. 
Art. 12.      E' vietato, nell'àmbito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del [...]
Art. 13.      E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la [...]
Art. 17. 


§ 3.3.4 – L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.

(B.U. n. 11 del 25 gennaio 1977).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.

     Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

     1. Con la presente legge viene altresì istituito un ''fondo regionale per la conservazione della natura'', con i seguenti scopi:

     a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;

     b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;

     c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

     2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

     3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).

 

Titolo II

PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA

 

     Art. 4.

     E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:

 

Denominazione latina                  Denominazione italiana

 

- Anconitum variegatum                Anconito

- Anemone (Sezione pulsatilla         Anemone

specie plurime (sp.pl).

- Anemone narcissiflora               Anemone a fiori di narciso

- Aquilegia sp.pl.                    Aquilegia

- Arbutus unedo                       Corbezzolo

- Armeria sp.pl.                      Armeria

- Arnica montana                      Arnica

- Aster alpinus                       Astro alpino

- Campanula medium                    Campanula

- Convallaria Majalis                 Mughetto

- Cistus incanus                      Cisto

- Crocus sp.pl.                       Croco o zafferano selvatico

- Daphne sp.pl.                       Fior di stecco

- Dianthus sp.pl.                     Garofano

- Doronicum cordatum                  Doronico o foglie cuoriformi

- Dictamnus albus                     Dittamo

- Eriphorum sp.pl.                    Pennacchi

- Erythronium dens canis              Dente di cane

- Fritillaria tenella                 Fritillaria

- Galanthus nivalis                   Bucaneve

- Gentiana sp.pl.                     Genziana

- Geranium argenteum                  Geranio argenteo

- Ilex aquifolium                     Agrifoglio

- Leucojum sp.pl                      Campanella

- Lilium sp.pl                        Giglio

- Narcissus sp.pl.                    Narciso

- Nymphaea alba                       Ninfea bianca

- Orchidacee: tutte le specie         Orchidee: tutte le specie

- Paradisia liliastrum                Liliastro

- Pinguicola vulgaris                 Pinguicola

- Primula auricula                    Primula orecchio d'orso

- Quercus psuedosuber                 Cerro-Sughera

- Rhamnus alaternus                   Alaterno

- Rhododendrum ferrugineum            Rododendro ferrugineo

- Sempervivum sp.pl.                  Semprevivo sp.pl.

- Saxifraga (tutte le specie          Saxifraga (tutte le specie

  crassulente)                        crassulente)

- Scilla bifolia                      Scilla

- Scolopendrium sp.pl.                Lingua cervina

- Soldanella alpina                   Soldanella

- Stahpylea pinnata                   Borsolo

- Sternbergia lutea                   Amarillide giallo

- Taxus bacata                        Tasso

- Tozzia alpina                       Tozzia

- Trollius europaeus                  Botton d'oro

- Tulipa sp.pl. (eccetto

T.silvestris)                         Tulipano sp.pl.

- Vinca sp.pl.                        Pervinca

 

     L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.

     E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

     Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.

     Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6. [4]

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

     Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo [5].

     Il decreto dovrà indicare:

     a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;

     b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

     c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

     d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

     Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

     Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati [6].

 

     Art. 7. [7]

     I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree a parco regionale e riserva naturale.

 

     Art. 8. [8]

     Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'art. 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardino, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.

     Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.

     A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.

 

     Art. 9. [9]

     Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli articoli 4 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini e delle Province, nonché tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Gli elenchi delle specie protette, l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6 saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Circondario e Comune della Regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

 

Titolo III

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

 

     Art. 10.

     Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:

     a) [10];

     b) i funghi ipogei (tartufi);

     c) i muschi;

     d) le fragole;

     e) i lamponi;

     f) i mirtilli;

     g) le more di rovo;

     h) le bacche di ginepro.

     (omissis) [11].

     Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:

 

- funghi ipogei (tartufi)                                 kg 1,000

- muschi                                                  kg 0,300

- lamponi                                                 kg 1,000

- more                                                    kg 1,000

- fragole                                                 kg 1,000

- mirtilli                                                kg 1,000

bacche di ginepro                                         kg 0,200

 

     Il limite massimo per la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

     Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

 

     Art. 11. [12]

     Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini e le Province per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.

     I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

     I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

     (Omissis) [13].

     (Omissis) [14].

 

     Art. 12.

     E' vietato, nell'àmbito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.

     E altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.

     La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

 

     Art. 13.

     E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

     Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

 

Titolo IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 14. [15]

     Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini.

 

     Art. 15. [16]

     Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione [17].

     (Omissis) [18].

     La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'àmbito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto [19].

     Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

     Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'art. 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'art. 8.

     Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

     Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.

     Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

     L'ingiunzione può essere modificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

     Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dell'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini e dalle Province può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o della Provincia.

 

     Art. 16.

     Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.

Titolo V

FINANZIAMENTO DELLA LEGGE

 

     Art. 17. [20]

     (Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 26 luglio 2003, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[5] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 1 agosto 2002, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 1 agosto 2002, n. 18.

[7] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[8] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[9] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[10] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6.

[11] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6.

[12] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[13] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

[14] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23.

[16] Articolo così modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[17] Comma modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38 e così sostituito dall’art. 62 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[19] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.