Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione. |
Art. 2. Ruoli organici del Consiglio e della Giunta. |
Art. 2 bis. Tutela della salute dei lavoratori |
Art. 3. Struttura organizzativa. |
Art. 4. Gabinetto del Presidente del Consiglio. |
Art. 5. Gabinetto del Presidente della Giunta. |
Art. 6. Struttura di controllo strategico. |
Art. 7. Segreterie particolari. |
Art. 8. Segreterie dei Gruppi consiliari. |
Art. 9. Personale delle strutture speciali. |
Art. 10. Dotazioni organiche. |
Art. 11. Revisione della dotazione organica. |
Art. 12. Prestazioni professionali. |
Art. 13. Il rapporto di lavoro. |
Art. 14. Modalità di accesso |
Art. 15. Disciplina sulle modalità di accesso. |
Art. 16. Approvazione della graduatoria. |
Art. 17. Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale. |
Art. 18. Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato. |
Art. 18 bis. Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale |
Art. 19. Incompatibilità. |
Art. 20. Onnicomprensività della retribuzione. |
Art. 21. Infermità per causa di servizio. |
Art. 22. Mobilità volontaria |
Art. 22 bis. Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna |
Art. 22 ter. Utilizzo temporaneo di personale |
Art. 23. Responsabilità dei dipendenti regionali. |
Art. 24. Responsabilità disciplinare. |
Art. 25. Codice di comportamento. |
Art. 26. Procedimento disciplinare. |
Art. 27. Impugnazione delle sanzioni disciplinari. |
Art. 28. Cause di estinzione. |
Art. 29. Collocamento a riposo. |
Art. 30. Relazioni sindacali. |
Art. 31. Partecipazione dei lavoratori. |
Art. 32. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni |
Art. 33. Funzioni della direzione politica. |
Art. 34. Funzioni della dirigenza regionale. |
Art. 35. Comitato di direzione della Giunta regionale. |
Art. 36. Comitato di direzione del Consiglio regionale. |
Art. 37. Esercizio di funzioni dirigenziali. |
Art. 38. Struttura della dirigenza. |
Art. 39. Funzioni dei dirigenti. |
Art. 40. Funzioni del direttore generale. |
Art. 41. Atti della dirigenza. |
Art. 42. Divieto di avocazione ed esercizio di controllo sostitutivo. |
Art. 43. Incarico di direttore generale. |
Art. 44. Altri incarichi. |
Art. 45. Criteri per il conferimento degli altri incarichi. |
Art. 46. Assenza, impedimento, vacanza. |
Art. 47. Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale. |
Art. 48. Comitato dei garanti. |
Art. 49. Organismi indipendenti di valutazione |
Art. 51. Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. |
Art. 52. Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione |
Art. 53. Principi del sistema dei controlli. |
Art. 54. Controllo strategico. |
Art. 55. Controllo di gestione. |
Art. 56. Controllo di regolarità amministrativa e contabile. |
Art. 57. Disposizioni transitorie. |
Art. 58. Enti dipendenti dalla Regione. |
Art. 59. Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1. |
Art. 60. Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16. |
Art. 61. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50. |
Art. 62. Interpretazioni autentiche. |
Art. 63. Anticipazione sull'indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982. |
Art. 64. Disposizioni finali. |
Art. 65. Abrogazioni. |
§ 2.1.38 – L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.
(B.U. 27 novembre 2001, n. 170).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del
3 bis. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per "intesa" tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;
b) per "istituti e agenzie regionali": l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla
c) per "enti regionali": l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con
d) per "Sistema delle amministrazioni regionali": la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti regionali di cui alla lettera c) [1].
Art. 2. Ruoli organici del Consiglio e della Giunta.
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.
Art. 2 bis. Tutela della salute dei lavoratori [2]
1. La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, ossia il loro completo benessere fisico, mentale e sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del
2. Il Presidente della Giunta regionale individua il datore di lavoro, ai fini del
3. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa:
a) delinea l'assetto organizzativo e gestionale per l'efficace adempimento di tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti regionali;
b) approva, su proposta del dirigente con funzioni di datore di lavoro, piani annuali di azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa la stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali.
4. Gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), adottano gli atti necessari per dare applicazione nel loro ordinamento alle disposizioni del presente articolo, compreso quanto previsto al comma 3, lettera b).
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
Struttura organizzativa
Art. 3. Struttura organizzativa. [3]
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:
a) direzioni generali e agenzie regionali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell'articolo 43 della
d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza.
4. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.
CAPO II
Strutture speciali
Art. 4. Gabinetto del Presidente del Consiglio.
