Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 esercizio della funzione di controllo |
Data: | 07/02/1992 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Controllo sugli atti degli Enti locali. |
Art. 2. Comitato regionale di controllo. |
Art. 3. Forme di coordinamento delle Sezioni. |
Art. 4. Elementi informativi. |
Art. 5. Relazione sull'attività di controllo. |
Art. 6. Sezioni di controllo. (Modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 23). |
Art. 7. Elezione dei membri dell'Organo di controllo. (Modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 23). |
Art. 8. Dimissioni. |
Art. 9. Cause di decadenza. |
Art. 10. Sostituzione di componenti. |
Art. 11. Presidente e Vicepresidente. |
Art. 12. Funzioni del Presidente e del Vicepresidente. (Modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 34). |
Art. 13. Strutture dell'Organo di controllo. |
Art. 14. Segretario dell'Organo di controllo. |
Art. 15. Responsabile del procedimento. |
Art. 16. Programmazione delle adunanze. |
Art. 17. Convocazione e ordine del giorno. |
Art. 18. Documentazione per i componenti della Sezione. |
Art. 19. Partecipazione dei componenti supplenti. (Modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 34). |
Art. 20. Validità delle adunanze. |
Art. 21. Astensione. |
Art. 22. Verbale delle adunanze. |
Art. 23. Invio delle deliberazioni. |
Art. 24. Deliberazioni urgenti. |
Art. 25. Termine per l'esercizio del controllo. |
Art. 26. Richiesta di chiarimenti. |
Art. 27. Inviti e richieste in via informale. |
Art. 28. Audizione di amministratori degli Enti locali. |
Art. 29. Comunicazioni informatizzate, efficacia. (Modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 34). |
Art. 30. Decisione del Comitato. |
Art. 31. Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione. |
Art. 32. Controllo sostitutivo. |
Art. 33. Difensore civico comunale e provinciale. |
Art. 34. Pubblicazione degli atti di controllo. (Abrogato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 34). |
Art. 35. Impugnazione degli atti di controllo. |
Art. 36. Controllo sostitutivo. |
Art. 37. Controllo sul bilancio e sul conto consuntivo. |
Art. 38. Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli atti degli altri Enti locali. |
Art. 39. Controllo sugli enti strumentali. |
Art. 40. Controllo sui bilanci e vigilanza sugli enti dipendenti dalla Regione. |
Art. 41. Controllo sugli atti del Circondario di Rimini e modifiche della L.R. 6 giugno 1989, n. 20. |
Art. 42. Revisori dei conti del Circondario di Rimini e modifiche alla L.R. 6 giugno 1989, n. 20. |
Art. 43. Altre modifiche alla L.R. 20 giugno 1989, n. 20. |
Art. 44. Controllo sugli atti delle IPAB. |
Art. 45. Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica. |
Art. 46. |
Art. 46 bis. Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie. |
Art. 46 ter. Controllo sugli atti delle Partecipanze agrarie. |
Art. 46 qua ter. Controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari provinciali. |
Art. 47. Indennità dei componenti dell'Organo di controllo. |
Art. 48. Indennità di missione. |
Art. 49. Costituzione delle Sezioni. (Modificato dall'art. 3, L.R. 14 agosto 1992, n. 34). |
Art. 50. Controllo sulle Assemblee di Comuni. |
Art. 51. Pubblicazione ed esecutività degli atti delle Unità sanitarie locali. (Rubrica e testo sostituiti dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 1992, n. 34). |
Art. 52. Revisione economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali. |
Art. 53. Revisori dei conti nel Circondario di Rimini. |
Art. 54. Abrogazione di norme. |
Art. 55. Norma finanziaria. |
§ 1.6.1 - Legge Regionale 7 febbraio 1992, n. 7. [1]
Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione. [2]
(B.U. n. 19 del 10 febbraio 1992).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Controllo sugli atti degli Enti locali.
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 130 della Costituzione.
2. L'Organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.
Art. 2. Comitato regionale di controllo. [3]
1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Comitato regionale di controllo, di seguito denominato "Comitato", costituito in unica sezione secondo le modalità previste dalla legge. Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.
