Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 28/07/2006 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale |
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale |
Art. 3. Contributo annuale al “Nuovo Circondario Imolese” |
Art. 4. Cartografia regionale |
Art. 5. Interventi nel settore dell’artigianato |
Art. 6. Valorizzazione delle attività ittiche |
Art. 7. Porti regionali e comunali |
Art. 8. Contributi all’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) |
Art. 9. Investimenti nel settore dei trasporti |
Art. 10. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 11. Protezione civile. Interventi di emergenza |
Art. 12. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 13. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione |
Art. 14. Investimento per i servizi educativi per l’infanzia |
Art. 15. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini” |
Art. 16. Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl) |
Art. 17. Partecipazione all’aumento del patrimonio dell’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) |
Art. 18. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 19. Politiche regionali a favore dei giovani |
Art. 20. Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali |
Art. 21. Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998 |
Art. 22. Modifiche ed integrazioni al Capo VI del Titolo VI della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 23. Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006 |
Art. 24. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 27. Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 28. Modifica all’articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005 |
Art. 29. Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale |
Art. 30. Completamento di programmi speciali d’area |
Art. 31. Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) |
Art. 32. Copertura finanziaria |
Art. 33. Entrata in vigore |
§ 6.2.85 - L.R. 28 luglio 2006, n. 13.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. primo provvedimento di variazione
(B.U. 28 luglio 2006, n. 111).
Art. 1. Manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell’informazione secondo le finalità indicate nell’articolo 13 della
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
Esercizio 2006: Euro 250.000,00;
b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00;
c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17,
Esercizio 2006: Euro 16.000.000,00.
Art. 3. Contributo annuale al “Nuovo Circondario Imolese”
1. Per contribuire alle spese di mantenimento, funzionamento e sviluppo dell’ente “Nuovo Circondario Imolese”, istituito ai sensi dell’articolo 23 della
2. La determinazione del contributo è effettuata annualmente dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell’articolo 37 della
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
Art. 4. Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2006: Euro 100.000,00;
b) Cap. 03854 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Esercizio 2006: Euro 50.000,00.
Art. 5. Interventi nel settore dell’artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella
a) Cap. 22258 “Contributi a Enti locali territoriali per l’allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis),
Esercizio 2006: Euro 8.000.000,00.
Art. 6. Valorizzazione delle attività ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della
Art. 7. Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c),
Esercizio 2006: Euro 350.000,00;
b) Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
Esercizio 2006: Euro 60.000,00;
c) Cap. 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f),
Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
Art. 8. Contributi all’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l’espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della
Esercizio 2006: Euro 490.000,00.
Art. 9. Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43270 “Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
Esercizio 2006: Euro 3.000.000,00.
Art. 10. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di propietà comunale (art. 167 bis, comma 1,
Esercizio 2006: Euro 3.500.000,00;
b) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B),
Esercizio 2006: + Euro 2.400.000,00.
Art. 11. Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 12. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 279 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 13. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 897.997,72, costituendo per l’esercizio 2005 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell’ambito delle medesime finalità indicate all’articolo 23, comma 1, lettera a) della
a) Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 – Fondo sanitario – Risorse statali
Euro: 98.401,75;
b) Cap. 51721 “Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502). Mezzi regionali” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate
Euro: 799.595,97.
2. Lo stanziamento disposto dal comma 1 dell’articolo 23 della
a) per la quota di Euro 1.615.000,00;
b) per la quota di Euro 385.000,00.
Art. 14. Investimento per i servizi educativi per l’infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Esercizio 2006: Euro 2.500.000,00.
Art. 15. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 16. Contributi finalizzati alla messa in liquidazione della Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)
1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall’articolo 30 della
Art. 17. Partecipazione all’aumento del patrimonio dell’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della
2. A tal fine è disposta, per l’esercizio 2006, la seguente autorizzazione di spesa nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:
a) Cap. 70619 “Conferimento di quote “una tantum” per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3,
Euro: 330.000,00.
