§ 3.8.18 – L.R. 16 maggio 1994, n. 20.
Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 artigianato e industria
Data:16/05/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Qualificazione dell'impresa.
Art. 4.  Tutela ambientale.
Art. 5.  Qualificazione degli insediamenti.
Art. 6.  Innovazione e ricerca.
Art. 7.  Qualificazione imprenditoriale, formazione professionale ed apprendistato.
Art. 8.  Sviluppo delle relazioni commerciali.
Art. 9.  Promozione di accordi di collaborazione.
Art. 10.  Progetti speciali.
Art. 11.  Credito e servizi finanziari.
Art. 12.  Conferimenti all'Artigiancassa.
Art. 13.  Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.
Art. 14.  Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria.
Art. 15.  Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera.
Art. 16.  Sviluppo dei servizi finanziari alle imprese.
Art. 17.  Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.
Art. 18.  Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi.
Art. 19.  Criteri e priorità degli interventi.
Art. 20.  Concessione dei contributi.
Art. 21.  Accertamento dei requisiti, cumulo e revoca dei contributi.
Art. 22.  Verifica dei risultati.
Art. 23.  Attività delegate.
Art. 24.  Modalità di esercizio delle deleghe.
Art. 25.  Osservatorio regionale dell'artigianato.
Art. 26.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 27.  Norma finanziaria.
Art. 28.  Esame CEE.


§ 3.8.18 – L.R. 16 maggio 1994, n. 20. [1]

Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana.

(B.U. 19 maggio 1994, n. 47).

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane in attuazione dei principi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente "Legge quadro per l'artigianato" ed in conformità agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.

     2. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, disciplina gli interventi regionali finalizzati:

     a) a qualificare le imprese artigiane e le loro forme consortili;

     b) a salvaguardare l'ambiente;

     c) a promuovere l'innovazione, la ricerca e la qualificazione degli imprenditori e degli addetti;

     d) a sostenere l'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese;

     e) ad agevolare l'accesso al credito;

     f) ad incentivare la nascita di imprese di artigianato di qualità.

 

     Art. 2. Destinatari. [2]

     1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ad esclusione di quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c bis) cui possono accedere solo Enti locali territoriali.

 

TITOLO II

INTERVENTI

 

CAPO I

Qualificazione dell'impresa

 

     Art. 3. Qualificazione dell'impresa.

     1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.

     2. A tale scopo, la Regione interviene per:

     a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa;

     b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purché rientranti fra quelli previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

     b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l’artigianato di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) [3].

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro [4].

     3 bis. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2, lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell’intervento regionale e l’entità del contributo nell’ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale [5].

 

CAPO II

Salvaguardia ambientale

 

     Art. 4. Tutela ambientale.

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, promuove il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.

     2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

     a) allo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale mirato alla individuazione ed applicazione delle soluzioni più adeguate;

     b) allo studio per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali in campo ambientale;

     c) all'acquisizione ed installazione di attrezzature ed impianti sia per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda sia per lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro [6].

     4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. c) del comma 2, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro [7].

 

     Art. 5. Qualificazione degli insediamenti.

     1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal Piano territoriale regionale che definisce le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

     a) al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento delle imprese artigiane;

     b) alla ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;

     c) all'allestimento e potenziamento, negli insediamenti artigiani esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.

     c bis) all’allestimento e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio [8].

     2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c), la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro [9].

     2 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell’intervento regionale e l’entità del contributo, nell’ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale [10].

 

CAPO III

Innovazione, ricerca e qualificazione imprenditoriale

 

     Art. 6. Innovazione e ricerca.

     1. La Regione promuove l'applicazione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative nel settore artigiano, in particolare:

     a) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di produzione;

     b) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di servizio.

     2. La Regione per la finalità di cui alla lett. a) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

     a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell'organizzazione aziendale ed all'evoluzione delle tecnologie;

     b) all'acquisizione di servizi tecnico-commerciali per la valutazione preliminare e l'assistenza allo sviluppo dei progetti previsti alle lettere c) e d);

     c) alla ricerca tecnologica ed alla acquisizione di tecnologie, rivolti al miglioramento dei prodotti ed alla produzione di nuovi prodotti ed allo sviluppo di prototipi;

     d) all'acquisto dei brevetti e alla relativa applicazione produttiva.