2. Il Comitato è interamente rinnovato quando ricorrano le condizioni previste dal comma 6 dell'art. 42 della
3. Il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo di controllo.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale e proroga degli organi amministrativi.
Art. 3. Forme di coordinamento delle Sezioni. [4]
[1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'organo di controllo medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo. La conferenza è convocata dai Presidenti delle Sezioni d'intesa fra di loro ed è presieduta a turno da uno di essi.
2. La Conferenza dei Presidenti è assistita dai Segretari delle singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati, anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti esterni su invito dei Presidenti medesimi.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell'adunanza plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono assumere nell'esercizio dell'attività di controllo].
Art. 4. Elementi informativi.
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso delle Sezioni, che sono tenute a fornirli alla Giunta regionale, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonché alla gestione, da parte degli stessi, dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.
2. Le decisioni delle Sezioni sono massimate a cura dei servizi delle Sezioni medesime e pubblicate in un apposito bollettino a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il bollettino ha cadenza mensile ed in ciascun fascicolo devono essere pubblicate le massime di decisioni emesse nel mese corrispondente. Può essere pubblicato anche il testo integrale delle decisioni di particolare rilevanza o che segnalano la novità dei casi decisi, nonché di quelle sulle quali si riscontra contrasto di indirizzo rispetto all'orientamento di altre Sezioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura che la pubblicazione delle massime e delle altre decisioni sia effettuata con la massima sollecitudine e che la distribuzione del bollettino di norma sia effettuata entro tre mesi da quando sono state emesse le relative decisioni.
3. Il bollettino è inviato a tutti gli enti soggetti al controllo, assicurandone inoltre ampia diffusione a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 5. Relazione sull'attività di controllo.
1. I Presidenti delle Sezioni elaborano una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, acquisendo le osservazioni di tutti i componenti, effettivi e supplenti, della Sezione convocati in una apposita riunione e la trasmettono, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, alla Conferenza dei Presidenti. Delle osservazioni si deve dar conto nella relazione e, se esse sono formulate per iscritto, devono essere allegate alla relazione.
2. La Conferenza dei Presidenti, sulla base delle relazioni delle Sezioni, elabora una relazione complessiva e la trasmette, unitamente alle relazioni delle singole Sezioni, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alle Sezioni entro il successivo mese di febbraio.
3. Nelle relazioni delle Sezioni devono essere indicati:
a) il numero delle sedute;
b) il numero delle delibere consiliari, suddivise per tipologia di atti e per categoria di enti soggetti a controllo;
c) il numero delle delibere delle Giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise per tipologia di atti e per categoria di Enti soggetti a controllo;
d) i dati relativi alle pronunce di controllo;
e) il numero delle udienze svolte con gli amministratori;
f) valutazioni di controllo, segnalando, per le questioni di maggior rilevanza, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;
g) una valutazione sulla idoneità della sede e sulle attrezzature della stessa; sulla dotazione del personale e sul lavoro straordinario svolto;
h) i dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
4. La relazione della Conferenza dei Presidenti riporta i dati sopra indicati in forma sintetica ed esprime valutazioni sulle relazioni delle Sezioni con particolare attenzione ai risultati conseguiti in ordine al coordinamento ed all'unitarietà di indirizzo delle decisioni delle Sezioni.
5. Le relazioni, previa istruttoria della competente Commissione consiliare e sulla base di una relazione o di più relazioni, sono discusse dal Consiglio regionale entro il mese di aprile.
Titolo II
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 6. Sezioni di controllo. (Modificato dall'art. 3,
[1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima "Affari generali", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere a), d), e), del comma 2 dell'art. 32 della
b) Sezione seconda "Piani, programmi, finanza e contabilità", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g), i), l), del comma 2 dell'art. 32 della
c) Sezione terza "Personale, pubblici servizi e contratti", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f), h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dai commi 1 e 2, esso è assegnato alla Sezione "Affari generali".
4. Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale, provvede ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dal presente articolo].
Art. 7. Elezione dei membri dell'Organo di controllo. (Modificato dall'art. 3,
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale o totale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione dei componenti, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione.
