§ 4.4.51 – L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/04/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Misure di conservazione.
Art. 4.  Monitoraggio.
Art. 5.  Valutazione di incidenza dei piani.
Art. 6.  Valutazione di incidenza su progetti e interventi.
Art. 7.  Valutazione di incidenza in aree protette.
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996.
Art. 11.  Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Art. 12.  Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici.
Art. 13.  Ambito di applicazione e finalità.
Art. 14.  Competenza per il rilascio delle concessioni.
Art. 15.  Criteri per il rilascio dei titoli concessori.
Art. 16.  Procedimento per il rilascio delle concessioni.
Art. 17.  Durata delle concessioni.
Art. 18.  Rinnovo della concessione.
Art. 19.  Revoca e decadenza.
Art. 20.  Canoni, spese istruttorie e cauzione.
Art. 21.  Vigilanza e sanzioni amministrative.
Art. 22.  Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico.
Art. 23.  Attività estrattive.
Art. 24.  Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive.
Art. 25.  Abitati da consolidare.
Art. 26.  Sopraelevazioni.
Art. 27.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991.
Art. 28.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 29.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 30.  Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 33.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 34.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 35.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 36.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 37.  Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 38.  Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 39.  Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 40.  Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 42.  Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 43.  Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 44.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 45.  Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 46.  Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 47.  Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 48.  Disposizioni relative all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Art. 49.  Ridenominazione e riperimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995.
Art. 50.  Riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e concessioni preferenziali.
Art. 51.  Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi.
Art. 52.  Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.


§ 4.4.51 – L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali.

(B.U. 15 aprile 2004, n. 48).

 

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT

NATURALI E SEMINATURALI NONCHE’ DELLA FLORA E DELLA

FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E

79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE DEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357 DEL 1997

 

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

     2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite.

     2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l’effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

 

CAPO II

Misure di conservazione

 

     Art. 3. Misure di conservazione.

     1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l'approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente [1].

     2. [Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all’interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall’ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l’ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l’intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell’area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato] [2].

     3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell'altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente [3].

     4. [Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione] [4].

     5. [Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli enti gestori] [5].

     6. [L’ente gestore dell’area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione] [6].

     7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli interventi che non presentano incidenze significative sul sito.

 

     Art. 4. Monitoraggio.

     1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.

 

CAPO III

Valutazione di incidenza

 

     Art. 5. Valutazione di incidenza dei piani.

     1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore [7].

     2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.

     3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato [8].

 

     Art. 6. Valutazione di incidenza su progetti e interventi.

     1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione [9].

     2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata della Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento [10].

     3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato [11].

 

     Art. 7. Valutazione di incidenza in aree protette. [12]

     [1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell’ente gestore dell’area protetta.

     2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all’articolo 6 è effettuata dall’ente gestore dell’area protetta.

     3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all’area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell’area protetta, l’ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.]

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.

     2. Qualora le funzioni previste ai Capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.

     3. In caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste.

     4. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo del bilancio regionale.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE

 

CAPO I

Attribuzione di funzioni

 

     Art. 10. Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996.

     1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

     2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità, comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.

     3. E' abrogato l’articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352).

 

     Art. 11. Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

     1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell’analisi di rischio applicata all’anagrafe dei siti prevista dall’articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è altresì competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di cui all’articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere l’intesa con il Ministro dell’ambiente, ai fini dell’approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.

     2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previste all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area compresa nel territorio di più Province, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell’intesa dell’altra Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.

     3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall’articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.

     4. L’anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, è istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.

     5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 471 del 1999.

 

     Art. 12. Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici.

     1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), è attribuita alle Province.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio

 

Sezione I

Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico

 

     Art. 13. Ambito di applicazione e finalità.

     1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.

 

     Art. 14. Competenza per il rilascio delle concessioni.

     1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'articolo 13. Resta ferma la competenza dei consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del titolo VI capo I del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sul reticolo di bonifica.

 

     Art. 15. Criteri per il rilascio dei titoli concessori.

     1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all’articolo 13. Fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge e la necessità di proteggere preesistenti interessi generali meritevoli di tutela, il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell’ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale.

     3. Le aree del demanio idrico sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per consentirne l’utilizzo a scopo sociale o ricreativo.

     4. Nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni l'Amministrazione regionale osserva i seguenti criteri di priorità relativi all’uso richiesto:

     a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;

     b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

 

     Art. 16. Procedimento per il rilascio delle concessioni.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l’elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

     2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1.

     3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell’uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

     4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell’articolo 15, l’assegnazione dell’area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all’ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.

     5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l’individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.

     6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l’Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.

     7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.

     8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell’area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.

     9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

 

     Art. 17. Durata delle concessioni.

     1. In relazione all’utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:

     a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all’attività svolta dal concessionario;

     b) dodici anni per usi che comportano la realizzazione di opere in alveo o l'apposizione di strutture da parte di privati ovvero in caso di arboricoltura da legno;

     c) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamenti con opere di interesse pubblico.

 

     Art. 18. Rinnovo della concessione.

