§ 55.1.19 - Legge 20 ottobre 1971, n. 912.
Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:20/10/1971
Numero:912


Sommario
Art. 1.      Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla [...]
Art. 2.      Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato - per l'anno 1971 - lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le [...]
Art. 3.      Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate ai sensi delle leggi 22 luglio [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 55.1.19 - Legge 20 ottobre 1971, n. 912. [1]

Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971.

(G.U. 16 novembre 1971, n. 288)

 

 

     Art. 1.

     Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614. L'esecuzione delle opere anzidette è normalmente affidata dalle regioni alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali.

     La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore limitatamente alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12 di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali di cui all'art. 5 della legge stessa.

     Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato - per l'anno 1971 - lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le regioni interessate, dal CIPE sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, numero 48.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero di tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

 

          Art. 3.

     Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate ai sensi delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 25 ottobre 1968, n. 1089, ma non ancora eseguite, nonchè le competenze dei Ministeri responsabili della loro realizzazione conservano la loro validità.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.