2. I componenti delle Sezioni indicati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione delle Sezioni di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle designazioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della
Art. 8. Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 10.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 9. Cause di decadenza.
1. I componenti dell'Organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge. Decadono altresì qualora non siano intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Sezione di appartenenza, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.
2. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.
3. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente della Sezione a far cessare la causa dell'incompatibilità. Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.
Art. 10. Sostituzione di componenti.
1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 7, richiede al Presidente del Consiglio regionale di indire la nuova elezione entro sessanta giorni, previa, ove occorra, designazione della terna da parte dei competenti ordini professionali. Qualora si tratti del componente designato dal Commissario del Governo, il Presidente della Giunta regionale richiede allo stesso la nuova designazione.
Art. 11. Presidente e Vicepresidente.
1. Le Sezioni eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.
2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti. Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il periodo di trenta mesi.
4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
Art. 12. Funzioni del Presidente e del Vicepresidente. (Modificato dall'art. 3,
1. Il Presidente della Sezione:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
b) convoca e presiede le adunanze;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
d) formula, d'intesa con il responsabile di servizio, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;
e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'art. 27.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.
4. (Soppresso).
Titolo III
UFFICI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 13. Strutture dell'Organo di controllo.
1. La Regione provvede alle strutture di supporto al Comitato regionale di controllo, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e della autonomia dell'organo.
2. Il n. 5 del comma 2 dell'art. 24 della
(Omissis).
Art. 14. Segretario dell'Organo di controllo.
1. Il Responsabile del servizio addetto alla Sezione svolge le funzioni di Segretario per la Sezione medesima.
2.In mancanza del Responsabile del servizio, il Presidente della Sezione può affidare i compiti di Segretario al funzionario che sostituisce il responsabile.
3. Il Segretario assiste alle adunanze della Sezione, cura l'invio degli avvisi di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni della Sezione sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento dell'organo.
4. Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni della Sezione e del suo Presidente.
Art. 15. Responsabile del procedimento.
1. Il Responsabile del servizio della Sezione provvede ad assegnare a sè o ad altro funzionario addetto al servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Spetta al Responsabile del procedimento riferire alla Sezione ai sensi del comma 3 dell'art. 17 e, ove ne ravvisi la opportunità, rivolgere le richieste e gli inviti in via informale previsti dall'art. 27.
Titolo IV
ADUNANZE
Art. 16. Programmazione delle adunanze.
1. Le Sezioni provvedono, entro trenta giorni dall'insediamento e successivamente con cadenza annuale, a concordare un calendario delle sedute.
Art. 17. Convocazione e ordine del giorno.
1. Le Sezioni si riuniscono, in via ordinaria, su convocazione disposta dal Presidente. L'ordine del giorno viene trasmesso a mezzo lettera, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio dei componenti effettivi e supplenti. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti, con ogni mezzo idoneo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, provvedendo entro il medesimo termine al deposito dell'ordine del giorno in segreteria.
2. La Sezione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone. Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Il Segretario o i funzionari individuati quali responsabili del procedimento riferiscono sugli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 18. Documentazione per i componenti della Sezione.
1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede della Sezione almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.
2. In caso di convocazione urgente la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.
Art. 19. Partecipazione dei componenti supplenti. (Modificato dall'art. 3,
1. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute. Intervengono con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.
2. I componenti supplenti sono tenuti, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, a partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o di ordine generale. In tal caso i componenti supplenti non hanno diritto di voto.
Art. 20. Validità delle adunanze.
1. La partecipazione all'adunanza è riservata ai componenti dell'Organo di controllo ed ai funzionari addetti.
2. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti con diritto di voto.
4. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza. Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I voti dei componenti dell'Organo di controllo si esprimono a scrutinio palese.
Art. 21. Astensione.
1. Il componente dell'Organo di controllo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
a) sia direttamente interessato al provvedimento;
b) egli stesso o il coniuge, o il convivente abituale, o un parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;
d) abbia responsabilità nell'amministrazione dell'ente, associazione, comitato, società o impresa interessati al provvedimento.