     3. La Regione per la finalità di cui alla lett. b) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

     a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell'organizzazione aziendale;

     b) all'acquisizione di attrezzature in grado di innovare la gamma dei servizi offerti all'utenza.

     4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. a) del comma 2 e lett. a) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili, e comunque per un importo non superiore a 15.493,71 Euro [11].

     5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro [12].

 

     Art. 7. Qualificazione imprenditoriale, formazione professionale ed apprendistato.

     1. La Regione promuove la qualificazione degli imprenditori artigiani e la formazione professionale degli addetti a sostegno della competitività dell'impresa, con particolare riguardo agli aspetti innovativi della gestione e della commercializzazione.

     2. A tale scopo, la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi in materia di:

     a) tecniche gestionali, organizzative e commerciali;

     b) introduzione ed applicazione dell'informatica nelle funzioni aziendali;

     c) adeguamento al mercato comunitario ed internazionale.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro [13].

     4. La Regione, in attuazione dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove inoltre la formazione di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale quali strumenti a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle imprese.

     5. A tale fine la Regione sostiene iniziative di:

     a) formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e loro collaboratori;

     b) formazione tecnico-professionale volta al conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti da leggi statali in attuazione dell'art. 2 della Legge 443/85;

     c) formazione teorica di giovani assunti dalle imprese artigiane con contratto di formazione-lavoro;

     d) concorso alla formazione di giovani apprendisti assunti dalle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale, come previsto alla lett. c) del primo comma dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

     6. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'artigianato sono programmate dalla Regione, nell'ambito dei programmi di interesse comunitario a gestione regionale, nonché dagli enti a ciò delegati dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", secondo le modalità previste dalla legge stessa.

 

CAPO IV

Internazionalizzazione ed integrazione delle imprese

 

     Art. 8. Sviluppo delle relazioni commerciali.

     1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione.

     2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

     a) all'acquisizione di strumenti, tecnologie e strutture di commercializzazione delle produzioni e delle iniziative promozionali collegate e per l'organizzazione di attività di valorizzazione;

     b) all'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 25.822,84 Euro [14].

     4. Al fine di predisporre azioni di promozione economica, la Regione volge attività mirate alla qualificazione, presentazione e

commercializzazione delle produzioni artigiane, con particolare riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle stesse.

     5. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 4 la Regione può collaborare con soggetti pubblici o privati che perseguano, anche per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese, anche attraverso la stipulazione di convenzioni.

     6. Le modalità per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui al comma 4 sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Promozione di accordi di collaborazione.

     1. La Regione promuove l'integrazione delle imprese artigiane attraverso il sostegno alla conclusione di accordi di collaborazione fra imprese, singole o associate.

     2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:

     a) all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa mirati alla individuazione di ambiti di sviluppo integrato;

     b) all'acquisizione di servizi per la ricerca dei partners;

     c) all'acquisizione di studi di fattibilità giuridico-tecnico- finanziaria rivolti alla realizzazione di accordi di collaborazione.

     3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro [15].

 

CAPO V

Progetti speciali

 

     Art. 10. Progetti speciali.

     1. Nell'ambito delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o di piani settoriali, al fine di assicurare la migliore gestione e finalizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere adottati progetti speciali diretti a realizzare iniziative che si propongono di affrontare le esigenze di sviluppo delle imprese in particolari settori o in specifici ambiti territoriali.

     2. Nell'esame dei progetti speciali verrà data priorità a quelli presentati a favore di settori investiti da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva o di aree svantaggiate.

     3. I progetti speciali sono approvati dalla Giunta regionale. Essi devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori, le risorse regionali previste per agevolarne l'attuazione ed il limite dell'intervento regionale.

     4. I progetti speciali vengono finanziati nell'ambito delle risorse annualmente previste per gli interventi di cui alla presente legge, con priorità rispetto agli stessi.

     5. Per l'elaborazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di enti o società con provata competenza ed esperienza in materia di sviluppo economico, organizzazione aziendale, marketing e formazione professionale.

 

CAPO VI

Accesso al credito

 

     Art. 11. Credito e servizi finanziari.

     1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.

     2. A tal fine la Regione interviene mediante:

     a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, affidato ad Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA, di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 489, e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti [16];

     b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria;

     c) interventi sul rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera;

     d) interventi per la qualificazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi-fidi;

     e) interventi per il pagamento degli interessi.

