Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 02/01/1973 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base di un piano di [...] |
Art. 4. All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per [...] |
Art. 5. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione: |
§ 3.10.1 - Legge Regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e succ. modificazioni. -
Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326, per interventi nel campo delle attività turistiche.
(B.U. n. 1 del 3-1-1973).
Art. 1. [1] Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della
La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 viene stanziata:
- quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
- quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.
Art. 2. [2] Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della
La spesa complessiva di L. 1.000.000.000 viene stanziata:
- quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
- quanto a L. 500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.
Art. 3. I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base di un piano di ripartizione territoriale e settoriale approvato dal Consiglio Regionale.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono le condizioni alle quali è subordinata la concessione medesima ed i termini entro i quali le opere devono essere iniziate e ultimate, nonché le modalità di liquidazione e pagamento del contributo stesso. Il provvedimento di concessione viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme della
Art. 4. All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante prelievo dal fondo indiviso di cui al cap. 75100.
All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 2 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante storno dei fondi dal cap. 71600 già iscritto nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso con la
Art. 5. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:
(omissis).
[1] L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1 della
[2] L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 della
[3] La L.R. 9-10-1972 n. 7 è stata pubblicata sul B.U. n. 23 del 10-10- 1972.