Art. 22. Verbale delle adunanze.
1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere un elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.
3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
4. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante la adunanza nella forma testuale da lui riassunta.
5. I verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Titolo V
PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
Art. 23. Invio delle deliberazioni. [6]
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gli atti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato ai sensi del comma 1 dell'art. 127 del
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art. 127 del
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 24. Deliberazioni urgenti. [7]
Art. 25. Termine per l'esercizio del controllo. [8]
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, il Comitato non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Le deliberazioni inviate al controllo del Comitato, ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della
3. Le deliberazioni comunque sottoposte a controllo divengono esecutive prima del decorso del termine se il Comitato dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio [9].
Art. 26. Richiesta di chiarimenti. [10]
1. Il Comitato, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33 dell'art. 17 della
2. Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute ove non sia fatta pervenire risposta al Comitato entro novanta giorni dalla comunicazione della richiesta.
3. Qualora siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il Comitato non può deliberare l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli per i quali sono stati richiesti i medesimi.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso che la più puntuale precisazione del contenuto dell'atto e dei suoi effetti, nel loro complesso, risultante dai chiarimenti e dagli elementi integrativi di giudizio, evidenzi altri diversi motivi di illegittimità.
Art. 27. Inviti e richieste in via informale.
1. Quando la deliberazione trasmessa per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il responsabile del procedimento può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente documenti, che debbono essere trasmessi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.
Art. 28. Audizione di amministratori degli Enti locali. [11]
1. Gli amministratori degli Enti locali, quando ne facciano richiesta contestualmente alla trasmissione dell'atto, hanno diritto ad essere sentiti dal Comitato, nell'ambito del procedimento, per esprimere le proprie osservazioni.
2. Gli amministratori dell'Ente locale hanno facoltà di farsi assistere da esperti o di delegare esperti per l'audizione.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione dell'organo di controllo hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nel comma 1.
4. Il termine per l'esercizio del controllo nell'ipotesi di cui al comma 1 è sospeso sino alla audizione dei rappresentanti dell'ente, che deve essere disposta entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 25.
Art. 29. Comunicazioni informatizzate, efficacia. (Modificato dall'art. 3,
1. La Regione garantisce, attraverso apposito sistema informativo a base telematica o informatica, la comunicazione tra gli enti soggetti a controllo e l'Organo di controllo e l'informazione, in tempi reali, delle fasi del procedimento di controllo.
2. Gli enti interessati possono trasmettere all'Organo di controllo, entro i termini di scadenza, le deliberazioni, utilizzando il suddetto sistema informativo. In tali casi, l'invio produce i medesimi effetti della trasmissione in via ordinaria, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle comunicazioni degli atti adottati dalle Sezioni.
Titolo VI
ATTI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 30. Decisione del Comitato. [12]
1. Il Comitato pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità;
b) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dai commi 33, 34 e 38 dell'art. 17 della
c) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
d) dichiarazione di nullità dell'atto nei casi previsti dalla legge;
e) dichiarazione di decadenza per invio tardivo delle deliberazioni;
f) richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del rendiconto della gestione;
h) provvedimenti previsti dall'art. 39 della
i) nomina dei commissari per l'adozione di atti obbligatori nei casi previsti dalla legge;
l) dichiarazione di aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto controllato con contestuale invito all'ente deliberante di eliminare i suddetti vizi ai sensi del comma 39 dell'art. 17 della
2. L'atto di annullamento deve essere motivato in riferimento alla conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificatamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Resta esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il Comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
4. La comunicazione dei provvedimenti del Comitato all'ente interessato deve contenere il testo del dispositivo completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.
Art. 31. Controllo sul bilancio e sul rendiconto di gestione. [13]
1. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, il controllo di legittimità esercitato dal Comitato comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi.
2. Ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1, il Comitato si avvale delle risultanze della relazione redatta dai revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 39 della
4. Il Comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
5. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 2, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
Art. 32. Controllo sostitutivo. [14]
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, il Comitato, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d'urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Comitato comunica tale omissione al Difensore civico regionale, il quale può nominare un commissario. Sino a tale nomina, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con il Difensore civico regionale e con il Comitato, fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, il Difensore civico regionale può disporre i necessari sopralluoghi.
