§ 6.2.49 - Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 15.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/02/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 2.  Cartografia regionale.
Art. 3.  Sistema informativo regionale.
Art. 4.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 5.  Costruzione sede organi e servizi regionali (integrazioni).
Art. 6.  Interventi per la forestazione.
Art. 7.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 8.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.
Art. 9.  Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari.
Art. 10.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 11.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 12.  Fondo di garanzia dei Consorzi regionali - Forme associative artigiane di primo grado.
Art. 13.  Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
Art. 14.  Interventi nel settore dell'artigianato.
Art. 15.  Conferimento all'Artigiancassa.
Art. 16.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 17.  Modifica alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche".
Art. 18.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 19.  Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 20.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 21.  Mercati e strutture annonarie.
Art. 22.  Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 23.  Qualificazione e sviluppo del termalismo.
Art. 24.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 25.  Investimenti per la sicurezza delle città.
Art. 26.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 27.  Piani di risanamento atmosferico.
Art. 28.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 29.  Pianificazione e risanamento delle acque.
Art. 30.  Pianificazione e incentivazione smaltimento rifiuti.
Art. 31.  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
Art. 32.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 33.  Parchi e riserve regionali.
Art. 34.  Interventi per i servizi di piena nei corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali.
Art. 35.  Porti regionali e comunali.
Art. 36.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 37.  Contributi per opere stradali.
Art. 38.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 39.  Programmi d'area.
Art. 40.  Modifica alla L.R. 19 agosto 1996, n. 32 "Provvedimenti straordinari a seguito del fenomeno franoso nel comune di Corniglio".
Art. 41.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 42.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 43.  Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
Art. 44.  Interventi volti al controllo della popolazione canina.
Art. 45.  Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 46.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 47.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.
Art. 48.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 49.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 50.  Strutture formativo-professionali.
Art. 51.  Integrazione all'art. 8 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 52.  Trasferimento all'esercizio 2000 delle autorizzazioni di spesa relative al 1999 finanziate con mezzi regionali.
Art. 53.  Modifica alla L.R. 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di politica regionale del lavoro".
Art. 54.  Copertura finanziaria.
Art. 55.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.49 - Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 15.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e del Bilancio pluriennale 2000-2002.

(B.U. n. 36 del 29 febbraio 2000).

 

Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2000, un contributo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 2. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 03850).

 

     Art. 3. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 3.200.000.000 (Euro 1.652.662,08)

     b) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39).

 

     Art. 4. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 2000, una autorizzazione di spesa di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 03925).

 

     Art. 5. Costruzione sede organi e servizi regionali (integrazioni).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 9 aprile 1990, n. 29 sono integrate nel modo seguente:

     Esercizio 2000: Lire 1.226.227.221 (Euro 633.293,51)

     Esercizio 2001: Lire 10.229.771.660 (Euro 5.283.236,15)

     Esercizio 2002: Lire 20.199.849.037 (Euro 10.432.351,40) (Cap. 04270).

 

     Art. 6. Interventi per la forestazione.

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

     Esercizio 2000: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)

     b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione e attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)"

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).

 

     Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e della bonifica, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica, e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2000: Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19)

     b) Cap. 16337 "Contributi per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2000: Lire 4.550.000.000 (Euro 2.349.878,89).

 

     Art. 8. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.

     1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 18342 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnico- finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

     Esercizio 2000: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     b) Cap. 18344 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

     Esercizio 2000: Lire 800.000.000 (Euro 413.165,52)

     c) Cap. 18346 "Finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"

     Esercizio 2000: Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28).

 

     Art. 9. Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari.

     1. Per la concessione di contributi in capitale finalizzati all'attuazione di investimenti per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2000: Lire 26.300.000.000 (Euro 13.582.816,45)

     Esercizio 2001: Lire 13.700.000.000 (Euro 7.075.459,52) (Cap. 20053).

 

     Art. 10. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 2000: Lire 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09)

     b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 2000: Lire 2.250.000.000 (Euro 1.162.028,02).

 

     Art. 11. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 2000, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76)

     b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 550.000.000 (Euro 284.051,29)

     c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32).

 

     Art. 12. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali - Forme associative artigiane di primo grado.

     1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 2000, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 21945).

 

     Art. 13. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, sono ridotte di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 22202).

 

     Art. 14. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, è disposta, per l'esercizio finanziario 2000, la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)"

     Lire 23.000.000.000 (Euro 11.878.508,68).

 

     Art. 15. Conferimento all'Artigiancassa.

