§ 4.1.70 - L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.
Norme per la riduzione del rischio sismico


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/10/2008
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Attribuzione delle funzioni
Art. 4.  Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Art. 5.  Compiti della Provincia
Art. 6.  Principi generali in materia di pianificazione
Art. 7.  Pianificazione provinciale
Art. 8.  Pianificazione comunale
Art. 9.  Ambito di applicazione
Art. 10.  Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Art. 11.  Autorizzazione sismica
Art. 12.  Procedimento di autorizzazione
Art. 13.  Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Art. 14.  Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Art. 15.  Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Art. 16.  Edifici di speciale importanza artistica
Art. 17.  Eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 18.  Vigilanza
Art. 19.  Collaudo statico
Art. 20.  Rimborso forfettario per le spese istruttorie
Art. 21.  Regime sanzionatorio
Art. 22.  Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
Art. 23.  Abrogazioni
Art. 24.  Disposizioni transitorie
Art. 25.  Norma di rinvio
Art. 26.  Disposizione finanziaria
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 4.1.70 - L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

Norme per la riduzione del rischio sismico

(B.U. 30 ottobre 2008, n. 184)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

 

     Art. 2. Finalità

1. La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.

2. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è previsto un periodo transitorio, di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle scelte organizzative e per la strutturazione dei servizi tecnici competenti; al termine del periodo transitorio trovano applicazione le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni di cui al Titolo IV.

 

TITOLO II

FUNZIONI IN MATERIA SISMICA

 

     Art. 3. Attribuzione delle funzioni

1. Le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché i tempi e le modalità di attuazione.

3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il conferimento stabile ed integrato a loro forme associative, entro il termine di cui al comma 2, comunicano la volontà di continuare ad esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in conformità agli standard minimi di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.

5. La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 2, adegua il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche e provvede alla copertura dei posti vacanti, secondo le forme e le modalità previste dal Capo I della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione dei provvedimenti e delle misure secondo gli impegni assunti, ai sensi dei commi 2 e 3.

7. La Giunta regionale svolge il monitoraggio delle attività comunali di cui al comma 6, sollecitando il rispetto degli impegni assunti dai Comuni singoli o associati. In caso di persistente inerzia delle amministrazioni comunali o di grave ritardo, tali da compromettere il corretto esercizio delle funzioni sismiche secondo i tempi definiti dalla presente legge, la Giunta regionale assegna ai medesimi enti un termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale assume i provvedimenti sostitutivi, conferendo alle strutture tecniche regionali l'esercizio delle funzioni in materia sismica.

8. L'avvalimento opera per un periodo non inferiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 4. Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresì indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università, il CNR e altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica.

2. La Giunta regionale provvede altresì:

a) a definire i criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

b) a promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche.

3. È istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica, attraverso la riduzione del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno parte l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente.

 

     Art. 5. Compiti della Provincia

1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del parere, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi. [1]

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Provincia può stipulare apposita convenzione, prevedendo un congruo rimborso per le spese sostenute dalle strutture tecniche regionali.

 

TITOLO III

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

 

     Art. 6. Principi generali in materia di pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione del presente Titolo sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.

 

     Art. 7. Pianificazione provinciale

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.

2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.

 

     Art. 8. Pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:

a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;

b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.

2. I Comuni adeguano il proprio Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.

 

TITOLO IV

VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

 

     Art. 9. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.

2. La variante al progetto è da considerare sostanziale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), quando comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

4. La Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore del presente Titolo, assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi.

5. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione anche per la realizzazione di interventi nell'ambito di opere pubbliche e di pubblica utilità ad esclusione delle opere progettate dalle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, per le quali la validazione del progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) tiene luogo dell'autorizzazione o del deposito di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

 

     Art. 10. Rapporto con il titolo abilitativo edilizio

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.

2. Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

3. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;

b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.

 

     Art. 11. Autorizzazione sismica

1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

 

     Art. 12. Procedimento di autorizzazione

1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 alla struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e completezza.

4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.

7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:

a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;

b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni.

8. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le relative norme di attuazione, in materia di impianti produttivi.

 

     Art. 13. Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.

5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11, comma 5. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma 9 dell'articolo 12.

 

     Art. 14. Verifica tecnica e valutazione di sicurezza

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.

2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.

3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

     Art. 15. Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica

1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13 produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

 

     Art. 16. Edifici di speciale importanza artistica

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio n. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.

2. La medesima disciplina tecnica trova applicazione per i lavori di natura antisismica negli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC ai sensi dell'articolo A-9 comma 1 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

 

     Art. 17. Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, al deposito del progetto allo Sportello unico per l'edilizia.

 

     Art. 18. Vigilanza

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

 

     Art. 19. Collaudo statico

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione, di cui all'articolo 12, ed alla denuncia di deposito, di cui all'articolo 13, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.

5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

 

     Art. 20. Rimborso forfettario per le spese istruttorie

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13, è dovuta, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.

 

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO

 

     Art. 21. Regime sanzionatorio

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla disciplina sanzionatoria richiamata dal comma 1 vengono svolte dai Comuni, avvalendosi delle strutture tecniche competenti in materia sismica, individuate in attuazione della presente legge.

 

     Art. 22. Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie [2]

1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:

a) la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);

b) il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 3 del 1999;

b) l'articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie

1. Gli articoli di cui al Titolo IV trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

3. I procedimenti si intendono in corso qualora:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente.

 

     Art. 25. Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 26. Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 27. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione degli articoli di cui al Titolo IV che entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 61 della L.R. 6 luglio 2009, n. 6.