Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 27/07/2005 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR). |
Art. 2. Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS". |
Art. 3. Cartografia regionale. |
Art. 4. Partecipazione alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità". |
Art. 5. Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna". |
Art. 6. Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. |
Art. 7. Potenziamento strutture produttive zootecniche. |
Art. 8. Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale. |
Art. 9. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque. |
Art. 10. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale. |
Art. 11. Investimenti nel settore dei trasporti. |
Art. 12. Viabilità di interesse regionale. |
Art. 13. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 14. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005. |
Art. 15. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione. |
Art. 16. Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza. |
Art. 17. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. |
Art. 18. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini". |
Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004. |
Art. 20. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti. |
Art. 21. Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998. |
Art. 23. Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni. |
Art. 24. Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico. |
Art. 25. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979. |
Art. 26. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi. |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001. |
Art. 28. Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica. |
Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004. |
Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000. |
Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004. |
Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 34. Copertura finanziaria. |
Art. 35. Entrata in vigore. |
§ 6.2.78 - L.R. 27 luglio 2005, n. 14.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. 27 luglio 2005, n. 103).
Art. 1. Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR).
1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di cui alla
a) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
b) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17,
Art. 2. Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".
1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata ad aderire, in qualità di "socio onorario" alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano-romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale é autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di "socio onorario", alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" ai sensi del comma 1, é disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 "Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"(C.N.I.)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 3. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Art. 4. Partecipazione alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità".
1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata a partecipare, in qualità di "socio sostenitore", alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità", con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione Europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale é autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Qualivita", in qualità di "socio sostenitore".
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato "Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione "Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità" ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 - Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della
Art. 5. Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna".
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della
2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo straordinario sono disposte dal dirigente competente subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.
Art. 6. Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.
1. Ai sensi di quanto previsto dalla
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00
b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 Esercizio 2005: Euro 500.000,00
c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702 Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00
d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402 Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
Art. 7. Potenziamento strutture produttive zootecniche.
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla
Art. 8. Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale.
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della
Art. 9. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della
Art. 10. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 11. Investimenti nel settore dei trasporti.
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43221 "Contributi ai Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2,
Art. 12. Viabilità di interesse regionale.
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1,
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.
Art. 13. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 14. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005.
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna é autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale é autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 15. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61, costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 29, comma 1, lettera a) della
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali Euro: 45.224,96;
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate Euro: 1.160.621,65.
2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della
a) per la quota di Euro 432.613,39;
b) per la quota di Euro 164.540,00.
Art. 16. Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza.
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della
Art. 17. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
Art. 18. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 19. Modifiche alla
1. L'articolo 35 della
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della
"2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio.".
Art. 20. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della
a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 é aumentata di Euro 209.482,18;
b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17, riferita al Capitolo 37336 é aumentata di Euro 689,40;
c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 é ridotta di Euro 3.224.228,51;
d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37, riferita al Capitolo 71572 é aumentata di Euro 1.096.991,41.
2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della
a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17 riferita al Capitolo 37334 é rideterminata in Euro 709.511,52;
b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18 riferita al Capitolo 37372 é rideterminata in Euro 4.043.455,47;
c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25 riferita al Capitolo 43260 é rideterminata in Euro 2.798.925,32.
3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui sottoindicati capitoli:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
3852 |
1.2.3.3.4440 |
- 28.228,44 |
2) |
3907 |
1.2.1.3.1500 |
- 34.188,88 |
3) |
10613 |
1.3.1.3.6000 |
- 154.937,06 |
4) |
10645 |
1.3.1.3.6020 |
- 361.519,83 |
5) |
12124 |
1.3.1.3.6110 |
- 15.284,50 |
6) |
14435 |
1.3.1.3.6200 |
- 4.648,03 |
7) |
16337 |
1.3.1.3.6300 |
- 209.482,18 |
8) |
29300 |
1.3.3.3.10100 |
- 8.458,89 |
9) |
30550 |
1.4.1.3.12600 |
- 42.770,83 |
10) |
30555 |
1.4.1.3.12610 |
- 39.332,90 |
11) |
30890 |
1.4.1.3.12620 |
- 361.475,86 |
12) |
32276 |
1.4.1.3.12750 |
- 175.819,89 |
13) |
35720 |
1.4.2.3.14000 |
- 3.031,09 |
14) |
37120 |
1.4.2.3.14130 |
- 25.353,34 |
15) |
37338 |
1.4.2.3.14210 |
- 2.031,60 |
16) |
38085 |
1.4.2.3.14300 |
- 54.227,97 |
17) |
39051 |
1.4.2.3.14500 |
- 110.716,03 |
18) |
41850 |
1.4.3.3.15820 |
- 489.140,03 |
19) |
43219 |
1.4.3.3.16010 |
- 202.354,83 |
20) |
45180 |
1.4.3.3.16200 |
- 39.597,75 |
21) |
70655 |
1.6.5.3.27500 |
- 76.554,38 |
22) |
78738 |
1.6.6.3.28500 |
- 89.513,79 |
Art. 21. Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali.