Art. 33. Difensore civico comunale e provinciale. [15]
1. Il controllo sugli atti di Comuni e Province ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 17 della
2. Ai fini del comma 1, gli Statuti comunali e provinciali, al fine di assicurare il ruolo imparziale del Difensore civico nell'esercizio dei compiti di controllo sugli atti, dettano modalità di elezione idonee ad assicurare la partecipazione delle minoranze nella scelta del Difensore ed individuano i requisiti di professionalità ed esperienza che assicurino il corretto esercizio delle predette funzioni.
3. I termini per l'esercizio del controllo del Difensore civico sono sospesi dal 5 al 16 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio.
Art. 34. Pubblicazione degli atti di controllo. (Abrogato dall'art. 3,
Art. 35. Impugnazione degli atti di controllo. [16]
Titolo VII
CONTROLLO SOSTITUTIVO
Art. 36. Controllo sostitutivo. [17]
Art. 37. Controllo sul bilancio e sul conto consuntivo. [18]
Titolo VIII
CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
Art. 38. Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli atti degli altri Enti locali.
1. Salvo diverse disposizioni di legge, la disciplina dei controlli, stabilita dalla
2. Sono assoggettati a controllo:
a) in via necessaria, gli atti adottati da organi di tali enti che rientrino nelle categorie stabilite dal comma 2 dell'art. 32 della
b) in via eventuale, gli atti adottati dal Collegio esecutivo dell'ente su iniziativa dell'esecutivo stesso o di un numero di membri dell'organo assembleare che rappresenti almeno un quinto dei componenti o delle quote consortili, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 23.
3. Salvo diversa disposizione di legge, la disciplina dettata per la revisione economico-finanziaria degli Enti locali dall'art. 57 della
Titolo IX
CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 39. Controllo sugli enti strumentali.
1. L'Organo di controllo esercita altresì il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla presente legge o dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento.
Art. 40. Controllo sui bilanci e vigilanza sugli enti dipendenti dalla Regione.
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, la cui attività afferisce l'intero territorio regionale, sono approvati dal Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dalle specifiche disposizioni.
2. I bilanci e i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento.
3. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti dipendenti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni. E' fatta salva ogni specifica disposizione di legge.
Art. 41. Controllo sugli atti del Circondario di Rimini e modifiche della
1. L'art. 13 della
(Omissis).
Art. 42. Revisori dei conti del Circondario di Rimini e modifiche alla
1. L'art. 12 della
(Omissis).
Art. 43. Altre modifiche alla
1. Il comma 3 dell'art. 16 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della
(Omissis).
Art. 44. Controllo sugli atti delle IPAB. [19]
Art. 45. Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica.
1. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dall'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi di bonifica concernenti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) regolamenti dei Consorzi, piante organiche e assunzioni di personale;
c) criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza.
3. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2, ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Provincia.
Art. 46 bis. Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie. [21]
1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente può richiedere copia integrale degli atti.
2. La Giunta regionale può annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli Enti di cui al comma 1.
Art. 46 ter. Controllo sugli atti delle Partecipanze agrarie. [22]
1. Gli atti adottati dalle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco al Comitato regionale di controllo che può richiederne copia e annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi.
2. Gli atti deliberativi concernenti il bilancio, le relative variazioni e le compravendite immobiliari sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità su specifica richiesta delle Partecipanze agrarie.
3. Al procedimento di controllo sulle deliberazioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dai Titoli V, VI e VII.
Art. 46 quater. Controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari provinciali. [23]
1. Salva l'approvazione del regolamento interno da parte della Giunta regionale, il controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari provinciali è esercitato dall'organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi Fitosanitari provinciali concernenti:
a) bilanci preventivi e conti consuntivi e relative variazioni;
b) regolamenti, piante organiche e relative variazioni ed assunzioni di personale;
c) deliberazioni relative alla contribuzione da porre a carico dei consorziati.
