Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/08/1994 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Delega di funzioni. |
Art. 2. Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade. |
Art. 3. Sostituzione. |
Art. 4. Pubblicità e ricorso contro gli atti. |
Art. 5. Abrogazione di norme. |
Art. 6. Dichiarazione di urgenza. |
§ 4.1.32 - Legge Regionale 19 agosto 1994, n. 35.
Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.
(B.U. n. 85 del 23 agosto 1994).
Art. 1. Delega di funzioni.
1. Le Province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del DLgs n. 360 del 1993.
2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con
Art. 2. Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade.
1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.
Art. 3. Sostituzione.
1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui all'art. 2, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 4. Pubblicità e ricorso contro gli atti.
1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.
3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con
5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. La
Art. 6. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.