§ 2.3.30 - Legge Regionale 26 aprile 2001, n. 11.
Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:26/04/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura e funzioni.
Art. 3.  Autonomia statutaria.
Art. 4.  Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali.
Art. 5.  Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane.
Art. 6.  Controllo sulle Comunità montane.
Art. 7.  Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti.
Art. 7 bis.  Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento delle Comunità montane.
Art. 8.  Associazioni intercomunali.
Art. 9.  Contenuti del Programma.
Art. 10.  Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma.
Art. 11.  Destinatari degli incentivi.
Art. 12.  Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali.
Art. 13.  Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane.
Art. 14.  Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative.
Art. 14 bis.  Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
Art. 15.  Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni.
Art. 16.  Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali.
Art. 17.  Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale.
Art. 18.  Area metropolitana.
Art. 19.  Altri livelli di gestione associata sovracomunale.
Art. 20.  Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999.
Art. 21.  Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992.
Art. 22.  Modifica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994.
Art. 23.  Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del 1995.
Art. 24.  Adeguamento degli statuti delle Comunità montane.
Art. 25.  Delimitazione territoriale delle Comunità montane.
Art. 26.  Contributi alle forme associative già esistenti.
Art. 27.  Primo Programma di riordino territoriale.
Art. 28.  Procedimenti in corso.
Art. 29.  Norme finanziarie.
Art. 30.  Abrogazioni.
Art. 31.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.30 - Legge Regionale 26 aprile 2001, n. 11. [1]

Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.

(B.U. n. 55 del 27 aprile 2001).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione eroga incentivi finanziari e assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

     2. La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni.

 

CAPO II

COMUNITA' MONTANE

 

     Art. 2. Natura e funzioni.

     1. Le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

     2. Le Comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge e le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.

 

     Art. 3. Autonomia statutaria.

     1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

     2. Lo statuto determina, in particolare:

     a) la denominazione e la sede dell'ente;

     b) gli organi dell'ente, le modalità di elezione e le relative attribuzioni;

     c) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai Comuni;

     d) le forme di collaborazione fra la Comunità montana e gli altri enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

     3. Lo statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della Comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione associata di funzioni dei Comuni stessi.

     4. [Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie] [2].

     5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio della Comunità montana ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale.

 

     Art. 4. Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali.

     1. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 267 del 2000, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità montane.

     2. In attuazione dei principi fissati dallo statuto, le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunità montana.

 

     Art. 5. Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane.

     1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.

     2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata possono essere inclusi Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità montana.

     3. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

 

     Art. 6. Controllo sulle Comunità montane.

     1. Il controllo sugli atti delle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed è disciplinato dalla legge regionale.

 

     Art. 7. Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti.

     1. Qualora sia istituita una nuova Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunità stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.

     2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunità montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali indica i Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successori.

     3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.

     4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunità montana.

     5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

 

     Art. 7 bis. Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento delle Comunità montane. [3]

     1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

     a) una prima quota di 260 mila euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;

     b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;

     c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.

 

CAPO III

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

 

     Art. 8. Associazioni intercomunali.

     1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni.

     2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

     2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l’Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un Comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti [4].

     3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

     4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:

     a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;

     b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità d'esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

     c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.

     5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'Associazione.

 

CAPO IV

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

 

     Art. 9. Contenuti del Programma.

     1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10:

     a) [effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale". Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunità montane, nonché delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative] [5];

     b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali;

     c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 5;

     d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.

 

     Art. 10. Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma.

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9 [6].

     2. Il Programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di indirizzi.

     3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

     4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.

 

CAPO V

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

 

     Art. 11. Destinatari degli incentivi.

     1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle Comunità montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri Comuni.

 

     Art. 12. Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali.

     1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.

 

     Art. 13. Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane.

     1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:

     a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;

     b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;

     c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità montana ed i Comuni interessati.

     3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della Comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.

     4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunità montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, né attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.

     5. [In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunità montana siano state individuate una o più zone, i contributi previsti in relazione alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona] [7].

 

     Art. 14. Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative. [8]

     1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.

     2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari, esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana [9].

     3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

     4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.

     5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.

     6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.

     7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.

     8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.

     9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

     10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

 

          Art. 14 bis. Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali [10]

     1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento "una tantum".

     1 bis La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviino in forma associata un polo catastale [11].

     2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso [12].

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).

 

     Art. 15. Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni. [13]

     [1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:

     a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;

     b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.

     2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.]

 

     Art. 16. Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali.

     1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.

     2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.

     3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni e forme associative.

     4. [Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di lire 600.000 (pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo] [14].

 

     Art. 17. Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale.

     1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

 

CAPO VI

AREA METROPOLITANA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

 

     Art. 18. Area metropolitana.

     1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni", la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire, nell'ambito del Programma di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

     2. L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D.Lgs. n. 267 del 2000.

 

     Art. 19. Altri livelli di gestione associata sovracomunale.

     1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

     2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.

 

     Art. 20. Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999.

     1. [15].

     2. [16].

     3. [17].

     4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R. n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione "e delle spese per investimenti".

     5. [18].

 

     Art. 21. Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992. [19]

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994. [20]

 

     Art. 23. Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del 1995. [21]

 

CAPO VII

NORME FINALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

     Art. 24. Adeguamento degli statuti delle Comunità montane.

     1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

 

     Art. 25. Delimitazione territoriale delle Comunità montane.

     1. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 sono fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 22 del 1997, ancorché abrogato.

 

     Art. 26. Contributi alle forme associative già esistenti.

     1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le annualità contributive già erogate alle forme associative in attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni", e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 1997 e n. 366 del 2000.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni già istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, per le quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.

 

     Art. 27. Primo Programma di riordino territoriale.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 28. Procedimenti in corso.

     1. Ai procedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di riorganizzazione sovracomunale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 24 del 1996, ancorché abrogato.

 

     Art. 29. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna".

 

     Art. 30. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:

     a) articoli 21, 22, 24 della L.R. n. 3 del 1999;

     b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della L.R. n. 22 del 1997;

     c) articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24 del 1996.

 

     Art. 31. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 26 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.

[4] Comma inserito dall’art. 15 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

[5] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[7] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[8] Articolo modificato dall’art. 27 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[9] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 19 dicembre 2008, n. 22.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

[11] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.

[12] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[14] Comma soppresso dall’art. 15 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.

[15] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[16] Modifica il comma 4, art. 25 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[17] Modifica il comma 2, art. 27 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[18] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 231 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[19] Sostituisce gli artt. 23 e 47 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

[20] Modifica il comma 4, art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[21] Modifica il comma 2, art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.