Titolo X
INDENNITA' AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 47. Indennità dei componenti dell'Organo di controllo. [24]
1. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.600.000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili, lorde.
4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19.
Art. 48. Indennità di missione.
1. Ai componenti delle Sezioni è corrisposta l'indennità di missione nella misura e nei casi previsti dalla legislazione regionale per la missione dei dirigenti regionali appartenenti alla più elevata qualifica funzionale.
1 bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato regionale di controllo è riconosciuto ai componenti non residenti nel capoluogo regionale il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità stabilite per i dirigenti regionali [25].
Titolo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49. Costituzione delle Sezioni. (Modificato dall'art. 3,
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.
2. Le Sezioni istituite dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a partire dalla data indicata dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 7. A partire da tale data gli Enti locali inviano ad esse gli atti da sottoporre a controllo, nonché i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, anche se richiesti dai precedenti Organi di controllo.
3. Gli Organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel previgente ordinamento, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal comma 2.
4. I compensi e le indennità previste dall'art. 47 si applicano esclusivamente ai componenti delle Sezioni istituite dalla presente legge.
Art. 50. Controllo sulle Assemblee di Comuni.
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina di adeguamento della legislazione regionale in materia di forme associative tra gli Enti locali, le deliberazioni adottate dalle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla
Art. 51. Pubblicazione ed esecutività degli atti delle Unità sanitarie locali. (Rubrica e testo sostituiti dall'art. 1 della
1. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali previsto dall'art. 4, comma 8, della
2. La sospensione dei termini per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, si applica anche agli atti delle Unità sanitarie locali.
3. Ogni Unità sanitaria locale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Albo per la pubblicazione degli atti. L'Albo è collocato nella sede dell'Unità sanitaria locale, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
4. Gli atti adottati dagli organi di Amministrazione delle Unità sanitarie locali sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
5. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della
Art. 52. Revisione economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali.
1. Il Collegio dei revisori, istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale, è composto da tre membri, di cui:
a) uno nominato dal Ministero del tesoro;
b) uno nominato dalla Giunta regionale fra persone con documentata esperienza e professionalità nel campo giuridico-amministrativo;
c) uno nominato dal Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale; questo membro assume la Presidenza del Collegio.
2. Il componente del Collegio di cui alla lettera c) del comma 1 è scelto all'interno delle categorie indicate al comma 2, dell'art. 57, della
3. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) i membri del Comitato regionale di controllo;
b) i membri del Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale;
c) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano, nell'amministrazione dell'Unità sanitaria locale, l'ufficio di amministratore o di componente del Comitato dei garanti, di membro dell'ufficio di direzione, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
d) i dipendenti dell'Unità sanitaria locale;
e) i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
f) gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali con l'Unità sanitaria locale;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità sanitaria locale.
5. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che lo ha espresso.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti contabili e amministrativi della Unità sanitaria locale.
7. Al Collegio dei revisori dei conti spetta:
a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità sanitaria locale;
b) esaminare i conti consuntivi e redigere una relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
c) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
d) effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta all'anno, i riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
e) esercitare ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
8. Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
9. Il Collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui al comma 2 dell'art. 50 della
10. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
11. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.
12. Il compenso per i revisori è stabilito dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore a quella che è determinata, in generale, per i revisori presso Comuni di dimensioni demografiche analoghe a quelle delle Unità sanitarie locali.
13. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
Art. 53. Revisori dei conti nel Circondario di Rimini.
1. In sede di prima applicazione della presente legge i revisori dei conti previsti all'art. 12 della
Art. 54. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate:
a) la
b) la
c) la
2. Sono altresì abrogati:
a) l'art. 6 della
b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 della
c) l'art. 44 della
d) l'art. 14 della
Art. 55. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 "Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della
[1] Abrogata dall’art. 29 della
[2] Si riporta il testo coordinato della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[6] Articolo già sostituito dall'art. 36 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[9] Si riporta l'art. 4 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 36 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 64 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[21] Articolo introdotto dall'art. 2 della
[22] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[23] Articolo aggiunto dall'art. 8 della
[24] Articolo così sostituito dall'art. 21 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 3 della