§ 38.11.18 - L. 2 febbraio 1974, n. 64.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:02/02/1974
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Tipo di strutture e norme tecniche.
Art. 2.  Abitati da consolidare.
Art. 3.  Opere disciplinate e gradi di sismicità.
Art. 4.  Contenuto delle norme tecniche.
Art. 5.  Sistemi costruttivi.
Art. 6.  Edifici in muratura.
Art. 7.  Edifici con struttura a pannelli portanti.
Art. 8.  Edifici con strutture intelaiate.
Art. 9.  Azioni sismiche.
Art. 10.  Verifica delle strutture.
Art. 11.  Verifica delle fondazioni.
Art. 12.  Deroghe.
Art. 13.  Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici.
Art. 14.  Sopraelevazioni.
Art. 15.  Riparazioni.
Art. 16.  Edifici di speciale importanza artistica.
Art. 17.  Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.
Art. 18.  Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
Art. 19.  Registro delle denunzie dei lavori.
Art. 20.  Sanzioni penali.
Art. 21.  Accertamento delle violazioni.
Art. 22.  Sospensione dei lavori.
Art. 23.  Procedimento.
Art. 24.  Esecuzione d'ufficio.
Art. 25.  Competenza del presidente della giunta regionale.
Art. 26.  Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile.
Art. 27.  Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
Art. 28.  Utilizzazione di edifici.
Art. 29.  Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.
Art. 30.  Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
Art. 31.  Provvedimenti sostitutivi del prefetto.
Art. 32.  Costruzioni in corso e progetti già approvati.
Art. 33.  Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.
Art. 34.      Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare.


§ 38.11.18 - L. 2 febbraio 1974, n. 64.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(G.U. 21 marzo 1974, n. 76).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Tipo di strutture e norme tecniche.

     In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

     Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:

     a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

     b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

     c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

     d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

     e) protezione delle costruzioni dagli incendi.

     Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

 

     Art. 2. Abitati da consolidare.

     In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

     Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

     Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

 

TITOLO II

Norme per le costruzioni in zone sismiche

 

Capo I

Nuove costruzioni

 

     Art. 3. Opere disciplinate e gradi di sismicità.

     Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

     Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

     a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

     b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

     c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità. I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Contenuto delle norme tecniche.

     Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

     a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità, riguarderanno:

     b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

     c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

     d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

     e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

     Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

     Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

     Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.

 

     Art. 5. Sistemi costruttivi.

     Gli edifici possono essere costruiti con:

     a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

     b) struttura a pannelli portanti;

     c) struttura in muratura;

     d) struttura in legname.

 

     Art. 6. Edifici in muratura.

     S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

     Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 7. Edifici con struttura a pannelli portanti.

     S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

     Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

     Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'art. 9.

     La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

     L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

 

     Art. 8. Edifici con strutture intelaiate.

     S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:

     a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

     b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

     Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

     Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'art. 3.

     Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 9. Azioni sismiche.

     L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

     a) Azioni verticali.

     Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

     b) Azioni orizzontali.

     Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

     c) Momenti torcenti.

     Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

     d) Momenti ribaltanti.

     Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 10. Verifica delle strutture.

     L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

     Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

 

     Art. 11. Verifica delle fondazioni.

     I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 12. Deroghe.

     Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

     Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.

 

     Art. 13. Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici.

     Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

     Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

 

Capo II

Riparazioni e sopraelevazioni

 

     Art. 14. Sopraelevazioni.

     E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

     a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

     b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

 

     Art. 15. Riparazioni.

     Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

     I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 16. Edifici di speciale importanza artistica.

     Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo III

Vigilanza sulle costruzioni

 

     Art. 17. Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.

     Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

     Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

     Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

     Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

     La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

 

     Art. 18. Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

     Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

     Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

     L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.

     Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.

     I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

 

     Art. 19. Registro delle denunzie dei lavori.

     In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17.

     Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.

 

TITOLO III

Repressione delle violazioni

 

     Art. 20. Sanzioni penali.

     Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000 [1].

 

     Art. 21. Accertamento delle violazioni.

     I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.

     L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

 

     Art. 22. Sospensione dei lavori.

     L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

     Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

     Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.

     L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

 

     Art. 23. Procedimento.

     Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.

     Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.

     Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

 

     Art. 24. Esecuzione d'ufficio.

     Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

 

     Art. 25. Competenza del presidente della giunta regionale.

     Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

     In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

 

     Art. 26. Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile.

     Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

 

     Art. 27. Modalità per l'esecuzione d'ufficio.

     Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

     Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.

     La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

     Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

 

     Art. 28. Utilizzazione di edifici.

     Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

 

     Art. 29. Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

     Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso

dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18.

     I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

     Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 30. Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.

     Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

     Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

     Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme.

     Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

     Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

     L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

     In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

 

     Art. 31. Provvedimenti sostitutivi del prefetto.

     Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

     In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

 

     Art. 32. Costruzioni in corso e progetti già approvati.

     Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 30.

 

     Art. 33. Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.

     L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23.

 

     Art. 34.

     Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare.

 

 


[1] La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.