§ 2.4.7 - L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.
Legge per la montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:20/01/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Conferenza per la montagna
Art. 3.  Interventi di interesse interregionale.
Art. 3 bis.  Programma regionale per la montagna
Art. 4.  Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna
Art. 5.  Procedimento per l'accordo-quadro
Art. 6.  Programma annuale operativo (PAO)
Art. 7.  Partecipazione della società civile.
Art. 8.  Fondo regionale per la montagna
Art. 9.  Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna
Art. 10.  Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna
Art. 11.  Fondi per la montagna.
Art. 12.  Riparto e destinazione dei fondi.
Art. 13.  Organizzazione dei servizi scolastici.
Art. 14.  Coordinamento dei servizi di trasporto.
Art. 15.  Sviluppo dell’informatizzazione e dei collegamenti telematici.
Art. 16.  Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali.
Art. 17.  Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane.
Art. 18.  Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
Art. 19.  Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 20.  Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.
Art. 21.  Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori.
Art. 22.  Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 23.  Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
Art. 24.  Copertura finanziaria.
Art. 25.  Disposizioni transitorie.
Art. 26.  Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane.
Art. 27.  Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e istituzione dell’albo regionale delle imprese forestali.
Art. 28.  Abrogazioni.


§ 2.4.7 - L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.

Legge per la montagna.

(B.U. 20 gennaio 2004, n. 9).

 

TITOLO I

Definizione delle politiche per la montagna

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell’Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali.

     2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:

     a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;

     b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;

     c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;

     d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;

     e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

     f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;

     g) a stimolare l’iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;

     h) a promuovere l’associazionismo e l’aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.

     3. Le Comunità montane promuovono l’attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal titolo II della presente legge, ricercando altresì il coinvolgimento delle comunità locali e l’integrazione degli interventi pubblici e privati.

     4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi.

     5. Ai fini della presente legge si definiscono:

     a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);

     b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale [1].

     5 bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana [2].

 

     Art. 2. Conferenza per la montagna [3]

     1. La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, è costituita dai presidenti delle Comunità montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 4, e dal presidente della Regione, o dai loro delegati.

     2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis.

     3. Il presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.

 

     Art. 3. Interventi di interesse interregionale.

     1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti d’interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.

     2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al comma 1, sono predisposti sentite le Province e le Comunità montane coinvolte [4].

 

     Art. 3 bis. Programma regionale per la montagna [5]

     1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

     a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'articolo 4;

     b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni;

     c) le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);

     d) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'articolo 4.

     2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorità e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).

     3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attività di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

     4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto:

     a) le modalità di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;

     b) le modalità di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'Assemblea legislativa regionale.

 

TITOLO II

Programmazione negoziata per lo sviluppo della montagna

 

     Art. 4. Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna [6]

     1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.

     2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.

     3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)..

 

     Art. 5. Procedimento per l'accordo-quadro [7]

     1. La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'articolo 7.

     2. All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:

     a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;

     b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.

     3. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     4. L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.

 

     Art. 6. Programma annuale operativo (PAO) [8]

     1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

     2. Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.

     3. In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.

     4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.

 

     Art. 7. Partecipazione della società civile.

     1. Le Comunità montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell’ambito della definizione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione [9].

 

TITOLO III [10]

Finanziamenti regionali alle Comunità montane per gli interventi di sviluppo della montagna

 

CAPO I

Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna

 

     Art. 8. Fondo regionale per la montagna [11]

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, quantificate a norma dell'articolo 10, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994;

b) aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio.

3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Comunità montane. Le Comunità montane utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi annuali operativi di cui all'articolo 6.

4. La Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunità montane secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale di cui all'articolo 3 bis.

 

     Art. 9. Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna [12]

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:

a) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;

b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;

2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

2. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

 

     Art. 10. Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna [13]

1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:

a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8;

b) venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

CAPO II

Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna

 

     Art. 11. Fondi per la montagna.

     1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunità montane, attraverso i seguenti fondi:

     a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994, e dalle aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;

     b) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell’articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all’articolo 23;

     c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell’articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali).

     2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, secondo le seguenti quote:

     a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1, lettera a);

     b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui al comma 1, lettera b).

     3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 12. Riparto e destinazione dei fondi.

     1. Le risorse dei fondi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e c), sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

     a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;

     b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

     2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.

     3. La Comunità montana destina le risorse acquisite dal fondo regionale per la montagna, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), alle azioni previste nell’accordo-quadro di cui all’articolo 6, oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi annuali operativi attuativi dell’intesa istituzionale.

