§ 1.1.15 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.
Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:04/08/1999
Numero:339


Sommario
Art. 1.  Definizione e caratteristiche.
Art. 2.  Riconoscimento.
Art. 3.  Immissione in commercio.
Art. 4.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 5.  Operazioni consentite.
Art. 6.  Operazioni non consentite.
Art. 7.  Modalità di utilizzazione.
Art. 8.  Etichette.
Art. 9.  Preparazione di bevande analcoliche.
Art. 10.  Importazione e riconoscimento.
Art. 11.  Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio.
Art. 12.  Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande.
Art. 13.  Pubblicità.
Art. 14.  Ricerca e coltivazione.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Deroghe.
Art. 17.  Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.
Art. 18.  Esaurimento scorte.


§ 1.1.15 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339. [1]

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

(G.U. 1 ottobre 1999, n. 231).

 

CAPO I

ACQUE DI SORGENTE

 

Art. 1. Definizione e caratteristiche.

     1. Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

     2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

     a) geologico e idrogeologico;

     b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

     c) microbiologico.

     3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

     4. Il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.

     5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonché le modalità per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.

     6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:

     a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) è effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;

     b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisico-chimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;

     c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalità per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993.

 

     Art. 2. Riconoscimento.

     1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della sanità ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 1.

     2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la località ove essa sgorga, l'eventuale designazione commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

     3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

     4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

     5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 3. Immissione in commercio.

     1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 è subordinata ad autorizzazione regionale.

     2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5.

     3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 4. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che:

     a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

     b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua;

     c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate;

     d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

 

     Art. 5. Operazioni consentite.

     1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

     a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,

approvvigionamento in vasche o serbatoi;

     b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

     c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

     d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

     e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

 

     Art. 6. Operazioni non consentite.

     1. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nell'articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

 

     Art. 7. Modalità di utilizzazione.

     1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve avvenire in prossimità della sorgente.

     2. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

     3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

 

     Art. 8. Etichette.

     1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:

     a) "acqua di sorgente" seguito dal nome della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa;

     b) il volume nominale;

     c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3;

     d) il termine minimo di conservazione;

     e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

     f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);

     g) la dicitura "con aggiunta di anidride carbonica" o il termine "gassata" qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.

     2. Sulle etichette può essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:

     a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     b) se detta designazione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

     c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

     d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

     3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

     4. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive adottate in materia in sede comunitaria.

     5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.

 

     Art. 9. Preparazione di bevande analcoliche.

     1. E' consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 10. Importazione e riconoscimento.

     1. E' consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanità.

     2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; in tal caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

     3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.

     4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 11. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio.

     1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.

     2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.

     3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

     4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

     5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     6. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità.

     7. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

 

     Art. 12. Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande.

     1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. Pubblicità.

     1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

 

     Art. 14. Ricerca e coltivazione.

     1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

 

     Art. 15. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

     b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 5;

     c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;

     d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

 

     Art. 16. Deroghe.

     1. Per le acque di sorgente destinate all'esportazione, le indicazioni da riportare sulle etichette e sui recipienti a norma dell'articolo 8, su autorizzazione specifica del Ministero della sanità, possono essere adeguate alle prescrizioni vigenti nel Paese importatore.

 

CAPO II

ACQUE MINERALI NATURALI

 

     Art. 17. Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).".

     5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     8. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     11. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

 

CAPO III

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 18. Esaurimento scorte.

     1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

     1 bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002 [2].


[1] Abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 1° marzo 2002, n. 39.