Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 24/03/1975 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 32. |
Art. 33. |
Art. 34. |
§ 4.1.6 - Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 18.
Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità. [*]
(B.U. n. 44 del 26 marzo 1975).
NORMA INTRODUTTIVA
Titolo I
URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE, SOVVENZIONATA,
AGEVOLATA E CONVENZIONATA - ESPROPRIAZIONI
Capo I
Ripartizione delle competenze
tra gli organi della Regione
Capo II
Delega di esercizio delle funzioni regionali
in materia di espropriazione per pubblica utilità
Titolo II [6]
VIABILITA', ACQUEDOTTI, LAVORI
PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
Capo I
Ripartizione delle competenze
tra gli organi della Regione
Artt. 18. - 24. [6]
Capo II
Procedure per l'approvazione di progetti
di opere pubbliche da parte degli enti locali
Artt. 25. - 26. [6]
Capo III
Norme comuni alle opere pubbliche di
competenza della Regione e degli enti locali
Artt. 27. - 28. [6]
Titolo III
ORGANI CONSULTIVI - UFFICI REGIONALI DEL GENIO CIVILE
Artt. 29. - 31. [7]
Artt. 35. - 38. [7]
Titolo IV [6]
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Artt. 39. - 42. [6]
[*] AVVERTENZA:
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 160 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 160 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[6] I Titoli II e IV sono stati abrogati dall'art. 15 della
[6] I Titoli II e IV sono stati abrogati dall'art. 15 della
[6] I Titoli II e IV sono stati abrogati dall'art. 15 della
[6] I Titoli II e IV sono stati abrogati dall'art. 15 della
[7] Articoli abrogati dall'art. 15 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 55 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 55 della
[7] Articoli abrogati dall'art. 15 della
[6] I Titoli II e IV sono stati abrogati dall'art. 15 della
[6] I Titoli II e IV sono stati abrogati dall'art. 15 della