     1. Per il finanziamento dell'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane, a norma della lett. b) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25) (Cap. 22274).

 

     Art. 16. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e della L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, è disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 24400).

 

     Art. 17. Modifica alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche". [1]

 

     Art. 18. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono modificate ed integrate nel modo seguente:

     a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 2000: - Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)

     b) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi od altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 2000: - Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)

     c) Cap. 25525 "Contributi in conto capitale per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lettere a) e d), art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) e art. 7, commi 1, 2 e lett. c) del comma 3, L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)" (CNI)

     Esercizio 2000: + Lire 29.060.146.156 (Euro 15.008.312,97)

     2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte dalla lett. c) del comma 1 sono ridotte le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali a valere sui sottoelencati capitoli, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 25520 "Contributi in conto interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Riduzione pari a Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     b) Cap. 25524 "Contributi in conto capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Riduzione pari a Lire 1.100.000.000 (Euro 568.102,59)

     c) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Riduzione pari a Lire 10.960.146.156 (Euro 5.660.443,10).

 

     Art. 19. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica", sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sotto riportati:

     a) Cap. 25554 "Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi (art. 2, comma 3, art. 7, comma 2, lett. c), art. 12, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

     Esercizio 2000: Lire 900.000.000 (Euro 464.811,21)

     b) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e articoli 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

     Esercizio 2000: Lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32).

 

     Art. 20. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

     Esercizio 2000: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 25780)

     b) Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

     Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 25785).

 

     Art. 21. Mercati e strutture annonarie.

     1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 27000).

 

     Art. 22. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della L.R. 10 dicembre 1987, n. 40, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 27500).

 

     Art. 23. Qualificazione e sviluppo del termalismo.

     1. Per le concessioni di contributi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 recante "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 29300).

 

     Art. 24. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" per gli interventi sottoelencati, sono così integrate:

     b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)

     c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60).

 

     Art. 25. Investimenti per la sicurezza delle città.

     1. Per la realizzazione di investimenti volti al miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città, ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)"

     Esercizio 2000: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98)

     Esercizio 2001: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98).

 

     Art. 26. Opere acquedottistiche e fognarie.

     1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"

     Esercizio 2000: Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)

     b) Cap. 35720 "Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).

 

     Art. 27. Piani di risanamento atmosferico.

     1. Per la realizzazione dei piani di risanamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 e della lett. a) dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 2000: Lire 1.150.000.000 (Euro 593.925,43) (Cap. 37120).

 

     Art. 28. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito di interventi per la ricerca ambientale di cui alle seguenti leggi: L.R. 31 agosto 1978, n. 39; art. 43, L.R. 2 maggio 1985, n. 17 e art. 27, L.R. 16 novembre 1985, n. 23, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono modificate nel modo seguente:

     Esercizio 2000: - Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14) (Cap. 37150).

 

     Art. 29. Pianificazione e risanamento delle acque.

     1. Per le finalità previste dall'art. 114 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37250 "Spese per la redazione del Piano regionale per il risanamento, l'uso e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 3/99)"

     Esercizio 2000: Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).

 

     Art. 30. Pianificazione e incentivazione smaltimento rifiuti.

     1. Per i sottoelencati interventi, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 2000: Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)

     b) Cap. 37338 "Spese per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti (art. 32, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 2000: Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).

 

     Art. 31. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

     1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 134 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoindicati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 37372 "Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (art. 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)". (CNI)

     Esercizio 2000: Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25)

     b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)". (CNI)

     Esercizio 2000: Lire 6.500.000.000 (Euro 3.356.969,84).

     2. Contestualmente alle autorizzazioni di spese disposte dal comma precedente sono ridotte di Lire 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09) le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37362.

 

     Art. 32. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07) (Cap. 38050).

     2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 75.000.000 (Euro 38.734,27) (Cap. 38070).

 

     Art. 33. Parchi e riserve regionali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, è disposta, per l'esercizio 2000 un'autorizzazione di spesa di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) (Cap. 38095).

 

     Art. 34. Interventi per i servizi di piena nei corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali.

     1. Per le finalità di cui alla Legge 25 luglio 1904, n. 523 è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25 luglio 1904, n. 523)"

     Esercizio 2000: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35).

 

     Art. 35. Porti regionali e comunali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti nuove od ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)

     d) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07).

 

     Art. 36. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui al seguente capitolo:

     Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 7.500.000.000 (Euro 3.873.426,74).

 

     Art. 37. Contributi per opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in c/capitale finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35).

