§ 4.3.1 - Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17.
Disciplina delle attività estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:18/07/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di [...]
Art. 2.  Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo.
Art. 3.  Ambito di applicazione. 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino [...]
Art. 4.  Strumenti di pianificazione. 1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:
Art. 5.  Piano territoriale regionale (PTR). 1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le [...]
Art. 6.  Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE). 1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la [...]
Art. 7.  Piano comunale delle attività estrattive (PAE).
Art. 8.  Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva.
Art. 9.  Adeguamento del PAE. 1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.
Art. 10.  Esonero. 1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.
Art. 11.  Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva. 1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano [...]
Art. 12.  Convenzione. 1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di [...]
Art. 13.  Domanda di autorizzazione. 1. La domanda di autorizzazione è corredata da:
Art. 14.  Procedure per il rilascio dell'autorizzazione. 1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per [...]
Art. 15.  Durata dell'autorizzazione. 1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni.
Art. 16.  Decadenza. 1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
Art. 17.  Diffida. 1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
Art. 18.  Revoca e sospensione. 1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della [...]
Art. 19.  Concessione. 1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 19 bis.  Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse
Art. 20.  Vigilanza. 1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui [...]
Art. 21.  Vigilanza in materia di polizia mineraria. 1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di quelle di cui al [...]
Art. 22.  Sanzioni.
Art. 23.  Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. 1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, [...]
Art. 24.  Consulta regionale per le attività estrattive. 1. E' istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore [...]
Art. 25.  Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. 1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività [...]
Art. 26.  Coordinamento regionale. 1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli [...]
Art. 27.  Studi, ricerche e sperimentazione. 1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
Art. 28.  Catasto delle attività estrattive. 1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle [...]
Art. 29.  Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena. 1. Fino all'Istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'Art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario [...]
Art. 30.  Norme transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.
Art. 31.  Efficacia dei PAE approvati. 1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale [...]
Art. 32.  Approvazione di PAE adottati. 1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni [...]
Art. 33.  Autorizzazione provvisoria. 1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE i [...]
Art. 34.  Piano territoriale paesistico regionale. 1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi [...]
Art. 35.  Abrogazione di norme. 1. Sono abrogati:


§ 4.3.1 - Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17.

Disciplina delle attività estrattive.

(B.U. n. 49 del 22 luglio 1991).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità. 1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.

     2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2. Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo.

     1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione può essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione governativa per l'occupazione del suolo demaniale [1].

     4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alla quantità e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2 [2].

     4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese. necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. E' fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento [3].

     5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsti dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione. 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

     2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

 

Titolo II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

 

     Art. 4. Strumenti di pianificazione. 1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante:

     a) il Piano territoriale regionale (PTR);

     b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);

     c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE).

 

     Art. 5. Piano territoriale regionale (PTR). 1. Il Piano territoriale regionale, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, definisce tra l'altro le scelte programmatiche, le direttive e gli indirizzi in materia di attività estrattive.

     2. Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono risultare coerenti con il PTR, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 36 del 1988.

 

     Art. 6. Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE). 1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

     2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183.

     3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

     4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3, fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.

     5. Il PIAE contiene:

     a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

     b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;

     c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

     d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

     6. Il PIAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.

     7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.

     8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazioni del PIAE.

     9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.

     10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a cinquecentoquaranta giorni [4] per agli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.

 

     Art. 7. Piano comunale delle attività estrattive (PAE).

     1.Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.

     2. Il PAE, corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:

     a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE - da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;

     b) [le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8] [5];

     c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;

     d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;

     e) le modalità di gestione;

     f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

     3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generali; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

     3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25 [6].

     3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis [7].

 

     Art. 8. Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva. [8]

     [1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.

     2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

     3. Il Piano particolareggiato contiene:

     a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;

     b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;

     c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;

     d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;

     e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;

     f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;

     g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.

     3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE [9]].

 

     Art. 9. Adeguamento del PAE. 1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.

     2. I Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano ottenuto l'esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PIAE.

     3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.

 

     Art. 10. Esonero. 1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.

     2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

     3. I provvedimenti di esonero - compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti - possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

 

     Art. 11. Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva. 1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.

     2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

     3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

     4. L'autorizzazione determina:

     a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;

     b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;

     c) le modalità di sistemazione finale delle aree;

     d) la data di scadenza;

     e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

     5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

 

     Art. 12. Convenzione. 1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

     a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;

     b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;

     c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;

     d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;

     e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

     2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

     3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive [10].

     4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.

     5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.

     6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

 

     Art. 13. Domanda di autorizzazione. 1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

     a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;

     b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;

     c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;

     d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;

     e) piano di coltivazione della cava;

     f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;

     g) proposta di convenzione;

     h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;

     i) programma economico-finanziario;

     l) documentazione fotografica;

     m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del DPR 9 aprile 1959, n. 128;

     n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.

