§ 1.8.5b - Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12.
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:04/05/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche ai Capi III e IV, del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente.
Art. 2.  Modifiche al Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di viabilità.
Art. 3.  Modifica all'art. 172 del Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di trasporti.
Art. 4.  Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.8.5b - Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12.

Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.

(B.U. n. 58 del 7 maggio 2001).

 

Art. 1. Modifiche ai Capi III e IV, del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di ambiente.

     1. [1].

     2. [2].

     3. - 4. [3]

     5. Nel comma 4 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è abrogato il secondo periodo.

     6. Il comma 5 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è abrogato.

     7. [4].

     8. [5].

 

     Art. 2. Modifiche al Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di viabilità. [6]

 

     Art. 3. Modifica all'art. 172 del Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di trasporti. [7]

 

     Art. 4. Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1. [8]

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Modifica la lettera a), comma 4, art. 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[2] Aggiunge i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater all'art. 141 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[3] Modificano il comma 3, art. 142 ed il comma 3, art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[4] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[5] Modifica il comma 5, art. 153 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[6] Sostituisce il capo VI (artt. 161-167 quater) del titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[7] Modifica il comma 3, art. 172 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[8] Modifica il comma 3, art. 5 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1.