     2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 1999, n. 32 è ridotta di Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,49) per l'esercizio 1999 (Cap. 45172).

 

     Art. 38. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 46115 "Interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07)

     b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).

 

     Art. 39. Programmi d'area.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli esercizi finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno annotati:

     a) Cap. 22210 "Contributi per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area (L.R. 19 agosto 1996, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,49)

     b) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 2000: Lire 29.800.000.000 (Euro 15.390.415,59)

     c) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).

 

     Art. 40. Modifica alla L.R. 19 agosto 1996, n. 32 "Provvedimenti straordinari a seguito del fenomeno franoso nel comune di Corniglio".

     1. Per far fronte al permanere dell'emergenza abitativa, conseguente al fenomeno franoso nel comune di Corniglio, la scadenza di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32, è prorogata al 31 dicembre 2001.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di Lire 115.000.000 (Euro 59.392,54) a decorrere dall'esercizio 2000 e fino a tutto l'esercizio 2001 (Cap. 48253).

 

     Art. 41. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione. [2]

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è determinata, per l'esercizio 2000, in Lire 17.547.080.000 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) Progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001 con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento di cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute nonché alla realizzazione di progetti speciali quali le demenze senili, le dipendenze patologiche, la salute donna, le cure palliative e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate per:

     Lire 12.000.000.000 (Euro 6.197.482,79)

     b) Strutture logistiche (Agenzia Sanitaria regionale) e attività di supporto al sistema per:

     Lire 5.547.080.000 (Euro 2.864.827,74)

     (Cap. 51720)

 

     Art. 42. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 2000, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55)

     b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98)

     c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a) L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6"

     Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53).

 

     Art. 43. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 14.000.000.000 (Euro 7.230.396,59) (Cap. 58435).

 

     Art. 44. Interventi volti al controllo della popolazione canina.

     1. Per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'art. 23 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 120.000.000 (Euro 61.974,83) (Cap. 64410).

 

     Art. 45. Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture di accoglienza a favore degli immigrati, a norma di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 è disposta, per l'esercizio 2000, una autorizzazione di spesa di Lire 3.750.000.000 (Euro 1.936.713,37) (Cap. 68321).

 

     Art. 46. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 4.500.000.000 (Euro 2.324.056,05) (Cap. 70602).

 

     Art. 47. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'associazione Centro regionale della danza, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. A tale fine è disposta, per l'esercizio 2000, la spesa di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) (Cap. 70630).

 

     Art. 48. Fondo regionale biblioteche.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 70755 "Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti"

     Esercizio 2000: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     b) Cap. 70760 "Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento (L.R. 27 dicembre 1983, n. 42; L.R. 10 novembre 1986, n. 40; L.R. 27 aprile 1990, n. 36)"

     Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60).

 

     Art. 49. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 73060).

 

     Art. 50. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative nonché per la dotazione di beni e arredi previste dall'art. 28 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 2000, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 75295 "Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni"

     Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     b) Cap. 75300 "Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale"

     Lire 116.000.000 (Euro 59.909,00)

     c) Cap. 75301 "Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale"

     Lire 384.000.000 (Euro 198.319,45).

 

     Art. 51. Integrazione all'art. 8 della L.R. n. 3 del 1999. [3]

 

     Art. 52. Trasferimento all'esercizio 2000 delle autorizzazioni di spesa relative al 1999 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2000 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 1999:

     1) Cap. 03455 Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)

     2) Cap. 03850 Lire 423.547.651 (Euro 218.744,11)

     3) Cap. 03917 Lire 4.723.000.000 (Euro 2.439.225,93)

     4) Cap. 03925 Lire 410,000.000 (Euro 211.747,33)

     5) Cap. 04270 Lire 27.868.021.691 (Euro 14.392.632,07)

     6) Cap, 04348 Lire 10.500.000.000 (Euro 5.422.797,44)

     7) Cap. 04427 Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)

     8) Cap. 12124 Lire 2.250.000.000 (Euro 1.162.028,02)

     9) Cap. 13026 Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     10) Cap. 16332 Lire 19.774.125.520 (Euro 10.212.483,55)

     11) Cap. 16337 Lire 1.725.073.704 (Euro 890.926,22)

     12) Cap. 16400 Lire 2.723.971.981 (Euro 1.406.814,12)

     13) Cap. 18101 Lire 332.000.000 (Euro 171.463,69)

     14) Cap. 18232 Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     15) Cap. 18344 Lire 800.000.000 (Euro 413.165,52)

     16) Cap. 18346 Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28)