Art. 18. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 19. Politiche regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della
a) l’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, per l’esercizio 2006, di cui all’articolo 31 della
b) è disposta, per l’esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 (CNI) appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
Art. 20. Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 32 della
Progr. |
Capitolo |
U.P.B. |
Importo |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
+ Euro 14.882,48 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
- Euro 106.000,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
+ Euro 1.509,96 |
4) |
3840 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro 279.909,89 |
5) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
+ Euro 79.590,13 |
6) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
+ Euro 241.543,02 |
7) |
3909 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro 6.720,00 |
8) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro 2.268.154,34 |
9) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
+ Euro 213.938,59 |
10) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
+ Euro 3.664.026,84 |
11) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
- Euro 29.376,00 |
12) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
- Euro 216.090,52 |
13) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
+ Euro 734.138,40 |
14) |
21078 |
1.3.2.3.8000 |
- Euro 2.000.000,00 |
15) |
23417 |
1.3.2.3.8350 |
- Euro 648.205,23 |
16) |
23419 |
1.3.2.3.8350 |
- Euro 177.871,89 |
17) |
23502 |
1.3.2.3.8220 |
+ Euro 50.000,00 |
18) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
+ Euro 2.656.338,56 |
19) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
+ Euro 2.224.187,59 |
20) |
27718 |
1.3.4.3.11600 |
- Euro 516.456,90 |
21) |
27727 |
1.3.4.3.11610 |
- Euro 2.062,77 |
22) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
+ Euro 1.418.813,95 |
23) |
30644 |
1.4.1.3.12630 |
- Euro 38.023,54 |
24) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
+ Euro 605.000,00 |
25) |
30880 |
1.4.1.3.12620 |
+ Euro 25.000,00 |
26) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
+ Euro 742.173,36 |
27) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
+ Euro 4.193.036,12 |
28) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
- Euro 1.183.516,06 |
29) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
- Euro 154.000,00 |
30) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
+ Euro 198.856,44 |
31) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
+ Euro 50.000,00 |
32) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
- Euro 216.200,00 |
33) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
- Euro 32.387,94 |
34) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
+ Euro 25.420,00 |
35) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
+ Euro 2.198.275,06 |
36) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
- Euro 185.924,48 |
37) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
- Euro 156.568,53 |
38) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
+ Euro 25.893,26 |
39) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
+ Euro 1.144.890,14 |
40) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro 18.699,00 |
41) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro 49.479,61 |
42) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
- Euro 48.688,11 |
43) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
- Euro 465.776,00 |
44) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
+ Euro 270.500,00 |
45) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
- Euro 20.496,88 |
46) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
+ Euro 3.268.528,22 |
47) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
- Euro 4.913.268,28 |
48) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
- Euro 250.000,00 |
49) |
47105 |
1.4.4.3.17400 |
+ Euro 305.681,35 |
50) |
47111 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro 300.000,00 |
51) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
- Euro 2.268.935,67 |
52) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
+ Euro 608.658,78 |
53) |
48245 |
1.4.4.3.17530 |
+ Euro 3.634,46 |
54) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
- Euro 3.223.723,96 |
55) |
65712 |
1.5.2.3.21080 |
- Euro 219.523,10 |
56) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
- Euro 391.474,33 |
57) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
- Euro 1.459.740,22 |
58) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
- Euro 10.225.851,17 |
59) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
+ Euro 124.935,05 |
60) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
+ Euro 50.262,37 |
61) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
- Euro 5.262.019,62 |
62) |
70720 |
1.6.5.3.27500 |
+ Euro 400.000,00 |
63) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
+ Euro 2.769.550,00 |
64) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
+ Euro 129.172,85 |
65) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
- Euro 600.000,00 |
66) |
78569 |
1.4.2.3.14380 |
- Euro 451.202,69 |
67) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
- Euro 209.506,71 |
Art. 21. Modifica all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
«1 bis. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di contributo, fino ad un massimo dell’80% della spesa relativa agli interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici, rientranti fra quelli elencati nel comma 4 lettera d) del presente articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e approvato ai sensi del
Art. 22. Modifiche ed integrazioni al Capo VI del Titolo VI della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 162 della
«c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l’emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell’ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all’individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 167, commi 5 bis e 5 ter;».
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 164 bis della
«a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all’articolo 167, comma 2, lettera a);».
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 164 bis della
«3 bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.».
4. Il comma 3 dell’articolo 167 della
«3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.».
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 167 della
«5 bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
5 ter. Le risorse di cui al comma 5 bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5 bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.».
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 167 bis della
«4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d’area di cui alla
Art. 23. Modifica all’articolo 11 della
1. La lettera j) del comma 1 dell’articolo 11 della
«j) due rappresentanti designati congiuntamente, previa intesa, dalle Università degli Studi aventi sede legale nella regione;».
Art. 24. Modifiche ed integrazioni alla
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della
«b bis) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;».
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della
«3 bis. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera b bis) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza di servizi svolti.».
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 45 della
«4 ter. Per il trasporto autofilotranviario della sola area metropolitana bolognese, le scadenze degli affidamenti in atto previste dal comma 4, indipendentemente dalla avvenuta pubblicazione di un bando, sono prorogate alle date indicate dalla normativa nazionale, purchè si siano verificate le condizioni dalla medesima previste. Ai fini di cui all’articolo 18, comma 3 ter, lettera b) del
4. L’articolo 52 della
Art. 25. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della
«Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del
Art. 26. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
«1 bis. La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del comma 1 può avvenire anche mediante la modalità prevista dalla lettera b) dell’articolo 14 della presente legge.».
2. All’articolo 15 della
«4 bis. A partire dall’1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all’eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.».
Art. 27. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 28. Modifica all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 29. Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l’accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB “Aeroporto G. Marconi di Bologna”, di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:
a) alla Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;
b) alla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
c) alla Società per azioni SO.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma, già denominata “Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – S.p.a.”, costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia- Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell’ambito degli importi sottoindicati:
a) Società per azioni AERADRIA “Aeroporto Federico Fellini” con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Società per azioni So.GE.A.P. “Aeroporto di Parma G. Verdi” con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 64 dello Statuto.
6. L’autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.
Art. 30. Completamento di programmi speciali d’area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell’ambito dei programmi di cui alla
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente legge, deve avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l’intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.
Art. 31. Norma in materia di assegni vitalizi di adeguamento alla
1. Alla data dell’1 gennaio 2006, l’importo degli assegni vitalizi di cui alla
2. La misura di tale importo aumenterà in corrispondenza alle variazioni in aumento dell’indennità mensile lorda dei consiglieri all'1 gennaio 2006, a decorrere dalla compensazione della diminuzione del 7,5%.
Art. 32. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 33. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.