§ 3.12.5 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.
Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 energia
Data:23/12/2004
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi generali.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni delle Province.
Art. 4.  Funzioni dei Comuni.
Art. 5.  Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia.
Art. 6.  Programmazione energetica territoriale.
Art. 7.  Concertazione istituzionale e partecipazione.
Art. 8.  Piano energetico regionale.
Art. 9.  Attuazione del Piano energetico regionale.
Art. 10.  Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili.
Art. 11.  Forme e modalità di finanziamento.
Art. 12.  Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale.
Art. 13.  Funzioni di erogazione e controllo.
Art. 14.  Monitoraggio.
Art. 15.  Principi generali.
Art. 16.  Procedure autorizzative degli impianti energetici.
Art. 17.  Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali.
Art. 18.  Reti di trasporto e distribuzione di energia.
Art. 19.  Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale.
Art. 20.  Condizioni di esercizio degli impianti.
Art. 21.  Intese.
Art. 22.  Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale.
Art. 23.  Qualificazione degli operatori.
Art. 24.  Monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE.
Art. 25.  Attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Art. 26.  Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia.
Art. 27.  Gestione associata delle funzioni.
Art. 28.  Collaborazione tra le strutture tecniche.
Art. 29.  Funzioni di osservatorio dell'energia.
Art. 30.  Abrogazione di norme.
Art. 31.  Norma finanziaria.


§ 3.12.5 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 175).

 

TITOLO I

FINALITÀ PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi generali.

     1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.

     2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

     3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

     a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;

     b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;

     c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2;

     d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;

     e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;

     f) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;

     g) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione;

     h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

     i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.

     4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia, garantendo:

     a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;

     b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza, all'attuazione degli stessi;

     c) il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi organicamente coordinati ed efficienti;

     d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente legge, secondo i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

     e) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato.

     5. Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni concernenti:

     a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;

     b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;

     c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4;

     d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;

     e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;

     f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti;

     g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;

     h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144);

     i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto;

     j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti;

     k) il rilascio dell'intesa di cui alla Legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3;

     l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;

     m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

     n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;

     o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;

     p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di attività e servizi che interessano il territorio di più regioni, nonché per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;

     q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali.

     2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti:

     a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;

     b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

     c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;

     d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici di cui all'articolo 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

     e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

     f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici, in conformità alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;

     g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.

     3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.

     4. La Regione inoltre:

     a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;

     b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

     c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.

 

     Art. 3. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

     a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;

     b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

     c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti;

     d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

     e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

     f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

     g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;

     h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.

 

     Art. 4. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni:

     a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;

     b) esercitano le funzioni di cui all'articolo 6 della Legge n. 10 del 1991, nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative.

 

     Art. 5. Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia.

     1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.

     2. La pianificazione territoriale e urbanistica:

     a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;

     b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

     3. I Comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2002/91/CE.

     4. I Comuni provvedono affinché:

     a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;

     b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;

     c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;

     d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

 

     Art. 6. Programmazione energetica territoriale.

     1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

     2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi generali e dei principi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

     3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.

     4. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'articolo 7.

 

     Art. 7. Concertazione istituzionale e partecipazione.

     1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge regionale n. 6 del 2004.

 

     Art. 8. Piano energetico regionale.

     1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali.

     2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.

     3. Il PER é approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha di norma durata decennale e può essere aggiornato con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE.

     4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare, dando priorità al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui all'articolo 9.

     5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PER e fornisce alle Province e ai Comuni informazioni nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica territoriale.

 

     Art. 9. Attuazione del Piano energetico regionale.

     1. Il PER é attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

     2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.

     3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.

     4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalità e la finanziabilità.

     5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa contenente:

     a) l'indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

     b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

     c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;

     d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;

     e) i riferimenti di conformità ai requisiti prestazionali di cui all'articolo 10;

     f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti.

     6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorità per l'accesso agli incentivi.

     7. Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto.

     8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi.

     9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le modalità di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.

     10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa regionale in materia.

 

     Art. 10. Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili.

     1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto é condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge.

     2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.

 

     Art. 11. Forme e modalità di finanziamento.

     1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:

     a) contributo in conto capitale;

     b) contributo in conto interesse;

     c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;

     d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali.

     2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.

     3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. La concessione dei contributi é subordinata all'esito favorevole dell'esame di compatibilità svolto dalla competente istituzione europea.

     4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

     5. La Regione può stipulare intese e contratti con il Fondo europeo degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'articolo 12.

 

     Art. 12. Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale.

     1. É istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER.

     2. Al finanziamento del Fondo si provvede:

     a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;

     b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la realizzazione di interventi compatibili con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1.

     3. Le disponibilità del Fondo possono essere utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al conseguimento degli obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di autoproduzione.

 

     Art. 13. Funzioni di erogazione e controllo.

     1. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11. A tali istituti può essere altresì affidata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale e la sua esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.

     2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui al comma 1 deve essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il finanziamento dell'intervento.

 

     Art. 14. Monitoraggio.

     1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza.

