Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 20/10/1971 |
Numero: | 912 |
Sommario |
Art. 1. Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla [...] |
Art. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato - per l'anno 1971 - lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le [...] |
Art. 3. Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate ai sensi delle leggi 22 luglio [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio |
§ 55.1.19 - Legge 20 ottobre 1971, n. 912. [1]
Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971.
(G.U. 16 novembre 1971, n. 288)
Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con
La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli articoli 1 e 9 della
Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord di cui all'art. 1 della
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato - per l'anno 1971 - lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le regioni interessate, dal CIPE sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero di tesoro per l'esercizio finanziario 1971.
Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate ai sensi delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 25 ottobre 1968, n. 1089, ma non ancora eseguite, nonchè le competenze dei Ministeri responsabili della loro realizzazione conservano la loro validità.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del