§ 3.10.1 - Legge Regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e succ. modificazioni. -
Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326, per interventi nel campo delle attività turistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:02/01/1973
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base di un piano di [...]
Art. 4.  All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per [...]
Art. 5.  Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:


§ 3.10.1 - Legge Regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e succ. modificazioni. -

Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326, per interventi nel campo delle attività turistiche.

(B.U. n. 1 del 3-1-1973).

 

Art. 1. [1] Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968 n. 326, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo determinate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 viene stanziata:

     - quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;

     - quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.

 

     Art. 2. [2] Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968 n. 326, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese tra quelle indicate dal precedente art. 1.

     La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 viene stanziata:

     - quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;

     - quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.

 

     Art. 3. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base di un piano di ripartizione territoriale e settoriale approvato dal Consiglio Regionale.

     Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono le condizioni alle quali è subordinata la concessione medesima ed i termini entro i quali le opere devono essere iniziate e ultimate, nonché le modalità di liquidazione e pagamento del contributo stesso. Il provvedimento di concessione viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme della legge 12 marzo 1968 n. 326, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 4. All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante prelievo dal fondo indiviso di cui al cap. 75100.

     All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 2 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante storno dei fondi dal cap. 71600 già iscritto nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso con la legge regionale di variazione di bilancio 9 ottobre 1972, n. 7 [3].

 

     Art. 5. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

     (omissis).

 

 


[1] L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è stata elevata a complessive Lire 1.301.000.000, di cui Lire 750.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e Lire 551.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973 (art. 1 della L.R. 27-11-1973 n. 40 pubblicata sul B.U. n. 117 del 28-11-1973).

[2] L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è stata elevata a complessive Lire 1.229.000.000, di cui Lire 690.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e Lire 539.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973 (art. 2 della L.R. 27-11-1973 n. 40 pubblicata sul B.U. n. 117 del 28-11-1973).

[3] La L.R. 9-10-1972 n. 7 è stata pubblicata sul B.U. n. 23 del 10-10- 1972.