     2. Il monitoraggio é predisposto ed attuato dall'Amministrazione regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 26 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

     a) lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;

     b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi.

     3. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali di cui all'articolo 9.

     4. La Giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati di attuazione dei progetti finanziati ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, può disporre, sentito il titolare del finanziamento, la revoca dei contributi e il trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacità di attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.

 

TITOLO II

IMPIANTI E RETI

 

     Art. 15. Principi generali.

     1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.

     2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26, compete al Servizio Politiche energetiche della Regione, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identificare le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.

 

     Art. 16. Procedure autorizzative degli impianti energetici.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla Legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:

     a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;

     b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed é rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990;

     c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti [1];

     c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione [2];

     d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;

     e) é stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;

     f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

     g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonché per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.

     3. I regolamenti di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e relativi impatti.

     4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti.

     5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.

     6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2.

     7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione. [3]

     8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego.

 

     Art. 17. Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali.

     1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati:

     a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria é consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;

     b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;

     c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;

     d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);

     e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;

     f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;

     g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

     2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.

     3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.

 

     Art. 18. Reti di trasporto e distribuzione di energia.

     1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformità degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste. I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 é condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché delle procedure di competenza regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.

     3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione, interconnessione e interoperabilità delle infrastrutture a rete di trasporto e distribuzione dell'energia.

     4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le disposizioni del Titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), nonché della legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).

 

     Art. 19. Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale.

     1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'Amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.

     2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente un nuovo termine.

     3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 é applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.

 

     Art. 20. Condizioni di esercizio degli impianti.

     1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dall'articolo 1 quinquies della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità).

     2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi.

     3. Con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge é approvato l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le modalità di trasmissione degli stessi.

     4. La mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed informazioni di cui al comma 2 comporterà l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare potrà variare da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro.

 

     Art. 21. Intese.

     1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

 

TITOLO III

SERVIZI ED OPERATORI

 

     Art. 22. Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale.

     1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste nonché, per gli interventi per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma 2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli stessi.

     2. L'Amministrazione competente può attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.

     3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.

     4. La Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ad alle sanzioni applicate.

     5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui al comma 1, al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

 

     Art. 23. Qualificazione degli operatori.

     1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.

     2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in relazione alle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformità alla normativa tecnica vigente.

     3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualità prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente non compresi nella stessa certificazione di qualità.

     4. La verifica di riscontrata difformità delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la temporanea impossibilità di partecipare all'attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge.

     5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento é a carico del singolo operatore.

     6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonché i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento ed ai controlli previsti dal presente articolo.

 

TITOLO IV

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

 

     Art. 24. Monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti aspetti:

     a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricità;

     b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, nonché degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;

     c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione Europea;

     d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarità delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali;

     e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, nonché la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

     f) opportunità di definire linee guida per indirizzare gli operatori del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale in grado di agevolare l'esercizio delle attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

     2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Commissione Europea.

 

     Art. 25. Attuazione della direttiva 2002/91/CE.

     1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002:

     a) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;

     b) la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della direttiva 2002/91/CE;

     c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

     2. Nell'individuare i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici la Regione tiene conto dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, nonché delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici.

     3. I requisiti di cui al comma 2 sono riveduti a scadenze regolari e aggiornati tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici e sulla base dei progressi tecnici.

     4. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di conformità edilizia ed agibilità di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 31 del 2002.

     5. L'attestato di certificazione ha validità temporale di cinque anni dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato é corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.

     6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a campione degli impianti di climatizzazione. Le spese relative al servizio di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

     7. In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del proprietario ovvero questi deve metterlo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.

 

TITOLO V

AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE

 

     Art. 26. Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia.

     1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004 provvede ad istituire l'Agenzia regionale per l'energia.

     2. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:

     a) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione e aggiornamento del PER;

     b) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta della Regione;

     c) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;

     d) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, comprese le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 29;

     e) attività di studio e ricerca per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;

     f) attività di informazione, orientamento e divulgazione per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

     g) ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico in materia energetica ad essa affidata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 27. Gestione associata delle funzioni.

     1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali e degli Sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia intercomunali, di cui all'articolo 70 della legge regionale n. 3 del 1999 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero tramite l'avvalimento dell'Agenzia regionale per l'energia.

 

     Art. 28. Collaborazione tra le strutture tecniche.

     1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.

     2. La Regione, le Province e i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Funzioni di osservatorio dell'energia.

     1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare:

     a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;

     b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;

     c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

     d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

     2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26 le funzioni di osservatorio vengono esercitate dal Servizio politiche energetiche della Regione.

     3. La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e le attività di altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale.

     4. Gli enti locali e i soggetti cui é affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attività di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.

     5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire all'attività di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

     6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER, sui fattori di maggiore criticità che hanno condizionato il completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.

 

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 30. Abrogazione di norme.

     1. La Sezione I del Capo XI del Titolo V, Parte Terza, della legge regionale n. 3 del 1999 é abrogata.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 44 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21.

[2] Lettera inserita dall'art. 44 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, n. 246, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.