     2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a società affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolati, ai sensi dell'art. 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 489 [17].

 

     Art. 12. Conferimenti all'Artigiancassa. [18]

     1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11 potranno essere destinati:

     a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai sensi dell'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949;

     b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato

dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in particolare per l'allargamento della base produttiva, per l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo del credito all'esportazione.

     2. I conferimenti, in un'unica soluzione, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

     3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

     4. L'Artigiancassa vigila, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite.

     5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.

     6. La Giunta regionale determina:

     a) la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 ed affidato in gestione all'Artigiancassa a norma dell'art. 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 489;

     b) le tipologie degli interventi finanziari attivati

dall'Artigiancassa su cui la Regione intende intervenire e la relativa misura dell'abbattimento del tasso di interesse praticato.

 

     Art. 13. Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.

     1. La Giunta regionale nomina il Presidente del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.

     2. Il Presidente dura in carica quanto la Giunta che lo ha nominato, può essere revocato e riconfermato per un periodo complessivo non superiore a dieci anni.

     3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi e rimborsi per la partecipazione agli organi collegiali della Regione Emilia-Romagna [19].

     3 bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa da parte dei dipendenti regionali compete unicamente il trattamento di missione [20].

 

     Art. 14. Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria.

     1. La Regione concorre, con le modalità previste dalla presente legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative.

     2. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

     3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile al contributo è stabilito in 154.937,07 Euro [21].

     4. Il contributo regionale è determinato sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del contratto.

     5. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare la misura del contributo in conto canone, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge.

     6. Il contributo regionale è erogato in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto, a valere per uguali quote sui canoni da versare da parte delle imprese nei limiti della misura massima del sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni di locazione finanziaria della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per cento per le operazioni della durata di trentasei mesi.

     7. I rapporti fra la Regione e le società di leasing sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che le società di leasing devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.

 

     Art. 15. Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera. [22]

 

     Art. 16. Sviluppo dei servizi finanziari alle imprese.

     1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti alle imprese associate dalle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e dai consorzi-fidi, finalizzati a:

     a) sviluppare nuovi servizi finanziari ed agevolarne l'accesso alle imprese associate;

     b) diversificare l'utilizzo delle fonti finanziarie per migliorare la gestione delle imprese;

     c) prestare assistenza per la gestione finanziaria delle imprese.

     2. A tal fine la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ammesse, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro [23].

     3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 17. Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.

     1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi che abbiano sede legale nel territorio regionale al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate.

     2. Il contributo regionale è concesso alle cooperative di garanzia ed ai consorzi-fidi che rispondano ad una delle seguenti condizioni:

     a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento [24];

     b) aumentino il capitale sociale per fusione tra due o più cooperative artigiane di garanzia o consorzi-fidi artigiani.

     3. L'importo del contributo regionale è stabilito nella misura massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale a seguito della fusione [25].

     4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 18. Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi.

     1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine, contratti da imprese artigiane, singole o associate, assistite da fidejussione delle cooperative di garanzia o dei consorzi-fidi per specifici e documentati investimenti aziendali rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto, provvede a determinare la misura del contributo regionale in conto interessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla presente legge.

     3. Il contributo regionale in conto interessi è stabilito nella misura massima del venti per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.

     4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti.

 

TITOLO III

STRUMENTI

 

CAPO I

Concessione dei contributi

 

     Art. 19. Criteri e priorità degli interventi.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri e le priorità per l'applicazione della presente legge, nonché la ripartizione delle risorse.

     2. Le domande di contributo relative ai progetti previsti dagli articoli 16 e 17 della presente legge sono presentate al Servizio regionale competente secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

     3. In sede di prima applicazione, gli atti di competenza della Giunta regionale sono adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Concessione dei contributi.

     1. Per i progetti di cui agli articoli 4 e 5 la misura del contributo regionale in conto interessi è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con i soggetti previsti dalla presente legge apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della legge stessa.

 

     Art. 21. Accertamento dei requisiti, cumulo e revoca dei contributi.

     1. I soggetti cui compete l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti ad accertare in via preventiva che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di legge. Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare altresì la conformità della destinazione dei contributi assegnati alle finalità previste dalla presente legge.