     1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell’amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l’occupazione dell’area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’articolo 15.

 

     Art. 19. Revoca e decadenza.

     1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

     2. Sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:

     a) destinazione d’uso diversa da quella concessa;

     b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

     c) mancato pagamento di due annualità del canone;

     d) subconcessione a terzi.

 

     Art. 20. Canoni, spese istruttorie e cauzione.

     1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale.

     2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro.

     3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue:

     a) uso agricolo:

     1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento;

     2) terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro;

     3) sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro;

     4) coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro;

     b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati;

     c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area;

     d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall’Osservatorio dei valori immobiliari dell’Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;

     e) occupazione con manufatti per scarichi:

     1) da abitazioni civili: 100,00 euro per acque meteoriche, 150,00 euro per acque depurate;

     2) da aree pubbliche: 200,00 euro per acque meteoriche, 300,00 euro per acque depuratori urbani;

     3) da insediamenti industriali: 300,00 euro per acque meteoriche, 450,00 euro per acque depurate;

     f) attraversamenti e parallelismi:

     1) linee elettriche:

     fino a 30.000 Volt 65,00 euro;

     da 30.000 a 150.000 Volt 85,00 euro;

     da 150.000 a 250.000 Volt 135,00 euro;

     oltre 250.000 Volt 195,00 euro;

     2) linee telefoniche aeree: 125,00 euro quota fissa per ciascun attraversamento;

     3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o inseriti nell’impalcato: 125,00 euro;

     4) cavi e tubi sotterranei o aerei: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, da 2,00 euro a 5,00 euro per ogni metro lineare in più per la posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 euro a 6,00 euro per ogni metro lineare in più per condotte e fognature oltre i centimetri 60 di diametro;

     g) ponti:

     1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;

     2) ponti autostradali e ferroviari: 150,00 euro per luce netta inferiore a 6 metri; 500,00 euro per luce pari o superiore a 6 metri;

     3) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 5,00 euro per ogni metro lineare in più rispetto ai primi 10;

     4) ponti privati stradali a due o più corsie: 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 euro + 75,00 euro per ogni corsia in più + 5,00 euro per ogni metro lineare e corsia in più oltre i 10 metri lineari;

     h) strade arginali e rampe di collegamento:

     1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 euro;

     2) strade private: 150,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;

     3) strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 euro fino a 2 chilometri, 50,00 euro per ogni chilometro eccedente;

     4) rampe pedonali: 75,00 euro;

     5) rampe carrabili: 125,00 euro;

     i) altre occupazioni con manufatti e opere varie:

     1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 euro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;

     2) depuratore: 300,00 euro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilive;

     3) pali: 75,00 euro, tralicci e antenne 150,00 euro;

     4) opere di cantierizzazione: 125,00 euro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;

     5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 euro e 50,00 euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 euro e 75,00 euro per ogni metro quadrato eccedente;

     l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 euro al metro quadrato con quota fissa minima di 125,00 euro;

     m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive):

     1) ghiaia: 4,00 euro per metro cubo;

     2) sabbia: 3,50 euro per metro cubo;

     3) sabbia di Po: 4,00 euro per metro cubo;

     4) misto di sabbia e limo: 2,80 euro per metro cubo;

     5) terre limose e argillose: 0,80 euro per metro cubo.

     4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonché per aggiornamenti e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti elementi:

     a) tipo di utilizzo;

     b) estensione del bene occupato;

     c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;

     d) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta.

     5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 4.

     6. In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.

     8. L’autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l’occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell’opera di presa.

     9. Le spese occorrenti per l’istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 euro. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l’importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all’atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all’atto della sottoscrizione del disciplinare.

     10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.

     11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.

 

     Art. 21. Vigilanza e sanzioni amministrative.

     1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

     2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904.

     3. L'estrazione di materiale litoide dall’alveo dei fiumi o dai laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo comporta segnalazione all’Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore ad euro 5.000,00.

     4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all’autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00; la Regione inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempimento dell'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.

     5. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

     6. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico.

     1. Ai fini di cui all’articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l’inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali.

     2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all’amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l’occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l’area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture [13].

     3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e nel comma 1 dell’articolo 16, dall’entrata in vigore della presente legge non possono essere istruite domande di concessione di aree del demanio idrico prima della pubblicazione delle aree stesse.

     4. Le aree che siano disponibili e valutate come concedibili dalla Regione, per le quali esistano domande giacenti debbono essere pubblicate ai sensi dell’articolo 16, per permettere, ove non emergano priorità d’uso di cui all’articolo 15, l’espletamento della procedura concorsuale.

     5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 141 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di uso del territorio

 

     Art. 23. Attività estrattive.

     1. Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

     2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE). L'intesa si perfeziona secondo le procedure previste dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000 e con la definizione delle modalità di attuazione al fine di assicurare una maggiore flessibilità del sistema. In tal caso il PIAE individua, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 17 del 1991, sia per i poli estrattivi di valenza sovracomunale, sia per le ulteriori aree oggetto dell'attività estrattiva:

     a) l’esatta perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili;

     b) la localizzazione degli impianti connessi;

     c) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;

     d) le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;

     e) le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili;

     f) le relative norme tecniche.

