Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 24/03/2000 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999. |
Art. 2. Modifiche all'art. 112 della L.R. n. 3 del 1999. |
Art. 3. Modifiche all'art. 134 della L.R. n. 3 del 1999. |
Art. 4. Modifiche all'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999. |
Art. 5. Modifiche all'art. 147 della L.R. n. 3 del 1999. |
Art. 6. Modifiche all'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999. |
Art. 7. Disposizioni transitorie. |
Art. 8. Disposizioni finali. |
Art. 9. Finalità. |
Art. 10. Competenze della Giunta regionale. |
Art. 11. Competenze dirigenziali. |
Art. 12. Comitato consultivo regionale. |
Art. 13. Funzioni. |
Art. 14. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 15. Abrogazioni. |
Art. 16. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.8.5/1 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22.
Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
(B.U. n. 53 del 27 marzo 2000).
TITOLO I
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 1. Modifiche all'art. 111 della
1. [1].
2. [2].
Art. 2. Modifiche all'art. 112 della
Art. 3. Modifiche all'art. 134 della
Art. 4. Modifiche all'art. 142 della
Art. 5. Modifiche all'art. 147 della
Art. 6. Modifiche all'art. 150 della
1. [7].
2. [8].
Art. 7. Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista, al comma 3 dell'art. 45 del
Art. 8. Disposizioni finali.
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli artt. 111 e 112 della
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 9. Finalità.
1. Il presente Titolo disciplina il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in attuazione dell'art. 159, comma 3 della
2. La Regione può affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza:
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere l'integrazione del sistema regionale e locale;
b) a Consorzi di bonifica nonché ad enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo o funzionale.
3. L'affidamento è effettuato d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori", i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e lavori pubblici. Al soggetti attuatori è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale è aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 17 della
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori pubblici di competenza degli Enti locali secondo le disposizioni previste da specifiche leggi di settore.
Art. 10. Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione generale e settoriale approvati dal Consiglio regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, definisce il quadro degli interventi, di norma articolati, per tipologie omogenee o integrate, individua i soggetti attuatori nonché le opere ed i lavori pubblici da realizzare ed il relativo importo.
2. La Giunta esprime i pareri richiesti alla Regione, ai sensi della normativa statale vigente, relativi a programmi settoriali o a singoli interventi nelle materie di cui al presente Titolo.
3. La Giunta adotta i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire, approva le perizie relative ai lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi o eccezionali.
4. Qualora specifiche norme non dispongano diversamente, la Giunta può consentire, nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere e lavori pubblici, purché non vengano modificate la tipologia e le finalità degli interventi oggetto di finanziamento.
Art. 11. Competenze dirigenziali.
1. I dirigenti curano l'attuazione degli interventi definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 10, adottando gli atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori.
2. Spetta, in particolare ai dirigenti:
a) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici che la Regione realizza direttamente;
b) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici da realizzare mediante affidamento ai soggetti attuatori ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 9;
c) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana;
d) l'approvazione degli interventi e dei progetti relativi al consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi provvedimenti di riconoscimento;
e) l'approvazione delle perizie di variante, la decisione in merito alle vertenze insorte in corso di esecuzione, le risoluzioni e le rescissioni di contratti relativi ad opere e lavori pubblici di cui alla lett. a);
f) la nomina dei collaudatori e la approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativi ad opere e lavori pubblici di cui alle lett. a), b) e c);
g) la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 9, commi 3 e 4.
3. In assenza di specifiche diverse disposizioni, gli atti adottati dagli Enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con il contributo finanziario della Regione non sono soggetti ad approvazione regionale.
4. La disciplina prevista dal comma 3 si applica anche alle opere e ai lavori pubblici la cui realizzazione sia affidata agli Enti locali ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 9.
Art. 12. Comitato consultivo regionale.
1. E' istituito il Comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza tecnica della Regione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 94, comma 2, lett. c) del
2. Il Comitato dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono nominati dalla Giunta regionale e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato consultivo è composto:
a) da un Direttore generale competente in materia, con funzione di Presidente. Il Presidente può farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i membri del Comitato;
b) da dodici esperti nelle materie di cui al presente Titolo, di cui cinque nominati previa intesa espressa in sede di Conferenza Regione- Autonomie locali;
c) da sei collaboratori regionali da scegliersi tenuto conto della specifica competenza professionale.
4. In relazione all'argomento da trattare il Presidente può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori regionali, esperti, rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e di Enti locali.
5. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Comitato sono disciplinati dalle norme di cui al Capo II del Titolo III della
6. Ai componenti che non siano collaboratori regionali o di Enti locali sono corrisposti il compenso ed il rimborso delle spese vive nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.
Art. 13. Funzioni.
1. Il Comitato esprime parere sui progetti, anche di variante, relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a 1.300.000 Euro di competenza regionale da realizzare direttamente o mediante affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 9, nonché, entro i medesimi limiti di importo, sui progetti di opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana. Le modifiche al limite dell'importo sono deliberate dalla Giunta regionale.
2. Il parere non è richiesto sui progetti che costituiscano stralcio funzionale di un progetto generale esecutivo sul quale il Comitato abbia già espresso parere favorevole.
3. Il Comitato esprime altresì parere sui progetti di variante che eccedano il quinto dell'importo previsto nel progetto originario, purché la variazione riguardi un progetto già sottoposto all'esame del Comitato.
4. Entro i limiti di importo di cui ai commi 1 e 3, gli Enti locali possono richiedere il parere del Comitato sui progetti di opere e lavori pubblici di loro competenza.
5. Il Comitato esprime altresì i pareri che la vigente normativa statale demanda ad altri organi consultivi in materia, con riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione.
6. Il Comitato, inoltre, esprime i pareri che la normativa regionale espressamente gli demanda.
7. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 del
Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.
1. Il Comitato di cui all'art. 12 esprime i pareti che la vigente legislazione regionale demanda alla Sezione II del Comitato consultivo regionale previsto dalla
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'art. 12, la Sezione II del Comitato consultivo regionale previsto dalla
TITOLO III
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Art. 15. Abrogazioni.
1. I Titoli II e IV nonché gli articoli 29, 30, 31, 35, 36, 37 e 38 della
2. Sono inoltre abrogate:
a) la
b) la
c) la
Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 111 della
[2] Modifica la lettera a), comma 2, art. 111 della
[3] Sostituisce l'art. 112 della
[4] Aggiunge il comma 5 all'art. 134 della
[5] Aggiunge il comma 5 all'art. 142 della
[6] Aggiunge la lettera a bis) al comma 1, art. 147 della
[7] Sostituisce il comma 6, art. 150 della
[8] Modifica il comma 7, art. 150 della