     2. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati qualora, da accertamenti effettuati dalle competenti autorità, emerga il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per la revoca di cui al presente comma, ci si riferisce alle violazioni degli accordi intervenute nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di contributo e la conclusione dell'iniziativa ammessa a beneficio.

     3. I contributi sono altresì revocati, salvo i casi di forza maggiore, qualora i destinatari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in modo difforme da quanto stabilito nell'atto di concessione del contributo. In questo ultimo caso può essere disposta la revoca parziale.

     4. La revoca dei contributi comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo. La revoca parziale comporta la restituzione di quanto revocato con gli interessi legali calcolati dal momento della relativa comunicazione all'interessato.

     5. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme, comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 22. Verifica dei risultati.

     1. Gli enti delegati di cui al Capo secondo del Titolo terzo sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il rendiconto della spesa sostenuta nella gestione delle funzioni assegnate, secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi ed eventuali proposte in merito.

     2. In merito ai progetti di cui agli articoli 10, 16 e 17 della presente legge, la Giunta regionale predispone e presenta annualmente alla competente Commissione consiliare il rendiconto dell'attività gestionale, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi, i risultati conseguiti.

 

CAPO II

Deleghe agli Enti locali [10]

 

     Art. 23. Attività delegate. [26]

 

     Art. 24. Modalità di esercizio delle deleghe. [27]

 

CAPO III

Osservatorio regionale dell'artigianato

 

     Art. 25. Osservatorio regionale dell'artigianato.

     1. E' istituito presso il Servizio regionale competente in materia di artigianato della Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato tecnico-scientifico la cui composizione è determinata con atto della Giunta regionale.

     2. L'attività dell'Osservatorio concorre:

     a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;

     b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

     c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;

     d) alla realizzazione del sistema informativo e dell'Osservatorio nazionale dell'artigianato.

     3. Per il raggiungimento di tali finalità l'Osservatorio:

     a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

     b) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore.

     4. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti ed istituzioni che avviano competenze in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna, con le associazioni di categoria e con società ed istituti di ricerca; potrà inoltre avvalersi dei supporti e delle consulenze necessarie per lo svolgimento dei compiti indicati.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dalle leggi regionali indicate al comma 2, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni delle leggi medesime. Si intendono in corso le procedure qualora sia stata presentata domanda nei termini previsti per la concessione del contributo.

     2. Salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) L.R. 2 aprile 1973, n. 19, concernente "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine";

     b) L.R. 2 aprile 1982, n. 14, concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria";

     c) L.R. 9 aprile 1985, n. 13, concernente "Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane";

     d) L.R. 27 gennaio 1986, n. 4, concernente "Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato;

     e) L.R. 16 maggio 1986, n. 12, concernente "Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane";

     f) L.R. 16 maggio 1986, n. 13, concernente "Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura";

     g) L.R. 16 maggio 1986, n. 14, concernente "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane";

     h) L.R. 3 gennaio 1987, n. 1, concernente "Interventi per la qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani";

     i) L.R. 5 settembre 1989, n. 32, concernente "Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani".

 

     Art. 27. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:

     a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3, delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4, dalla lettera a) del comma 2 e dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 6, dai commi 2 e 3 dell'art. 7, dalla lettera b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. B, dall'art. 9 dall'art. 10, dall'art. 16 e dal comma 4 dell'art. 25 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 [28];

     b) per quanto riguarda le spese previste dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 4, dall'art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 [29].

     1 bis. Per l'attuazione degli interventi delegati ai sensi del precedente art. 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, due fondi costituiti in appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente e uno per le spese in c/capitale che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi del comma 1 [30].

     2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle deleghe, la Giunta regionale provvede, nell'ambito della quota, per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province, del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

 

          Art. 28. Esame CEE.

     1. I benefici della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti in essa previsti.

     2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[5] Comma aggiunto dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[9] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38 e così ulteriormente modificato dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[10] Comma aggiunto dall’art. 35 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[12] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 29 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 40.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 40.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 40.

[19] L'originario comma 3 del presente articolo è stato sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis con l'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 29.

[20] L'originario comma 3 del presente articolo è stato sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis con l'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 29.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[22] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[25] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[10] Il capo II del titolo III è stato abrogato dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[26] Il capo II del titolo III è stato abrogato dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[27] Il capo II del titolo III è stato abrogato dall'art. 46 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7.

[30] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7.