     3. I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente, derivanti dalla realizzazione di invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, indicati nei piani di bacino e nei piani di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE, attraverso una specifica variante di adeguamento, e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 17 del 1991.

 

     Art. 24. Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive.

     1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

     Art. 25. Abitati da consolidare.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.

     2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.

     3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall’articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.

     4. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge n. 445 del 1908, prima della approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.

     5. Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.

     6. Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 sono sottoposti a verifica al fine di:

     a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;

     b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;

     c) eliminare il vincolo di trasferimento.

 

     Art. 26. Sopraelevazioni.

     1. Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono certificate secondo le modalità procedurali dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002.

 

CAPO III

Modificazioni di leggi regionali

 

     Art. 27. Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991.

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente: "Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive.".

 

     Art. 28. Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole da: "un Comitato tecnico interdipartimentale" fino a: "ambientali e produttive" sono sostituite dalle parole: "un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente.".

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

     2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA" sono aggiunte le parole "e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.".

 

     Art. 30. Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunta la seguente:

     "t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari.".

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995, è sostituita dalla seguente: "a) il programma triennale e annuale delle attività;" e la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogata.

     2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

     "3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attività;" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle attività.".

     2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituita dalla seguente:

     "d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).".

     3. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla scadenza del mandato elettivo".

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

     "7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".

     2. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunto il seguente:

     "7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "dalla costituzione dell'ARPA" sono aggiunte le seguenti: "sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale".

     2. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;

     b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;

     c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;".

 

     Art. 35. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

     “Art. 12. Programma triennale e annuale delle attività.

     1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.

     2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

     3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.".

 

     Art. 36. Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

 

     Art. 38. Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attività della Sezione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale e annuale delle attività".

 

     Art. 39. Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Il comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

 

     Art. 40. Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore.

     1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

     2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

     "3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.".

     2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "procedimento amministrativo e del diritto di accesso", sono inserite le seguenti: "e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).".

 

     Art. 42. Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 è aggiunto il seguente:

     "Art. 26 bis. Disposizioni transitorie per il trattamento normativo dei Direttori generale, tecnico e amministrativo.

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 7 trovano applicazione anche per gli incarichi in essere all’entrata in vigore della medesima disposizione.".

 

     Art. 43. Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995.

     1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995 sono abrogati.

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunta la seguente:

     "c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l’impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.".

     2. Dopo il comma 6 dell’art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente:

     "6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell’ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.".

     3. L’ammontare dell’imposta di cui all’articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 è fissato con deliberazione della Giunta regionale [14].

 

     Art. 45. Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

     "2 bis. I regolamenti di cui all’articolo 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.".

 

     Art. 46. Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:

     "1 bis. Nella convenzione per l’affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d’ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente.

     1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all’articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall’Agenzia. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d’ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall’Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.".

 

     Art. 47. Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999.

     1. Dopo l’articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 è aggiunto il seguente:

     "Art. 25 ter. Metodo tariffario.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.

     2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell’entità dei costi di gestione e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

     3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.

     4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.".

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 48. Disposizioni relative all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

     1. Per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile).

 

     Art. 49. Ridenominazione e riperimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995.

     1. A seguito dell’istituzione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, istituito con legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituita come segue: "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma".

     2. Nelle more dell’approvazione del piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla presente legge.

 

     Art. 50. Riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e concessioni preferenziali.

     1. I riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e le concessioni preferenziali previsti dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), per i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge, che presentano i requisiti minimi per la connotazione dell'utente e del prelievo, sono assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nell’anno 1999, con scadenza il 31 dicembre 2005, ferma restando la possibilità di revoca da parte della competente amministrazione regionale.

     2. L’amministrazione comunica agli utenti l’importo della cauzione e l’ammontare del canone annuo che deve essere corrisposto all'amministrazione competente con decorrenza 10 agosto 1999.

     3. Il procedimento di rinnovo delle utenze previste al comma 1 è soggetto alla pubblicazione della domanda e al rilascio del parere della competente Autorità di bacino.

     4. I prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell’Agenzia di ambito di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 territorialmente competente rispetto all’ubicazione dell’opera di presa.

     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prelievi di acqua rientranti nel perimetro di parchi naturali e a quelli da sottoporre a screening o a valutazione d'impatto ambientale, per i quali trova applicazione la disciplina prevista agli articoli 38 e 39 del regolamento regionale n. 41 del 2001.

 

     Art. 51. Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi.

     1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui agli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 3 del 1999, le Province tengono conto del raggiungimento o meno della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.

 

     Art. 52. Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

     1. Al fine di tutelare l’ambiente e l’ecosistema, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali è previsto l’utilizzo in agricoltura.


[1] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[2] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[3] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[4] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[6] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[7] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[8] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[9] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[10] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[11] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2005, n. 335, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.