     17) Cap. 18350 Lire 1.269.811.850 (Euro 655.803,09)

     18) Cap. 18877 Lire 7.563.384.336 (Euro 3.906.162,02)

     19) Cap. 21078 Lire 3.134.301.414 (Euro 1.618.731,59)

     20) Cap. 21102 Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     21) Cap. 21222 Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     22) Cap. 22160 Lire 208.220.170 (Euro 107.536,74)

     23) Cap. 22200 Lire 1.876.988 (Euro 969,38)

     24) Cap. 22202 Lire 365.197.729 (Euro 188.608,89)

     25) Cap. 22210 Lire 24.432.000.000 (Euro 12.618.074,96)

     26) Cap. 22270 Lire 477.526.455 (Euro 246.621,83)

     27) Cap. 24400 Lire 33.724.000 (Euro 17.416,99)

     28) Cap. 25520 Lire 9.922.032.899 (Euro 5.124.302,34)

     29) Cap. 25524 Lire 3.199.000.000 (Euro 4.750.887,01)

     30) Cap. 25528 Lire 3.219.000.000 (Euro 1.615.993,64)

     31) Cap. 25780 Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     32) Cap. 25785 Lire 1.012.853.704 (Euro 523.095,28)

     33) Cap. 27716 Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07)

     34) Cap. 27718 Lire 1.600.000.000 (Euro 826.331,04)

     35) Cap. 29300 Lire 6.365.362.940 (Euro 3.287.435,61)

     36) Cap. 30550 Lire 113.822.421 (Euro 58.784,37)

     37) Cap. 30555 Lire 76.159.119 (Euro 39.332,90)

     38) Cap. 30880 Lire 245.307.693 (Euro 126.690,85)

     39) Cap. 30885 Lire 15.051.219.475 (Euro 7.773.306,14)

     40) Cap. 30890 Lire 5.172.324,390 (Euro 2.671.282,62)

     41) Cap. 30895 Lire 123.000.000 (Euro 63.524,20)

     42) Cap. 31110 Lire 29.552.000.000 (Euro 15.263.334,28)

     43) Cap. 32276 Lire 340.434.772 (Euro 175.819,89)

     44) Cap. 32287 Lire 2.900.000.000 (Euro 1.497.725,01)

     45) Cap. 35720 Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     46) Cap. 36198 Lire 1.375.983.000 (Euro 710.635,91)

     47) Cap. 37035 Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     48) Cap. 37037 Lire 96.673.400 (Euro 49.927,64)

     49) Cap. 37046 Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     50) Cap. 37120 Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     51) Cap. 37150 Lire 1.011.371.000 (Euro 522.329,53)

     52) Cap. 37332 Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     53) Cap. 37334 Lire 15.000.000.000 (Euro 7.746.853,49)

     54) Cap. 37336 Lire 16.296.036.401 (Euro 8.416.200,43)

     55) Cap. 37338 Lire 202.000.000 (Euro 104.324,29)

     56) Cap. 38025 Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     57) Cap. 38027 Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)

     58) Cap. 38030 Lire 3.701.951.077 (Euro 1.911.898,17)

     59) Cap. 38059 Lire 38.531.326 (Euro 19.899,77)

     60) Cap. 38085 Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53)

     61) Cap. 38090 Lire 6.877.444.985 (Euro 3.551.903,91)

     62) Cap. 38095 Lire 116.492.332 (Euro 60.163,27)

     63) Cap. 39050 Lire 3.406.915.694 (Euro 1.759.525,11)

     64) Cap. 39051 Lire 484.037.249 (Euro 249.984,38)

     65) Cap. 39185 Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55)

     66) Cap. 39220 Lire 6.296.856.234 (Euro 3.252.054,84)

     67) Cap. 41102 Lire 9.400.000.000 (Euro 4.854.694,85)

     68) Cap. 41120 Lire 4.200.000.000 (Euro 2.169.118,98)

     69) Cap. 41250 Lire 5.591.615.600 (Euro 2.887.828,45)

     70) Cap. 41360 Lire 700.000.000 (Euro 361.519,83)

     71) Cap. 41550 Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55)

     72) Cap. 41570 Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55)

     73) Cap. 41850 Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     74) Cap. 41870 Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     75) Cap. 41995 Lire 2.183.000.000 (Euro 1.127.425,41)

     76) Cap. 43027 Lire 1.499.587.600 (Euro 774.472,36)

     77) Cap. 43105 Lire 57.942.747 (Euro 29.924,93)

     78) Cap. 43221 Lire 24.489.865.245 (Euro 12.647.959,86)