     4. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di servizi pubblici e di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle zone montane

 

     Art. 13. Organizzazione dei servizi scolastici.

     1. Al fine di garantire alle aree montane un’adeguata e razionale offerta di scuola dell’infanzia e dell'obbligo, nonché di opportunità formative nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli organi decentrati del Ministero dell’istruzione e con le istituzioni scolastiche interessate.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una adeguata offerta di sedi e di spazi per le attività educative e formative, nonché l’organizzazione ottimale della rete scolastica, dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico.

     3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.

 

     Art. 14. Coordinamento dei servizi di trasporto.

     1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.

     2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 97 del 1994, stabiliscono con apposito regolamento le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto di persone e di merci di prima necessità in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte di cui al comma 1.

     3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

 

     Art. 15. Sviluppo dell’informatizzazione e dei collegamenti telematici.

     1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati per il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso l’organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

     2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro.

     3. La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti, promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna ancora scoperte.

 

     Art. 16. Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali.

     1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresì la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali, coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.

 

     Art. 17. Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane.

     1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;

     b) società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell’articolo 12, comma sesto, lettere a) e b) della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant’anni;

     c) società di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell’articolo 12, comma sesto, lettera c) della legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant’anni; nelle società in accomandita per azioni deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quarant’anni, almeno il quaranta per cento dei soci accomandatari;

     d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.

     2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.

 

     Art. 18. Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.

     1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani, la Comunità montana:

     a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della documentazione necessaria alla richiesta di “denominazione di origine” o “indicazione geografica”, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e per l’inserimento nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

     b) favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;

     c) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;

     d) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.

 

     Art. 19. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

     1. Le Comunità montane operano al fine della salvaguardia dell’identità culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema locale.

     2. In particolare, le Comunità montane promuovono la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle attività espressive tradizionali e popolari ed anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni interessate.

     3. Le Comunità montane sostengono la salvaguardia e la valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e la promozione delle attività artigianali a carattere artistico e tradizionale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

 

     Art. 20. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

     1. Le Comunità montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualità.

 

     Art. 21. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni montani.

     2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

 

     Art. 22. Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999.

     1. Al comma 4 dell’articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):

     “a bis) lo sviluppo dell’imprenditorialità nelle zone montane;”.

     2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell’osservanza delle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

 

     Art. 23. Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

     1. I contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO2 in atmosfera [14].

     2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

     3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone di crinale o di vallata caratterizzate da maggiori rischi di spopolamento e di dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

 

TITOLO V

Norme finali

 

     Art. 24. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti [15].

     2. [Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in apposito specifico accantonamento, nell’ambito dei fondi speciali di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto della natura economica delle spese da finanziare] [16].

     3. [La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001] [17].

     4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui agli articoli 8 e 9, la Regione fa fronte [18]:

     a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455 (risorse regionali) afferente alla unità previsionale di base (UPB) 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna – Risorse statali, del bilancio annuale di previsione [19];

     b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole opere ed attività di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna – Risorse statali, del bilancio annuale di previsione [20];

     c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna – Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinate alle Comunità montane, disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 244 del 1997 [21].

     5. Per gli esercizi finanziari successivi all’esercizio 2003 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare l’iscrizione degli oneri relativi nonché l’eventuale aggiornamento della denominazione e della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie.

     1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.

     2. I piani in scadenza nel corso dell’anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.

 

     Art. 26. Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane.

     1. Nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

     “Art. 7 bis. Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento delle Comunità montane.

     1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

     a) una prima quota di 260 mila euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;

     b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;

     c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

     2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.”.

 

     Art. 27. Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e istituzione dell’albo regionale delle imprese forestali.

     1. Nella legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

     “Art. 3 bis. Albo regionale delle imprese forestali.

     1. E’ istituito l’albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

     2. All’albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

     3. L’albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

     4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all’iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall’albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.”.

 

     Art. 28. Abrogazioni.

     1. La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all’articolo 25 della presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[5] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[9] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[10] Il Titolo III, artt. 8 - 10, è stato così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[11] Il Titolo III, artt. 8 - 10, è stato così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[12] Il Titolo III, artt. 8 - 10, è stato così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[13] Il Titolo III, artt. 8 - 10, è stato così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[14] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[15] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[16] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[17] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[18] Alinea così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[19] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[20] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.

[21] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10.