1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Art. 5. Gabinetto del Presidente della Giunta.
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione e valutazione delle attività politico- amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale [4].
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Art. 6. Struttura di controllo strategico. [5]
[1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento.]
Art. 7. Segreterie particolari.
1. Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
b) del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori. [6]
Art. 8. Segreterie dei Gruppi consiliari.
1. I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 9. Personale delle strutture speciali. [7]
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3, 4 e 5, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture [8].
3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto [9].
5. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell'Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini [10].
5 bis. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 4 e 5 non rientrano negli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del
6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b) eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell'emolumento di cui al comma 10 al personale appartenente agli organici regionali in assegnazione [12];
c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.
10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento, parametrato anche alle attività effettivamente assegnate. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro [13].
11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al possesso del titolo di studio, al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie [14].
12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati [15].
12 bis. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell'incarico, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale [16].
12 ter. Il personale di ruolo che viene assegnato alle strutture di cui al presente articolo, qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 12 bis, mantiene invariata la propria categoria di inquadramento [17].
CAPO III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10. Dotazioni organiche.
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della
Art. 11. Revisione della dotazione organica.
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
CAPO IV
Prestazioni professionali
Art. 12. Prestazioni professionali.
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti di cui alle lettere a) e b). Il documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale [19].
3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.
4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i Gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della
5. [Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione] [20].
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13. Il rapporto di lavoro.
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative.
2. Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
CAPO I
Accesso all'impiego regionale
Art. 14. Modalità di accesso [21]
1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;
b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a), tramite concorso pubblico, avviene previo espletamento:
a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilità, ai sensi dell'articolo 6 della
b) delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui all'articolo 22 della presente legge e dell'articolo 30 del
4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.
5. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1 bis, del
Art. 15. Disciplina sulle modalità di accesso.
1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:
a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal
c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;
d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni [22].
1 bis. [La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del comma 1 può avvenire anche mediante la modalità prevista dalla lettera b) dell’articolo 14 della presente legge] [23].
2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali [24].
3. [L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto] [25].
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
4 bis. A partire dall’1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all’eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. [26]
5. Il dipendente già inquadrato nei ruoli regionali non effettua il periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
6. [La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo] [27].
Art. 16. Approvazione della graduatoria.
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 14.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso [28].
3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati [29].
4. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17. Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale.
1. I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.
Art. 18. Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.
1. E' facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente Commissione consiliare.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 18 bis. Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell’assegnazione del personale [30]
1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l’assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l’accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.
CAPO II
Disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro
Art. 19. Incompatibilità.
1. E' incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'articolo 13:
a) l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;
b) l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di Giunta di cui al comma 4.
3. Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro oppure in società con fini di lucro a partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione.
4. La Giunta, con propria direttiva:
a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 nonché i criteri oggettivi a cui attenersi per tale rilascio;
b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.
5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il direttore generale competente in materia di personale dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. E' peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
6. Con la direttiva di cui al comma 4 la Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e ne individua le modalità di tenuta e di accesso.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.
8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti, nonché lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto stabilito al comma 3.
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione.
9 bis. Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato, può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa sono individuati i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa, nonchè le modalità e i limiti di attuazione del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna [31].
Art. 20. Onnicomprensività della retribuzione.
1. La retribuzione del personale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.
2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa, con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 19, comma 4.
3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse destinate al relativo trattamento economico accessorio.
Art. 21. Infermità per causa di servizio.
1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
Art. 22. Mobilità volontaria [32].
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi [33].
Art. 22 bis. Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna [34]
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.
Art. 22 ter. Utilizzo temporaneo di personale [35]
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre pubbliche amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.
2. L'utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell'interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l'utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l'utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonché, previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all'articolo 8 della
4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.
4 bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attività di rilevante interesse culturale per il territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti può essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale [36].
CAPO III
Il regime della responsabilità dei dipendenti
Art. 23. Responsabilità dei dipendenti regionali.
1. Ai dipendenti regionali si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 24. Responsabilità disciplinare.
1. Ai dipendenti regionali si applicano l'articolo 2106 del Codice civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 e ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento di cui all'articolo 25, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 25. Codice di comportamento.
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della Regione.
2. Il codice di cui al comma 1 costituisce specificazione e adattamento alla realtà regionale del codice di comportamento di cui all'articolo 54 del
3. Il codice è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.
4. Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.
Art. 26. Procedimento disciplinare.