     79) Cap. 43260 Lire 2.150.000.000 (Euro 1.110.382,33)

     80) Cap. 43270 Lire 15.216.000.000 (Euro 7.858.408,18)

     81) Cap. 45172 Lire 2.875.000.000 (Euro 1.484.813,58)

     82) Cap. 45180 Lire 2.634.114.736 (Euro 1.360.406,73)

     83) Cap. 45530 Lire 6.470.900.000 (Euro 3,341.940,95)

     84) Cap. 45535 Lire 1.560.920.300 (Euro 806.148,06)

     85) Cap. 46115 Lire 950.000.000 (Euro 490.634,05)

     86) Cap. 46125 Lire 13.160.007.503 (Euro 6.796.576,67)

     87) Cap. 47100 Lire 888.656.332 (Euro 458.952,69)

     88) Cap. 47105 Lire 954.697.421 (Euro 493.060,07)

     89) Cap. 47114 Lire 3.965.419.430 (Euro 2.047.968,22)

     90) Cap. 48050 Lire 4.763.836.349 (Euro 2.460.316,15)

     91) Cap. 48060 Lire 16.121.931 (Euro 8.326,28)

     92) Cap. 48245 Lire 442.184.400 (Euro 228.369,18)

     93) Cap. 57200 Lire 24.039.281.629 (Euro 12.415.252,85)

     94) Cap. 57210 Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     95) Cap. 57680 Lire 1.700.000.000 (Euro 877.976,73)

     96) Cap. 57710 Lire 40.000.000 (Euro 20.658,28)

     97) Cap. 65062 Lire 24.000.000 (Euro 12.394,97)

     98) Cap. 65127 Lire 61.000.000 (Euro 31.503,87)

     99) Cap. 65152 Lire 55.263.155 (Euro 28.541,04)

     100) Cap. 65282 Lire 1.126.000.000 (Euro 581.530,47)

     101) Cap. 65317 Lire 156.211.000 (Euro 80.676,25)

     102) Cap. 65397 Lire 3.000.000.000 (Euro 1.539.370,70)

     103) Cap. 65577 Lire 1.374.000.000 (Euro 709.611,78)

     104) Cap. 65667 Lire 1.226.000.000 (Euro 633.176,16)

     105) Cap. 65672 Lire 444.000.000 (Euro 229.306,86)

     106) Cap. 65677 Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     107) Cap. 65682 Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     108) Cap. 65687 Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     109) Cap. 65692 Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     110) Cap. 65697 Lire 215.000.000 (Euro 111.038,23)

     111) Cap. 68321 Lire 4.100.000.000 (Euro 2.117.473,29)

     112) Cap. 70630 Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22)

     113) Cap. 70638 Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     114) Cap. 70655 Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22)

     115) Cap. 70657 Lire 750.000.000 (Euro 387.342,67)

     116) Cap. 70716 Lire 9.500.000.000 (Euro 4.906.340,54)

     117) Cap. 70718 Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     118) Cap. 70810 Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     119) Cap. 71606 Lire 450.000.000 (Euro 232.405,60)

     120) Cap. 72607 Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     121) Cap. 75118 Lire 41.015.000 (Euro 21.182,48)

     122) Cap. 75295 Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)

     123) Cap. 75300 Lire 700.000.000 (Euro 361.519,83)

     124) Cap. 78732 Lire 2.200.000.000 (Euro 1.136.205,18)

     125) Cap. 78738 Lire 23.322.860 (Euro 12.045,25)

     126) Cap. 86997 Lire 823.694.700 (Euro 425.402,81)

 

     Art. 53. Modifica alla L.R. 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di politica regionale del lavoro".

     1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 è così sostituita:

     "a) per gli interventi previsti dai Titoli II e III, nonché dall'art. 13, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle Leggi regionali 24 luglio 1979, n. 19 e 27 luglio 1998, n. 25 e successive modificazioni, mediante i fondi rivenienti dall'Unione Europea e con i mezzi regionali previsti a titolo di cofinanziamento negli appositi capitoli del programma formazione professionale;".

 

     Art. 54. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2000-2002 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 55. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2000

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Modifica il comma 1, art. 6 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.

    (2) Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 16 novembre 2000, n. 32.

    (3) Aggiunge il comma 6 bis all'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

 

 


(1) Modifica il comma 1, art. 6 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.


(2) Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 16 novembre 2000, n. 32.


(3) Aggiunge il comma 6 bis all'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

 

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 6 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 16 novembre 2000, n. 32.

[3] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.