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della
Progr. |
Capitolo |
U.P.B. |
Importo |
||
1) |
2698 |
1.2.3.3.4425 |
+ Euro |
6.680,94 |
|
2) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
+ Euro |
60.472,47 |
|
3) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
- Euro |
2.183.000,00 |
|
4) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
+ Euro |
80.460,45 |
|
5) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
+ Euro |
364.421,21 |
|
6) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
- Euro |
-864.769,96 |
|
7) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
+ Euro |
4.991,55 |
|
8) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro |
1.495.727,45 |
|
9) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
+ Euro |
17.004.118,40 |
|
10) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
- Euro |
2.383.215,45 |
|
11) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
- Euro |
1.003.142,76 |
|
12) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
- Euro |
1.406.843,99 |
|
13) |
23105 |
1.3.2.3.8220 |
- Euro |
35.846,83 |
|
14) |
23417 |
1.3.2.3.8350 |
+ Euro |
3.862.172,46 |
|
15) |
23419 |
1.3.2.3.8350 |
+ Euro |
164.767,57 |
|
16) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
- Euro |
447.022,84 |
|
17) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
- Euro |
2.316.595,01 |
|
18) |
27500 |
1.3.4.3.11600 |
+ Euro |
398.370,30 |
|
19) |
29300 |
1.3.3.3.10100 |
- Euro |
225.370,79 |
|
20) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
+ Euro |
40.295,40 |
|
21) |
30644 |
1.4.1.3.12630 |
+ Euro |
81.023,54 |
|
22) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
+ Euro |
605.000,00 |
|
23) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
+ Euro |
319.502,44 |
|
24) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
+ Euro |
15.241.457,40 |
|
25) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
- Euro |
238,05 |
|
26) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
- Euro |
2.149.480,00 |
|
27) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
+ Euro |
84.760,44 |
|
28) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
- Euro |
2.838.033,17 |
|
29) |
37338 |
1.4.2.3.14210 |
- Euro |
26.931,60 |
|
30) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
- Euro |
781.550,44 |
|
31) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
- Euro |
160.505,03 |
|
32) |
41102 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro |
1.032.913,80 |
|
33) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro |
15.500,00 |
|
34) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro |
232.129,48 |
|
35) |
41850 |
1.4.3.3.15820 |
- Euro |
489.140,03 |
|
36) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
- Euro |
75.000,00 |
|
37) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
- Euro |
216.132,95 |
|
38) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
- Euro |
1.345.998,65 |
|
39) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
- Euro |
165.110,14 |
|
40) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
- Euro |
3.472.629,16 |
|
41) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
+ Euro |
121.310,21 |
|
42) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro |
500.000,00 |
|
43) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro |
5.846.217,49 |
|
44) |
45190 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro |
1.000.000,00 |
|
45) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
+ Euro |
115.000,00 |
|
46) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
- Euro |
568.697,89 |
|
47) |
47105 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro |
831.346,05 |
|
48) |
47111 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro |
286.000,00 |
|
49) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro |
1.053.955,23 |
|
50) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
+ Euro |
1.115.533,63 |
|
51) |
48245 |
1.4.4.3.17530 |
- Euro |
136.825,55 |
|
52) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
- Euro |
19.551.950,78 |
|
53) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
+ Euro |
371.120,40 |
|
54) |
65152 |
1.5.2.3.21080 |
- Euro |
28.541,04 |
|
55) |
65317 |
1.5.2.3.21080 |
- Euro |
80.676,25 |
|
56) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
- Euro |
1.474.484,45 |
|
57) |
65712 |
1.5.2.3.21080 |
- Euro |
326.738,88 |
|
58) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
- Euro |
345.509,66 |
|
59) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
- Euro |
36.347.408,87 |
|
60) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
- Euro |
2.181.492,44 |
|
61) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
- Euro |
776.064,01 |
|
62) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
- Euro |
1.840.898,12 |
|
63) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
+ Euro |
955.415,86 |
|
64) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
+ Euro |
19.000,00 |
|
65) |
75303 |
1.6.4.3.26500 |
+ Euro |
266.621,48 |
|
66) |
78569 |
1.4.2.3.14380 |
- Euro |
331.904,55 |
|
67) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
+ Euro |
629.325,62 |
|
Art. 22. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della
"3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, acquisito il parere della commissione competente.".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della
3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della
4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4 della
5. Alla fine dell'articolo 52 della
"Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio.".
Art. 23. Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
"3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della
2. La norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della
3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.
Art. 24. Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico. [1]
1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio [2].
Art. 25. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla
Art. 26. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi.
1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V della
Art. 27. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della
"5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della
"6 bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.".
Art. 28. Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica.
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la
Art. 29. Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, é d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.".
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 30. Modifiche alla
1. La rubrica dell'articolo 51 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della
"3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, é istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".
3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione é disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.".
Art. 31. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 41 della
"Art. 41 bis. Rimborso di somme indebitamente versate.
1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune interessato, sia accertato che il versamento é stato indebitamente eseguito.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale é autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86350, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 32. Modifiche alla
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della
Art. 33. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
"3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale é autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.".
Art. 34. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 35. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Articolo abrogato dall'art. 45 della
[2] Comma già modificato dall'art. 28 della