     2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

 

     Art. 14. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione. 1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

     2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

     3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 15. Durata dell'autorizzazione. 1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni.

     2. E' ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.

     3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

 

     Art. 16. Decadenza. 1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

     a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;

     b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

     c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

     2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

     3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

     4. Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

 

     Art. 17. Diffida. 1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:

     a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;

     b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.

     2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.

 

     Art. 18. Revoca e sospensione. 1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

     2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

     4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

 

     Art. 19. Concessione. 1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

     2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato n. 1443 del 1927.

     3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281.

     4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato RD n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

     5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.

     6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato RD n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituti agli organi statali i competenti organi della Regione.

     7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12.

 

          Art. 19 bis. Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse [11]

1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.

3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.

4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.

5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.

 

Titolo IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 20. Vigilanza. 1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.

 

     Art. 21. Vigilanza in materia di polizia mineraria. 1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali.

     2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato DPR n. 128 del 1959.

     3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato DPR n. 128 del 1959 assegna all'ingegnere capo del Distretto minerario.

     4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al DPR 27 aprile 1955, n. 547, ai DPR 19 marzo 1956, n. 302 e n. 303, nonché al DPR 9 aprile 1959, n. 128, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla L.R. 7 settembre 1981, n. 33.

     5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30.

 

     Art. 22. Sanzioni.

     1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 2.582 Euro [12].

     2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

     a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a 1.549 Euro [13];

     b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a 1.549 Euro e non superiore a 10.329 Euro, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto [14].

     3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione [15].

     4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 516 Euro e non superiore a 1.549 Euro [16].

     5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

     6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

 

Titolo V

ORGANI CONSULTIVI

 

     Art. 23. Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. 1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.

     2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:

     a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

     b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario- forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

     c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.

     3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

 

     Art. 24. Consulta regionale per le attività estrattive. 1. E' istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.

     2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonché su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.

     3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali ed ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

     4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 25. Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. 1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

     a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

     b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario- forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

     c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;

     d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.

     2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.

     3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 26. Coordinamento regionale. 1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.

     2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:

     a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;

     b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;

     c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;

     d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.

 

     Art. 27. Studi, ricerche e sperimentazione. 1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:

     a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;

     b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;

     c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso, dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;

     d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.

     2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.

 

     Art. 28. Catasto delle attività estrattive. 1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per là formazione dei piani regionali e infraregionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.

     2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:

     a) le attività estrattive;

     b) gli impianti di trasformazione;

     c) l'elenco delle imprese estrattive;

     d) le attività di controllo.

     3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena. 1. Fino all'Istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'Art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini per il proprio ambito territoriale:

     a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6;

     b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE, ai sensi dell'art. 10;

     c) istituisce e regolamenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;

     d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;

     e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

     2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della Legge n. 142 del 1990, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:

     a) adottano il PIAE ai sensi dell'art. 6;

     b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE ai sensi dell'art. 10;

     c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;

     d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

 

     Art. 30. Norme transitorie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.

     2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzata dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del PAE.

     3. I PAE di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.

     4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei PAE adottati ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei PAE si applicano le disposizioni della presente legge.

     5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della L.R. n. 13 del 1978.

     6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.

     7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei PAE si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

 

     Art. 31. Efficacia dei PAE approvati. 1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.

     2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccezione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi, zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:

     a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;

     b) zone di salvaguardia della morfologia costiera;

     c) zone dl tutela della costa e dell'arenile;

     d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;

     e) zone di tutela naturalistica;

     f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;

     g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:

     g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30,

     g.2) boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico,

     g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto,

     g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto,

     g.5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette,

     g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

     3. Per i PAE di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonché in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.

     4. Le previsioni dei PAE e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiararne la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.

     5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata dal Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.

     7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 32. Approvazione di PAE adottati. 1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.

     2. I PAE adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.

     3. (Omissis) [17].

 

     Art. 33. Autorizzazione provvisoria. 1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni caso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali [18].

     2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.

 

     Art. 34. Piano territoriale paesistico regionale. 1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

 

     Art. 35. Abrogazione di norme. 1. Sono abrogati:

     - l'art. 9 della L.R. 26 gennaio 1976, n. 8;

     - l'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1977, n. 4;

     - la L.R. 2 maggio 1978, n. 13;

     - la lettera c) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;

     - i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 1993, n. 23.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 maggio 1993, n. 23.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 maggio 1993, n. 23.

[4] Termine già modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 1992, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45.

[5] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 30 della L.R. 9/1999.

[6] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 30 della L.R. 9/1999.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[10] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 1992, n. 42 e dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45, già modificato dall'art. 146 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 27 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 26 luglio 2011, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[13] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[14] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[15] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[17] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45.

[18] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45 e dall'art. 27 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.