1. Le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attribuite alla dirigenza.
2. Le sanzioni disciplinari del licenziamento, con preavviso e senza preavviso, sono irrogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari [37].
Art. 27. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del
2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55, commi 8 e 9 del
CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28. Cause di estinzione.
1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva [38].
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso è disposto dal direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dalla Giunta regionale.
5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi, possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dipendente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche [39].
Art. 29. Collocamento a riposo.
1. Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Viene altresì collocato a riposo d'ufficio il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'articolo 33 del
TITOLO IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITA’ E PARTECIPAZIONE
Art. 30. Relazioni sindacali.
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può stipulare protocolli di relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione, nonché le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva e della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 31. Partecipazione dei lavoratori.
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.
Art. 32. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni [40]
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del
2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.
5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.
6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 33. Funzioni della direzione politica.
1. Il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare nonché adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi istituzionali di cui al comma 1 spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le direzioni generali;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3. Gli organi istituzionali di cui al comma 1, per i rispettivi ambiti di competenza, oltre alle direttive generali, possono impartire, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, direttive specifiche per la attività finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente.
Art. 34. Funzioni della dirigenza regionale.
1. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate ai sensi degli articoli 39 e 40.
2. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 5 [41].
3. Al fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e dei programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.
4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche ed espresse disposizioni legislative.
Art. 35. Comitato di direzione della Giunta regionale.
1. Presso il Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa.
2. La Giunta determina la composizione del comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il Comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati.
4. Del Comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.
Art. 36. Comitato di direzione del Consiglio regionale.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può istituire un proprio organo ausiliario con funzioni analoghe a quelle del comitato di cui all'articolo 35, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti spettanti.
CAPO II
Funzioni dirigenziali
Art. 37. Esercizio di funzioni dirigenziali.
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito all'articolo 47.
3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi politici. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con apposita direttiva individuano congiuntamente modalità e competenze per l'espressione dei pareri.
5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di posizione organizzativa. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano le funzioni dirigenziali delegabili e i relativi atti di competenza dirigenziale adottabili dai titolari di posizione organizzativa, definendo i criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle deleghe [42].
6. E' vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore generale.
Art. 38. Struttura della dirigenza.
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali.
Art. 39. Funzioni dei dirigenti.
1. Ai dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) la formulazione di proposte e pareri ai direttori generali;
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai direttori generali, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai direttori generali.
Art. 40. Funzioni del direttore generale.
1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi definiti dai competenti organi regionali;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la loro denominazione e la loro competenza;
g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta.
Art. 41. Atti della dirigenza.
1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. [Essi sono portati tempestivamente a conoscenza della Giunta regionale che può procedere al loro annullamento per motivi di legittimità] [43].
Art. 42. Divieto di avocazione ed esercizio di controllo sostitutivo.
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi istituzionali.
2. In caso di inerzia o ritardo la Giunta può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore generale competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta può attribuire ad altro direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta può procedere alla attribuzione senza contestazione.
3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti dell'organico del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esercita i poteri attribuiti alla Giunta regionale dal comma 2, compresa l'individuazione del dirigente competente ad adottare gli atti.
CAPO III
Incarichi dirigenziali
Art. 43. Incarico di direttore generale.
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta, a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione. Alle relative assunzioni si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma 4 dell'art. 18 [44].
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
3 bis. [I posti di direttore generale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione] [45].
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella Pubblica Amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
6. Degli incarichi dei direttori generali è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
Art. 44. Altri incarichi.
1. I direttori generali e i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale [46].
2. [L'efficacia giuridica degli atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni dirigenziali è subordinato all'atto di approvazione della Giunta regionale] [47].
3. [I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione] [48].
Art. 45. Criteri per il conferimento degli altri incarichi.
1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali, attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta, adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 18.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra Pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti [49].
6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 46. Assenza, impedimento, vacanza.
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso direttore generale che individua il proprio sostituto.
2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito dal direttore generale di settore.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.
Art. 47. Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale.
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo e comunque va effettuata annualmente:
a) nei confronti del direttore generale dalla Giunta;
b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro dirigente da cui funzionalmente dipende.
3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione.
4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore generale competente in materia di personale, su proposta del direttore generale del settore interessato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, può essere disposto il licenziamento con effetto immediato da parte della Giunta regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale sovraordinato.
Art. 48. Comitato dei garanti.
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il comitato dei garanti, definendone le modalità di scelta e di nomina dei componenti, nonché il funzionamento del Comitato stesso, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e dei principi del
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del comitato dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.
