Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 artigianato e industria |
Data: | 29/05/2020 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo |
Art. 2. Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019 |
Art. 7. Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche |
Art. 8. Deroga all'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 3.8.27 - L.R. 29 maggio 2020, n. 1.
Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n.3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019.
(B.U. 29 maggio 2020, n. 174)
Art. 1. Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi degli articoli 6 e 7 della
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.
Art. 2. Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative
1. Al fine di agevolare la continuità e l'ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l'estensione del Fondo Foncooper di cui al titolo I della
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.
Art. 3. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 58 della
"Art. 58 bis. Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. "
Art. 4. Modifiche all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
"3 bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contribuiti a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
"3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4."
Art. 6. Modifiche all'articolo 45 della
1. Al comma 3 dell'articolo 45 della
Art. 7. Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche
1. Al fine di garantire la continuità amministrativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della
Art. 8. Deroga all'articolo 22, comma 2, della
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, della
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).