Art. 49. Organismi indipendenti di valutazione [50]
1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce l'"Organismo indipendente di valutazione", cui spettano:
a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del
2. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:
a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;
b) [le indennità per i componenti, con riferimento a quanto previsto per analoghi organismi] [51];
c) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;
d) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività.
4. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L'Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione [52].
5. La Giunta regionale istituisce un "Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale", che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel presente articolo. L'Organismo di cui al presente comma, composto da tre esperti esterni, è individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3.
6. Ai componenti e ai presidenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 2 e 5 spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente [53].
CAPO IV
La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51. Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, può individuare, oltre che un direttore generale, anche un altro dirigente.
TITOLO VI
CONTROLLI INTERNI
Art. 52. Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione [54]
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.
2. Ai fini dell'applicazione della
3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.
4. La Regione può stipulare accordi con gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.
Art. 53. Principi del sistema dei controlli. [55]
1. Le tipologie di controllo di cui all'articolo 52 devono essere affidate a strutture o a soggetti distinti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano in dettaglio il sistema dei controlli interni.
Art. 54. Controllo strategico. [56]
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’attuazione del controllo strategico [57].
[3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici.] [58]
4. La Giunta regionale elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico.
Art. 55. Controllo di gestione. [59]
[1. Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria.] [60]
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del
Art. 56. Controllo di regolarità amministrativa e contabile. [61]
1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.
2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57. Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state espletate le relative prove.
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo 19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva attuativa dell'articolo 6 della
Art. 58. Enti dipendenti dalla Regione.
1. Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
3. Il trattamento economico del personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi stipulati negli Enti di rispettiva appartenenza.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei singoli Enti.
6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la Giunta deve avere come riferimento prioritario il principio di parità di trattamento tra il personale degli Enti dipendenti e quello della Regione.
7. Al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.
Art. 59. Modifiche alla
1. L'articolo 14 della
(Omissis).
2. L'articolo 16 della
Art. 60. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante: “Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle Leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7” è abrogato.
Art. 61. Modifiche alla
1. L'articolo 19 della
(Omissis).
Art. 62. Interpretazioni autentiche.
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della
2. Il comma 8 dell'articolo 3 della
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della
Art. 63. Anticipazione sull'indennità di cui all'art. 1 della
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile ai fini di cui all'articolo 1 della
2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo 1 della
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio [63].
3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della
Art. 64. Disposizioni finali.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può promuovere intese con gli Enti locali per la costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/99, mantengono il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica preesistente.
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla
5. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 5 bis, comma 3 del
5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall’articolo 1 della
Art. 65. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della
d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della
e) gli articoli 234, 235 e 236 della
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 41 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 41 della
[6] Comma così modificato dall'art. 41 della
[7] Articolo modificato dall’art. 1 della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[11] Comma inserito dall'art. 2 della
[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[13] Comma così modificato dall'art. 2 della
[14] Comma così modificato dall'art. 2 della
[15] Comma così modificato dall'art. 4 della
[16] Comma inserito dall'art. 7 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[19] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[20] Comma abrogato dall'art. 12 della
[21] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[23] Comma inserito dall'art. 26 della
[24] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[25] Comma abrogato dall'art. 11 della
[26] Comma inserito dall'art. 26 della
[27] Comma abrogato dall'art. 11 della
[28] Per effetto dell'art. 1 della
[29] Comma così sostituito dall’art. 46 della
[30] Articolo inserito dall’art. 1 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 41 della
[32] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della
[33] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[34] Articolo inserito dall'art. 50 della
[35] Articolo inserito dall'art. 5 della
[36] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[37] Comma così modificato dall'art. 5 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[39] Comma così modificato dall'art. 6 della
[40] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[41] Comma già modificato dall'art. 5 della
[42] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[43] Comma abrogato dall'art. 12 della
[44] Comma così sostituito dall’art. 27 della
[45] Comma aggiunto dall’art. 27 della
[46] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[47] Comma abrogato dall'art. 12 della
[48] Comma abrogato dall'art. 12 della
[49] Comma così modificato dall'art. 41 della
[50] Articolo sostituito dall'art. 6 della
[51] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[52] Comma così modificato dall'art. 7 della
[53] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[54] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[55] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[57] Comma così sostituito dall'art. 41 della
[58] Comma abrogato dall'art. 41 della
[59] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[60] Comma abrogato dall'art. 41 della
[61] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[62] Comma così sostituito dall'art. 39 della
[63] Comma così sostituito dall'art. 39 della
[64] Comma inserito dall'art. 39 della
[65] Comma aggiunto dall’art. 2 della